Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 3933
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 28, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159

    La revocazione, anche ai sensi dell'art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio in assenza di elementi che, sia pur non riconducibili alla nozione di prova nuova, devono essere in ogni caso sopravvenuti e idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca. Non è possibile far valere questioni, anche in diritto, che ben potevano essere proposte nell'ambito del procedimento di prevenzione, rispetto alle quali non è possibile individuare alcuna sopravvenienza tale da giustificare il superamento del giudicato.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento dell'originario difetto di base legale della confisca

    Il presunto difetto originario dei presupposti per l'applicazione della confisca, essendo correlato alla modifica normativa che ha esteso l'ambito soggettivo della confisca, era evidentemente noto già all'epoca in cui il decreto di confisca è stato emesso e, quindi, non essendo un elemento sopravvenuto doveva essere eccepito nei gradi di impugnazione. Non è esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del provvedimento definitivo di confisca fondato sul giudizio di pericolosità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del citato d.lgs., nel caso in cui il proposto eccepisca il difetto di "base legale" del provvedimento ablatorio, in quanto emesso in relazione a condotte tenute prima dell'entrata in vigore della normativa richiamata e, quindi, in forza di un'applicazione retroattiva della misura di prevenzione patrimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 3933
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3933
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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