Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2024, n. 9460
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Sentenza 9 aprile 2024

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In tema di assicurazione sulla responsabilità civile, in caso di cessione di ramo d'azienda da parte dell'assicuratore che ha stipulato la polizza, trova applicazione l'art. 2560 c.c. - con conseguente solidarietà del conferente nell'obbligazione assicurativa - se al momento della cessione è configurabile in capo alla cedente una posizione di mero debito e, cioè, quando l'assicurato (terzo ceduto) ha pagato il premio ed è già sorta l'obbligazione dell'assicuratore per essersi verificato il fatto illecito oggetto della copertura, in quanto l'obbligazione ex art. 1917 c.c. sorge con l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2024, n. 9460
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9460
    Data del deposito : 9 aprile 2024

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