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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 528 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Rita Pistola ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Rossano, al viale Michelangelo n. 55, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE
APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giovanni Fusaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 6 APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: appello - contratto di compravendita.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 179/2019 (R.G. n. 995/2019), emesso dal Giudice di Pace di Rossano, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 4.433,77, oltre interessi e spese del monitorio, in virtù dell'omesso pagamento delle prestazioni svolte dalla ricorrente dagli anni 2013/2014 agli anni 2018/2019, il cui corrispettivo, previsto nel contratto di compravendita del 18.08.2003, era pari alla somma annuale di € 520,00, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e maggiorata del 5%, quale contributo forfettario per le spese sostenute per la sorveglianza, la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, dei parcheggi, della rete idrica e fognate, della pubblica illuminazione e delle aree verdi ricadenti nell'ambito del comparto residenziale nel quale era ricompresa l'unità compravenduta.
Parte attrice, in particolare, deduceva la vessatorietà della citata clausola già accertata dalla sentenza n. 826/2014 emessa dal Giudice di Pace di Rossano e la non dovutezza della somma per intervenuto recesso posto in essere dallo stesso.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, Parte_1 chiedeva di accertare la validità della clausola per cui è causa e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3. Con sentenza n. 304/2022 (R.G. n. 117/2020) del 30.07.2022, il Giudice di Pace di Rossano accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento della somma ingiunta, rivalutata secondo gli indici ISTAT e decurtata della maggiorazione annuale del 5%; condannava, inoltre, l'opponente alla refusione delle spese di lite.
4. Avverso detta sentenza proponeva appello in via principale Parte_2
che, denunciando l'erronea statuizione del giudice di prime cure, deduceva che la decisione
[...]
relativamente all'esclusione della maggiorazione del 5% dovesse essere riformata, in quanto la detta maggiorazione era provvista di causa, essendo il criterio di calcolo della somma unitario e la causa unica e non potendo il Giudice modificare il corrispettivo contrattualmente pattuito.
pagina 2 di 6 5. Si costituiva nel giudizio di appello , che, proponendo appello incidentale, CP_1 deduceva la mancata dichiarazione di litispendenza da parte del Giudice di prime cure, attesa la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 826/2015 emessa dal Giudice di Pace di
Rossano che aveva accertato la vessatorietà della clausola in parola;
l'inammissibilità della domanda formulata in primo grado da parte opposta;
la correttezza della decisione relativa alla decurtazione della maggiorazione annuale del 5%; la non dovutezza della somma ingiunta per intervenuto recesso.
6. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 24.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
7. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare pagina 3 di 6 l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
8. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha provato la fonte del proprio diritto producendo il contratto di compravendita, in cui era inserita la clausola contestata, e dimostrando le opere svolte (circostanza non specificamente contestate dall'opponente).
L'apponente ha, invece, dedotto di non essere tenuto a corrispondere le somme richieste, in quanto aveva provveduto a recedere dal contratto in data antecedente alla maturazione delle stesse.
9. Ciò premesso, si rappresenta che per esigenze logiche è necessario delibare preliminarmente sulla fondatezza dell'appello incidentale.
Orbene, si ritiene che l'opposizione proposta in primo grado da vada accolta, CP_1
atteso l'intervenuto atto di recesso comunicato all'odierna appellante in via principale con missiva del 17.10.2014, ricevuta dalla stessa in data 21.10.2014.
pagina 4 di 6 Invero, a prescindere dalla vessatorietà della causa oggetto del presente giudizio, si ritiene che la clausola in parola, non prevedendo un termine di scadenza, permetta il recesso delle parti ad nutum e la deroga a tale principio prevista nella citata clausola risulta illegittima.
A tal proposito, questo Giudice ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ad eccezione di particolari materie soggette ad una specifica disciplina, nei contratti a tempo indeterminato il recesso ad nutum è sempre possibile, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, la quale è in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. relativamente alle medesime questioni sottoposte alla cognizione del Giudicante nell'odierno giudizio la sentenza n. 127/2016 del 21.03.2016, emessa dal Tribunale di Castrovillari, secondo cui “Peraltro, ove la misura del contributo sia reputata non più congrua,
l'obbligato ha facoltà di recedere dal contratto, essendo immanente ai principi dell'ordinamento civilistico la possibilità per le parti di svincolarsi in ogni tempo da accordi conclusi senza predeterminazione di durata”, confermata dalla sentenza 2/2021 del 02.01.2021, emessa dalla
Corte di Appello di Catanzaro, secondo cui “Inoltre, come rimarcato dal primo giudice, la durata del rapporto, cui non è apposto un limite temporale, non vincola perciò solo la parte, che è libera di recedere, come peraltro sembra sia avvenuto”).
Inoltre, si segnala che la forma scritta utilizzata da parte opponente per la comunicazione del recesso risulta idonea a permettere allo stesso di esplicare i propri effetti.
Si segnala, altresì, che seppure le somme ingiunte fossero maturate parzialmente in data antecedente alla comunicazione del recesso, la mancata indicazione specifica da parte dell'opposta delle somme dovute anno per anno comporta l'incertezza del credito e giustifica il rigetto della pretesa creditoria.
Per tale ragione va accolto l'appello incidentale, con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
10. Per quanto riguarda l'appello proposto in via principale, si segnala che lo stesso va rigettato, attesa l'accertata infondatezza dell'intera pretesa creditoria.
11. Per quanto riguarda le spese del doppio grado di giudizio, si rileva che nel caso di specie sussiste il potere del Giudice di procedere d'ufficio alla regolamentazione delle stesse, attesa la riforma della sentenza impugnata.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli pagina 5 di 6 oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. civ., sez. I, ord. n. 14916/2020).
Ciò detto, si segnala che le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto in via principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 304/2022 (R.G. n.
117/2020) del 30.07.2022 emessa dal Giudice di Pace di Rossano, accoglie l'opposizione proposta in primo grado e revoca il decreto ingiuntivo n. 179/2019 (R.G. n. 995/2019), emesso dal Giudice di Pace di Rossano;
3) condanna alla refusione, in favore di , delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che si liquidano per il giudizio di primo grado in € 750,00 (di cui € 150,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione ed €
250,00 per la fase di decisione) e per il giudizio di secondo grado in € 1.360,00 (di cui €
250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 430,00 per la fase di trattazione ed € 430,00 per la fase di decisione)per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 21.01.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 528 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Rita Pistola ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Rossano, al viale Michelangelo n. 55, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE
APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giovanni Fusaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 6 APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: appello - contratto di compravendita.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 179/2019 (R.G. n. 995/2019), emesso dal Giudice di Pace di Rossano, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 4.433,77, oltre interessi e spese del monitorio, in virtù dell'omesso pagamento delle prestazioni svolte dalla ricorrente dagli anni 2013/2014 agli anni 2018/2019, il cui corrispettivo, previsto nel contratto di compravendita del 18.08.2003, era pari alla somma annuale di € 520,00, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e maggiorata del 5%, quale contributo forfettario per le spese sostenute per la sorveglianza, la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, dei parcheggi, della rete idrica e fognate, della pubblica illuminazione e delle aree verdi ricadenti nell'ambito del comparto residenziale nel quale era ricompresa l'unità compravenduta.
Parte attrice, in particolare, deduceva la vessatorietà della citata clausola già accertata dalla sentenza n. 826/2014 emessa dal Giudice di Pace di Rossano e la non dovutezza della somma per intervenuto recesso posto in essere dallo stesso.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, Parte_1 chiedeva di accertare la validità della clausola per cui è causa e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3. Con sentenza n. 304/2022 (R.G. n. 117/2020) del 30.07.2022, il Giudice di Pace di Rossano accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento della somma ingiunta, rivalutata secondo gli indici ISTAT e decurtata della maggiorazione annuale del 5%; condannava, inoltre, l'opponente alla refusione delle spese di lite.
4. Avverso detta sentenza proponeva appello in via principale Parte_2
che, denunciando l'erronea statuizione del giudice di prime cure, deduceva che la decisione
[...]
relativamente all'esclusione della maggiorazione del 5% dovesse essere riformata, in quanto la detta maggiorazione era provvista di causa, essendo il criterio di calcolo della somma unitario e la causa unica e non potendo il Giudice modificare il corrispettivo contrattualmente pattuito.
pagina 2 di 6 5. Si costituiva nel giudizio di appello , che, proponendo appello incidentale, CP_1 deduceva la mancata dichiarazione di litispendenza da parte del Giudice di prime cure, attesa la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 826/2015 emessa dal Giudice di Pace di
Rossano che aveva accertato la vessatorietà della clausola in parola;
l'inammissibilità della domanda formulata in primo grado da parte opposta;
la correttezza della decisione relativa alla decurtazione della maggiorazione annuale del 5%; la non dovutezza della somma ingiunta per intervenuto recesso.
6. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 24.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
7. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare pagina 3 di 6 l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
8. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha provato la fonte del proprio diritto producendo il contratto di compravendita, in cui era inserita la clausola contestata, e dimostrando le opere svolte (circostanza non specificamente contestate dall'opponente).
L'apponente ha, invece, dedotto di non essere tenuto a corrispondere le somme richieste, in quanto aveva provveduto a recedere dal contratto in data antecedente alla maturazione delle stesse.
9. Ciò premesso, si rappresenta che per esigenze logiche è necessario delibare preliminarmente sulla fondatezza dell'appello incidentale.
Orbene, si ritiene che l'opposizione proposta in primo grado da vada accolta, CP_1
atteso l'intervenuto atto di recesso comunicato all'odierna appellante in via principale con missiva del 17.10.2014, ricevuta dalla stessa in data 21.10.2014.
pagina 4 di 6 Invero, a prescindere dalla vessatorietà della causa oggetto del presente giudizio, si ritiene che la clausola in parola, non prevedendo un termine di scadenza, permetta il recesso delle parti ad nutum e la deroga a tale principio prevista nella citata clausola risulta illegittima.
A tal proposito, questo Giudice ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ad eccezione di particolari materie soggette ad una specifica disciplina, nei contratti a tempo indeterminato il recesso ad nutum è sempre possibile, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, la quale è in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. relativamente alle medesime questioni sottoposte alla cognizione del Giudicante nell'odierno giudizio la sentenza n. 127/2016 del 21.03.2016, emessa dal Tribunale di Castrovillari, secondo cui “Peraltro, ove la misura del contributo sia reputata non più congrua,
l'obbligato ha facoltà di recedere dal contratto, essendo immanente ai principi dell'ordinamento civilistico la possibilità per le parti di svincolarsi in ogni tempo da accordi conclusi senza predeterminazione di durata”, confermata dalla sentenza 2/2021 del 02.01.2021, emessa dalla
Corte di Appello di Catanzaro, secondo cui “Inoltre, come rimarcato dal primo giudice, la durata del rapporto, cui non è apposto un limite temporale, non vincola perciò solo la parte, che è libera di recedere, come peraltro sembra sia avvenuto”).
Inoltre, si segnala che la forma scritta utilizzata da parte opponente per la comunicazione del recesso risulta idonea a permettere allo stesso di esplicare i propri effetti.
Si segnala, altresì, che seppure le somme ingiunte fossero maturate parzialmente in data antecedente alla comunicazione del recesso, la mancata indicazione specifica da parte dell'opposta delle somme dovute anno per anno comporta l'incertezza del credito e giustifica il rigetto della pretesa creditoria.
Per tale ragione va accolto l'appello incidentale, con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
10. Per quanto riguarda l'appello proposto in via principale, si segnala che lo stesso va rigettato, attesa l'accertata infondatezza dell'intera pretesa creditoria.
11. Per quanto riguarda le spese del doppio grado di giudizio, si rileva che nel caso di specie sussiste il potere del Giudice di procedere d'ufficio alla regolamentazione delle stesse, attesa la riforma della sentenza impugnata.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli pagina 5 di 6 oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. civ., sez. I, ord. n. 14916/2020).
Ciò detto, si segnala che le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto in via principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 304/2022 (R.G. n.
117/2020) del 30.07.2022 emessa dal Giudice di Pace di Rossano, accoglie l'opposizione proposta in primo grado e revoca il decreto ingiuntivo n. 179/2019 (R.G. n. 995/2019), emesso dal Giudice di Pace di Rossano;
3) condanna alla refusione, in favore di , delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che si liquidano per il giudizio di primo grado in € 750,00 (di cui € 150,00 per la fase di studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione ed €
250,00 per la fase di decisione) e per il giudizio di secondo grado in € 1.360,00 (di cui €
250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 430,00 per la fase di trattazione ed € 430,00 per la fase di decisione)per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 21.01.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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