TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO NA, ha pronunciato, in esito in esito all' udienza del 24 novembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 21/2025
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Merlino, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Foti
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di inabilità, assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 3 gennaio 2025, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 5 agosto 2023, istanza alla competente ASL volta ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità nella misura pari o superiore al 74% per la percezione dell'assegno mensile di assistenza e/o del 100%, richiesto per la pensione di inabilità;
- sottoposta a visita medica collegiale, era stata riconosciuta invalida in misura pari al 46%;
- aveva, dunque, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità
e, disposta ed espletata la ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, osservando che il consulente aveva risposto in maniera non esaustiva e condivisibile ai rilievi formulati in esito alla trasmissione della bozza della relazione.
Rilevava, altresì, che il ctu aveva omesso di considerare, nella propria valutazione, patologie tabellate di rilevante impatto invalidante, quali il “reflusso biliare duodeno-gastro-esofageo -ernia jatale” e l'
“asma allergico”.
Rilevava, altresì, come il ctu aveva errato nella valutazione di talune patologie pur riconosciute, ma dallo stesso eccessivamente sottostimate.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata la sussistenza dei presupposti medico-legali ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e/o della pensione di inabilità, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1 con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 24 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 1477/2024, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, ha riconosciuto la ricorrente invalida in misura pari al 68% dal 5 agosto 2023 e parte ricorrente ha espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da: “osas in trattamento con cpap in soggetto con asma bronchiale allergico. bradicardia ed insufficienza mitralica lieve in buon compenso emodinamico. spondiloartrosi lombare. disturbo d'ansia nas. ernia iatale”.
Il ctu, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetta la ricorrente, indicando i codici da applicare e le relative percentuali di invalidità, ha concluso ritenendo la invalida nella misura del 67% Pt_1 con decorrenza da agosto 2023.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) ) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate;
CP_1
Messina, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO NA, ha pronunciato, in esito in esito all' udienza del 24 novembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 21/2025
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Merlino, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Foti
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di inabilità, assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 3 gennaio 2025, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 5 agosto 2023, istanza alla competente ASL volta ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità nella misura pari o superiore al 74% per la percezione dell'assegno mensile di assistenza e/o del 100%, richiesto per la pensione di inabilità;
- sottoposta a visita medica collegiale, era stata riconosciuta invalida in misura pari al 46%;
- aveva, dunque, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità
e, disposta ed espletata la ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, osservando che il consulente aveva risposto in maniera non esaustiva e condivisibile ai rilievi formulati in esito alla trasmissione della bozza della relazione.
Rilevava, altresì, che il ctu aveva omesso di considerare, nella propria valutazione, patologie tabellate di rilevante impatto invalidante, quali il “reflusso biliare duodeno-gastro-esofageo -ernia jatale” e l'
“asma allergico”.
Rilevava, altresì, come il ctu aveva errato nella valutazione di talune patologie pur riconosciute, ma dallo stesso eccessivamente sottostimate.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata la sussistenza dei presupposti medico-legali ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e/o della pensione di inabilità, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1 con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 24 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 1477/2024, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, ha riconosciuto la ricorrente invalida in misura pari al 68% dal 5 agosto 2023 e parte ricorrente ha espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da: “osas in trattamento con cpap in soggetto con asma bronchiale allergico. bradicardia ed insufficienza mitralica lieve in buon compenso emodinamico. spondiloartrosi lombare. disturbo d'ansia nas. ernia iatale”.
Il ctu, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetta la ricorrente, indicando i codici da applicare e le relative percentuali di invalidità, ha concluso ritenendo la invalida nella misura del 67% Pt_1 con decorrenza da agosto 2023.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) ) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate;
CP_1
Messina, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO NA