CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, TO
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4046/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4441/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- DIN TACITO RIMB IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7304/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l giudizio ebbe origine con il ricorso che Ricorrente_1 S.r.l. propose dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta (RG 166/2021) avverso il diniego tacito al rimborso del credito IVA 2011 per l'importo complessivo di € 176.164,00, indicato al rigo VR1, campo 1, della dichiarazione integrativa Modello IVA 2012 presentata in data 10/01/2013. Nel ricorso la società rappresentò di avere chiesto a rimborso l'intero credito IVA maturato nell'esercizio di riferimento, sottolineò che l'Ufficio non aveva adottato alcun provvedimento entro i successivi novanta giorni e dedusse che, per effetto di tale inerzia, si fosse formato un silenzio-rifiuto impugnabile. A sostegno della domanda dedusse la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/1972, la violazione dei principi comunitari di neutralità dell'imposta, la violazione degli artt. 6 e 10 della L. 212/2000
e l'indebita locupletazione dell'AR in contrasto con il principio di buona amministrazione.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta si costituì e, nelle controdeduzioni, ricostruì la vicenda partendo dalla dichiarazione integrativa del 10/01/2013 e dall'istanza di rimborso per € 176.164,00; evidenziò quindi che l'Ufficio non era rimasto inerte, poiché comunicò alla società, con provvedimento prot.
52705 del 09/06/2017, un diniego parziale di rimborso limitato all'importo di € 12.300,00, riconoscendo invece il diritto al rimborso per € 163.864,00. Tale provvedimento fu, secondo l'Ufficio, notificato con raccomandata n. 76570449856-1 del 12/06/2017, non ritirata dalla società, e fu seguito, il 13/06/2017, da una comunicazione PEC con cui la contribuente fu invitata a produrre la polizza fideiussoria e ad indicare le modalità di riscossione della somma. L'Ufficio eccepì pertanto l'inammissibilità del ricorso per mancanza del presupposto del silenzio-rifiuto, sostenendo che l'unico atto impugnabile fosse il diniego parziale espresso.
A fronte di tale produzione, la contribuente depositò in data 22/04/2021 un atto di integrazione dei motivi di ricorso, nel quale contestò in modo specifico la validità della notifica del diniego parziale, rilevando che l'Ufficio aveva prodotto soltanto la ricevuta di ritorno della prima raccomandata con la dicitura “atto non ritirato entro 10 gg”, senza tuttavia produrre la CAD (comunicazione di avvenuto deposito) prevista dall'art. 8, comma 4, L. 890/1982. La società eccepì quindi l'inesistenza giuridica della notifica e domandò il rinvio dell'udienza, già fissata, per consentire all'Ufficio di replicare nei termini di cui all'art. 23 D.Lgs. 546/1992 e per completare il contraddittorio sui motivi aggiunti.
La Commissione Tributaria Provinciale trattenne la causa in decisione all'udienza del 03/05/2021 e, con sentenza n. 2042/2021, depositata il 17/05/2021, dichiarò il ricorso inammissibile, compensando le spese.
Il Collegio ritenne non accoglibile la richiesta di rinvio formulata dalla contribuente, osservò che i documenti prodotti dall'Agenzia (in particolare la comunicazione PEC del 13/06/2017 e la raccomandata del 12/06/2017) erano conosciuti o conoscibili dalla società, la quale avrebbe potuto procurarsi copia del provvedimento di diniego parziale, e concluse che non si fosse formato alcun diniego tacito, essendo intervenuto un provvedimento espresso, unico atto impugnabile.
Avverso la sentenza n. 2042/2021 Ricorrente_1 S.r.l. propose appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale
(poi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania), con atto notificato il 17/12/2021 e depositato il 17/01/2022, iscritto al n. RGA 295/2022.
Nell'atto di appello la società sviluppò una serie articolata di motivi. In primo luogo censurò la sentenza di primo grado per error in procedendo, rilevando che il Collegio provinciale non aveva disposto il rinvio della trattazione nonostante il deposito dell'atto di integrazione dei motivi di ricorso del 22/04/2021, fondato su documenti (il diniego parziale prot. 52705/2017) prodotti per la prima volta dall'Ufficio in giudizio e sino ad allora non conosciuti dalla società. L'appellante sostenne che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, D.Lgs. 546/1992,
l'integrazione dei motivi era legittima e che la mancata concessione del rinvio aveva impedito la piena esplicazione del contraddittorio.
In secondo luogo la società censurò la valutazione di inammissibilità del ricorso per inesistenza del silenzio- rifiuto. L'appellante ribadì che l'Ufficio non aveva dato prova del corretto perfezionamento della notifica del diniego parziale, insistendo sulla mancanza dell'avviso di ricevimento della CAD, elemento ritenuto strutturale del procedimento notificatorio. Ne dedusse che il diniego espresso non potesse considerarsi esistente e che, pertanto, fosse legittima l'impugnazione del diniego tacito formatosi per mancata erogazione del rimborso né totale né parziale, una volta decorsi i termini accertativi relativi all'anno 2011.
Con ulteriori motivi l'appellante sostenne che, anche a voler ritenere valido il diniego parziale ai soli fini dell'importo negato di € 12.300,00, esso non avrebbe potuto incidere sulla parte di rimborso riconosciuta
(€ 163.864,00), rispetto alla quale l'Amministrazione, una volta decorso il termine per accertamenti, avrebbe dovuto provvedere all'automatico accredito delle somme, essendo il credito ormai consolidato e non contestato. La mancata erogazione, secondo la società, integrava un ulteriore profilo di diniego tacito.
L'appello dedusse, inoltre, la violazione degli artt. 30 e 38-bis DPR 633/1972, dei principi di neutralità dell'IVA
e di buona amministrazione, nonché il rischio di un indebito arricchimento dell'AR qualora il rimborso non fosse stato riconosciuto.
L'Agenzia delle Entrate si costituì nel giudizio di appello e, nelle proprie controdeduzioni, confermò la ricostruzione fattuale già svolta in primo grado: ribadì che la società aveva presentato dichiarazione integrativa con credito a rimborso di € 176.164,00, che l'Ufficio aveva emesso un diniego parziale con riconoscimento del credito per € 163.864,00 e rigetto per € 12.300,00, e che tale provvedimento era stato comunicato con raccomandata del 12/06/2017, seguita dalla PEC del 13/06/2017 con richiesta di polizza fideiussoria e indicazione del conto di accredito. L'Ufficio insisté sull'inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto, ritenendo che il provvedimento espresso precludesse la configurabilità di un comportamento tacito a contenuto lesivo.
La causa fu discussa all'udienza del 25/11/2022 e la Corte, con sentenza n. 3093/2023, depositata l'11/05/2023, accolse parzialmente l'appello. In particolare, la CGT di secondo grado ritenne fondato il motivo relativo alla mancata concessione del rinvio in primo grado, ravvisando una violazione del contraddittorio in relazione all'esame del diniego parziale prodotto dall'Ufficio. La Corte affermò che, a causa del mancato rinvio, non si era formato il necessario contraddittorio sui motivi aggiunti proposti dalla contribuente ex art. 24 D.Lgs. 546/1992 e, per tale ragione, dispose, ai sensi dell'art. 59, lett. b), D.Lgs. 546/1992, che la causa fosse rimessa al primo giudice per l'esame di tali motivi, mentre per altra parte definì il giudizio, statuendo anche sulle spese.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 3093/2023, gli atti sono stati trasmessi d'ufficio dalla segreteria della Corte di secondo grado alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 546/1992, e la controversia è stata nuovamente iscritta al n. RG 2253/2024.
Nel nuovo grado di primo giudizio, la Corte ha dato atto che il ricorso introduttivo della società aveva ad oggetto il “diniego tacito al rimborso del credito IVA pari a € 176.164,00” di cui all'istanza esposta al quadro
VR1, campo 1, della dichiarazione Modello IVA 2012 presentata il 10/01/2013, e ha ricordato che, definito il primo giudizio, la contribuente aveva proposto appello e che la CTR aveva rimesso la causa al primo giudice. È stata fissata l'udienza di trattazione del 14/10/2024 e, all'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Nella sentenza n. 4441/2024, pronunciata il 14/10/2024 e depositata il 30/10/2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado ha ricostruito in modo analitico il quadro processuale. In via preliminare, il Collegio ha esaminato il contenuto della sentenza di appello n. 3093/2023, rilevando come il dispositivo – “Accoglie l'appello per una parte e rimette la causa al primo giudice per l'altra” – apparisse di difficile lettura rispetto alla motivazione, e come la stessa configurasse, almeno in parte, una sentenza non definitiva o parziale, figura che l'art. 35, comma 3, D.Lgs. 546/1992 esclude. Richiamando la giurisprudenza di Cassazione citata nella motivazione, la Corte ha osservato che, in una situazione da essa definita «anomala e indecifrabile», occorreva applicare i principi generali del processo tributario, ritenendo che, per effetto dell'art. 59, la causa fosse integralmente regredita al primo grado, con annullamento della precedente sentenza provinciale e necessità di una nuova decisione di merito.
Chiarito ciò, la Corte ha affrontato il tema della presunta violazione del contraddittorio ravvisata dal giudice di appello. Essa ha rilevato che, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., il contraddittorio risulta validamente instaurato mediante la notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate, unico soggetto legittimato a stare in giudizio nel caso di specie, e ha escluso la presenza di litisconsorzio necessario con altri soggetti. Da tale premessa la
Corte ha tratto la conclusione che nessuna ulteriore attività integrativa del contraddittorio dovesse essere svolta, poiché lo stesso risultava “integro ab initio” sin dal primo grado. In questo senso, la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse fatto un uso non corretto dell'art. 59, ma che, una volta acquisito il giudicato formale della rimessione, il primo giudice dovesse comunque decidere nuovamente la causa alla luce di quanto statuito.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il comportamento della contribuente, che aveva presentato istanza di rimborso e aveva ritenuto formato il silenzio-rifiuto, e ha ricordato come l'Agenzia avesse dimostrato di avere emesso un provvedimento formale di diniego parziale, ritenuto l'unico atto impugnabile. La Corte ha affermato che il contribuente può eccepire di non avere ricevuto la notifica dell'atto e che, di conseguenza, non siano ancora decorsi i termini per la sua impugnazione, ma non può sostenere che l'atto sia inesistente al punto da legittimare l'impugnazione di un silenzio-rifiuto inesistente.
La sentenza ha dato rilievo alla circostanza che la società, oltre a contestare la notifica postale del diniego parziale, avesse comunque avuto “successiva conoscenza legale” di tale provvedimento, sia tramite la PEC del 13/06/2017, con cui l'Agenzia invitò la società a produrre la fideiussione e altra documentazione, sia attraverso gli atti difensivi depositati dall'Ufficio nel corso del processo. Da ciò la Corte ha desunto che la contribuente avesse acquisito piena e idonea conoscenza del diniego espresso, così da escludere la possibilità di configurare un valido silenzio-rifiuto da impugnare.
La Corte, inoltre, ha dichiarato “parzialmente cessata la materia del contendere” in relazione all'importo di
€ 163.864,00, dando atto che, con disposizione di pagamento del 20/10/2023, tale somma, oltre agli interessi di € 14.204,54, era stata erogata alla contribuente, come riconosciuto dall'Ufficio. Per la residua parte di
€ 12.300,00 la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto, ribadendo che, alla luce delle “ampie considerazioni svolte”, l'atto impugnabile sarebbe stato soltanto il diniego parziale espresso.
Infine, la Corte ha provveduto sulle spese del grado di riassunzione: dopo avere ricordato che la sentenza di appello aveva condannato l'Agenzia delle Entrate a pagare alla contribuente € 7.000,00 per le spese del secondo grado, la Corte ha ritenuto di dover applicare il medesimo criterio anche nel nuovo primo grado, condannando questa volta Ricorrente_1 S.r.l. al pagamento, in favore dell'Agenzia, delle spese del giudizio, che ha liquidato in € 7.000,00, oltre accessori di legge, anche nell'ottica – espressamente indicata – di una possibile compensazione tra i reciproci crediti di spesa derivanti dai due gradi.
Avverso la sentenza n. 4441/2024 è proposto l'attuale giudizio di appello dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Campania (RGA 4046/2025). L'atto di appello è notificato in data 30/04/2025
e è depositato in data 28/05/2025, come risulta dall'intestazione dell'atto e dalle controdeduzioni dell'Ufficio.
Nell'odierno appello la società espone nuovamente i fatti di causa, richiama le tappe processuali anteriori, compresa la sentenza n. 3093/2023 di rimessione, e chiede la riforma integrale della sentenza n. 4441/2024, premettendo di avere diritto al rimborso del credito IVA residuo di € 12.300,00, oltre interessi e rivalutazione, e alla riliquidazione delle spese di tutti i gradi.
L'appello si articola in più motivi distinti.
Con un primo motivo, l'appellante contesta il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio-rifiuto e non ha dichiarato l'inesistenza giuridica dell'attività di notifica del diniego parziale prot. 52705 del 09/06/2017. La società ribadisce che l'Ufficio non ha mai prodotto l'avviso di ricevimento della CAD e sostiene che questa omissione, in quanto incidente su un momento strutturale del procedimento notificatorio, non determini una semplice nullità della notifica, ma la sua inesistenza, con la conseguenza che l'unico comportamento impugnabile resta il silenzio-rifiuto formatosi per mancata erogazione del rimborso. L'appellante richiama inoltre la sentenza n. 3093/2023, nella parte in cui aveva già affermato l'inesistenza di un valido perfezionamento della notifica del diniego parziale, e chiede alla Corte di dichiarare, per l'effetto, l'inesistenza della notifica e il diritto al rimborso del credito residuo.
Con un secondo motivo, la società censura l'utilizzo dell'art. 101 c.p.c. operato dal giudice di rinvio e il rigetto del motivo relativo alla mancata concessione di un termine ulteriore per replicare all'atto di costituzione dell'Agenzia e integrare i motivi di ricorso. L'appellante osserva che la CGT di primo grado, richiamando l'art. 101 c.p.c. e ritenendo “integro ab initio” il contraddittorio, ha travisato il contenuto del dictum della sentenza di appello e non ha dato seguito alla logica dell'art. 24 e dell'art. 59 D.Lgs. 546/1992: secondo la società, con la rimessione al primo giudice si sarebbe dovuto consentire nuovamente l'esercizio del diritto di difesa in relazione ai documenti prodotti dall'Ufficio (in particolare il diniego parziale), mentre, in concreto, in sede di nuovo primo grado le parti non hanno potuto svolgere ulteriore attività processuale diversa dalla partecipazione all'udienza.
Con un terzo motivo, l'appellante imputa alla sentenza impugnata un vizio di ultrapetizione per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione al capo che dichiara “parzialmente cessata la materia del contendere fino a concorrenza dell'importo di € 163.864,00”. La società rileva che la spettanza di tale importo era già stata riconosciuta e cristallizzata dalla sentenza n. 3093/2023 del giudice di appello e che non vi era alcuna domanda che imponesse al giudice di riassunzione di pronunciarsi nuovamente su tale segmento. La nuova declaratoria di cessazione della materia del contendere, secondo l'appellante, introduce una statuizione inutile e potenzialmente pregiudizievole, soprattutto sul piano delle spese di lite, e incide sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con un quarto motivo, la società contesta il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso rispetto al “rifiuto tacito di rimborso dell'importo di € 12.300,00”. L'appellante richiama le argomentazioni già svolte sulla inesistenza della notifica del diniego parziale e nega che si possa fondare l'inammissibilità sulla presunta “conoscenza successiva” del provvedimento per effetto della PEC del 13/06/2017 e della produzione in giudizio da parte dell'Agenzia. Secondo la società, in assenza di prova di una valida notifica, nessun termine di decadenza per l'impugnazione del diniego parziale può dirsi decorso, mentre il silenzio-rifiuto, formatosi per mancata erogazione del rimborso anche dopo il consolidamento del credito, rimane pienamente impugnabile. In questa prospettiva, l'appellante ribadisce la violazione degli artt. 30 e 38-bis DPR 633/1972, del principio di neutralità IVA e dei principi in tema di indebito arricchimento dell'AR, e chiede il riconoscimento del diritto al rimborso dell'importo residuo. Con un quinto motivo, infine, la società censura la condanna alle spese a suo carico disposta dalla sentenza n. 4441/2024 per € 7.000,00, deducendo la violazione dell'art. 15, comma 2-quinquies, D.Lgs. 546/1992 e del D.M. 147/2022. L'appellante contesta il criterio adottato dal Collegio di prime cure, che ha ritenuto equo liquidare le spese del nuovo primo grado nella stessa misura già riconosciuta, a parti invertite, nel secondo grado, con l'esplicita finalità di favorire una “auspicabile compensazione” tra i reciproci crediti;
secondo la società, tale impostazione non rispetta i parametri legali di liquidazione e non tiene conto dell'effettivo andamento della lite.
Nel giudizio di appello attualmente pendente, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta si costituisce con atto di controdeduzioni (prot. AGEDP_CE_161394_2025_1784). L'Ufficio ricostruisce i fatti a partire dalla dichiarazione integrativa e dall'originaria impugnazione del silenzio-rifiuto, sottolinea di avere già notificato un diniego parziale, insiste sulla valenza della PEC del 13/06/2017 quale dimostrazione della conoscenza del provvedimento da parte della società e afferma che, in presenza di tale conoscenza, non può configurarsi alcun silenzio-rifiuto impugnabile. L'Ufficio, inoltre, ritiene infondati i motivi relativi alla violazione dell'art. 24 e dell'art. 59 D.Lgs. 546/1992, qualifica come privo di interesse il motivo sull'ultrapetizione in relazione all'importo di € 163.864,00, già pacificamente riconosciuto, e sostiene l'inammissibilità e comunque l'inconsistenza delle doglianze sull'importo residuo di € 12.300,00, evidenziando anche la mancata prestazione, da parte della contribuente, della polizza fideiussoria richiesta.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza n. 4441/2024.
All'udienza del 03.12.2025 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i motivi di gravame, ritiene che l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. non possa essere accolto nel merito e che la sentenza impugnata debba essere confermata, in quanto corretta sia nella ricostruzione dei fatti sia nella qualificazione giuridica della vicenda.
In primo luogo, non si ravvisa alcun vizio del contraddittorio. Il giudizio era stato rimesso al primo giudice proprio per consentire il pieno dispiegarsi del contraddittorio sui profili emersi in corso di causa;
tuttavia la società appellante, una volta riaperto il giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, non ha presentato alcun atto di integrazione dei motivi di ricorso, non ha chiesto la concessione di nuovi termini per articolare difese ulteriori e non è neppure comparsa all'udienza di discussione, nella quale si è invece costituito l'Ufficio. Tale condotta processuale evidenzia una scelta consapevole di non coltivare il giudizio, che non può essere trasformata in un vizio del procedimento imputabile al giudice di primo grado. Il contraddittorio, regolarmente instaurato e garantito, è rimasto integro;
la mancata attivazione della parte costituisce mera inerzia della stessa e non vizio tale da incidere sulla validità della decisione.
Quanto alla questione centrale della notificazione del diniego parziale di rimborso, la Corte condivide la valutazione già svolta dal giudice di prime cure. Anche a voler prescindere dalle modalità formali di perfezionamento della notifica postale, è comunque pacifico che la contribuente abbia acquisito piena conoscenza del provvedimento di diniego parziale: sia attraverso la comunicazione PEC con cui l'Agenzia delle Entrate le richiese la polizza fideiussoria per procedere al pagamento della parte di rimborso riconosciuta, sia attraverso la produzione dello stesso diniego nel corso del primo giudizio. In presenza di tale conoscenza, il provvedimento di rimborso parziale, per la parte in cui non accoglie l'istanza originaria, assume la natura di vero e proprio diniego espresso – ancorché implicito – della residua pretesa di rimborso e, come tale, doveva essere tempestivamente impugnato.
Su tale punto, la conclusione del giudice di primo grado è pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità, come chiarito, tra le altre, dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15754 del 6 giugno 2023, la quale afferma che, a fronte di una istanza di rimborso, il provvedimento con cui l'Amministrazione riconosce solo una parte dell'importo richiesto e tace sul resto integra, per la parte non rimborsata, un rifiuto espresso, impugnabile nei termini di legge;
una successiva istanza diretta ad ottenere la differenza non è idonea a far sorgere un nuovo silenzio-rifiuto impugnabile.
In altri termini, il contribuente non può, dopo avere omesso di impugnare il diniego implicito contenuto nel rimborso parziale, aggirare il termine decadenziale proponendo un nuovo ricorso per silenzio-rifiuto sul medesimo credito. È esattamente ciò che è avvenuto nel caso di specie, sicché i motivi di appello che insistono sull'inesistenza del diniego parziale, e sulla legittimità dell'azione sul silenzio-rifiuto, non possono essere accolti.
La Corte ritiene inoltre infondati i motivi di appello che investono la parte della sentenza impugnata relativa alla “parziale cessazione della materia del contendere” per l'importo di € 163.864,00. La decisione di primo grado si è limitata a prendere atto dell'avvenuto pagamento di tale somma da parte dell'Amministrazione, sulla base della documentazione prodotta dall'Ufficio, senza modificare l'assetto sostanziale del rapporto né attribuire alla contribuente un bene della vita diverso da quello già riconosciuto. Non sussiste, pertanto, alcuna ultrapetizione, trattandosi di una mera constatazione di un fatto sopravvenuto che esaurisce una parte della pretesa originaria.
Sotto altro profilo, la Corte condivide l'eccezione formulata dall'Ufficio secondo cui l'appellante nulla ha dedotto – e, soprattutto, nulla ha provato – in ordine alla effettiva debenza dell'ulteriore rimborso richiesto, pari a € 12.300,00. È principio consolidato che chi agisce in giudizio per ottenere il rimborso dell'IVA deve fornire prova documentale del proprio diritto, dimostrando l'esistenza del credito e la sua spettanza alla luce della disciplina sostanziale applicabile. Nel caso concreto, la società si è limitata a contestare formalmente la notifica del diniego parziale e a rivendicare in via generica il diritto al rimborso della quota residua, ma non ha prodotto elementi contabili, documenti o ricostruzioni analitiche idonei a dimostrare che l'imposta detratta e richiesta a rimborso fosse effettivamente dovuta nella misura integrale originariamente indicata.
L'assenza di qualsiasi allegazione probatoria specifica sulla composizione del credito e sulle operazioni che lo hanno generato impedisce di riconoscere l'ulteriore rimborso preteso.
Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte ritiene che i motivi di appello, pur articolati sotto diversi profili, convergano tutti verso soluzioni incompatibili con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e con la stessa condotta processuale della contribuente, la quale non ha impugnato tempestivamente il diniego parziale, non ha coltivato il giudizio di rinvio e non ha fornito prova della spettanza del maggior credito. L'appello deve pertanto essere rigettato, con conferma nel merito della sentenza impugnata.
L'appello della società può essere accolto, invece, per quanto riguarda la condanna della società alle spese del precedente grado di giudizio non avendo il Giudice considerato che il rimborso parziale avvenuto in corso del giudizio determinava una soccombenza reciproca tra le parti.
Tenuto conto, quindi, anche della complessità della vicenda, del susseguirsi dei diversi gradi di giudizio e del fatto che la decisione interviene anche sulla base di orientamenti giurisprudenziali che non risultano espressamente richiamati dalle parti, la Corte reputa sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie come in motivazione. Compensa spese doppio grado
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, TO
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4046/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4441/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- DIN TACITO RIMB IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7304/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l giudizio ebbe origine con il ricorso che Ricorrente_1 S.r.l. propose dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta (RG 166/2021) avverso il diniego tacito al rimborso del credito IVA 2011 per l'importo complessivo di € 176.164,00, indicato al rigo VR1, campo 1, della dichiarazione integrativa Modello IVA 2012 presentata in data 10/01/2013. Nel ricorso la società rappresentò di avere chiesto a rimborso l'intero credito IVA maturato nell'esercizio di riferimento, sottolineò che l'Ufficio non aveva adottato alcun provvedimento entro i successivi novanta giorni e dedusse che, per effetto di tale inerzia, si fosse formato un silenzio-rifiuto impugnabile. A sostegno della domanda dedusse la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/1972, la violazione dei principi comunitari di neutralità dell'imposta, la violazione degli artt. 6 e 10 della L. 212/2000
e l'indebita locupletazione dell'AR in contrasto con il principio di buona amministrazione.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta si costituì e, nelle controdeduzioni, ricostruì la vicenda partendo dalla dichiarazione integrativa del 10/01/2013 e dall'istanza di rimborso per € 176.164,00; evidenziò quindi che l'Ufficio non era rimasto inerte, poiché comunicò alla società, con provvedimento prot.
52705 del 09/06/2017, un diniego parziale di rimborso limitato all'importo di € 12.300,00, riconoscendo invece il diritto al rimborso per € 163.864,00. Tale provvedimento fu, secondo l'Ufficio, notificato con raccomandata n. 76570449856-1 del 12/06/2017, non ritirata dalla società, e fu seguito, il 13/06/2017, da una comunicazione PEC con cui la contribuente fu invitata a produrre la polizza fideiussoria e ad indicare le modalità di riscossione della somma. L'Ufficio eccepì pertanto l'inammissibilità del ricorso per mancanza del presupposto del silenzio-rifiuto, sostenendo che l'unico atto impugnabile fosse il diniego parziale espresso.
A fronte di tale produzione, la contribuente depositò in data 22/04/2021 un atto di integrazione dei motivi di ricorso, nel quale contestò in modo specifico la validità della notifica del diniego parziale, rilevando che l'Ufficio aveva prodotto soltanto la ricevuta di ritorno della prima raccomandata con la dicitura “atto non ritirato entro 10 gg”, senza tuttavia produrre la CAD (comunicazione di avvenuto deposito) prevista dall'art. 8, comma 4, L. 890/1982. La società eccepì quindi l'inesistenza giuridica della notifica e domandò il rinvio dell'udienza, già fissata, per consentire all'Ufficio di replicare nei termini di cui all'art. 23 D.Lgs. 546/1992 e per completare il contraddittorio sui motivi aggiunti.
La Commissione Tributaria Provinciale trattenne la causa in decisione all'udienza del 03/05/2021 e, con sentenza n. 2042/2021, depositata il 17/05/2021, dichiarò il ricorso inammissibile, compensando le spese.
Il Collegio ritenne non accoglibile la richiesta di rinvio formulata dalla contribuente, osservò che i documenti prodotti dall'Agenzia (in particolare la comunicazione PEC del 13/06/2017 e la raccomandata del 12/06/2017) erano conosciuti o conoscibili dalla società, la quale avrebbe potuto procurarsi copia del provvedimento di diniego parziale, e concluse che non si fosse formato alcun diniego tacito, essendo intervenuto un provvedimento espresso, unico atto impugnabile.
Avverso la sentenza n. 2042/2021 Ricorrente_1 S.r.l. propose appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale
(poi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania), con atto notificato il 17/12/2021 e depositato il 17/01/2022, iscritto al n. RGA 295/2022.
Nell'atto di appello la società sviluppò una serie articolata di motivi. In primo luogo censurò la sentenza di primo grado per error in procedendo, rilevando che il Collegio provinciale non aveva disposto il rinvio della trattazione nonostante il deposito dell'atto di integrazione dei motivi di ricorso del 22/04/2021, fondato su documenti (il diniego parziale prot. 52705/2017) prodotti per la prima volta dall'Ufficio in giudizio e sino ad allora non conosciuti dalla società. L'appellante sostenne che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, D.Lgs. 546/1992,
l'integrazione dei motivi era legittima e che la mancata concessione del rinvio aveva impedito la piena esplicazione del contraddittorio.
In secondo luogo la società censurò la valutazione di inammissibilità del ricorso per inesistenza del silenzio- rifiuto. L'appellante ribadì che l'Ufficio non aveva dato prova del corretto perfezionamento della notifica del diniego parziale, insistendo sulla mancanza dell'avviso di ricevimento della CAD, elemento ritenuto strutturale del procedimento notificatorio. Ne dedusse che il diniego espresso non potesse considerarsi esistente e che, pertanto, fosse legittima l'impugnazione del diniego tacito formatosi per mancata erogazione del rimborso né totale né parziale, una volta decorsi i termini accertativi relativi all'anno 2011.
Con ulteriori motivi l'appellante sostenne che, anche a voler ritenere valido il diniego parziale ai soli fini dell'importo negato di € 12.300,00, esso non avrebbe potuto incidere sulla parte di rimborso riconosciuta
(€ 163.864,00), rispetto alla quale l'Amministrazione, una volta decorso il termine per accertamenti, avrebbe dovuto provvedere all'automatico accredito delle somme, essendo il credito ormai consolidato e non contestato. La mancata erogazione, secondo la società, integrava un ulteriore profilo di diniego tacito.
L'appello dedusse, inoltre, la violazione degli artt. 30 e 38-bis DPR 633/1972, dei principi di neutralità dell'IVA
e di buona amministrazione, nonché il rischio di un indebito arricchimento dell'AR qualora il rimborso non fosse stato riconosciuto.
L'Agenzia delle Entrate si costituì nel giudizio di appello e, nelle proprie controdeduzioni, confermò la ricostruzione fattuale già svolta in primo grado: ribadì che la società aveva presentato dichiarazione integrativa con credito a rimborso di € 176.164,00, che l'Ufficio aveva emesso un diniego parziale con riconoscimento del credito per € 163.864,00 e rigetto per € 12.300,00, e che tale provvedimento era stato comunicato con raccomandata del 12/06/2017, seguita dalla PEC del 13/06/2017 con richiesta di polizza fideiussoria e indicazione del conto di accredito. L'Ufficio insisté sull'inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto, ritenendo che il provvedimento espresso precludesse la configurabilità di un comportamento tacito a contenuto lesivo.
La causa fu discussa all'udienza del 25/11/2022 e la Corte, con sentenza n. 3093/2023, depositata l'11/05/2023, accolse parzialmente l'appello. In particolare, la CGT di secondo grado ritenne fondato il motivo relativo alla mancata concessione del rinvio in primo grado, ravvisando una violazione del contraddittorio in relazione all'esame del diniego parziale prodotto dall'Ufficio. La Corte affermò che, a causa del mancato rinvio, non si era formato il necessario contraddittorio sui motivi aggiunti proposti dalla contribuente ex art. 24 D.Lgs. 546/1992 e, per tale ragione, dispose, ai sensi dell'art. 59, lett. b), D.Lgs. 546/1992, che la causa fosse rimessa al primo giudice per l'esame di tali motivi, mentre per altra parte definì il giudizio, statuendo anche sulle spese.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 3093/2023, gli atti sono stati trasmessi d'ufficio dalla segreteria della Corte di secondo grado alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 546/1992, e la controversia è stata nuovamente iscritta al n. RG 2253/2024.
Nel nuovo grado di primo giudizio, la Corte ha dato atto che il ricorso introduttivo della società aveva ad oggetto il “diniego tacito al rimborso del credito IVA pari a € 176.164,00” di cui all'istanza esposta al quadro
VR1, campo 1, della dichiarazione Modello IVA 2012 presentata il 10/01/2013, e ha ricordato che, definito il primo giudizio, la contribuente aveva proposto appello e che la CTR aveva rimesso la causa al primo giudice. È stata fissata l'udienza di trattazione del 14/10/2024 e, all'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Nella sentenza n. 4441/2024, pronunciata il 14/10/2024 e depositata il 30/10/2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado ha ricostruito in modo analitico il quadro processuale. In via preliminare, il Collegio ha esaminato il contenuto della sentenza di appello n. 3093/2023, rilevando come il dispositivo – “Accoglie l'appello per una parte e rimette la causa al primo giudice per l'altra” – apparisse di difficile lettura rispetto alla motivazione, e come la stessa configurasse, almeno in parte, una sentenza non definitiva o parziale, figura che l'art. 35, comma 3, D.Lgs. 546/1992 esclude. Richiamando la giurisprudenza di Cassazione citata nella motivazione, la Corte ha osservato che, in una situazione da essa definita «anomala e indecifrabile», occorreva applicare i principi generali del processo tributario, ritenendo che, per effetto dell'art. 59, la causa fosse integralmente regredita al primo grado, con annullamento della precedente sentenza provinciale e necessità di una nuova decisione di merito.
Chiarito ciò, la Corte ha affrontato il tema della presunta violazione del contraddittorio ravvisata dal giudice di appello. Essa ha rilevato che, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., il contraddittorio risulta validamente instaurato mediante la notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate, unico soggetto legittimato a stare in giudizio nel caso di specie, e ha escluso la presenza di litisconsorzio necessario con altri soggetti. Da tale premessa la
Corte ha tratto la conclusione che nessuna ulteriore attività integrativa del contraddittorio dovesse essere svolta, poiché lo stesso risultava “integro ab initio” sin dal primo grado. In questo senso, la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse fatto un uso non corretto dell'art. 59, ma che, una volta acquisito il giudicato formale della rimessione, il primo giudice dovesse comunque decidere nuovamente la causa alla luce di quanto statuito.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il comportamento della contribuente, che aveva presentato istanza di rimborso e aveva ritenuto formato il silenzio-rifiuto, e ha ricordato come l'Agenzia avesse dimostrato di avere emesso un provvedimento formale di diniego parziale, ritenuto l'unico atto impugnabile. La Corte ha affermato che il contribuente può eccepire di non avere ricevuto la notifica dell'atto e che, di conseguenza, non siano ancora decorsi i termini per la sua impugnazione, ma non può sostenere che l'atto sia inesistente al punto da legittimare l'impugnazione di un silenzio-rifiuto inesistente.
La sentenza ha dato rilievo alla circostanza che la società, oltre a contestare la notifica postale del diniego parziale, avesse comunque avuto “successiva conoscenza legale” di tale provvedimento, sia tramite la PEC del 13/06/2017, con cui l'Agenzia invitò la società a produrre la fideiussione e altra documentazione, sia attraverso gli atti difensivi depositati dall'Ufficio nel corso del processo. Da ciò la Corte ha desunto che la contribuente avesse acquisito piena e idonea conoscenza del diniego espresso, così da escludere la possibilità di configurare un valido silenzio-rifiuto da impugnare.
La Corte, inoltre, ha dichiarato “parzialmente cessata la materia del contendere” in relazione all'importo di
€ 163.864,00, dando atto che, con disposizione di pagamento del 20/10/2023, tale somma, oltre agli interessi di € 14.204,54, era stata erogata alla contribuente, come riconosciuto dall'Ufficio. Per la residua parte di
€ 12.300,00 la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto, ribadendo che, alla luce delle “ampie considerazioni svolte”, l'atto impugnabile sarebbe stato soltanto il diniego parziale espresso.
Infine, la Corte ha provveduto sulle spese del grado di riassunzione: dopo avere ricordato che la sentenza di appello aveva condannato l'Agenzia delle Entrate a pagare alla contribuente € 7.000,00 per le spese del secondo grado, la Corte ha ritenuto di dover applicare il medesimo criterio anche nel nuovo primo grado, condannando questa volta Ricorrente_1 S.r.l. al pagamento, in favore dell'Agenzia, delle spese del giudizio, che ha liquidato in € 7.000,00, oltre accessori di legge, anche nell'ottica – espressamente indicata – di una possibile compensazione tra i reciproci crediti di spesa derivanti dai due gradi.
Avverso la sentenza n. 4441/2024 è proposto l'attuale giudizio di appello dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Campania (RGA 4046/2025). L'atto di appello è notificato in data 30/04/2025
e è depositato in data 28/05/2025, come risulta dall'intestazione dell'atto e dalle controdeduzioni dell'Ufficio.
Nell'odierno appello la società espone nuovamente i fatti di causa, richiama le tappe processuali anteriori, compresa la sentenza n. 3093/2023 di rimessione, e chiede la riforma integrale della sentenza n. 4441/2024, premettendo di avere diritto al rimborso del credito IVA residuo di € 12.300,00, oltre interessi e rivalutazione, e alla riliquidazione delle spese di tutti i gradi.
L'appello si articola in più motivi distinti.
Con un primo motivo, l'appellante contesta il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio-rifiuto e non ha dichiarato l'inesistenza giuridica dell'attività di notifica del diniego parziale prot. 52705 del 09/06/2017. La società ribadisce che l'Ufficio non ha mai prodotto l'avviso di ricevimento della CAD e sostiene che questa omissione, in quanto incidente su un momento strutturale del procedimento notificatorio, non determini una semplice nullità della notifica, ma la sua inesistenza, con la conseguenza che l'unico comportamento impugnabile resta il silenzio-rifiuto formatosi per mancata erogazione del rimborso. L'appellante richiama inoltre la sentenza n. 3093/2023, nella parte in cui aveva già affermato l'inesistenza di un valido perfezionamento della notifica del diniego parziale, e chiede alla Corte di dichiarare, per l'effetto, l'inesistenza della notifica e il diritto al rimborso del credito residuo.
Con un secondo motivo, la società censura l'utilizzo dell'art. 101 c.p.c. operato dal giudice di rinvio e il rigetto del motivo relativo alla mancata concessione di un termine ulteriore per replicare all'atto di costituzione dell'Agenzia e integrare i motivi di ricorso. L'appellante osserva che la CGT di primo grado, richiamando l'art. 101 c.p.c. e ritenendo “integro ab initio” il contraddittorio, ha travisato il contenuto del dictum della sentenza di appello e non ha dato seguito alla logica dell'art. 24 e dell'art. 59 D.Lgs. 546/1992: secondo la società, con la rimessione al primo giudice si sarebbe dovuto consentire nuovamente l'esercizio del diritto di difesa in relazione ai documenti prodotti dall'Ufficio (in particolare il diniego parziale), mentre, in concreto, in sede di nuovo primo grado le parti non hanno potuto svolgere ulteriore attività processuale diversa dalla partecipazione all'udienza.
Con un terzo motivo, l'appellante imputa alla sentenza impugnata un vizio di ultrapetizione per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione al capo che dichiara “parzialmente cessata la materia del contendere fino a concorrenza dell'importo di € 163.864,00”. La società rileva che la spettanza di tale importo era già stata riconosciuta e cristallizzata dalla sentenza n. 3093/2023 del giudice di appello e che non vi era alcuna domanda che imponesse al giudice di riassunzione di pronunciarsi nuovamente su tale segmento. La nuova declaratoria di cessazione della materia del contendere, secondo l'appellante, introduce una statuizione inutile e potenzialmente pregiudizievole, soprattutto sul piano delle spese di lite, e incide sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con un quarto motivo, la società contesta il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso rispetto al “rifiuto tacito di rimborso dell'importo di € 12.300,00”. L'appellante richiama le argomentazioni già svolte sulla inesistenza della notifica del diniego parziale e nega che si possa fondare l'inammissibilità sulla presunta “conoscenza successiva” del provvedimento per effetto della PEC del 13/06/2017 e della produzione in giudizio da parte dell'Agenzia. Secondo la società, in assenza di prova di una valida notifica, nessun termine di decadenza per l'impugnazione del diniego parziale può dirsi decorso, mentre il silenzio-rifiuto, formatosi per mancata erogazione del rimborso anche dopo il consolidamento del credito, rimane pienamente impugnabile. In questa prospettiva, l'appellante ribadisce la violazione degli artt. 30 e 38-bis DPR 633/1972, del principio di neutralità IVA e dei principi in tema di indebito arricchimento dell'AR, e chiede il riconoscimento del diritto al rimborso dell'importo residuo. Con un quinto motivo, infine, la società censura la condanna alle spese a suo carico disposta dalla sentenza n. 4441/2024 per € 7.000,00, deducendo la violazione dell'art. 15, comma 2-quinquies, D.Lgs. 546/1992 e del D.M. 147/2022. L'appellante contesta il criterio adottato dal Collegio di prime cure, che ha ritenuto equo liquidare le spese del nuovo primo grado nella stessa misura già riconosciuta, a parti invertite, nel secondo grado, con l'esplicita finalità di favorire una “auspicabile compensazione” tra i reciproci crediti;
secondo la società, tale impostazione non rispetta i parametri legali di liquidazione e non tiene conto dell'effettivo andamento della lite.
Nel giudizio di appello attualmente pendente, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta si costituisce con atto di controdeduzioni (prot. AGEDP_CE_161394_2025_1784). L'Ufficio ricostruisce i fatti a partire dalla dichiarazione integrativa e dall'originaria impugnazione del silenzio-rifiuto, sottolinea di avere già notificato un diniego parziale, insiste sulla valenza della PEC del 13/06/2017 quale dimostrazione della conoscenza del provvedimento da parte della società e afferma che, in presenza di tale conoscenza, non può configurarsi alcun silenzio-rifiuto impugnabile. L'Ufficio, inoltre, ritiene infondati i motivi relativi alla violazione dell'art. 24 e dell'art. 59 D.Lgs. 546/1992, qualifica come privo di interesse il motivo sull'ultrapetizione in relazione all'importo di € 163.864,00, già pacificamente riconosciuto, e sostiene l'inammissibilità e comunque l'inconsistenza delle doglianze sull'importo residuo di € 12.300,00, evidenziando anche la mancata prestazione, da parte della contribuente, della polizza fideiussoria richiesta.
L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza n. 4441/2024.
All'udienza del 03.12.2025 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i motivi di gravame, ritiene che l'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. non possa essere accolto nel merito e che la sentenza impugnata debba essere confermata, in quanto corretta sia nella ricostruzione dei fatti sia nella qualificazione giuridica della vicenda.
In primo luogo, non si ravvisa alcun vizio del contraddittorio. Il giudizio era stato rimesso al primo giudice proprio per consentire il pieno dispiegarsi del contraddittorio sui profili emersi in corso di causa;
tuttavia la società appellante, una volta riaperto il giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, non ha presentato alcun atto di integrazione dei motivi di ricorso, non ha chiesto la concessione di nuovi termini per articolare difese ulteriori e non è neppure comparsa all'udienza di discussione, nella quale si è invece costituito l'Ufficio. Tale condotta processuale evidenzia una scelta consapevole di non coltivare il giudizio, che non può essere trasformata in un vizio del procedimento imputabile al giudice di primo grado. Il contraddittorio, regolarmente instaurato e garantito, è rimasto integro;
la mancata attivazione della parte costituisce mera inerzia della stessa e non vizio tale da incidere sulla validità della decisione.
Quanto alla questione centrale della notificazione del diniego parziale di rimborso, la Corte condivide la valutazione già svolta dal giudice di prime cure. Anche a voler prescindere dalle modalità formali di perfezionamento della notifica postale, è comunque pacifico che la contribuente abbia acquisito piena conoscenza del provvedimento di diniego parziale: sia attraverso la comunicazione PEC con cui l'Agenzia delle Entrate le richiese la polizza fideiussoria per procedere al pagamento della parte di rimborso riconosciuta, sia attraverso la produzione dello stesso diniego nel corso del primo giudizio. In presenza di tale conoscenza, il provvedimento di rimborso parziale, per la parte in cui non accoglie l'istanza originaria, assume la natura di vero e proprio diniego espresso – ancorché implicito – della residua pretesa di rimborso e, come tale, doveva essere tempestivamente impugnato.
Su tale punto, la conclusione del giudice di primo grado è pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità, come chiarito, tra le altre, dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15754 del 6 giugno 2023, la quale afferma che, a fronte di una istanza di rimborso, il provvedimento con cui l'Amministrazione riconosce solo una parte dell'importo richiesto e tace sul resto integra, per la parte non rimborsata, un rifiuto espresso, impugnabile nei termini di legge;
una successiva istanza diretta ad ottenere la differenza non è idonea a far sorgere un nuovo silenzio-rifiuto impugnabile.
In altri termini, il contribuente non può, dopo avere omesso di impugnare il diniego implicito contenuto nel rimborso parziale, aggirare il termine decadenziale proponendo un nuovo ricorso per silenzio-rifiuto sul medesimo credito. È esattamente ciò che è avvenuto nel caso di specie, sicché i motivi di appello che insistono sull'inesistenza del diniego parziale, e sulla legittimità dell'azione sul silenzio-rifiuto, non possono essere accolti.
La Corte ritiene inoltre infondati i motivi di appello che investono la parte della sentenza impugnata relativa alla “parziale cessazione della materia del contendere” per l'importo di € 163.864,00. La decisione di primo grado si è limitata a prendere atto dell'avvenuto pagamento di tale somma da parte dell'Amministrazione, sulla base della documentazione prodotta dall'Ufficio, senza modificare l'assetto sostanziale del rapporto né attribuire alla contribuente un bene della vita diverso da quello già riconosciuto. Non sussiste, pertanto, alcuna ultrapetizione, trattandosi di una mera constatazione di un fatto sopravvenuto che esaurisce una parte della pretesa originaria.
Sotto altro profilo, la Corte condivide l'eccezione formulata dall'Ufficio secondo cui l'appellante nulla ha dedotto – e, soprattutto, nulla ha provato – in ordine alla effettiva debenza dell'ulteriore rimborso richiesto, pari a € 12.300,00. È principio consolidato che chi agisce in giudizio per ottenere il rimborso dell'IVA deve fornire prova documentale del proprio diritto, dimostrando l'esistenza del credito e la sua spettanza alla luce della disciplina sostanziale applicabile. Nel caso concreto, la società si è limitata a contestare formalmente la notifica del diniego parziale e a rivendicare in via generica il diritto al rimborso della quota residua, ma non ha prodotto elementi contabili, documenti o ricostruzioni analitiche idonei a dimostrare che l'imposta detratta e richiesta a rimborso fosse effettivamente dovuta nella misura integrale originariamente indicata.
L'assenza di qualsiasi allegazione probatoria specifica sulla composizione del credito e sulle operazioni che lo hanno generato impedisce di riconoscere l'ulteriore rimborso preteso.
Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte ritiene che i motivi di appello, pur articolati sotto diversi profili, convergano tutti verso soluzioni incompatibili con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e con la stessa condotta processuale della contribuente, la quale non ha impugnato tempestivamente il diniego parziale, non ha coltivato il giudizio di rinvio e non ha fornito prova della spettanza del maggior credito. L'appello deve pertanto essere rigettato, con conferma nel merito della sentenza impugnata.
L'appello della società può essere accolto, invece, per quanto riguarda la condanna della società alle spese del precedente grado di giudizio non avendo il Giudice considerato che il rimborso parziale avvenuto in corso del giudizio determinava una soccombenza reciproca tra le parti.
Tenuto conto, quindi, anche della complessità della vicenda, del susseguirsi dei diversi gradi di giudizio e del fatto che la decisione interviene anche sulla base di orientamenti giurisprudenziali che non risultano espressamente richiamati dalle parti, la Corte reputa sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie come in motivazione. Compensa spese doppio grado