TAR
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00315/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 02/02/2026
N. 00247 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00315/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2024, proposto da
Bar -OMISSIS- di -OMISSIS-sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Rizzato, Micol Magarotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Padova in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione: N. 00315/2024 REG.RIC.
- del provvedimento di sospensione dell'attività di somministrazione di bevande e caffè per giorni 60, emesso dal Questore della Provincia di Padova in data 8.03.2024
e notificato il 9.03.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Padova;
Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 150/2024 dell'11 aprile 2024;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Leonardo
Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
RILEVATO che:
- con l'ordinanza n. 150/2024 dell'11 aprile 2024, questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: << Considerato che, sulla base del sommario esame proprio della presente fase cautelare, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni juris in quanto:
- la finalità perseguita dall'art. 100 T.U.L.P.S. non è solo quella di sanzionare la condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nei proprio locale di persone potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui deve aversi riguardo, al fine di vagliare la legittimità del provvedimento impugnato, esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini (Consiglio di Stato, Sentenza n.249/2024); N. 00315/2024 REG.RIC.
- l'amministrazione, al riguardo, ha evidenziato, enucleandoli nel provvedimento impugnato, una serie di episodi e di circostanze sintomatiche di un potenziale pericolo per la pubblica sicurezza; la contestazione intorno alla sproporzione del provvedimento di sospensione da parte del ricorrente risulta generica e non argomentata.
Ritenuto inoltre che, sotto il profilo del periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi contrapposti debba accordarsi prevalenza all'interesse alla pubblica sicurezza, rispetto all'eventuale danno economico paventato dalla ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare non possa essere accolta;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate>>;
- con avviso trasmesso alle parti costituite in data 24 novembre 2025, è stata fissata l'odierna camera di consiglio ai sensi dell'art. 72 bis, comma 1, c.p.a., con la seguente espressa comunicazione: «Il ricorso viene fissato ai sensi dell'art. 72 bis, comma 1,
c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, con l'avvertenza (anche in relazione al disposto di cui all'art. 73, comma 3, c.p.a.) che la mancata manifestazione espressa di interesse potrà essere valutata ai fini di un'eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, e 84, comma 4, c.p.a. Diversamente, sarà fissata l'udienza pubblica di discussione e decisione»;
- la parte ricorrente non ha formulato alcuna dichiarazione in merito alla permanenza dell'interesse alla decisione dei ricorso;
CONSIDERATO che:
- dalla generale previsione dell'art. 2 c.p.a. - secondo cui “Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo” - può farsi discendere un vero e proprio onere della parte ricorrente di confermare la persistenza del proprio interesse ad agire laddove il Giudice abbia fondati elementi per N. 00315/2024 REG.RIC.
ritenere che tale interesse sia venuto meno e, quindi, fissi un'apposita udienza ai soli fini della verifica della persistenza dell'interesse ad agire;
- nel codice del processo amministrativo si rinvengono due puntuali disposizioni in base alle quali il Giudice può e deve verificare, d'ufficio, la persistenza di interesse al ricorso e, all'uopo, può tenere conto del comportamento processuale della parte ricorrente. Difatti, ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a., “Il giudice dichiara, anche
d'ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ...”. L'art. 84, comma 4, c.p.a. dispone poi, come norma di chiusura del sistema, che “Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”;
- la possibilità di dichiarare il ricorso improcedibile anche laddove non venga resa alcuna dichiarazione in merito alla persistenza dell'interesse ad agire è già stata affermata dalla giurisprudenza (C.G.A.R.S., Sez. Giur., 7 aprile 2022, n. 435) con riferimento ad un decreto monocratico che ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso all'esito di “un procedimento “atipico” originato da una comunicazione di cortesia che non ha ricevuto risposta”. In particolare, secondo tale giurisprudenza, “La circostanza che la improcedibilità del ricorso sia stata desunta da presunzioni, non consente di ritenere il decreto monocratico un 'atto abnorme' che, come tale, esulando dal paradigma normativo tipizzato, potrebbe essere attaccato con rimedi diversi dall'opposizione e in termini diversi. Tanto più che il principio di leale collaborazione tra parti e giudice onerava la parte ricorrente, a fronte di una comunicazione di cortesia mossa dall'intento di velocizzare la decisione dei giudizi nell'interesse generale dei cittadini e delle imprese, di dare a tale comunicazione una risposta espressa e tempestiva. Né la mancata risposta tempestiva alla comunicazione di cortesia può trovare giustificazione nell'assenza di istruzioni fornite dalla parte al N. 00315/2024 REG.RIC.
difensore, perché in siffatta evenienza costituisce buona prassi della difesa comunicare al giudice che, non avendo ricevuto istruzioni specifiche dalla parte, è dovere del difensore insistere per la decisione”;
- sulla scorta del quadro normativo e della giurisprudenza innanzi richiamati, può ritenersi che il Giudice debba dichiarare, d'ufficio, il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, in presenza di una fattispecie complessa così costituita: A) il fondato dubbio sulla persistenza dell'interesse ad agire e la conseguente fissazione di un'apposita udienza per la conferma dell'interesse ad agire;
B) la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale recante la precisazione che la mancata dichiarazione sulla persistenza dell'interesse ad agire potrà essere valutata come significativa della sopravvenuta carenza d'interesse; C) la mancata dichiarazione sulla persistenza dell'interesse ad agire;
CONSIDERATO che: A) l'odierna udienza camerale è stata fissata, ai soli fini della conferma dell'interesse ad agire, in presenza di un fondato dubbio sulla persistenza dell'interesse ad agire in quanto con ordinanza n. 150/2024 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare con ampia motivazione sul fumus e il termine di efficacia della misura impugnata (60 giorni) è ormai abbondantemente decorso; B) la parte ricorrente, a seguito della ricezione del suindicato avviso di segreteria, non ha prodotto alcuna dichiarazione per confermare la permanenza dell'interesse alla decisione del presente ricorso;
RITENUTO che:
- in ragione di quanto precede, l'univoco comportamento processuale della parte ricorrente - che non ha formulato alcuna dichiarazione di permanenza dell'interesse al ricorso – integra la fattispecie delineata dalla richiamata disposizione dell'art. 84, comma 4, c.p.a. ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; N. 00315/2024 REG.RIC.
- sussistono comunque giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito del presente giudizio e dell'assenza di contrarie deduzioni sul punto della parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
RT ON, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00315/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/02/2026
N. 00247 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00315/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2024, proposto da
Bar -OMISSIS- di -OMISSIS-sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Rizzato, Micol Magarotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Padova in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione: N. 00315/2024 REG.RIC.
- del provvedimento di sospensione dell'attività di somministrazione di bevande e caffè per giorni 60, emesso dal Questore della Provincia di Padova in data 8.03.2024
e notificato il 9.03.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Padova;
Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 150/2024 dell'11 aprile 2024;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Leonardo
Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
RILEVATO che:
- con l'ordinanza n. 150/2024 dell'11 aprile 2024, questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: << Considerato che, sulla base del sommario esame proprio della presente fase cautelare, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni juris in quanto:
- la finalità perseguita dall'art. 100 T.U.L.P.S. non è solo quella di sanzionare la condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nei proprio locale di persone potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui deve aversi riguardo, al fine di vagliare la legittimità del provvedimento impugnato, esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini (Consiglio di Stato, Sentenza n.249/2024); N. 00315/2024 REG.RIC.
- l'amministrazione, al riguardo, ha evidenziato, enucleandoli nel provvedimento impugnato, una serie di episodi e di circostanze sintomatiche di un potenziale pericolo per la pubblica sicurezza; la contestazione intorno alla sproporzione del provvedimento di sospensione da parte del ricorrente risulta generica e non argomentata.
Ritenuto inoltre che, sotto il profilo del periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi contrapposti debba accordarsi prevalenza all'interesse alla pubblica sicurezza, rispetto all'eventuale danno economico paventato dalla ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare non possa essere accolta;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate>>;
- con avviso trasmesso alle parti costituite in data 24 novembre 2025, è stata fissata l'odierna camera di consiglio ai sensi dell'art. 72 bis, comma 1, c.p.a., con la seguente espressa comunicazione: «Il ricorso viene fissato ai sensi dell'art. 72 bis, comma 1,
c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, con l'avvertenza (anche in relazione al disposto di cui all'art. 73, comma 3, c.p.a.) che la mancata manifestazione espressa di interesse potrà essere valutata ai fini di un'eventuale declaratoria di improcedibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, e 84, comma 4, c.p.a. Diversamente, sarà fissata l'udienza pubblica di discussione e decisione»;
- la parte ricorrente non ha formulato alcuna dichiarazione in merito alla permanenza dell'interesse alla decisione dei ricorso;
CONSIDERATO che:
- dalla generale previsione dell'art. 2 c.p.a. - secondo cui “Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo” - può farsi discendere un vero e proprio onere della parte ricorrente di confermare la persistenza del proprio interesse ad agire laddove il Giudice abbia fondati elementi per N. 00315/2024 REG.RIC.
ritenere che tale interesse sia venuto meno e, quindi, fissi un'apposita udienza ai soli fini della verifica della persistenza dell'interesse ad agire;
- nel codice del processo amministrativo si rinvengono due puntuali disposizioni in base alle quali il Giudice può e deve verificare, d'ufficio, la persistenza di interesse al ricorso e, all'uopo, può tenere conto del comportamento processuale della parte ricorrente. Difatti, ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a., “Il giudice dichiara, anche
d'ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ...”. L'art. 84, comma 4, c.p.a. dispone poi, come norma di chiusura del sistema, che “Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”;
- la possibilità di dichiarare il ricorso improcedibile anche laddove non venga resa alcuna dichiarazione in merito alla persistenza dell'interesse ad agire è già stata affermata dalla giurisprudenza (C.G.A.R.S., Sez. Giur., 7 aprile 2022, n. 435) con riferimento ad un decreto monocratico che ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso all'esito di “un procedimento “atipico” originato da una comunicazione di cortesia che non ha ricevuto risposta”. In particolare, secondo tale giurisprudenza, “La circostanza che la improcedibilità del ricorso sia stata desunta da presunzioni, non consente di ritenere il decreto monocratico un 'atto abnorme' che, come tale, esulando dal paradigma normativo tipizzato, potrebbe essere attaccato con rimedi diversi dall'opposizione e in termini diversi. Tanto più che il principio di leale collaborazione tra parti e giudice onerava la parte ricorrente, a fronte di una comunicazione di cortesia mossa dall'intento di velocizzare la decisione dei giudizi nell'interesse generale dei cittadini e delle imprese, di dare a tale comunicazione una risposta espressa e tempestiva. Né la mancata risposta tempestiva alla comunicazione di cortesia può trovare giustificazione nell'assenza di istruzioni fornite dalla parte al N. 00315/2024 REG.RIC.
difensore, perché in siffatta evenienza costituisce buona prassi della difesa comunicare al giudice che, non avendo ricevuto istruzioni specifiche dalla parte, è dovere del difensore insistere per la decisione”;
- sulla scorta del quadro normativo e della giurisprudenza innanzi richiamati, può ritenersi che il Giudice debba dichiarare, d'ufficio, il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, in presenza di una fattispecie complessa così costituita: A) il fondato dubbio sulla persistenza dell'interesse ad agire e la conseguente fissazione di un'apposita udienza per la conferma dell'interesse ad agire;
B) la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale recante la precisazione che la mancata dichiarazione sulla persistenza dell'interesse ad agire potrà essere valutata come significativa della sopravvenuta carenza d'interesse; C) la mancata dichiarazione sulla persistenza dell'interesse ad agire;
CONSIDERATO che: A) l'odierna udienza camerale è stata fissata, ai soli fini della conferma dell'interesse ad agire, in presenza di un fondato dubbio sulla persistenza dell'interesse ad agire in quanto con ordinanza n. 150/2024 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare con ampia motivazione sul fumus e il termine di efficacia della misura impugnata (60 giorni) è ormai abbondantemente decorso; B) la parte ricorrente, a seguito della ricezione del suindicato avviso di segreteria, non ha prodotto alcuna dichiarazione per confermare la permanenza dell'interesse alla decisione del presente ricorso;
RITENUTO che:
- in ragione di quanto precede, l'univoco comportamento processuale della parte ricorrente - che non ha formulato alcuna dichiarazione di permanenza dell'interesse al ricorso – integra la fattispecie delineata dalla richiamata disposizione dell'art. 84, comma 4, c.p.a. ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; N. 00315/2024 REG.RIC.
- sussistono comunque giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito del presente giudizio e dell'assenza di contrarie deduzioni sul punto della parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
RT ON, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 00315/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO