TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/05/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 738/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
CF. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] CF. Persona_1 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Remo
Francesco Libardi CF. , giusta delega stesa in calce al ricorso C.F._3
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 17 febbraio 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 16 aprile 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 17 febbraio 2025. All'udienza del 16 aprile 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1.- disporre l'affidamento condiviso dei figli ed con Per_2 Per_3
collocazione prevalente e residenza anagrafica del primo presso il padre e della seconda presso la madre;
2.- la casa coniugale sarà assegnata al padre che dunque continuerà a viverci col figlio;
3.- i coniugi, nel dichiararsi economicamente autosufficienti, Per_2 nulla pretendono l'uno nei confronti dell'altro per il proprio mantenimento, né per il mantenimento del figlio convivente, posto che vi è un equilibrio di prestazioni visto l'accordo raggiunto.
4-Le spese straordinarie saranno ripartite a metà tra i genitori, precisamente da intendersi, secondo le Linee Guida del C.N.F.: spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori quando superiori all'esborso di €. 200,00:
a.- spese scolastiche: iscrizioni e rette di istituti privati, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo- scuola;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b.- spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata;
c.- spese sportive: attività sportiva comprensiva della attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d.- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e.- organizzazioni di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare per l'importo superiore ad €. 200,00 per singolo esborso, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Laddove non venisse raggiunto l'accordo sulle spese straordinarie, il genitore che decidesse comunque di sostenerle non avrà titolo per chiederne il rimborso della metà all'altro genitore.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla presentazione delle pezze di appoggio.
Per le spese più ingenti, come quelle dentistiche, ciascun genitore concorderà direttamente con il dentista le modalità di rientro della quota a lui spettante, così da potere mettere in detrazione fiscale direttamente le fatture emesse in suo favore e evitare costose reciproche anticipazioni. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
5.- Ciascun genitore potrà vedere il figlio convivente con l'altro allorquando ne avrà desiderio e comunque due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina alla domenica sera. Durante le vacanze estive il padre/madre potrà stare con entrambi i figli per due settimane anche non consecutive da comunicarsi entro il mese di maggio. Vacanze Natalizie
e saranno divise a metà tra i genitori. Quanto a Natale, S. Stefano, Vigilia, Per_4
Capodanno, Pasqua, Pasquetta e ferragosto, saranno alternati tra i genitori di anno in anno.
6.- Eventuali assegni al nucleo familiare, assegno unico e/o altre provvidenze saranno integralmente trattenute dalla madre, ivi compreso l'assegno per la celiachia della figlia
. Le detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% Per_3
ciascuno.
7.- i coniugi dichiarano d'avere già provveduto a risolvere ogni questione patrimoniale. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto, anche mediante le sovra estese pattuizioni, a regolare ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, e, dunque, dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca pretesa con riferimento ai rapporti tra gli stessi intercorsi e dichiarano di null'altro avere a reciprocamente pretendere per qualsiasi titolo o ragione.
8.- Ai sensi dell'art. 473 bis 51, co. 2, le parti dichiarano che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
9.- spese legali compensate tra le parti”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 17-02-2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre
2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 28 agosto 2004 a Trento, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al n. 66 - P. II – Serie A- Anno 2004).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 09 maggio 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina Laura Di Bernardi