Sentenza 12 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/07/2022, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2022
N. 01199/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2017, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Maria Corvaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Minervino di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Minervino di Lecce prot. n. -OMISSIS-, notificato il 26.1.2017, avente ad oggetto “Irregolarità edilizie realizzate in Minervino di Lecce nella frazione di -OMISSIS- alla via -OMISSIS- fg -OMISSIS-...Acquisizione gratuita immobile al patrimonio comunale (art. 31 D.P.R. n. 380/01)” ;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare dell’ordinanza n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti impugnano l’ordinanza, in epigrafe indicata, con la quale il Comune di Minervino di Lecce ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi insistenti sull’area di cui sono nudi proprietari, già oggetto di precedente ordinanza di demolizione.
1.1. A sostegno del gravame, deducono le seguenti censure: 1) Violazione e/o falsa applicazione d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere. Illogicità, difetto di ragionevolezza e contraddittorietà ; 2) Violazione dell ’ art. 31 d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ; 3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo ; 4) Violazione dell ’ art. 7 della legge 7agosto 1990, n. 241 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
1.2. Il Comune di Minervino di Lecce, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
1.3. Alla pubblica udienza del 23 giugno 2022 la causa è stata riservata in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che si passano ad esporre.
2.1. Si deve premettere, in punto di fatto, che dagli atti di causa risulta che, in relazione all’abuso edilizio di che trattasi, veniva instaurato procedimento penale dinanzi al Tribunale di Lecce (Sezione distaccata di Maglie) concluso con l’esibita sentenza n.-OMISSIS-del 17.8.2011 che ha assolto gli odierni ricorrenti dal reato di costruzione abusiva loro ascritto per non aver commesso il fatto, essendo stata riconosciuta l’esclusiva responsabilità dell’usufruttuario Sig. -OMISSIS-).
2.2. Sul versante normativo, l’art. 31, commi 2 e 3 del d.P.R. n. 380/2001 prevede che “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l ’ esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell ’ articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell ’ abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l ’ area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. Se il responsabile dell ’ abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall ’ ingiunzione, il bene e l ’ area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune” .
2.3. Dall’esame della disposizione richiamata emerge che il proprietario deve ritenersi passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, indipendentemente dall’essere o meno estraneo alla realizzazione dell’abuso. Tuttavia, nel caso in cui il proprietario dimostri la sua assoluta estraneità all’abuso edilizio commesso da altri e manifesti il suo attivo interessamento, con i mezzi consentitigli dall’ordinamento, per la rimozione dell’opera abusiva, resta salva la sua tutela dagli effetti dell’inottemperanza all’ordine di demolizione che lo stesso sia stato impossibilitato ad eseguire (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, IV, 3.5.2011 , n. 2639; T.A.R. Lazio, Roma, II, 14.2.2011 , n. 1395; T.A.R. Umbria, 25.11.2008, n. 787).
3. Ciò posto, è fondata la doglianza incentrata sull’illegittima acquisizione gratuita dell’immobile, disposta con l’ordinanza gravata (anche) nei confronti dei nudi proprietari, in quanto estranei alla realizzazione delle opere abusive de quibus
3.1. Infatti – alla stregua del prevalente e condivisibile insegnamento giurisprudenziale ed in virtù della richiamata disciplina, dettata dall’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – la comprovata estraneità dei nudi proprietari del fondo de quo alla realizzazione dell’abuso comporta che l’ordine di demolizione non possa costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insistono le opere abusive ( ex multis , T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 21.1.2013, n. 153; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 26.4.2013 n° 2180).
3.2. Sulla scorta di quanto già chiarito dalla giurisprudenza con argomentazioni alle quali può senz’altro farsi rinvio a mente dell’art. 88, comma 2, lettera d ), del c.p.a., «Il perseguimento dell ’ interesse pubblico urbanistico è [...] interesse pubblico di carattere preminente e, dunque, l ’ ordinamento vuole che la legalità violata sia ripristinata anche dal proprietario. Tanto discende anche dalla natura “reale” dell ’ illecito e della sanzione urbanistica, i quali sono riferibili alla res abusiva e, dunque, il ripristino dell ’ equilibrio urbanistico violato viene a fare carico anche sul proprietario. Nulla quaestio nel caso in cui egli sia soggetto connivente, ma nel caso in cui lo stesso non risulti responsabile dell ’ abuso né sia nella disponibilità e nel possesso del bene, risulta evidente che l ’ ordine non può produrre effetti nei suoi confronti se non quando egli ne riacquisti la disponibilità e il possesso e, dunque, sia nella materiale possibilità di dare corso all ’ esecuzione dell ’ ordine demolitorio. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alla applicazione della sanzione pecuniaria prevista per il caso di inottemperanza all ’ ordine di demolizione dai [...] commi 4 bis dell ’ articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 [...] deve, dunque, evidenziarsi la non condivisibilità della statuizione della sentenza di primo grado, laddove ha ritenuto legittima l ’ irrogazione della sanzione pecuniaria a soggetti riconosciuti come non responsabili dell ’ abuso. Né la stessa può derivare dalla qualifica di proprietari del terreno, considerandosi che essi, in qualità di nudi proprietari, non ne hanno disponibilità e possesso e, dunque, non sono nelle condizioni di eseguire l ’ ingiunzione di demolizione » (cfr. C.d.S., Sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3391).
3.3. Sul punto, la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 345 del 15.7.1991) ha precisato che l’acquisizione gratuita dell’area non è una misura strumentale, per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione, abilitando l’Amministrazione ad una scelta fra la demolizione d’ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di prevalenti interessi pubblici, vale a dire per la destinazione a fini pubblici, e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
3.4. Ne discende che, essendo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale una sanzione prevista per l’ipotesi di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso, non potendo operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell’area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall’ordinamento.
4. Per le ragioni innanzi illustrate, assorbita ogni altra censura per l’evidente pregiudizialità logico-giuridica di quella accolta (Ad. Plen. n. 5/2015), il ricorso deve essere accolto, nei sensi e nei limiti sopra precisati, ferma restando la riedizione del potere acquisitivo, ove la P.A. accerti il sopravvenuto consolidamento dell’usufrutto in capo ai ricorrenti e la persistente mancata ottemperanza all’ordine di demolizione adottato in loro confronto.
5. Considerata la peculiarità della vicenda e la materia trattata sussistono, con ogni evidenza, gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti o altri soggetti comunque citato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO