Articolo 42 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 38 bisArticolo 43
Versione
19 aprile 1942
Art. 42.

I provvedimenti indicati nell'art. 423 del codice e le sentenze di revoca previste nell'art. 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell'autorita' giudiziaria che li ha pronunziati.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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