Articolo 14 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247
Articolo 13Articolo 13 bis
Versione
2 febbraio 2013
Art. 14. Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni 1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena liberta' di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facolta' di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.
2. L'incarico per lo svolgimento di attivita' professionale e' personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o societa' professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilita' personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la societa'.
Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.
3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.
4. L'avvocato puo' nominare stabilmente uno o piu' sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2013
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