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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 510/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 29 agosto 2023, da
in persona dell'Amministratore delegato Ing. Parte_1 Parte_2 giusta procura allegata all'appello con gli avv.ti Marco Cappelletto e Avv. Maria
Giovanna Conti (pec: , Email_1
appellante
contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (c.f. ), C.F._2 CP_3 C.F._3
(c.f. , (c.f. Controparte_4 C.F._4 CP_5
), (c.f. C.F._5 CP_6 C.F._6 CP_7
(c.f.: , (c.f.
[...] C.F._7 Parte_3
), (c.f. ), C.F._8 Parte_4 C.F._9 rappresentati e difesi giusta procura allegata telematicamente al ricorso 414
c.p.c. dall'avv. Beniamino Nordio (pec:
, Email_2
1 appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 456/2023 d.d. 28.06.2023, notificata in data 30.07.2023
In punto: incidenza retribuzione variabile assenza dal servizio
CONCLUSIONI
APPELLANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito - In riforma della sentenza n. 456/2023, pubblicata il giorno 28.6.2023, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n. 62/2023, notificata in data 30.7.2023, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. in via istruttoria - Senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede essere ammessi alla prova per interpello e testi sui capitoli articolati in fatto del presente ricorso ai nn. da 1 a 19, da intendersi espunti di ogni espressione implicante giudizi e/o valutazioni ivi riportati per fluidità di narrativa, preceduto dalla locuzione “Vero che. Con rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio
APPELLATI:
“rigettarsi l'appello formulato dalla controparte - riformarsi la sentenza n.456/23 del
28.6.23 TR VE SEZ LAV nella parte in cui (punto n. 1 del dispositivo/
P.Q.M.
) ha ridotto
a 20 in luogo di 28 le giornate di ferie che devono essere riconosciute e pagate per ciascun anno di servizio;
- per il resto confermarsi l'impugnata sentenza. Con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio secondo i valori medi del DM 55/14 scaglione indeterminato per l'importo complessivo (fasi di studio, introduttiva e decisionale) di euro 6.946 oltre maggiorazione del 30% dalla seconda alla decima parte assistita ed oltre accessori di legge.
Con condanna al risarcimento alle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. secondo
l'importo di euro mille o differente importo di giustizia o equità per ciascun appellato”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, le domande dei ricorrenti (al servizio di Parte_1 con mansioni di Macchinista) al pagamento delle giornate di ferie con importi
[...] superiori a quelli corrisposti.
Il giudice in applicazione della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003 - che prevede il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane l'anno che siano retribuita - accertava che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne (anche collettive) deve essere adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
Riteneva che per i macchinisti esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'”Indennità di Utilizzazione Professionale” Cont
[acronimo c.d. che è corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni (personale in mobilità ovvero di scorta) e delle ore e chilometri] nonché
l'”indennità di assenza dalla residenza” e di conseguenza accertava - previa parziale declaratoria delle norme del CNNL che prevedono tali istituti - il diritto a percepire tale indennità collegata allo status professionale di Macchinista anche nelle giornate di ferie (in cui era previsto il solo importo fisso di € 12,80).
A sostegno della propria interpretazione richiamava giurisprudenza della Suprema
Corte (n. 13425/2019 e n. 22401/2020 che a sua volta richiama giurisprudenza della CGUE in punto ferie (che si era espressa con riferimento al personale di viaggio marittimo) ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere al principio di primazia del diritto dell'UE, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità sollevata sull'erroneo presupposto dell'autonomia della contrattazione collettiva rispetto ai principi posti dalla direttiva n. 88/2003 sulla nozione di “ferie annuali retribuite”.
Il giudice riconosceva il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie (effettivi) delle suddette indennità per escludendone la natura indennitaria in quanto collegata direttamente alla tipologia di mansione svolta, non trattandosi di esborsi occasionali né di compensi per una modalità temporanea della mansione (tipico della trasferta), ma di emolumenti corrisposti proprio per il
3 disagio intrinseco alla mansione.
Tanto premesso cosi statuiva in parte dispositiva: “Accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie effettivamente fruita, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5 del medesimo articolo del Contratto Aziendale Controparte_9 dd.16.12.16 nonché dell'art. 77, co. 2, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (indennità di Utilizzazione professionale condotta e kilometrica, indennità di riserva e indennità assenza residenza), retribuzione media calcolata, come indicata in parte motiva, sulla sommatoria dei soli compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80, avuto riguardo al limite massimo di 20 giorni all'anno e salvo quanto previsto al punto 41, dal 1.1.2012,
e oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con la precisazione che dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali è pari ex art. 1284, co. 4, c.c. a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e per l'effetto condanna a corrispondere ai ricorrenti i suddetti Parte_1 importi”; “Accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento da parte di ed in Parte_1
CP_1 favore dell dei contributi dovuti sulle predette somme nei limiti della prescrizione estintiva quinquennale”.
Le spese di lite venivano poste a carico di nella misura di € Parte_1
2.700,00 + 30% (oltre accessori di legge).
2. Impugna la sentenza formulando quattro (4) motivi di gravame. Parte_1
2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità del ricorso per genericità della domanda nella quale mancava allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
2.2. Con il secondo motivo si duole del capo della sentenza laddove ha erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro anche per i rapporti di lavoro a cui si applicano le tutele dell'art. 18 St. Lav. dopo la modifica introdotta dalla c.d. legge Fornero.
2.3. Con il terzo articolato motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i principi di materia di retribuzione enunciati dalla CGUE.
Sostiene l'insussistenza di un principio di “omnicomprensività della retribuzione”,
4 laddove l'ordinamento prevede la preminenza delle norme collettive in una materia di natura contrattuale, ove le parti hanno comunque disciplinato le indennità e gli elementi retributivi che devono essere considerati ai fini del compenso delle ferie;
richiama gli artt. 31 comma 5 e 68 per la retribuzione delle ferie nonché 77 per indennità di assenza che equipara alla disciplina della trasferta (le stesse parti collettive ne escludono l'incidenza ai fini retributivi e la non valenza fiscale).
Valorizza la giurisprudenza eurounitaria nel senso non di coincidenza ma di paragonabilità della retribuzione.
Ritiene, comunque, la ridotta incidenza delle indennità de quibus sulla retribuzione dei lavoratori appellati, per cui non si ravviserebbe, in concreto, alcun effetto dissuasivo delle ferie.
Censura la decisione laddove non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL 1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività (pacificamente corrisposto anche durante le ferie); una parte variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero di € 12,80 e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale.
Secondo l'appellante, invece, la decisione ha semplificato eccessivamente il problema, riducendolo alla sola natura dell'emolumento e trascurando la valutazione di mera “paragonabilità” (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi in casi in cui la parte variabile di retribuzione era del tutto esclusa dalla retribuzione per ferie.
Si duole della circostanza che il giudice ha accolto la domanda senza dichiarare nulle le norme collettive.
Richiama a sostegno delle proprie tesi giurisprudenza di merito, in particolare Corte di Appello di Torino che ha condivisibilmente ritenuto come la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria non dovendo solo scendere ad un livello sotto il quale diventi tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie.
2.4. Con il quarto motivo si duole anche in punto quantum debeatur del criterio di
5 calcolo adottato per calcolare - ai fini della statuizione di condanna generica adottata - le differenze retributive.
In particolare, ritiene che fine di ottenere un importo presunto relativo alle competenze accessorie spettanti durante le giornate di ferie, il giudicante avrebbe dovuto applicare il divisore contrattualmente previsto per la retribuzione giornaliera (26x12, e quindi 312) e non invece calcolare la retribuzione media sommando i compensi percepiti per i titoli de quibus per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50.
3. Radicatosi il contradditorio gli appellati, in via preliminare, eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 342 c.p.c., nel merito, difendono la sentenza della quale chiede in parte qua la conferma.
Svolgono, poi, appello incidentale con il quale si dolgono del capo della sentenza che ha limitato a quattro settimane il diritto dei lavoratori alla retribuzione
“europea” laddove le quattro settimane di ferie alle quali applicare la retribuzione come sopra calcolata devono intendersi pari a 28 giorni come anche confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20216/2022).
Chiedono, infine, la condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
4. La causa è stata discussa all'udienza del giorno 23 gennaio 2025 e decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio reputa infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello principale.
Invero le norme di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. c.p.c., come statuito dalle Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione con sentenza n. 27199/2017, non devono essere interpretate in senso formalistico ma nel senso che è necessario che siano comprensibili i punti della decisione in contestazione. Parte appellante nel proprio atto ha contestato gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado ai fini dell'accoglimento del ricorso;
argomenti compresi dalla controparte che si è difesa sulle censure dimostrando di essere stata posta nella condizione di conoscere i punti in contestazione.
6. L'appello principale è infondato.
6 6.1. Il primo motivo di gravame relativo alla nullità del libello introduttivo è privo di pregio.
Osserva il Collegio come, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicate, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso
La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 3143/2019).
Tali ipotesi di nullità non sussistevano nel caso di specie, poiché il ricorso contiene la domanda di condanna generica di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva dell'indennità di utilizzazione professionale e di assenza dalla residenza ex art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31 della CDFUE, con indicazione dunque delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
6.2. Anche il secondo motivo non merita miglior sorte.
A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro con pronunce di questa Corte territoriale invocate dagli appellati (sentenza n.
588/2021 nonché n. 673/2022 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022
(recentemente confermata da Cass. n. 11766/2024).
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
7 d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
Nemmeno giova all'appellante il richiamo operato alle recenti sentenze della Corte
Costituzionale n. 128/2024 e 129/2024 laddove non solo le pronunce si riferiscono a tutele diverse da quelle di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma anche perché anche nella disciplina del c.d. job act cui al Dlgs n. 23/2025 (c.d. tutele crescenti) risultante dagli interventi del giudice delle leggi non è prevista un'esclusiva tutela reintegratoria avverso i licenziamenti legittimi.
6.3. Il terzo motivo di vero e proprio merito deve essere parimenti reietto.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di
Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze Wi. (C-155/10) e Lock (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
8 Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 13972/2024 in contenzioso relative alle cd. indennità di Controparte_11 utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza,) le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la
9 valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore., prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile.
Nel caso di specie si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile.
Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice.
Dunque, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante per la quale il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.).
10 Osserva la Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro.
Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o alla intera clausola regolatrice dell'istituto.
6.4. Il quarto motivo è infondato tenuto anche conto di quanto illustrato nel precedente punto 6.3.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa – che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (cfr. C-385/17, TORSTEN HEIN, punto
37; Cass. n. 13972/2024 cit.).
7. L'appello incidentale è fondato.
La gravata sentenza ha limitato a quattro settimane il diritto dei lavoratori alla retribuzione “europea in accoglimento della deduzione datoriale secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così
a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì.
Osserva la Corte che nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
Per effetto va riconosciuto il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze
11 retributive intendendo il divisore 4 settimane come 28 giorni.
8. Non sussistono gli estremi per pronunciare condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., avendo parte datoriale agito senza esorbitare ai propri oneri difensivi alla luce non solo di un coacervo negoziale di non agevole interpretazione ma anche diversamente valorizzato dalla giurisprudenza di merito alla luce delle fonti eurounitarie che regolano la materia de qua.
Inoltre, bisogna tenere conto che il contenzioso de quo è stato risolto solo di recente dalla Suprema Corte in senso favorevole ai lavoratori.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa superiore indeterminabile) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori prossimi ai minimi previsti dal d.m. 55/2014 (in ragione della serialità del contenzioso), al limitato aumento ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2° (tenuto conto della ripetitività delle difese essendo le posizioni dei lavoratori appellati sovrapponibili) ed alle tariffe professionali vigenti, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. NORDIO Beniamino.
10. Per il rigetto integrale dell'appello principale deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente statuendo, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive intendendo il divisore 4 settimane come 28 giorni;
3) condanna l'appellante principale al pagamento in favore degli appellati incidentali delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. NORDIO Beniamino;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
12 dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 23.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
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