Decreto cautelare 21 maggio 2025
Sentenza breve 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 23/06/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01091/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante RE , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante RE , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Stella Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell’interno e U.T.G. Prefettura di Cosenza, in persona del legale rappresentante RE , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,
dell’ordinanza del dirigente del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la cessazione dell’attività di palestra, piscina e somministrazione di alimenti e bevande di somministrazione alimenti e bevande e di ogni attività correlata e intestata alla stessa società, nell'immobile ubicato in -OMISSIS- nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento n. -OMISSIS- del-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e della Prefettura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
1. Parte ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, dell’ordinanza del dirigente del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- avente ad oggetto la cessazione dell’attività di palestra, piscina e somministrazione di alimenti e bevande di somministrazione alimenti e bevande e di ogni attività correlata e intestata alla stessa società, nell'immobile ubicato in -OMISSIS-.
2. A sostegno della domanda ha dedotto di avere la gestione del complesso sportivo polivalente denominato -OMISSIS-, sito in -OMISSIS- alla -OMISSIS-affidata dalla curatela fallimentare della -OMISSIS- srl con contratto d’affitto d’azienda dell’-OMISSIS-; che, con atto n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS- aveva comunicato l’avvio del procedimento di sospensione dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell’art. 15 ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n.58 e che con ordinanza n. -OMISSIS- l’ente comunale aveva intimato alla società ricorrente la cessazione immediata dell’attività svolta.
3. Nel costituirsi per resistere la Prefettura di Cosenza ha successivamente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva mentre il Comune di -OMISSIS- ha chiesto rigettarsi l’avversa domanda.
4. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla Prefettura di Cosenza, e ribadita dalla difesa erariale in sede di udienza camerale, che è fondata in quanto la medesima non è parte necessaria del processo (perché il provvedimento impugnato non le è in alcun modo soggettivamente e formalmente imputabile) e, quindi, non è titolare di alcuna posizione qualificata e differenziata rispetto al rapporto per cui è causa.
5. Con il primo motivo del ricorso, rubricato “ 1. Violazione e/o falsa applicazione art. 7 legge 241/1990 – Mancata e/o errata comunicazione di avvio del procedimento ”, la parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità dell’impugnata ordinanza per violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n 241, non sussistendo ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità idonee a giustificare l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
5.1. Il motivo va disatteso.
L’art. 22, comma 6, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 stabilisce che “ In caso di svolgimento abusivo dell’attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell’esercizio di vendita ”.
L’art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che l’obbligo dell’avvio del procedimento amministrativo è derogabile tutte le volte in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.
Nell’impugnata ordinanza, inoltre, l’amministrazione, oltre a rilevare l’avvio del procedimento per altri profili (evasione di tributi) ha dato conto della natura sanzionatoria accessoria e che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Orbene, secondo condivisibile giurisprudenza la c.d. “partecipazione procedimentale” ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 va interpretata in senso sostanziale e pertanto « avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione » (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2022 n. 8613) e, quindi, “ l'interessato che lamenta la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ha anche l'onere di allegare e dimostrare che, grazie alla comunicazione, egli avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto (art. 7 L. n. 241/1990) “ (Consiglio di Stato, Sez. III, 12 maggio 2017 n. 2218), cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
6. Con il secondo e il terzo motivo (rubricati “ 2. Violazione e/o falsa applicazione artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 ed art. 22, comma 6 del d.lgs. 114/1998 - eccesso di potere per incompetenza all’emanazione dell’atto amministrativo ” e “ 3. Violazione e/o falsa applicazione artt. 50, commi 5 e 7, e 54, commi 4 e 6, del d.lgs 267/2000 – insussistenza dei presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente ”), parte ricorrente ha denunciato che l’impugnata ordinanza n. 86 del 16.5.2025 sarebbe illegittima per l’incompetenza dell’organo dirigenziale ad adottare la stessa trattandosi di provvedimento di natura “ extra ordinem ” e come tale riservato alla competenza del Sindaco e, comunque non sussisterebbero i presupposti per l’emanazione dell’ordinanza urgente e contingibile.
6.1. I motivi sono infondati.
La tesi difensiva circa la prospettata incompetenza dirigenziale, trattandosi di provvedimento riservato alla competenza del Sindaco per la sua natura di atto contingibile e urgente, non è condivisibile.
Per quanto di interesse il Collegio rileva che l’impugnato provvedimento non ha natura di atto atipico ascrivibile nel genus delle ordinanze incontingibili e urgenti ma, piuttosto, di atto tipico risultando sussumibile nella previsione di cui all’art. 22 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Inoltre l'art. 22, comma 7, del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114 - il quale individua nel sindaco l'autorità competente per le violazioni indicate da quella norma - in ragione del disposto di cui all'art. 107, comma 5, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, deve essere interpretato, anche secondo una lettura costituzionalmente orientata, nel senso che spetta al dirigente, e non al sindaco, la competenza a disporre la decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale, ovvero la chiusura immediata ai sensi del comma 6 della medesima norma (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 marzo 2019, n. 1566; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 19 agosto 2004, n. 7790).
7. Per il resto ritiene il Collegio che la misura impugnata risulti legittimamente adottata ai sensi dell’art. 22, comma 6, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in quanto la misura della cessazione immediata dell’attività è stata adottata all’esito dei disposti accertamenti e sopralluoghi, dai quali è emersa la mancanza dei titoli necessari per l’esercizio dell’attività, e dunque l’esercizio abusivo della medesima, oltre alle rilevate carenze di ordine igienico-sanitario, come l’assenza dell’autorizzazione per lo scarico delle acque di lavaggio dei filtri della piscina, ed al mancato rispetto delle prescrizioni in materia di normativa antincendio, violazioni che prese singolarmente avrebbero potuto giustificare, in determinati casi, la mera sospensione dell’attività ai sensi della disposizione richiamata.
8. La peculiarità della vicenda, anche in ordine alla qualificazione del provvedimento impugnato, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Cosenza, lo rigetta.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.