Decreto 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, decreto 02/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
n.1417/2025 V.RG.
Tribunale Ordinario di Arezzo
Il Giudice Tutelare,
vista l'ordinanza n. 128 del 31.5.2025 del Sindaco di VA , notificata a questo ufficio il 31.5.2025 alle ore 13.19, con cui si dispone il Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera di , nata nella REPUBBLICA Persona_1
DOMINICANA il 20/06/1980, residente in [...] ;
premesso che l'art. 34 comma 4 legge 833/1978 prevede che “Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.” e che: “Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.”;
osservato che l'art. 35 commi 1 e 2 legge 833/1978 sancisce che “Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.”;
osservato, pertanto, che l'ordinanza del Sindaco deve essere necessariamente adottata a seguito della proposta medica motivata di della convalida da parte di un medico dell'unità sanitaria locale;
Pt_1
osservato inoltre che con la sentenza numero 76 depositata in data 30.5.2025 , la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge numero 833 del 1978, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento;
evidenziato che, nel caso di specie, l'ordinanza con la quale il Sindaco ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio è stata adottata senza essere stata comunicata alla persona sottoposta al trattamento entro le 48 ore dalla convalida;
richiamato il costante orientamento giurisprudenziale recentemente espresso dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza n. 509/2023 (cfr. in senso conforme anche Cass. n. 4000/2024; Cass. n.
25127/2024) secondo cui il Trattamento Sanitario Obbligatorio è un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente, che non deve essere considerato una misura di difesa sociale e che deve essere attivato solo dopo aver ricercato con ogni iniziativa possibile, sia pur compatibilmente con le sue condizioni cliniche, il consenso del paziente ad un intervento volontario;
ritenuto nel caso di specie, pertanto non si è correttamente svolta l'articolata procedura a tutela del paziente, poiché l'ordinanza esecutiva con cui è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, adottata entro quarantotto ore dalla convalida non è stata notificata al paziente prima della richiesta della convalida al giudice tutelare , come richiesto a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art 35 pronunciata dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata;
ritenuto che per effetto di tale omissione non risultano integrati tutti i presupposti di cui all'art. 35 della L. n. 833/1978 nella nuova lettura costituzionalmente orientata;
NON CONVALIDA
il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio;
manda alla Cancelleria di dare comunicazione del presente decreto al Sindaco di
VA .
Manda alla cancelleria per la notificazione del presente provvedimento al soggetto sottoposto al trattamento .
Arezzo, 02/06/2025
Il GIUDICE TUTELARE
Dott.ssa Anna Maria Saullo