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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/04/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG 545/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 545 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2016,
TRA in Parte_1
persona del Curatore Fallimentare Avv. Domenico Cataldo.
parte attrice/opponente, contumace
E
, C.F. , elettivamente domiciliato, Controparte_1 CodiceFiscale_1
presso e nello studio dell'Avv. Carmela Casucci che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti parte convenuta/opposta
E
Controparte_2
Terzo chiamato in causa, contumace
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni del procuratore di parte opposta: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni che si intendono qui riportate.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la , ha Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1694/2015 emesso dal
Tribunale di Messina a seguito di ricorso iscritto su istanza del dott. CP_1
con cui la veniva ingiunta al pagamento in favore
[...] Parte_1
del ricorrente della somma di € 15.950,30 oltre interessi come in ricorso e oltre alle spese del procedimento monitorio.
Eccepiva l'opponente in via preliminare e pregiudiziale l'assoluta illegittimità del decreto ingiuntivo stante l'assoluta inesistenza del credito azionato dal dott.
nei confronti della per essere stata l'attività CP_1 Parte_1
commissionata da altri soggetti e da questi concordata e presumibilmente retribuita. Sempre in via preliminare l'assoluta carenza di legittimazione passiva della in relazione alla richiesta avanzata… in quanto la Parte_1
società opponente ha ceduto alla il ramo di azienda relativo Controparte_2
ai lavori del cantiere sito in Messina località Villaggio Aldisio, con effetto liberatorio per essa, poiché tutti i debiti facenti capo alla cedente ove esistenti sono stati posti a carico della società cessionaria che se li è accollati interamente.
In via ulteriormente subordinata eccepiva che il decreto ingiuntivo è stato emesso in assoluta carenza dei presupposti di legge non essendo stata posta in essere
l'attività del dott. nei termini e nell'ammontare richiesto. CP_1
Infine, deduceva che le somme ingiunte comunque non sono dovute e in via meramente in ogni caso le somme ingiunte con il decreto devono essere tutte corrisposte dalla che ne ha assunto l'onere di pagamento. Controparte_2
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa, per ivi essere garantita e manlevata, la e l'accoglimento dell'opposizione con la Controparte_2
revoca, e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi. L'opposto, costituitosi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito da parte opponente, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
citazione in giudizio che si sostanzia di mere asserzioni prive di idoneo e corrispondete supporto probatorio, in ragione di ciò in rito ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 c.p.c. n.4, per l'omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 c.p.c. n.5 poiché parte opponente non ha offerto, alcuna valida prova a fondamento dei propri assunti.
Ancora in via preliminare che la presente opposizione è inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, perché non fondata su prova scritta, né su fatti, circostanze e domande di facile e pronta soluzione, tanto che la medesima appare essere solo un ulteriore tentativo per procrastinare il pagamento di quanto dovuto al Dott. CP_1
.
[...]
Chiedeva, infine, la condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. per l'effetto la condanna della “ Parte_1
, in personale del legale rappresentane a pagare i danni tutti derivati al dott.
[...]
da liquidarsi dal giudice secondo equità, con condanna di Controparte_1
controparte a pagare le spese ed i compensi del giudizio.
Veniva autorizzata la chiamata in causa della la quale non si Controparte_2
costituiva in giudizio.
Nelle more del giudizio veniva dichiarato il fallimento della Parte_1
e dunque, interrotto il procedimento, poi riassunto dall'opposto con ricorso in
[...]
riassunzione notificato alla Curatela fallimentare, che tuttavia non si costituiva in giudizio. L'opposto dunque ha proseguito l'esercizio dell'azione nei confronti del debitore fallito, al quale è subentrato il curatore.
Indi il Giudice al tempo designato ammetteva la prova orale e dopo l'istruttoria la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Deve rilevarsi d'ufficio, ai sensi degli artt. 52 e 95 L. Fall. l'improcedibilità della domanda di pagamento formulata dalla parte opposta in sede monitoria nei confronti del debitore principale in seguito all'intervenuto fallimento, nel corso del giudizio, di quest'ultimo, con la conseguenza che va revocato, per tale ragione, il decreto ingiuntivo opposto.
Infatti, l'accertamento del credito nei confronti del fallimento deve necessariamente avvenire attraverso la richiesta di ammissione al passivo ex artt. 52 e 93 l. fall., con competenza a conoscere l'eventuale opposizione riservata al Tribunale fallimentare.
Ne consegue che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di Cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio (come ricorre nel caso che occupa), trattandosi di una questione attinente al rito “litis ingressus impediens” che può essere appunto dedotta o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (in termini cfr. Cass. n. 11021 del 26 aprile 2023).
Sul tema la Suprema Corte di Cassazione così precisa: Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di
"sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art.95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum” (n. 21565/2008). La domanda pertanto deve essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre a una pronuncia di merito opponibile alla massa. Infatti, non è dato rinvenire nella fattispecie, che il creditore abbia dichiarato espressamente di voler utilizzare tale titolo solo dopo la chiusura del fallimento per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis, né che il debitore nelle more sia ritornato in bonis.
Va dichiarato infine in ordine alle spese processuali il non luogo a provvedere tenuto conto della contumacia della Curatela.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Ivana Bonfiglio, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 545/2016, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della Parte_1
e del
[...] Controparte_2
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1694/2015 reso dal Tribunale di Messina
e dichiara improcedibile la domanda di pagamento svolta da CP_1
nei confronti del
[...] Controparte_3
[...]
3. Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso in Messina, lì 23 aprile 2025
Il Cancelliere
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Ivana Bonfiglio