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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/08/2025, n. 4285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4285 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AT
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. D.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10477/22 RG, avente ad oggetto: “impugnazione delibera condominiale”
TRAn477/22 R.G., avente ad oggetto:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
06.05.1960 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Napoli
Via Posillipo n. 299 presso lo studio dell'avv. Alfonso Villani (C.F. ) CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
corrente in Controparte_1
AT (C.F. ) in persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in CA Viale XX Settembre n. 28 presso lo studio dell'avv. Antonino Maugeri
(C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 05.08.2022, la sig.ra – Parte_1 adducendo di essere proprietaria di unità immobiliare sita all'ultimo piano del complesso condominiale sito in CA Via Maroncelli n.
5 - conveniva in giudizio il in CP_1 questione, in persona dell'amministratore pro-tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti
1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - accertare e sospendere, in via preliminare, l'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale del 22.04.2022; - nel merito, dichiarare l'illegittimità della stessa, previo accertamento della relativa contrarietà alla legge per i motivi di cui sopra, in quanto assunta in palese violazione dell'art. 1137 c.c. e dell'art. 66 Disp. Att. c.c. e conseguentemente l'annullamento; - condannare il
[...]
– 95123 CA in persona dell'amministratore p.t. a)per Controparte_2 Controparte_3 lite temeraria da liquidarsi in via equitativa;
b)al pagamento delle spese di mediazione, per mancata partecipazione, oltre competenze professionali relativamente previste, come da D.M.
55/2014; c) al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio come da nota spese che si produrrà. Con riserva di ulteriori azioni anche di natura risarcitoria per i danni patiti e di richieste istruttorie in virtù del comportamento processuale di controparte”
Sosteneva parte attrice di non aver ricevuto, nel rispetto dei termini di legge, la convocazione per l'assemblea condominiale fissata, in prima convocazione, per il 21.04.2022 e, in seconda convocazione, per il 22.04.2022 e ciò in violazione del chiaro disposto di cui all'art. 66 Disp.
Att. c.c..
Il relativo verbale assembleare del 22.04.2022 veniva trasmesso dall'amministratore e ricevuto dalla condomina in data 02.05.2022. Pt_1
L'odierna parte attrice affermava che il plico raccomandato contenente l'avviso di convocazione veniva spedito in data 14.04.2022, e di poi, ne veniva tentata la consegna in data
15.04.2022 ma, stante l'assenza della destinataria, veniva lasciato in cassetta – in pari data - il relativo avviso di giacenza;
il plico, disponibile presso l'Ufficio a partire dal 18.04.2022 veniva ritirato dalla condomina destinataria solo in data 27.04.2022.
Riteneva la condomina che la convocazione fosse stata effettuata in violazione dei termini di legge di cui all'art. 66 Disp. Att. c.c. atteso che l'odierna parte attrice si era recata all'estero dal
16 al 24 aprile 2022 e, pertanto, solo al rientro dal viaggio aveva trovato l'avviso di giacenza e ritirato la detta raccomandata in data 27.04.2022 e cioè ben oltre la data dell'assemblea condominiale.
In considerazione della suddetta violazione, la condomina eccepiva la conseguente Pt_1 annullabilità dell'approvazione del bilancio consuntivo anno 2021 e preventivo anno 2022, la nomina dell'amministratore per l'anno 2022, la mancata adesione alla negoziazione assistita proposta dai condomini nonché quanto deliberato nell'ambito del punto Parte_2 dell'o.d.g. “varie ed eventuali”. Chiedeva altresì la condanna del convenuto per CP_1 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c..
2 Quindi, si costituiva il convenuto con comparsa depositata in data 14.11.2022, CP_1 chiedendo preliminarmente il rigetto dell'istanza cautelare proposta, contestando la fondatezza della domanda e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito riportate: “Chiede che il Decidente, dato atto di quanto sopra, reiectis contrariis, voglia: - In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata non sussistendone i presupposti;
- In via di merito rigettare in toto le domande attoree dichiarando la piena legittimità della delibera assembleare impugnata;
- Condannare parte attrice ai sensi dell'art.
96 c.p.c. comma 1° al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- Condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.
91 c.p.c. comma 1° e anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 3°.”
Sosteneva il convenuto l'insussistenza della violazione dell'art. 66 Disp. Att. c.c. CP_1 dal momento che l'avviso di convocazione è atto recettizio ovvero produce i suoi effetti quando lo stesso entra nella sfera di conoscibilità del destinatario;
l'improcedibilità della domanda in ordine agli altri motivi di impugnazione avendo parte attrice attivato il procedimento di mediazione solo in ordine alla violazione del disposto normativo sopra indicato.
All'udienza di prima comparizione del 15.12.2022, tenutasi con modalità cartolare, le parti chiedevano che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni;
il Tribunale, attesa l'implicita rinuncia di parte attrice all'istanza cautelare proposta, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.09.2023.
Nelle more, in data 19.09.2023, la sig.ra si costituiva a mezzo di nuovo procuratore Pt_1 depositando comparsa di costituzione con la quale si riportava alle difese già svolte.
Quindi dopo un rinvio per i medesimi incombenti, all'udienza del 23.01.2025 la causa veniva posta in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi ex art. 190 c.p.c. .
§§§§§§
Ciò premesso, ponendo attenzione al primo e assorbente motivo di impugnazione proposto da parte attrice, occorre rilevare quanto segue:
La condomina lamenta la violazione dell'art. 66 Disp. Att. c.c., e cioè il fatto di aver Pt_1 ricevuto l'avviso di convocazione per l'assemblea del 21.04.2022 oltre il termine di cinque giorni prima.
Il vizio in questione, in quanto relativo alla convocazione, si configura di mera annullabilità come confermato da conforme e unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte, infatti, in ordine ai motivi di impugnazione stabilisce che : “ Le delibere dell'assemblea di condominio sono nulle se prive degli elementi essenziali, con oggetto
3 impossibile o illecito ( cioè contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume ) , con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, se incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini ed, infine, se comunque, invalide in relazione all'oggetto, mentre sono annullabili se affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto“ ( Cass. Civ. Sez.
Unite n. 4806/05 )
In ordine poi alla corretta celebrazione delle assemblee condominiali, il disposto di cui all'art. 1136 c.c. statuisce che “L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”; è sufficiente che anche uno solo degli aventi diritto a partecipare non abbia avuto notizia della riunione e l'assemblea può essere annullata.
E ancora, il disposto del richiamato art. 66 Disp. Att. c.c. stabilisce che: “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione…”.
Pertanto, in considerazione della natura recettizia dell'avviso di convocazione e quindi in forza della generale presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., la prescrizione sopra richiamata deve ritenersi osservata qualora nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima adunanza, il destinatario - anche assente - sia stato posto a conoscenza, mediante avviso di giacenza, della disponibilità della raccomandata presso l'ufficio postale anche se non abbia provveduto materialmente al tempestivo ritiro del relativo plico.
In base al detto assunto, nel caso specifico di convocazione effettuata con l'uso di servizio di posta, in caso di assenza del destinatario o di persona abilitata a riceverlo, il momento della conoscenza viene fatto coincidere con l'emissione in cassetta del relativo avviso di giacenza.
Nella fattispecie che ci occupa, per come si evince dalla documentazione versata in atti da parte attrice, l'avviso di giacenza relativo alla raccomandata cod. spedizione n. 1170012000354790 indirizzata alla sig.ra e contenente l'avviso di convocazione, è stato immesso in cassetta Pt_1 in data 15.04.2022; e quindi sei giorni prima dell'adunanza fissata, in prima convocazione, per il 21.04.2022.
Invero, per come statuito da costante orientamento giurisprudenziale, non trattandosi di termine libero, “nel relativo calcolo non bisogna considerare il giorno dell'assemblea in prima
4 convocazione, mentre deve essere conteggiato il giorno in cui l'avviso è pervenuto alla residenza/domicilio del destinatario”.
Nella fattispecie di che trattasi il termine intercorrente tra il giorno prima della convocazione (20.04.2022) e quello in cui è stato consegnato l'avviso (15.04.2022) è di sei giorni e quindi in osservanza del disposto di cui all'art. 66 Disp. Att. c.c. che ne richiede cinque.
Il dato certo in ordine alla presunzione di conoscibilità dell'avviso di convocazione è quello che si ricava dal prospetto allegato da parte attrice (allegato 2 dell'atto introduttivo) ove si legge in corrispondenza al 15.04.2022 “In consegna” e poi, sempre nella stessa giornata,
“Destinatario assente: in giacenza”.
I termini di convocazione vanno invero computati dal momento in cui l'avviso perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario non essendo rilevante – a tale fine – il materiale ritiro del plico raccomandato presso l'Ufficio Postale.
Sul punto, giurisprudenza anche di merito sostiene che “Ai fini della convocazione dell'assemblea condominiale è valida la immissione del relativo avviso nella cassetta della posta del destinatario, poiché, trattandosi di atto recettizio, deve farsi applicazione del disposto dell'art. 1335 c.c., in base al quale non è necessario, ai fini della prova della conoscenza, la dimostrazione che esso sia giunto nelle mani del destinatario, essendo sufficiente che esso sia pervenuto al suo indirizzo, inteso come il luogo che, per collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione, risulti essere, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo. Determinandosi, in tal caso, una presunzione di conoscenza che spetta al destinatario superare fornendo la prova della sua impossibilità di conseguire la conoscenza dell'atto” (In tal senso Corte di Appello Roma del 24.06.2011)
La circostanza richiamata da parte attrice a giustificazione dell'omesso ritiro (ovvero il viaggio all'estero) prima del 27.04.2022 non può assimilarsi ad impossibilità assoluta.
Invero, la condomina nella giornata di consegna della raccomandata si trovava ancora a Pt_1
CA e, quindi, vedendo l'avviso lasciato nella cassetta delle lettere, era in condizione - quantomeno - di incaricare qualcuno per il ritiro del plico sapendo che il viaggio l'avrebbe tenuta lontana dal luogo di residenza dal 16 al 24.04.2022.
In considerazione di quanto finora esposto, il motivo di impugnazione sopra indicato si appalesa infondato e, come tale, va rigettato.
Venendo adesso agli ulteriori motivi di impugnazione proposti avverso la delibera assunta in data 22.04.2022 (l'annullabilità dell'approvazione del bilancio consuntivo anno 2021 e preventivo anno 2022, della nomina dell'amministratore per l'anno 2022, della mancata adesione alla negoziazione assistita proposta dai condomini nonché Parte_2
5 quanto deliberato nell'ambito del punto dell'o.d.g. “varie ed eventuali”), si osserva quanto segue:
Come correttamente rilevato dal convenuto, i suddetti motivi di lagnanza sono stati CP_1 aggiunti dalla condomina solo al momento della predisposizione dell'atto di citazione. Pt_1
Invero, l'istanza di mediazione datata 01.05.2022 nella sezione dedicata alla “Sintesi dell'oggetto e ragioni della pretesa” riporta la seguente sintetica indicazione: “Impugnazione delibera assembleare del 22.04.2022 per violazione ex art. 66 Disp. Att. c.c. (mancanza dei termini di 5 gg previsti)”.
Il raffronto tra le ragioni di lagnanza indicate nella suddetta istanza e quelle invece esplicitate nella domanda giudiziale pongono chiaramente in evidenza la carenza – nella fattispecie di che trattasi – della necessaria simmetria tra i due atti.
Il motivo di impugnazione indicato è solo quello relativo alla violazione dell'art. 66 Disp. Att.
c.c. al quale, solo in sede di stesura della domanda giudiziale, vengono aggiunti tutte le altre ragioni di lagnanza.
Sul punto l'art. 4 del D. Lgs. 28/10 statuisce che “l'istanza deve indicare l'organismo, le parti,
l'oggetto e le ragioni della pretesa “in modo simile a quanto disposto dall'art. 125 c.p.c. circa il contenuto degli atti processuali, fatta eccezione per i soli “elementi di diritto” (In tal senso
Cass. Civ. n. 29333/19)
L'applicazione della suddetta norma impone una necessaria simmetria tra fatti narrati in sede di istanza di mediazione e quelli esposti in sede processuale al fine di consentire, da una parte, all'istituto della mediazione di svolgere efficacemente la funzione deflattiva affidatagli dal legislatore e, dall'altra parte, al soggetto convenuto in giudizio di conoscere la materia oggetto del futuro giudizio e di svolgere adeguatamente le proprie difese.
Ne consegue che nel caso di domanda processuale anche solo parzialmente diversa da quella prospettata in mediazione, la stessa va considerata nuova e quindi la domanda giudiziale proposta improcedibile per mancato esperimento della procedura obbligatoria.
Nella fattispecie di che trattasi, non essendosi svolta – per gli ulteriori motivi articolati nell'atto introduttivo – una valida procedura di mediazione, la domanda sotto quei profili si appalesa improcedibile;
né l'eccezione di che trattasi poteva essere superata demandando alle parti una nuova mediazione dal momento che il termine per impugnare era ormai decorso. (Si veda Trib.
Roma 9450/23, Trib. Civitavecchia n. 151/22, Trib. Milano n. 1729/19)
Sotto tali ulteriori profili, quindi la domanda proposta va dichiarata improcedibile e inammissibile l'impugnazione per intervenuta decadenza.
6 In ordine alla domanda proposta da parte convenuta ex art. 96 1° e 3° comma c.p.c., si rileva la mancata allegazione del preteso danno subito dal convenuto e quindi se ne dispone CP_1 il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10477/22 RG, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Rigetta l'impugnazione proposta dalla sig.ra con riguardo alla Parte_1 delibera assunta in data 22.04.2022 dall'assemblea del Controparte_4
5 di CA, in persona dell'amministratore pro-tempore in ordine alla violazione dell'art. 66
[...]
Disp. Att. c.c. e ciò per le ragioni di cui in parte motiva;
Dichiara l'improcedibilità della domanda con riguardo agli ulteriori motivi di impugnazione proposti avverso la delibera assunta in data 22.04.2022 dall'assemblea del
[...]
, in persona dell'amministratore pro-tempore e ciò per le Controparte_5 ragioni di cui in premessa:
Condanna la sig.ra , al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro-tempore, delle spese di lite Controparte_5 che liquida nella complessiva somma di € 2.400,00 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Augusta lì 16 Agosto 2025
IL G.O.
d.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011
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