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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 1337/2021 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
con sede legale a Ispica (RG), Parte_1 nella c.da Garzalla s.n., Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di , in persona del Legale Pt_1 P.IVA_1
Rappresentante sig. - nato a [...] il [...] Controparte_1 ed ivi residente nella via Nazionale Modica Ispica n.173/A3 ( C.F._1
-, rappresentata e difesa, per procura allegata all'opposizione,
[...]
dall'Avv. Nicola Iabichino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Modica (RG), nella via Cava Gucciardo Pirato n.27/B
OPPONENTE
CONTRO
, in Controparte_2
persona del curatore Avv. Carmelo Spadola ( , con sede C.F._2 in Ispica c.da Garzalla, p.iva dichiarato con sentenza del P.IVA_2
Tribunale di Ragusa n. 12 del 13.03.2020, elettivamente domiciliata in nella via Carlo Alberto 33, presso lo studio dall'Avv. Maria Berretta, Pt_1 che la rappresenta e difende per procura resa in foglio separato, allegato 3
alla comparsa costitutiva, in virtù del provvedimento autorizzativo del G.D. del 12.05.2021
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione la Società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 282/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 10.02.2021, in cui le era stato ingiunto, su ricorso della curatela del fallimento il pagamento della Controparte_2 complessiva somma di € 91.500,00, oltre ad interessi dalle singole scadenze al soddisfo, spese processuali ed accessori di legge, per il mancato pagamento dei canoni di affitto relativi al triennio 2018-2020, pari ad euro
75.000,00 per capitale, ed euro 16.500,00 per iva, in virtù di un contratto di affitto di azienda stipulato tra le parti in data 20.12.2016. Chiedeva l'opponente “Dichiarare inammissibile, improponibile o, comunque, rigettare perché infondata in fatto e in diritto la domanda monitoria proposta dalla E_
, per le ragioni in narrativa. Per l'effetto, Revocare, annullare,
[...] dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, distinto con il n.282/2021 (proc. n.4245/2020 R.G.) reso dal Tribunale di Ragusa il 10 febbraio 2021 e notificato il 19 febbraio 2021. Rideterminare la somma dovuta dalla soc. alla Parte_1 [...]
, previa dichiarazione di revoca, E_ annullamento, nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, distinto con il n.282/2021 (proc. n.4245/2020 R.G.) reso dal Tribunale di Ragusa il 10 4
febbraio 2021 e notificato il 19 febbraio 2021”, per le motivazioni meglio specificate nella relativa opposizione.
Si costituiva la curatela del CP_3 E_
, la quale si opponeva alla proposta opposizione, chiedendo “
[...] all'On.le Tribunale adito ritenere e dichiarare dovute da Parte_1
come sopra generalizzata, le annualità relative agli anni 2019 e
[...]
2020, in forza del contratto di affitto di azienda stipulato il 20.12.2016.. oltre iva ed interessi calcolati dalle singole scadenze al soddisfo. Ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in forza della dichiarazione di debito resa da in data 04.06.2020 e dalla stessa Parte_1 rettificata solo dopo l'emissione del decreto ingiuntivo. Ritenere e dichiarare che l'odierna opponente, avendo corrisposto il 16.06.21 la somma di euro 10.097,97 in acconto delle rate di affitto relative all'anno 2019, è ancora debitrice nei confronti della curatela del E_ della complessiva somma di euro 51.014,78 comprensiva di iva al 22% ed interessi maturati al 16.06.2021 [i.e. € 61.112,75 (di cui € 50.000,00 per annualità 2019 e 2020, € 11.000,00 per iva ed € 112,75 per interessi legali calcolati dalle singole scadenze al 16.06.2021) - € 10.097,97 = € 51.014,78] oltre interessi maturandi dal 17.06.2021 sino al soddisfo . Ritenuto che la debitrice non ha sino ad oggi provveduto alla formale riconsegna dei beni, dichiarare tenuta a corrispondere l'intera Parte_1 annualità del 2020. Con vittoria di spese e compensi del giudizio e con la condanna della opponente ex art. 96 c.p.c. per aver proposto eccezioni in giudizio frutto di un comportamento connotato da malafede o colpa grave”.
In sede di comparsa conclusionale del 13.11.2024 l'opposta dava atto dell'avvenuto pagamento, nelle more del giudizio de quo, della somma complessiva di € 60.097,97, per le annualità 2019 e 2020 (sino al 20 dicembre), chiedendo pertanto “ ritenere e dichiarare che, alla data di emissione del decreto ingiuntivo (10.02.2021), la curatela era creditrice della della complessiva somma di euro 61.000,00 Parte_1 iva inclusa per le annualità 2019 e 2020; ritenere e dichiarare che, per le causali sopra esposte, la richiesta di pagamento della annualità 2018 è diretta ed immediata conseguenza del comportamento tenuto dalla debitrice in violazione delle norme di correttezza e buona fede al fine di trarre vantaggio dalla revoca del decreto stesso;
ritenuto e dichiarato che la debitrice non ha ancora provveduto alla riconsegna dei beni concessi in 5
affitto, condannare al pagamento del residuo Parte_1 importo ancora dovuto per canoni di affitto sino al 31.12.2020 pari ad euro 902,03 iva inclusa oltre interessi dalla scadenza all'effettivo soddisfo;
condannare altresì al pagamento delle somme Parte_1 dovute a titolo di interessi per il ritardato pagamento delle annualità 2019 e 2020 calcolate dalle singole scadenze al soddisfo tenendo conto dei versamenti effettuati in corso di causa nella misura che segue: € 10.097,97 in data 13.07.2021, € 5.000,00 in data 09.08.2021, € 5.000,00 in data 10.09.2021, € 10.000,00 in data 18.11.2021, € 19.079,00 in data 14.01.2022 ed € 10.921,00 in data 29.04.2022, per un totale di euro 60.097,97; condannare infine l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi processuali anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. considerato il comportamento tenuto e la mancata formale consegna dei beni nonostante sia stata formulata disdetta sin dal 20.12.2020 e la curatela abbia sollecitato tale riconsegna “.
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto appare parzialmente meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, a fronte dell'importo originariamente ingiunto, per euro
91.500,00, a titolo di canoni di affitto dovuti e non pagati, in virtù del contratto di affitto di azienda stipulato tra le parti in data 20.12.2016, l'opponente ha rappresentato, in seno al proprio atto costitutivo, di aver errato, in sede di pec del 04.06.2020, trasmessa alla curatela fallimentare della società opposta, nell'indicazione del debito ancora dovuto nei suoi confronti, facendo ivi riferimento anche alle somme dovute a titolo di canoni di affitto per l'anno 2018, nonostante il già avvenuto pagamento di tale annualità, come da documentazione allegata, e come riconosciuto dall'opposta medesima.
Altrettanto pacificamente è risultato l'avvenuto pagamento in varie tranches, nel corso del giudizio de quo, da parte della Parte_1
delle somme dovute anche per le ulteriori due annualità
[...] insolute, per un importo complessivo versato di euro 60.097,97, per gli anni 2019 – 2020, fino al 20 dicembre 2020, come riconosciuto dalla stessa opposta in seno alle proprie note scritte dell' 11.09.2024. 6
Sebbene il suddetto pacifico adempimento, non si ritengono sussistere i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come di contro richiesto dall'opponente, essendo ancora configurabile un interesse in capo all'opposta a conseguire una condanna della controparte al pagamento delle somme ancora dovute a titolo di rate insolute fino 31 dicembre 2020, non essendo condivisibile la contestazione di parte opponente secondo cui la stessa avrebbe comunicato la sua intenzione di recedere dal contratto di affitto di azienda a far data dal 20.12.2020, come da pec del 18.09.2020, non essendosi la suddetta mai concretamente adoperata, nè avendo di fatto mai riconsegnato, per tutto questo arco di tempo, l'azienda oggetto di affitto, continuando verosimilmente a godere dei beni strumentali e di magazzino ivi presenti.
Non si ritiene infatti a tal fine bastevole l'intenzione espressa solo labialmente dall'opponente di mettere a disposizione di controparte il complesso aziendale.
Nessun dubbio sussiste, ad avviso di questo Giudice, circa l'ammissibilità della domanda di parte opposta, formulata in seno alla comparsa di risposta, di condanna della controparte al pagamento delle rate di canoni per l'intera annualità 2020, anche per il periodo successivo alla scadenza del contratto (in data 20.12.2020), a seguito di esercizio del diritto di recesso dell'affittuario (con pec del 18.09.2020), essendo ammissibile la proposizione di una domanda riconvenzionale da parte dell'opposto.
Ed invero, in applicazione del principio affermato da Cass, Sez. Un., n. 12310/15 e Cass., Sez. Un., n. 22404/18, la più recente giurisprudenza di legittimità ha concluso che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda 7
riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 c.p.c.” (così Cass. Sez. Un. sent. 15 ottobre 2024 n. 26727; Cass. sez. 1, 24 marzo 2022 n. 9633; Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933).
La lettura restrittiva del ruolo di opposto, legittimato a proporre solo domanda riconvenzionale, “non è più sostenibile, in quanto nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande «reattive» stricto sensu - cioè riconvenzionali -, ma altresì domande che, sempre come qualificate dall'arresto del 2015 e confermate da quello susseguente del 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse”.
“L'interesse.. come è stato chiarito dall'arresto del 2015, è il presupposto legittimante l'introduzione di una domanda alternativa, introduzione che non può essere inibita - come lo era, secondo l'ottica ermeneutica anteriore a tale revirement - dalla diversità/novità in sé di causa petendi e petitum rispetto alla prospettazione originaria”.
Ferma restando l'ammissibilità di una domanda riconvenzionale da parte dell'opposto, occorre precisare che, comunque, nel caso di specie, nell'ambito del ricorso monitorio, la società opposta aveva formulato una richiesta di condanna di controparte al pagamento dei canoni dovuti per le annualità ivi indicate, incluso il 2020, senza null'altro specificare.
Accanto alle somme ancora dovute per l'anno 2020, essendo rimasta la nella materiale disponibilità dell'azienda, ancora non Parte_1 riconsegnata, non avendo la stessa manifestato una concreta e fattiva volontà di restituire i beni aziendali, anche a mezzo della redazione di apposito inventario, saranno dovuti gli interessi per il ritardo nei pagamenti, dalle singole scadenze al soddisfo.
Nessuna mala fede o colpa grave è ravvisabile in capo alla curatela fallimentare della società opposta, avendo la stessa proposto il ricorso monitorio in esame sulla base della somma dichiarata dalla società opponente in seno alla pec del 04.06.2020, con riferimento quindi anche alle somme dovute per l'anno 2018, mentre soltanto successivamente 8
all'emissione del decreto ingiuntivo de quo (il 10.02.2021), contestualmente alla richiesta di notifica del decreto (notifica avvenuta il 19.02.2021), l'opponente aveva rappresentato l'erronea indicazione nella pec succitata anche delle somme per l'anno 2018, come da pec del 18 febbraio 2021, alla quale aveva allegato apposita documentazione attestante l'intervenuto pagamento per la suddetta annualità.
Nessuna dichiarazione di rettifica prima di quel momento era stata trasmessa dalla , neppure a seguito della comunicazione da Parte_1 parte della curatela fallimentare circa la propria intenzione di un recupero coatto del credito, con successiva pec dell'01.12.2020.
Nessun elemento in senso contrario è neppure traibile dalla mancata accettazione da parte dell'opposta della proposta transattiva dell'opponente, contenuta nella pec del 18.02.2021, sempre successiva al deposito del ricorso e all'emissione del successivo decreto ingiuntivo opposto (il 10.02.2021), e contestuale alla richiesta di notifica del decreto citato.
Non è accoglibile infine l'istanza di parte opposta di condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in difetto di prova di mala fede o colpa grave in capo alla predetta, avendo comunque la stessa provveduto al pagamento di pressochè l'intero importo ancora dovuto in favore della curatela fallimentare della seppure Controparte_2 in più tranches, nel corso del giudizio de quo.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame va parzialmente accolta, e il decreto ingiuntivo in esame dovrà essere revocato, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle somme residuali ancora dovute nei confronti della curatela fallimentare della società opposta, ovvero, atteso che la debitrice non ha ancora provveduto alla riconsegna dei beni concessi in affitto, alla corresponsione del residuo importo dovuto per canoni di affitto sino al 31.12.2020, pari ad euro 902,03, iva inclusa, oltre ad interessi dalla scadenza all'effettivo soddisfo, nonché delle somme dovute a titolo di interessi, per il ritardato pagamento delle annualità 2019 e 2020, calcolate dalle singole scadenze al soddisfo, tenuto conto dei versamenti effettuati in corso di causa. 9
Si reputa congruo porre le spese di lite a carico dell' opponente nella misura di un terzo, mentre per i restanti due terzi esse andranno compensate tra le parti, avuto riguardo ai pagamenti rateali delle somme dovute all'opposta, seppure soltanto nel corso del giudizio de quo, e agli importi residuali di cui è risultata ancora debitrice la società opponente, rimasta nella disponibilità dei beni aziendali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
In accoglimento parziale dell'opposizione, presentata dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. 282/21, Parte_1 emesso dal Tribunale di Ragusa il 10.02.2021 (R.G.N. 4245/2020)
revoca il decreto citato.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta del residuo importo dovuto per canoni di affitto sino al 31.12.2020, pari ad euro
902,03, iva inclusa, oltre ad interessi dalla scadenza all'effettivo soddisfo, nonché delle somme dovute a titolo di interessi, per il ritardato pagamento delle annualità 2019 e 2020, calcolate dalle singole scadenze al soddisfo.
Condanna la società opponente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte nella misura di un terzo, da determinarsi in euro 1.000,00
a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti le spese di lite per i restanti due terzi.
Così deciso, in Ragusa l'08 gennaio 2025. 10
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo