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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
AN SS, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3461 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
Parte_1
, in persona
[...] del rapp.te legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. STANGA
DOMENICO
- ATTRICE/OPPOSTA -
E
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. MAURIELLO
WALTER
- CONVENUTA/OPPONENTE -
E
, , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
- OPPOSTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.5.2024, la Pt_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione
[...]
1 all'esecuzione proposta dalla nell'ambito Controparte_1 della procedura esecutiva presso terzi RGE 3718/2023, chiedendo essenzialmente dichiararsi l'inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Si costituiva ritualmente in giudizio la debitrice esecutata opponente, la quale eccepiva la tardività dell'introduzione del presente giudizio di merito e, nel merito, riproponeva gli originari motivi di opposizione ovvero l'inidoneità del titolo esecutivo azionato per intervenuta sospensione dello stesso nonché il difetto di legittimazione attiva della procedente, odierna attrice.
Non si costituivano gli ulteriori convenuti, quali terzi pignorati, dei quali va dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione, formulata dalla convenuta, di tardività dell'introduzione del presente giudizio di merito, ciò sia perché l'opposizione in esame non attiene a materie soggette al rito locatizio sia perché, in ogni caso, l'atto introduttivo risulta depositato ed iscritto a ruolo il 28.5.2024 ovvero entro il termine di 60 giorni stabilito dal GE con l'ordinanza del
28.3.2024.
Allo stesso modo, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione, formulata dall'attrice opposta, in quanto le doglianze formulate dalla opponente non configurano un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2
c.p.c. bensì un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla sopravvenuta sospensione del titolo esecutivo azionato (la sentenza della Corte d'Appello di
Napoli n. 4533/2023), come già evidenziato dal GE nell'ordinanza del 28.3.2024, trattasi di circostanza, non contestata dall'opposta (e che, peraltro, non richiedeva di
2 essere veicolata mediante opposizione ben potendo essere oggetto di mera segnalazione al GE ex art. 486 c.p.c.), costituente un impedimento alla prosecuzione del processo esecutivo, che non può essere riattivato fino a che il titolo non abbia riacquistato eventualmente la sua efficacia esecutiva (cfr. Cass. 11378/2002).
Tuttavia, la sospensione in questione ha effetto ex nunc e non incide sugli atti esecutivi anteriormente compiuti, che conservano validità ed efficacia in vista della eventuale ripresa, per cui è priva di pregio la tesi della opponente
, secondo cui il titolo azionato sarebbe CP_1 divenuto inidoneo alla prosecuzione dell'azione esecutiva, quasi fosse stato definitivamente caducato, e la creditrice procedente non avrebbe più “un titolo esecutivo in grado di poter far proseguire l'espropriazione e/o protrarre il blocco delle somme pignorate presso i terzi”.
Al contrario, si ribadisce, il titolo esecutivo è
“soltanto” sospeso e ciò, pur impedendo il compimento di nuovi ed ulteriori atti esecutivi, non fa venir meno l'efficacia del pignoramento né consente lo svincolo delle somme pignorate.
Inoltre, il fatto che il titolo esecutivo risulti impugnato non impedisce la definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione, poiché si ritiene che la pendenza del gravame non comporti la sospensione del processo di opposizione ex art. 295 c.p.c., trattandosi di giudizi con presupposti diversi (cfr. Cass. 4035/2018; 15909/2008;
17743/2005).
Quanto alla legittimazione attiva della creditrice procedente, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c. -
3 dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo - continua tra le parti originarie;
pertanto, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stata promossa espropriazione forzata, il cedente mantiene la legittimazione attiva (“ad causam”) a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga” (cfr. Cass. 15622/2017).
Sul punto, la tesi contraria di parte opponente non è convincente e risulta fondata su giurisprudenza non pertinente, confondendo il piano del rapporto processuale
(art. 111 c.p.c.) con quello del rapporto sostanziale.
In pratica, il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo del diritto controverso non spiega alcun effetto sul rapporto processuale, che continua a svolgersi tra le parti originarie, e la perdurante legittimazione della parte che ha perso la titolarità sostanziale del diritto ha una portata meramente sostitutiva e processuale
(cfr. Cass. 6471/2012).
Quanto, infine, alla contestazione dell'interesse di parte opposta ad introdurre il presente giudizio di merito, occorre dire che, in effetti, diversamente da quanto sostenuto dalla nel caso di specie la mancata Parte_1 introduzione del merito non avrebbe comportato l'estinzione dell'esecuzione ex art. 624 comma 3 c.p.c., poiché la sospensione dell'esecuzione non si è verificata ai sensi del primo comma della predetta norma bensì ai sensi dell'art. 623 c.p.c. (cd. sospensione esterna ad opera del
Giudice dell'impugnazione), come chiaramente indicato nella parte motiva dell'ordinanza del 28.3.2024 del GE.
Tuttavia, se non in riferimento al primo motivo di opposizione, permaneva l'interesse dell'opposta ad un accertamento giudiziale con riferimento al secondo motivo di opposizione ovvero alla sussistenza o meno della propria legittimazione attiva per il caso della futura eventuale
4 riassunzione del processo esecutivo.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. AN SS, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma
2 c.p.c.;
B) Condanna la opponente , in persona del Controparte_1 rapp.te legale p.t., al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite, che Parte_1 liquida in complessivi € 8.628,00, di cui € 195,00 per spese ed € 8.433,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Domenico Stanga, dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 21/10/2025
IL GIUDICE Dott. AN SS
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
AN SS, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3461 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
Parte_1
, in persona
[...] del rapp.te legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. STANGA
DOMENICO
- ATTRICE/OPPOSTA -
E
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. MAURIELLO
WALTER
- CONVENUTA/OPPONENTE -
E
, , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
- OPPOSTI CONTUMACI -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.5.2024, la Pt_1
introduceva il giudizio di merito dell'opposizione
[...]
1 all'esecuzione proposta dalla nell'ambito Controparte_1 della procedura esecutiva presso terzi RGE 3718/2023, chiedendo essenzialmente dichiararsi l'inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Si costituiva ritualmente in giudizio la debitrice esecutata opponente, la quale eccepiva la tardività dell'introduzione del presente giudizio di merito e, nel merito, riproponeva gli originari motivi di opposizione ovvero l'inidoneità del titolo esecutivo azionato per intervenuta sospensione dello stesso nonché il difetto di legittimazione attiva della procedente, odierna attrice.
Non si costituivano gli ulteriori convenuti, quali terzi pignorati, dei quali va dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione, formulata dalla convenuta, di tardività dell'introduzione del presente giudizio di merito, ciò sia perché l'opposizione in esame non attiene a materie soggette al rito locatizio sia perché, in ogni caso, l'atto introduttivo risulta depositato ed iscritto a ruolo il 28.5.2024 ovvero entro il termine di 60 giorni stabilito dal GE con l'ordinanza del
28.3.2024.
Allo stesso modo, va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione, formulata dall'attrice opposta, in quanto le doglianze formulate dalla opponente non configurano un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2
c.p.c. bensì un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla sopravvenuta sospensione del titolo esecutivo azionato (la sentenza della Corte d'Appello di
Napoli n. 4533/2023), come già evidenziato dal GE nell'ordinanza del 28.3.2024, trattasi di circostanza, non contestata dall'opposta (e che, peraltro, non richiedeva di
2 essere veicolata mediante opposizione ben potendo essere oggetto di mera segnalazione al GE ex art. 486 c.p.c.), costituente un impedimento alla prosecuzione del processo esecutivo, che non può essere riattivato fino a che il titolo non abbia riacquistato eventualmente la sua efficacia esecutiva (cfr. Cass. 11378/2002).
Tuttavia, la sospensione in questione ha effetto ex nunc e non incide sugli atti esecutivi anteriormente compiuti, che conservano validità ed efficacia in vista della eventuale ripresa, per cui è priva di pregio la tesi della opponente
, secondo cui il titolo azionato sarebbe CP_1 divenuto inidoneo alla prosecuzione dell'azione esecutiva, quasi fosse stato definitivamente caducato, e la creditrice procedente non avrebbe più “un titolo esecutivo in grado di poter far proseguire l'espropriazione e/o protrarre il blocco delle somme pignorate presso i terzi”.
Al contrario, si ribadisce, il titolo esecutivo è
“soltanto” sospeso e ciò, pur impedendo il compimento di nuovi ed ulteriori atti esecutivi, non fa venir meno l'efficacia del pignoramento né consente lo svincolo delle somme pignorate.
Inoltre, il fatto che il titolo esecutivo risulti impugnato non impedisce la definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione, poiché si ritiene che la pendenza del gravame non comporti la sospensione del processo di opposizione ex art. 295 c.p.c., trattandosi di giudizi con presupposti diversi (cfr. Cass. 4035/2018; 15909/2008;
17743/2005).
Quanto alla legittimazione attiva della creditrice procedente, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c. -
3 dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo - continua tra le parti originarie;
pertanto, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stata promossa espropriazione forzata, il cedente mantiene la legittimazione attiva (“ad causam”) a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga” (cfr. Cass. 15622/2017).
Sul punto, la tesi contraria di parte opponente non è convincente e risulta fondata su giurisprudenza non pertinente, confondendo il piano del rapporto processuale
(art. 111 c.p.c.) con quello del rapporto sostanziale.
In pratica, il trasferimento a titolo particolare nel corso del processo del diritto controverso non spiega alcun effetto sul rapporto processuale, che continua a svolgersi tra le parti originarie, e la perdurante legittimazione della parte che ha perso la titolarità sostanziale del diritto ha una portata meramente sostitutiva e processuale
(cfr. Cass. 6471/2012).
Quanto, infine, alla contestazione dell'interesse di parte opposta ad introdurre il presente giudizio di merito, occorre dire che, in effetti, diversamente da quanto sostenuto dalla nel caso di specie la mancata Parte_1 introduzione del merito non avrebbe comportato l'estinzione dell'esecuzione ex art. 624 comma 3 c.p.c., poiché la sospensione dell'esecuzione non si è verificata ai sensi del primo comma della predetta norma bensì ai sensi dell'art. 623 c.p.c. (cd. sospensione esterna ad opera del
Giudice dell'impugnazione), come chiaramente indicato nella parte motiva dell'ordinanza del 28.3.2024 del GE.
Tuttavia, se non in riferimento al primo motivo di opposizione, permaneva l'interesse dell'opposta ad un accertamento giudiziale con riferimento al secondo motivo di opposizione ovvero alla sussistenza o meno della propria legittimazione attiva per il caso della futura eventuale
4 riassunzione del processo esecutivo.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014 con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. AN SS, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma
2 c.p.c.;
B) Condanna la opponente , in persona del Controparte_1 rapp.te legale p.t., al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite, che Parte_1 liquida in complessivi € 8.628,00, di cui € 195,00 per spese ed € 8.433,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Domenico Stanga, dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 21/10/2025
IL GIUDICE Dott. AN SS
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