CASS
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 3933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3933 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da D'NG PP, nato ad [...] il [...] D'NG ON, nata a [...] il [...]; D'NG RI, nato a [...] il [...]; OB TA AR, nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 20/5/2025 emessa dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria di replica depositata dall'Avvocato Leonardo Sasso, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. I ricorrenti impugnano la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona Penale Sent. Sez. 6 Num. 3933 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 08/01/2026 sul ricorso per revocazione, proposto in relazione alla confisca di prevenzione divenuta definitiva a seguito della sentenza emessa dalla Seconda Sezione di questa Corte, n.11351 del 2022. 2. I ricorrenti, dopo aver formulato un'ampia premessa in ordine alla genesi del procedimento e alla tempestività del ricorso, hanno formulato due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell'art. 28, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, ritenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso l'ammissibilità della revocazione per far valere un difetto originario dei presupposti legittimanti la confisca che, in quanto tale, prescinde dall'emersione di elementi nuovi così come tipizzati dal comma 1, del citato art.28. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento dell'originario difetto di base legale della confisca, in virtù della irretroattività della norma che ha esteso l'istituto della confisca di prevenzione anche nei confronti dei soggetti attinti da pericolosità generica. I ricorrenti, dopo aver ricostruito l'evoluzione normativa intervenuta in materia, hanno sottolineato come la pericolosità del prevenuto si era manifestata nel periodo 2003/2008 e, quindi, in epoca nella quale la confisca di prevenzione era consentita solo nei confronti dei soggetti attinti da pericolosità qualificata. Si aggiunge che, con riguardo all'individuazione del tipo di pericolosità rispetto alla quale è consentita la confisca di prevenzione, non troverebbe applicazione il principio di retroattività delle disposizioni in tema di misure di sicurezza, posto che la norma che opera la selezione dei presupposti legittimanti la misura dovrebbe essere in ogni caso antecedente rispetto alla confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è volto a dimostrare che, in base all'art. 28, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, la revocazione potrebbe essere richiesta "in ogni caso" al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura, sicchè non troverebbe applicazione il disposto del comma 1 che, invece, richiede l'emersione di un fatto nuovo. 2.1. L'impostazione sulla quale si fonda il ricorso è solo parzialmente corretta. La giurisprudenza ha valutato i rapporti esistenti tra le ipotesi di revocazione rispettivamente disciplinate dall'art.28, commi 1 e 2, d.lgs. cit., escludendo che il 2 • secondo comma sia una mera specificazione del primo. In tal senso depone chiaramente quanto affermato da Sez.U, n. 3513 del 16/12/2021, dep.2022, Fiorentino che, in motivazione, osserva come l'incipit della norma («in ogni caso ...»), delinea una "fattispecie aperta", dovendosi ritenere che le condizioni legittimanti della revocazione disciplinata dal comma 2 siano necessariamente diverse da quelle - espressione di elementi fattuali - delineate dal comma 1, purché riconducibili al medesimo tipo, ossia a fattispecie dimostrative della carenza originaria dei presupposti della confisca. La giurisprudenza successiva ha precisato che, ferma restando l'autonomia dell'ipotesi di revocazione prevista dal comma 2, è pur sempre necessario che gli elementi idonei a dimostrare la carenza originaria dei presupposti della confisca siano desunti da « fatti sopravvenuti» (così in motivazione Sez.5, n. 18000 del 14/2/2024, Cesarano, Rv.286450 che sottolinea come il principio affermato dalle Sezioni unite è stato elaborato con riguardo alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una fattispecie soggettiva di pericolosità pronunciata da Corte Cost. n. 24/2019, successivamente alla definitività del provvedimento applicativo della misura ablativa). 2.2. Sulla base di tali condivisibili premesse, deve affermarsi il principio per cui la revocazione di cui al comma 2 dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio in assenza di elementi che, sia pur non riconducibili alla nozione di prova nuova, devono essere in ogni caso sopravvenuti e idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca. L'istituto della revocazione, in entrambe le ipotesi descritte dall'art. 28 cit., presuppone un elemento comune costituito Aelementi sopravvenuti, legittimanti la lesione della forza del giudicato "debole" che connota i provvedimenti in materia di prevenzione, posto che/ in difetto del novum, sia pur diverso dalle ipotesi tipizzate al comma 1, l'indiscriminata possibilità di chiedere la revocazione si tradurrebbe in un completo superamento della definitività della decisione sulla confisca. Quanto detto comporta che con la revocazione, sia pur se proposta ai sensi dell'art. 28, comma 2, cit., non è possibile far valere questioni, anche in diritto, che ben potevano essere proposte nell'ambito del procedimento di prevenzione, rispetto alle quali non è possibile individuare alcuna sopravvenienza tale da giustificare il superamento del giudicato. Si tratta di una conclusione che trova conferma nelle motivazioni rese da Sez.U, n. 43668 del 26/5/2022, Lo Duca, Rv. 283707, lì dove si è sottolineato come il giudicato "debole" del provvedimento di confisca preclude la possibilità di 3 rimettere in discussione, attraverso l'istituto della revocazione, atti od elementi già considerati nel procedimento stesso o comunque in esso deducibili e non dedotti. Il tratto che accomuna tutte le ipotesi di revocazione è da individuarsi, pertanto, nella circostanza che l'elemento nuovo, idoneo a condurre alla revoca della confisca, non deve essere stato conosciuto prima che la misura sia diventata definitiva posto che, se così non fosse, verrebbe meno qualsivoglia forma, sia pur attenuata, di stabilità del provvedimento ablativo. 3. Applicando tale principio, risulta l'infondatezza del secondo motivo, con il quale si censura il difetto di base legale della confisca, disposta rispetto ad acquisizioni patrimoniali intervenute in un periodo in cui, rispetto ai soggetti attinti da pericolosità generica, non era consentita la confisca di prevenzione. Il presunto difetto originario dei presupposti per l'applicazione della confisca - essendo correlato alla modifica normativa che ha esteso l'ambito soggettivo della confisca - era evidentemente noto già all'epoca in cui il decreto di confisca è stato emesso (30.12.2019) e, quindi, non essendo un elemento sopravvenuto doveva essere eccepito nei gradi di impugnazione, non potendo introdursi, mediante l'istituto della revocazione, un presunto vizio di legge già noto e deducibile prima del formarsi del giudicato sulla confisca di prevenzione. Peraltro, la questione risulterebbe in ogni caso infondata, dovendo% ribadirsi quanto già affermato da questa Corte, secondo cui non è esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del provvedimento definitivo di confisca fondato sul giudizio di pericolosità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del citato d.lgs., nel caso in cui il proposto eccepisca il difetto di "base legale" del provvedimento ablatorio, in quanto emesso in relazione a condotte tenute prima dell'entrata in vigore della normativa richiamata e, quindi, in forza di un'applicazione retroattiva della misura di prevenzione patrimoniale (Sez.2, n. 27397 del 13/1/2023, Moceri, Rv. 284801). 4. Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'8 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria di replica depositata dall'Avvocato Leonardo Sasso, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. I ricorrenti impugnano la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona Penale Sent. Sez. 6 Num. 3933 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 08/01/2026 sul ricorso per revocazione, proposto in relazione alla confisca di prevenzione divenuta definitiva a seguito della sentenza emessa dalla Seconda Sezione di questa Corte, n.11351 del 2022. 2. I ricorrenti, dopo aver formulato un'ampia premessa in ordine alla genesi del procedimento e alla tempestività del ricorso, hanno formulato due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo deducono la violazione dell'art. 28, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, ritenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso l'ammissibilità della revocazione per far valere un difetto originario dei presupposti legittimanti la confisca che, in quanto tale, prescinde dall'emersione di elementi nuovi così come tipizzati dal comma 1, del citato art.28. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento dell'originario difetto di base legale della confisca, in virtù della irretroattività della norma che ha esteso l'istituto della confisca di prevenzione anche nei confronti dei soggetti attinti da pericolosità generica. I ricorrenti, dopo aver ricostruito l'evoluzione normativa intervenuta in materia, hanno sottolineato come la pericolosità del prevenuto si era manifestata nel periodo 2003/2008 e, quindi, in epoca nella quale la confisca di prevenzione era consentita solo nei confronti dei soggetti attinti da pericolosità qualificata. Si aggiunge che, con riguardo all'individuazione del tipo di pericolosità rispetto alla quale è consentita la confisca di prevenzione, non troverebbe applicazione il principio di retroattività delle disposizioni in tema di misure di sicurezza, posto che la norma che opera la selezione dei presupposti legittimanti la misura dovrebbe essere in ogni caso antecedente rispetto alla confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è volto a dimostrare che, in base all'art. 28, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, la revocazione potrebbe essere richiesta "in ogni caso" al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura, sicchè non troverebbe applicazione il disposto del comma 1 che, invece, richiede l'emersione di un fatto nuovo. 2.1. L'impostazione sulla quale si fonda il ricorso è solo parzialmente corretta. La giurisprudenza ha valutato i rapporti esistenti tra le ipotesi di revocazione rispettivamente disciplinate dall'art.28, commi 1 e 2, d.lgs. cit., escludendo che il 2 • secondo comma sia una mera specificazione del primo. In tal senso depone chiaramente quanto affermato da Sez.U, n. 3513 del 16/12/2021, dep.2022, Fiorentino che, in motivazione, osserva come l'incipit della norma («in ogni caso ...»), delinea una "fattispecie aperta", dovendosi ritenere che le condizioni legittimanti della revocazione disciplinata dal comma 2 siano necessariamente diverse da quelle - espressione di elementi fattuali - delineate dal comma 1, purché riconducibili al medesimo tipo, ossia a fattispecie dimostrative della carenza originaria dei presupposti della confisca. La giurisprudenza successiva ha precisato che, ferma restando l'autonomia dell'ipotesi di revocazione prevista dal comma 2, è pur sempre necessario che gli elementi idonei a dimostrare la carenza originaria dei presupposti della confisca siano desunti da « fatti sopravvenuti» (così in motivazione Sez.5, n. 18000 del 14/2/2024, Cesarano, Rv.286450 che sottolinea come il principio affermato dalle Sezioni unite è stato elaborato con riguardo alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una fattispecie soggettiva di pericolosità pronunciata da Corte Cost. n. 24/2019, successivamente alla definitività del provvedimento applicativo della misura ablativa). 2.2. Sulla base di tali condivisibili premesse, deve affermarsi il principio per cui la revocazione di cui al comma 2 dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio in assenza di elementi che, sia pur non riconducibili alla nozione di prova nuova, devono essere in ogni caso sopravvenuti e idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca. L'istituto della revocazione, in entrambe le ipotesi descritte dall'art. 28 cit., presuppone un elemento comune costituito Aelementi sopravvenuti, legittimanti la lesione della forza del giudicato "debole" che connota i provvedimenti in materia di prevenzione, posto che/ in difetto del novum, sia pur diverso dalle ipotesi tipizzate al comma 1, l'indiscriminata possibilità di chiedere la revocazione si tradurrebbe in un completo superamento della definitività della decisione sulla confisca. Quanto detto comporta che con la revocazione, sia pur se proposta ai sensi dell'art. 28, comma 2, cit., non è possibile far valere questioni, anche in diritto, che ben potevano essere proposte nell'ambito del procedimento di prevenzione, rispetto alle quali non è possibile individuare alcuna sopravvenienza tale da giustificare il superamento del giudicato. Si tratta di una conclusione che trova conferma nelle motivazioni rese da Sez.U, n. 43668 del 26/5/2022, Lo Duca, Rv. 283707, lì dove si è sottolineato come il giudicato "debole" del provvedimento di confisca preclude la possibilità di 3 rimettere in discussione, attraverso l'istituto della revocazione, atti od elementi già considerati nel procedimento stesso o comunque in esso deducibili e non dedotti. Il tratto che accomuna tutte le ipotesi di revocazione è da individuarsi, pertanto, nella circostanza che l'elemento nuovo, idoneo a condurre alla revoca della confisca, non deve essere stato conosciuto prima che la misura sia diventata definitiva posto che, se così non fosse, verrebbe meno qualsivoglia forma, sia pur attenuata, di stabilità del provvedimento ablativo. 3. Applicando tale principio, risulta l'infondatezza del secondo motivo, con il quale si censura il difetto di base legale della confisca, disposta rispetto ad acquisizioni patrimoniali intervenute in un periodo in cui, rispetto ai soggetti attinti da pericolosità generica, non era consentita la confisca di prevenzione. Il presunto difetto originario dei presupposti per l'applicazione della confisca - essendo correlato alla modifica normativa che ha esteso l'ambito soggettivo della confisca - era evidentemente noto già all'epoca in cui il decreto di confisca è stato emesso (30.12.2019) e, quindi, non essendo un elemento sopravvenuto doveva essere eccepito nei gradi di impugnazione, non potendo introdursi, mediante l'istituto della revocazione, un presunto vizio di legge già noto e deducibile prima del formarsi del giudicato sulla confisca di prevenzione. Peraltro, la questione risulterebbe in ogni caso infondata, dovendo% ribadirsi quanto già affermato da questa Corte, secondo cui non è esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del provvedimento definitivo di confisca fondato sul giudizio di pericolosità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del citato d.lgs., nel caso in cui il proposto eccepisca il difetto di "base legale" del provvedimento ablatorio, in quanto emesso in relazione a condotte tenute prima dell'entrata in vigore della normativa richiamata e, quindi, in forza di un'applicazione retroattiva della misura di prevenzione patrimoniale (Sez.2, n. 27397 del 13/1/2023, Moceri, Rv. 284801). 4. Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'8 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente