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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/06/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 12.06.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n.4412/2024 R.G. tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sciannamblo;
Ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato dall'avv. Marcello CP_1
Zamboni, Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.10.24 la sig.ra esponeva che il di lei Parte_1 marito aveva presentato innanzi all'odierno Tribunale un ricorso ex Persona_1 art. 445 bis cpc, un Accertamento Tecnico Preventivo, per il riconoscimento sanitario del diritto all'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 e che con decreto del
16.02.23 il Tribunale di aveva omologato l'accertamento tecnico riconoscendo CP_2 in favore della ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Il provvedimento è stato notificato all' CP_1 ma, nonostante decorso il termine di legge di 120 giorni per la liquidazione della prestazione l' ha omesso il pagamento per la quota di competenza della odierna CP_1 ricorrente a titolo di erede del marito.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, in funzione CP_1 di giudice del lavoro, per sentir dichiarare, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge, il diritto alla percezione dei ratei dell'indennità di accompagnamento come da omologa emessa, nonché la condanna dell' al pagamento delle CP_1 provvidenze economiche, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio dichiarando di aver provveduto al pagamento in data successiva alla presentazione del presente ricorso. Nel verbale di udienza odierno la parte ricorrente precisava che l aveva provveduto CP_1
a liquidare la prestazione, ma in data 31.10.24 e, quindi, in data successiva sia alla data di deposito del ricorso (04.10.24) sia rispetto alla data di notifica dello stesso
(17.10.24). Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la fondatezza della richiesta di parte ricorrente, all'esito della discussione orale la causa è decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie in esame deve essere dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004, n.
10478: “nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”.
E comunque, affinché possa essere dichiarata cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- ed infine deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass. Sez. V, sent. n. 28345 del
5.11.2019).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (ex multis Cass. Sez.
II n. 19845 del 23.07.2019 est. ), deve assumere la forma di sentenza. Per_2
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere è costituito dall'intervenuto pagamento della prestazione d'assistenza.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, a fronte dell'adempimento ritardato da parte dell' , deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale CP_1
(Cassazione civile, 14939/2020:“La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Il pagamento dei ratei, corrisponde, infatti, ad un adempimento spontaneo, ma ritardato della pretesa, di cui occorre verificare la tempestività rispetto ai termini stabiliti.
Parte ricorrente ha dedotto, come provato in via documentale, che l , dopo aver CP_1 comunicato la liquidazione dei ratei, ha eseguito il pagamento solo in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo e quindi in violazione del termine assegnato dalla legge di 120 giorni, ampiamente spirato al momento dell'introduzione del ricorso.
Accertata la soccombenza virtuale dell' la liquidazione dei compensi di lite segue la CP_1 soccombenza che viene liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, del comportamento processuale delle parti e dell'esito del giudizio e applicando i valori medi dei parametri con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, resa in forma semplificata, come previsti dal
DM 55/2014 coordinato con il DM 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione rilasciata.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04.10.24 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede: dichiara integralmente cessata la materia del contendere;
condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento dei compensi di lite, CP_1 previa riduzione nella misura della metà per i motivi esposti, che liquida in €.1.700,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 12.06.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 12.06.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n.4412/2024 R.G. tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sciannamblo;
Ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato dall'avv. Marcello CP_1
Zamboni, Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.10.24 la sig.ra esponeva che il di lei Parte_1 marito aveva presentato innanzi all'odierno Tribunale un ricorso ex Persona_1 art. 445 bis cpc, un Accertamento Tecnico Preventivo, per il riconoscimento sanitario del diritto all'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 e che con decreto del
16.02.23 il Tribunale di aveva omologato l'accertamento tecnico riconoscendo CP_2 in favore della ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Il provvedimento è stato notificato all' CP_1 ma, nonostante decorso il termine di legge di 120 giorni per la liquidazione della prestazione l' ha omesso il pagamento per la quota di competenza della odierna CP_1 ricorrente a titolo di erede del marito.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi, in funzione CP_1 di giudice del lavoro, per sentir dichiarare, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge, il diritto alla percezione dei ratei dell'indennità di accompagnamento come da omologa emessa, nonché la condanna dell' al pagamento delle CP_1 provvidenze economiche, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio dichiarando di aver provveduto al pagamento in data successiva alla presentazione del presente ricorso. Nel verbale di udienza odierno la parte ricorrente precisava che l aveva provveduto CP_1
a liquidare la prestazione, ma in data 31.10.24 e, quindi, in data successiva sia alla data di deposito del ricorso (04.10.24) sia rispetto alla data di notifica dello stesso
(17.10.24). Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la fondatezza della richiesta di parte ricorrente, all'esito della discussione orale la causa è decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie in esame deve essere dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004, n.
10478: “nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”.
E comunque, affinché possa essere dichiarata cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- ed infine deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass. Sez. V, sent. n. 28345 del
5.11.2019).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (ex multis Cass. Sez.
II n. 19845 del 23.07.2019 est. ), deve assumere la forma di sentenza. Per_2
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere è costituito dall'intervenuto pagamento della prestazione d'assistenza.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, a fronte dell'adempimento ritardato da parte dell' , deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale CP_1
(Cassazione civile, 14939/2020:“La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Il pagamento dei ratei, corrisponde, infatti, ad un adempimento spontaneo, ma ritardato della pretesa, di cui occorre verificare la tempestività rispetto ai termini stabiliti.
Parte ricorrente ha dedotto, come provato in via documentale, che l , dopo aver CP_1 comunicato la liquidazione dei ratei, ha eseguito il pagamento solo in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo e quindi in violazione del termine assegnato dalla legge di 120 giorni, ampiamente spirato al momento dell'introduzione del ricorso.
Accertata la soccombenza virtuale dell' la liquidazione dei compensi di lite segue la CP_1 soccombenza che viene liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, del comportamento processuale delle parti e dell'esito del giudizio e applicando i valori medi dei parametri con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, resa in forma semplificata, come previsti dal
DM 55/2014 coordinato con il DM 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione rilasciata.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04.10.24 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede: dichiara integralmente cessata la materia del contendere;
condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento dei compensi di lite, CP_1 previa riduzione nella misura della metà per i motivi esposti, che liquida in €.1.700,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 12.06.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA