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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6223/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.02.2024 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: ucraina
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con Avv.ti Luca Degani e Monica Nilsson presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], L'Aquila (AQ) con l'Avv. Raffaella Baccante presso il quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_3 C.F._3
Milano, Via Palletta n. 7 cittadina italiana
FATTO
La signora con ricorso depositato in data 16.02.2024 contenente l'indicazione delle sue Parte_1 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, conveniva in giudizio il sig. Parte_2 per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia , nata fuori dal matrimonio;
Pt_3
Il sig. si costituiva in giudizio in data 30.01.2024 con comparsa contenente Parte_2
l'indicazione delle sue condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico;
Con istanza depositata in data 07.02.2025, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. in quanto dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“1) La figlia, oggi maggiorenne, (C.F. ) nata a [...]_3 C.F._3 il 7.11.2006 e residente a [...] rimane collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
2) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contributo nel Pt_2 Parte_1 mantenimento della figlia l'importo mensile di € 500,00. Tale contributo, soggetto alla Pt_3 rivalutazione ISTAT, sarà corrisposto per 12 mensilità all'anno e sarà versato entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario;
3) Il signor si impegna, altresì, a corrispondere alla figlia a mezzo bonifico bancario Pt_2 Pt_3 le somme che gli verranno consegnate mensilmente in contanti a titolo di canone di locazione da parte del conduttore dell'immobile di proprietà della figlia sito in Montesilvano (PE) Via Mariannina
Marinelli n. 1, attualmente condotto in locazione dalla sig.ra in forza di Parte_4 contratto del 01.11.2024 e registrato il 07.11.2024. Tale impegno permarrà in capo al anche Pt_2 per i versamenti relativi ai successivi contratti di locazione eventualmente stipulati, laddove il canone di locazione dovesse essere versato in contanti;
4) Il sig. si impegna a sostenere le spese relative all'immobile di cui al precedente punto 3), Pt_2 nonché le relative tasse e le imposte comprese quelle inerenti al rapporto locatizio;
5) Il sig. si impegna a versare, anche ratealmente, alla sig.ra la somma complessiva Pt_2 Parte_1 di Euro 2.000,00 entro e non oltre il 30.04.2025 mediante bonifico bancario a titolo di mantenimento
e spese straordinarie pregresse;
6) Entrambi i genitori si faranno carico in eguale misura (50% ciascuno) delle spese straordinarie della figlia come da Linee Guida spese extra assegno del Tribunale di Milano del 14.11.2017;
7) L'assegno unico/familiare verrà attribuito in via esclusiva e nella misura del 100% alla signora
; Parte_1
8) Spese legali compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 10.02.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.02.2024 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: ucraina
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con Avv.ti Luca Degani e Monica Nilsson presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], L'Aquila (AQ) con l'Avv. Raffaella Baccante presso il quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_3 C.F._3
Milano, Via Palletta n. 7 cittadina italiana
FATTO
La signora con ricorso depositato in data 16.02.2024 contenente l'indicazione delle sue Parte_1 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, conveniva in giudizio il sig. Parte_2 per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia , nata fuori dal matrimonio;
Pt_3
Il sig. si costituiva in giudizio in data 30.01.2024 con comparsa contenente Parte_2
l'indicazione delle sue condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico;
Con istanza depositata in data 07.02.2025, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. in quanto dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“1) La figlia, oggi maggiorenne, (C.F. ) nata a [...]_3 C.F._3 il 7.11.2006 e residente a [...] rimane collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
2) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contributo nel Pt_2 Parte_1 mantenimento della figlia l'importo mensile di € 500,00. Tale contributo, soggetto alla Pt_3 rivalutazione ISTAT, sarà corrisposto per 12 mensilità all'anno e sarà versato entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario;
3) Il signor si impegna, altresì, a corrispondere alla figlia a mezzo bonifico bancario Pt_2 Pt_3 le somme che gli verranno consegnate mensilmente in contanti a titolo di canone di locazione da parte del conduttore dell'immobile di proprietà della figlia sito in Montesilvano (PE) Via Mariannina
Marinelli n. 1, attualmente condotto in locazione dalla sig.ra in forza di Parte_4 contratto del 01.11.2024 e registrato il 07.11.2024. Tale impegno permarrà in capo al anche Pt_2 per i versamenti relativi ai successivi contratti di locazione eventualmente stipulati, laddove il canone di locazione dovesse essere versato in contanti;
4) Il sig. si impegna a sostenere le spese relative all'immobile di cui al precedente punto 3), Pt_2 nonché le relative tasse e le imposte comprese quelle inerenti al rapporto locatizio;
5) Il sig. si impegna a versare, anche ratealmente, alla sig.ra la somma complessiva Pt_2 Parte_1 di Euro 2.000,00 entro e non oltre il 30.04.2025 mediante bonifico bancario a titolo di mantenimento
e spese straordinarie pregresse;
6) Entrambi i genitori si faranno carico in eguale misura (50% ciascuno) delle spese straordinarie della figlia come da Linee Guida spese extra assegno del Tribunale di Milano del 14.11.2017;
7) L'assegno unico/familiare verrà attribuito in via esclusiva e nella misura del 100% alla signora
; Parte_1
8) Spese legali compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 10.02.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato