Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/06/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.3631/21 di R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto
ingiuntivo
tra
Parte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Cantore, come da mandato in calce all'atto di citazione)
OPPONENTE
e
rappresentata dalla mandataria Controparte_1 Controparte_2
(rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA
* * * * * * *
All'udienza del 18.3.25 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei loro atti di costituzione.
1
La controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla (già Controparte_1 [...]
per il pagamento di euro 13.033,89 oltre accessori che assume dovuto da per il P_ Parte_1
mancato rimborso sia del finanziamento che delle due linee di credito revolving accese con OM
AN s.p.a. e dall'opposizione alla relativa ingiunzione (la n.554/21 del 16.3.2021) formulata dall'intimato,
C il quale chiede la revoca dell'ingiunzione, eccependo a) l'illegittimità della domanda poiché non ha provato il subentro nel credito ora sub iudice e, quindi, è priva di legittimazione sostanziale ad agire;
b)
l'infondatezza della pretesa, viziata a monte da invalidità strutturali dei rapporti creditizi. Al riguardo,
l'opponente deduce, e chiede che sia dichiarata, 1) in relazione al contratto di finanziamento, l'usura genetica degli interessi, data l'incidenza di quelli moratori e delle concorrenti voci di costo (penale per intervenuta risoluzione contrattuale) tali da far lievitare il t.a.e.g. oltre i limiti consentiti e determinare, sul piano sanzionatorio, la gratuità del prestito (art.1815 c.c.), e/o la nullità della clausola sugli interessi corrispettivi per loro indeterminatezza (artt.1346-1418 c.c.) in quanto il regime finanziario di ammortamento del prestito (rimborso a rate costanti secondo il criterio della capitalizzazione composta),
sottaciuto al cliente, ha prodotto un maggior prezzo/costo “anatocistico”, ergo un tasso effettivo (t.a.e.)
maggiore del t.a.n. contrattuale, e la conseguente violazione degli artt.117 co.
4-6 del t.u.b., sanzionata dal comma 7 con l'applicazione degli interessi sostitutivi al tasso rendibot;
2) in relazione alle linee di credito rotative, l'usura pattizia data l'incidenza degli oneri assicurativi, tali da far lievitare i costi effettivi delle operazioni di fido oltre i limiti consentiti dalla legge n.108/96.
La Società opposta deduce l'assoluta infondatezza delle avverse doglianze;
evidenzia che: la pretesa azionata riviene dai titoli negoziali, dai resoconti allegati e dall'incontestato inadempimento del sovvenuto;
il t.a.e.g. costruito da parte opponente ai fini dell'usura è errato e fuorviante perché deriva dal cumulo di voci disomogenee e non collegate all'erogazione del credito;
non ricorre l'indeterminatezza del t.a.e.g. né il piano di rimborso “alla francese” origina l'addebito di interessi anatocistici.
* * * * * * * *
2 L'opposizione va rigettata.
I) E' comprovata la legittimazione ad causam della società cessionaria.
Dai documenti prodotti si evince come la titolarità attiva del rapporto obbligatorio sia mutata per via degli atti di cessione “in blocco” ex art.58 t.u.b. - di un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da finanziamenti qualificati come crediti al consumo, anche nella forma della concessione di carte di credito -
stipulati l'8.6.20 tra OM AN e (che ha poi mutato denominazione sociale in P_ P_
).
[...]
C Il subingresso di (anche) nei crediti per cui è causa è evincibile, in particolare, dall'estratto prodotto in stralcio dalla società (“annex”, omissato nella parte che non interessa) menzionante i numeri identificativi dei rapporti contrattuali in esame e la posizione debitoria del . Pt_1
Vi è poi che il è stato personalmente notiziato della cessione su iniziativa sia della OM che Pt_1
della , la quale, in possesso della documentazione contrattuale, ha diffidato il debitore ad P_
adempiere la prestazione di rimborso (v. missiva del 8.6-18.8.20), non reclamata medio tempore da terzi
C soggetti. Il che è sintomatico dell'avvenuto subentro nel credito ad opera di (Cass.21/10200).
Il quadro complessivo offre, dunque, risultanze oggettive idonee a comprovare la legittimazione sostanziale della società cessionaria (Cass. 23/17944).
II) Si rivelano infondate le censure di nullità del prestito.
In data 24.9.18 il ha sottoscritto un contratto di prestito personale di euro 8.000,00 da rimborsare Pt_1
in sei anni mediante la corresponsione di n.72 rate costanti comprensive di una quota capitale e di una quota interessi al saggio annuo del 9,20% secondo un piano di ammortamento c.d. “alla francese (rate composte da una quota-capitale via via crescente e da una quota-interessi decrescente, calcolata sul debito residuo alla data precedente), evincibile dal modulo informativo consegnato al cliente.
Il titolo indica altresì le conseguenze in caso di inadempimento del mutuatario (penale per d.b.t. del 10% sul capitale residuo e tasso di mora del 14,60%); riporta il costo totale dell'operazione (t.a.e.g.) pari al 9,59%.
3 L'opponente reputa usurari gli interessi applicati al prestito sull'errato presupposto che ai fini del t.e.g.
(costo effettivo dell'operazione creditizia) debbano cumularsi gli oneri collegati all'erogazione del credito e quelli (meramente eventuali) propri della fase patologica del rapporto.
L'interesse convenzionale di mora e le penali equiparate sono però apprezzabili, a grandezze diverse, in ipotesi distinte ed alternative alle prestazioni di natura corrispettiva ragion per cui la loro autonoma rilevanza e valutazione ai fini dell'usura risponde all'ontologica differenza strutturale e funzionale tra gli oneri “fisiologici” strettamente connessi con l'operazione di finanziamento ed il danno (eventuale) da mancato o ritardato adempimento, risarcito in misura forfettaria (art.1224/2 - 1382 c.c.).
Il tasso effettivo globale medio (t.e.g.m.) dell'operazione creditizia va elaborato nel solco delle direttive di
Bankitalia, norme tecniche autorizzate dal legislatore, necessarie per dare uniforme attuazione al disposto dell'art.644 c.p. oltre che per evitare valutazioni di dati disomogenei.
Il punto C4) delle predette Istruzioni, riservato al trattamento degli oneri e delle spese, esclude dal calcolo,
oltre agli oneri affatto eventuali come la commissione di estinzione anticipata, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili previsti contrattualmente per il caso di inadempimento di un obbligo (lett.d). Nel tasso effettivo globale (t.e.g.), pertanto, non vanno conteggiate la componente “indennitaria” della mora e le penali equiparate, in linea con quanto segnalato, in ambito comunitario, dalla Direttiva 2008/48/CE art.19
parag.2).
E' quindi illogica la comparazione artificiosa di dati del tutto disomogenei e la loro sommatoria aritmetica;
di riflesso, non è concepibile l'elaborazione di un tasso composto risultante dall'applicazione (eventuale)
degli interessi moratori su quelli corrispettivi (Cass.22/14214).
In caso di inadempimento del debitore la soglia usuraria si raffronta all'interesse moratorio previsto e applicato (Cass. S/U 20/19597), ed agli eventuali costi posti a carico del finanziato a causa dell'inadempienza (Cass.22/14214; Cass.24/9201).
4 Ciò posto, il tasso effettivo dell'operazione creditizia, al netto della penale del 10%, è ben al di sotto della soglia antiusura del 16,6125%.
Per altro verso, l'operazione creditizia registra per tabulas la pattuizione di interessi moratori inferiori alle rispettive soglie usurarie (il t.s.u. degli interessi di mora va costruito sul t.e.g.m. della singola operazione maggiorato della percentuale di mora e sull'aumento nella misura di legge previsto quale ulteriore tolleranza - Cass. S/U 20/19597).
Ad abundantiam, si osserva poi che in caso di accertata usurarietà del tasso previsto, gli interessi moratori sono comunque dovuti nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art.1224/1
c.c. (Cass. S/U 20/19597; Cass.22/21973).
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Secondo l'opponente il contratto è viziato da indeterminatezza del tasso d'interesse e/o di altre componente “strutturale” della prestazione di rimborso (l'ammortamento) sì da violare l'art.1346 c.c. e le regole di trasparenza sottese al disposto dell'art.117 TUB.
L'assunto non è condivisibile.
Nel contratto base non viene esplicitato il regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata di rimborso ma il deficit informativo non rende indeterminabile il contenuto dell'obbligazione restitutoria.
Rileva, al riguardo, l'individuazione in contratto delle modalità di ammortamento e, quindi, degli elementi predeterminati componenti la singola rata, i quali consentono di enucleare il sistema di rimborso del prestito: il programmato rimborso è la risultante di un piano di ammortamento alla francese costruito in regime finanziario composto, tale, secondo la regola matematica di chiusura, da azzerare il capitale residuo all'ultimo pagamento. In sostanza, il reticolato negoziale fornisce elementi sufficienti anche per elaborare il meccanismo di rimborso.
Ad ogni modo, la mancata indicazione del regime di computo (capitalizzazione) degli interessi debitori non incide sulla validità della convenzione (cfr. Cass. S/U 24/15130). In tal caso, sottolineano la Sezioni Unite,
5 non vi è violazione delle regole di trasparenza: la differenza tra il piano alla francese e quello all'italiana non dipende dal fatto che, nel primo, il tasso effettivo (t.a.e.) è maggiore di quello nominale (t.a.n.) quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo di rimborso del capitale;
il maggior “carico” degli interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese non dipende da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi, e non si traduce in una maggior voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare in contratto, “non
incidendo sul t.a.n. e sul t.a.e.g.”, ma costituisce un naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante e non decrescente.
Logico corollario è che il piano di ammortamento alla francese costruito in regime di capitalizzazione composta non comporta l'invalidità strutturale del regolamento contrattuale per indeterminatezza dell'oggetto (la maggiore onerosità del regime finanziario del prestito riguarda altro profilo) o per inosservanza del divieto di cui all'art.1283 c.c., dato che non vi è addebito di un costo occulto di matrice anatocistica.
L'approfondimento peritale ha posto l'accento sulla dinamica esponenziale dell'interesse composto caratterizzante il piano di ammortamento “a rata costante” del prestito stipulato dal ma, secondo le Pt_1
affermazioni di principio di Cass. S/U 24/15130, nel regime standard e nella fisiologia del rapporto “deve
escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi
relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”. In
sostanza, sul piano giuridico, la maggior quota di interessi derivante dal suddetto meccanismo di rimborso non deriva dalla produzione di “interessi su interessi” né tanto meno da un fenomeno propriamente anatocistico.
III) Si rivelano infondate anche le doglianze relative agli altri due finanziamenti.
Il c.t.u., con corretto iter metodologico, ha appurato che il costo delle linee di credito con carta revolving non supera i limiti imposti dalla legge n.108/96.
6 L'ausiliario nel conteggio del t.e.g. ha considerato l'incidenza percentuale degli oneri delle polizze assicurative sottoscritte dal finanziato (le coperture assicurative vanno computate se si rivela il loro collegamento genetico-funzionale all'erogazione del credito, e quindi la loro predisposizione a tutela della società mutuante: cfr. Cass. 23/29501; Cass.23/20247; Cass.22/3025; Cass.21/37058; Cass.20/17466;
Cass.18/22458): nel primo contratto del 4.5.16 il credito rotativo registra, all'atto della stipula, il t.e.g. del
18,30% inferiore al t.s.u. di riferimento del 24,34%; analogamente, la seconda linea di credito rotativo concessa il 2.8.18 registra, all'atto della stipula contrattuale, un costo effettivo ben al di sotto della soglia di legge (17,1712% < 24,15%).
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IV) Il credito ingiunto dalla IS NP riviene dai contratti di prestito personale e credito revolving e dalle relative movimentazioni contabili (non oggetto di contestazioni specifiche), che riassumono l'esposizione del finanziato.
La Società ha assolto il suo onere probatorio, che nel caso del mutuo o del finanziamento non necessita peraltro di certificazione ex art.50 d.lgs n.385/93 (cfr. Cass. 23/21).
L'opponente, di contro, non ha dedotto né provato di aver ripianato l'esposizione debitoria.
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Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri e parametri aggiornati dal d.m. n.147/2022.
Anche gli oneri della c.t.u., liquidati con decreti del 19.4.23 e 14.3.25, gravano sull'opponente, fermo il vincolo della solidarietà nei rapporti esterni con il consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione ex art.645 cpc proposta da e, per l'effetto, dichiara esecutivo il Parte_1
7 decreto ingiuntivo n.554/21 del 16.3.2021;
- condanna l'opponente a rifondere alla le competenze di lite, che liquida in euro 4.377,00 Controparte_1
oltre rsg, iva e cap come per legge;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte opponente.
Taranto, 12.6.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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