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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2024, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4874/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio a domanda congiunta n. 4874/2024 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. CAPRETTI ROSSELLA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. CAPRETTI ROSSELLA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 17.7.2024
“1) Rinuncia da parte della signora all'assegnazione dell'abitazione coniugale, Parte_2
di proprietà del signor , sita in Flero (BS), via Bosca n. 10/b. 2) A titolo di contributo Parte_1
al mantenimento della figlia, il signor verserà alla signora la Parte_1 Parte_2
somma mensile di Euro 250,00= (duecentocinquantaeuro/00), rivalutabile secondo l'aumento
ISTAT, a decorrere dalla data di emissione del provvedimento, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno quindici di ogni mese. 3) Ferme tutte le altre condizioni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Ospitaletto (BS) in data 4.9.2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Ospitaletto (BS) al n. 16, parte II, serie A, anno
2010.
Dall'unione è nata la figlia (n. 3.5.2011). Per_1
Il divorzio è stato pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 906/2022, pubblicata in data
11.4.2022 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di modificare le condizioni del divorzio in conformità all'accordo sopra trascritto, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse della figlia minore, che si è omesso di sentire perché superflua, in considerazione dell'accordo rispettoso del principio di bigenitorialità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.7.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio a domanda congiunta n. 4874/2024 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. CAPRETTI ROSSELLA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. CAPRETTI ROSSELLA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 17.7.2024
“1) Rinuncia da parte della signora all'assegnazione dell'abitazione coniugale, Parte_2
di proprietà del signor , sita in Flero (BS), via Bosca n. 10/b. 2) A titolo di contributo Parte_1
al mantenimento della figlia, il signor verserà alla signora la Parte_1 Parte_2
somma mensile di Euro 250,00= (duecentocinquantaeuro/00), rivalutabile secondo l'aumento
ISTAT, a decorrere dalla data di emissione del provvedimento, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno quindici di ogni mese. 3) Ferme tutte le altre condizioni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Ospitaletto (BS) in data 4.9.2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Ospitaletto (BS) al n. 16, parte II, serie A, anno
2010.
Dall'unione è nata la figlia (n. 3.5.2011). Per_1
Il divorzio è stato pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 906/2022, pubblicata in data
11.4.2022 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di modificare le condizioni del divorzio in conformità all'accordo sopra trascritto, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse della figlia minore, che si è omesso di sentire perché superflua, in considerazione dell'accordo rispettoso del principio di bigenitorialità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.7.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri