CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/10/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Somministrazione.
Proposta da:
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Cesare Pascarella, n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'Avv. Franco Carlini (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Piazza C.F._1
Cola di Rienzo, n. 92;
-Appellante
-contro-
(CF e P.IVA , in persona del procuratore speciale Avv. Controparte_1 P.IVA_2
, con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n.149, rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesca Dagnino
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Genova, C.F._2
Salita di Santa Caterina, n. 4/7; -Appellata
-per la riforma-
della sentenza n. 3084/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 26.11.24.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza,
In via preliminare:- Accertate e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Genova a conoscere della presente controversia in favore di quello di Roma, con tutte le conseguenze di legge. In via principale: Nel merito - Accertare e dichiarare, previa occorrenda CTU, la non debenza, a qualsiasi titolo, del credito vantato da per i motivi tutti esposti Controparte_1 nel presente atto sia in fatto che in diritto e per l'effetto - Dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perchè infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi tutti esposti;
In ogni caso: - Condannare al pagamento delle spese e dei compensi del Controparte_1 giudizio, da distrarsi in favore del procuratore, che si dichiara antistatario.”.
Per l'appellata: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello, contrariis reiectis, per tutti i motivi indicati in narrativa e richiamate integralmente tutte le domande ed eccezioni già formulate in primo grado: Decreto Ingiuntivo) è stato promosso da in mala fede Parte_1
o, in subordine, con colpa grave e, pertanto, condannare in persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.. Respingere tutte le istanze istruttorie avanzate da Parte_1 in quanto inammissibili e, in subordine, solo per il caso di accoglimento delle istanze avversarie, ammettere l'ordine di esibizione chiesto da in primo grado con Controparte_1 la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. Con vittoria integrale di spese (generali e specifiche), diritti e onorari di causa oltre CPA e IVA come per legge per entrambi i gradi di giudizio e per la fase monitoria. Senza accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove”.
***
FATTI DI CAUSA
1. In data 22.12.23 veniva notificato a decreto ingiuntivo del Tribunale Parte_1 di Genova n. 3093/2023 del 28.11.23, con il quale ingiungeva il pagamento Controparte_1 della somma di € 173.260,75, oltre accessori. L'originaria ingiungente asseriva di essere creditrice della predetta somma in forza di contratto di fornitura di energia elettrica del 08.02.22 ed in conseguenza del mancato pagamento di n. 6 fatture, per le quali sarebbe stata richiesta una rateizzazione, in relazione alla quale sarebbero state saldate solo due rate.
2. Proponeva opposizione chiedendo, in via preliminare, il rigetto della Parte_1 eventuale avversa richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare la continenza tra il presente giudizio e quello pendente innanzi al Tribunale civile di Roma r.g.n.
50324/2023 e, per l'effetto, assumere i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 39 c.p.c., anche tenendo conto della propria competenza/incompetenza a conoscere del presente giudizio.
Inoltre, l'odierna appellante disconosceva la propria sottoscrizione sul doc. 1) di CP_1
chiedendo che tale documento fosse dichiarato inutilizzabile. Ancora,
[...] Parte_1 domandava la declaratoria dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova a
[...] conoscere della controversia in favore di quello di Roma, con tutte le conseguenze di legge;
in via principale, nel merito, chiedeva accertare e dichiarare, previa occorrenda CTU, la non debenza, a qualsiasi titolo, del credito vantato da e, per l'effetto, dichiarare Controparte_1 nullo e/o di alcun effetto il decreto ingiuntivo opposto.
3. Si costituiva in giudizio l'odierna appellata chiedendo in via preliminare, Controparte_1 concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, respingere l'opposizione proposta da perché inammissibile Parte_1
e infondata in fatto e in diritto e/o comunque non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova n. 3093/2023 (RG. n. 8555/2023); in subordine, accertare e dichiarare che era creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 173.260,75 oltre interessi come richiesti in ricorso sino al saldo o
[...] della maggiore somma meglio vista in corso di causa;
in ogni caso, accertare e dichiarare che la presente opposizione era stata promossa in mala fede o, in subordine, con colpa grave, e pertanto condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 Parte_1 commi 1 e 3 c.p.c.
4. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova così statuiva: “Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 3093/2023 emesso dal Tribunale di Genova;
Parte_1
2. Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 10.015,00 per compensi, oltre il 15 % spese generali, IVA e CPA 3. Dichiara il decreto ingiuntivo opposto esecutivo ex art. 654 c.p.c.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- secondo il disposto dell'art. 39, c. 1 c.p.c., sarebbe stato il Tribunale di Roma, quale
Giudice successivamente adito, a dover dichiarare l'eventuale continenza dei giudizi;
- il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul doc. 1) di parte opposta (denominato
“richiesta di fornitura di energia elettrica, condizioni generali e welcome letter” del
8.2.22 posto in essere da sarebbe stato invalido in quanto privo Parte_1 della necessaria specificità;
- l'accertata illegittimità del disconoscimento avrebbe comportato l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Genova a favore del
Tribunale di Roma, trovando piena applicazione la clausola n. 13 del doc. 1 prodotto dall'originaria opposta, che stabiliva il Tribunale di Genova quale foro convenzionale;
- le contestazioni svolte da circa la fornitura di energia elettrica Parte_1 sarebbero state prive di pregio, in quanto la stessa società, con documento sottoscritto dalla sua legale rappresentante, avrebbe richiesto un piano di rateizzazione in relazione al POD n. IT002E4678286A e avrebbe anche pagato due rate;
- avrebbe versato in atti anche le fatture passive del distributore e la schermata del CP_1
Sistema Informativo Integrato, rispetto cui non sarebbero state mosse contestazioni specifiche da parte dell'odierna appellante.
5. Con atto di citazione in appello notificato in data 12.12.24, Parte_1 impgunava la predetta decisione, deducendo due motivi.
5.1. Col primo motivo (“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 214 C.P.C.
NONCHÈ ERRONEA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA MANCANZA DI
“SPECIFICITÀ” DEL DISCONOSCIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO OPERATO DA PIENA VALIDITÀ DELLO Parte_1
STESSO, DETERMINATEZZA DELL'OGGETTO DEL DISCONOSCIMENTO E
CONSEGUENTE FONDATEZZA DELLA ECCEZIONE DI DIFETTO DI COMPETENZA
DEL TRIBUNALE DI GENOVA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI ROMA.”), l'appellante sosteneva che il Tribunale di Genova avrebbe erroneamente pronunciato l'invalidità del disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla “richiesta di fornitura di energia elettrica” del 8.2.22, nonché sulle condizioni generali di contratto e sulla “welcome letter” (doc. 1 di parte opposta in primo grado) per difetto di specificità.
Sul punto, dopo aver trascritto la parte del proprio atto di opposizione Parte_1 contenente il disconoscimento di cui trattasi (“(…) la opponente intende disconoscere formalmente le sottoscrizioni presenti sul doc. 1 dell'avverso fascicolo monitorio denominato
“richiesta di fornitura di energia elettrica dell'8.2.2022, condizioni generali e welcome letter”, atteso che le sottoscrizioni ivi presenti non sono riconducibili all'allora legale rappresentante
p.t. della opponente. (…)”), evidenziava che il significato di tale periodo sarebbe stato chiaro e preciso, ossia che la società originaria opponente negava che l'allora legale rappresentante di sig. avesse apposto la propria sottoscrizione sui Parte_1 CP_3 documenti.
Pertanto, secondo l'appellante, il Giudice di primo grado, nel ritenere che il disconoscimento in esame sarebbe stato equivoco e che, probabilmente, lo stesso sarebbe stato da intendersi nel senso che la firma presente sul documento in contestazione non sarebbe stata quella del legale rappresentante pro tempore dell'odierna appellante, sarebbe incorso in un errore di valutazione e, in ultima analisi, in una violazione e/o falsa applicazione dell'art. 214 c.p.c.
Peraltro, osservava se essa avesse inteso il disconoscimento nel senso Parte_1 indicato dal Tribunale di Genova, non avrebbe prodotto la propria visura storica, da cui emergeva che la sig.ra era, alla data del documento in contestazione, legale CP_3 rappresentante di Parte_1
Da tali considerazioni l'originaria opponente desumeva che il disconoscimento da essa effettuato con l'atto di opposizione sarebbe stato valido ed efficace e che, quindi, il documento
1) di parte opposta in prime cure sarebbe stato inutilizzabile, non avendo controparte formulato tempestiva istanza di verificazione.
Pertanto, secondo l'appellante, nel caso di specie non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 13 del documento citato, che prevedeva la competenza del Tribunale di Genova, con conseguente necessaria declaratoria di incompetenza di quest'ultimo organo a favore del
Tribunale di Roma, che sarebbe competente territorialmente in quanto Giudice del luogo in cui avrebbe la propria sede legale. Controparte_1
5.2. Col secondo motivo (“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 214
C.P.C. NONCHÉ INSUFFICIENTE ED ERRONEA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AL MERITO DELLA CONTROVERSIA. ASSUNZIONE COME ELEMENTI DI PROVA DI
DOCUMENTI DISCONOSCIUTI DALL'APPELLANTE. MANCANZA DI PROVA IN
ORDINE ALLA EFFETTIVITÀ DEI CONSUMI ADDEBITATI.”), l'appellante si doleva dell'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui essa aveva ritenuto che
[...] non avesse svolto contestazioni fondate rispetto alla fornitura di energia Parte_1 elettrica, sia in quanto sarebbero state prodotte una richiesta di pagamento rateale firmata dalla stessa società, nonché la prova del versamento di una rata, sia perché avrebbe Controparte_1 versato in atti le fatture passive del distributore e la schermata del Sistema Informativo
Integrato, rispetto cui non sarebbero state mosse eccezioni specifiche.
In particolare, l'appellante, quanto alla richiesta di rateizzazione, protestava che il primo
Giudice non aveva tenuto conto del disconoscimento della firma apposta su questo documento effettuato in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., disconoscimento cui non sarebbe seguita tempestiva istanza di verificazione ex adverso. Inoltre, con riguardo alle fatture passive del distributore e alla schermata del Sistema Informativo Integrato, l'originaria opponente evidenziava di averne contestato la rilevanza sempre in sede di seconda memoria ex art. 171 ter
c.p.c., perché si sarebbe trattato di documenti di formazione unilaterale, contenenti dati numerici suscettibili di diverse possibili interpretazioni.
Infine, quanto all'allegato B al contratto di somministrazione, contenente l'indicazione della tariffa applicata, l'appellante reiterava le difese articolate nel primo motivo in punto disconoscimento del doc. 1) prodotto in primo grado da Controparte_1
Nel merito, osservava che, in materia di somministrazione di energia Parte_1 elettrica, il gestore sarebbe tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi sarebbe assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, graverebbe sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante e l'effettività dei consumi.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.03.25, si Controparte_1 costituiva in giudizio, contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo:
- quanto al primo motivo, che, come correttamente valutato dal Tribunale di Genova nella sentenza impugnata, l'equivoca formulazione del disconoscimento della sottoscrizione sul doc. 1) operato da controparte in primo grado non avrebbe permesso di comprendere: se (i) la sottoscrizione fosse illeggibile, oppure se (ii) il soggetto che aveva sottoscritto Parte il contratto quale legale rappresentante di sig.ra non fosse in CP_3 realtà il legale rappresentante della società ingiunta oppure, ancora, se (iii) pur essendo Parte la sig.ra il legale rappresentante di la firma sui contratti non era stata CP_3 apposta da lei;
che, pertanto, la clausola di foro esclusivo (art. 13 condizioni generali) Parte presente sul contratto regolarmente sottoscritto da sarebbe stato pienamente operativa;
che, comunque, nella fattispecie in esame il Tribunale di Genova sarebbe stato competente anche in base agli ordinari criteri di legge (artt. 20 c.p.c. e 1182, c. 3
c.c.), in quanto pur legalmente sedente in Roma, avrebbe la propria Controparte_1 sede principale in Genova;
- quanto al secondo motivo, che il disconoscimento contenuto nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte avversa sarebbe stato tardivo, poiché il documento che ne aveva formato oggetto (richiesta di rateizzazione) era stato prodotto, nel procedimento di primo grado, con la comparsa di costituzione e risposta;
che, quanto al merito della pretesa creditoria, la schermata del Sistema Informativo Integrato prodotta sub doc. 15) Parte avrebbe attestato che il POD n. IT002E4678286A sarebbe stato in uso a e sarebbe stato fornito da le fatture passive di prodotte sub doc. 16) avrebbero indicto CP_1 Pt_2 il POD n. IT002E4678286A e avrebbero confermato i consumi fatturati da la CP_1
Parte richiesta di rateizzazione prodotta sub doc. 17) avrebbe indicato tutti i dati di e il
POD n. IT002E4678286A, l'allegato B al contratto prodotto sub doc. 1, e la fattura Parte Parte saldata da (sub docc. 12) e 13)) avrebbero riportato la tariffa scelta da confermando la correttezza della tariffa applicata alle fatture oggetto di ingiunzione;
che le contestazioni sui consumi avrebbero dovuto essere rivolte unicamente al distributore locale, in quanto soggetto svolgente le misurazioni.
7. Con ordinanza collegiale del 04.04.25, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata proposta dall'appellante, non ritenendo sussistenti né il requisito del fumus boni iuris, né quello del periculum in mora.
8. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 04.04.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 18.09.25 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
9. La Corte, in persone del Consigliere istruttore, con ordinanza del 19.09.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. L'appello è infondato e deve essere respinto, per le seguenti ragioni.
11. Preliminarmente, occorre dare atto del provvedimento con cui il Tribunale di Roma, in data
05.12.24, ha dichiarato la continenza, nel presente procedimento, del giudizio di accertamento negativo ivi promosso con atto di citazione notificato in data 3/11/2023 da Parte_1 nei confronti di avendo riscontrato la “comunanza delle parti e dalla
[...] Controparte_1 causa petendi e dal particolare rapporto che lega i petita (accertamento negativo del credito che è oggetto del decreto ingiuntivo)”.
12. Venendo al merito dell'impugnazione proposta da si osserva, Parte_1 quanto al primo motivo, che le argomentazioni in punto specificità e chiarezza del significato del disconoscimento operato dall'appellante non possono essere condivise.
Ed invero, occorre in primo luogo rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. 20 agosto 2014, n. 18042; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1537).” (Cass. Civ., Sez. I, 08.07.24, n. 18491).
Nel caso di specie, con l'atto di opposizione introduttivo del primo Parte_1 grado di giudizio, ha così formulato il proprio disconoscimento delle sottoscrizioni presenti sul doc. 1) di parte opposta in prime cure: “la opponente intende disconoscere formalmente le sottoscrizioni presenti sul doc. 1 dell'avverso fascicolo monitorio denominato “richiesta di fornitura di energia elettrica dell'8.2.2022, condizioni generali e welcome letter”, atteso che le sottoscrizioni ivi presenti non sono riconducibili all'allora legale rappresentante p.t. della opponente. In particolare, l'opponente disconosce formalmente: - la sottoscrizione presente sulla pag. 4 della richiesta n. 542546 in corrispondenza del timbro in Parte_1 quanto non riconducibile all'allora legale rappresentante della opponente;
- le n. 3 sottoscrizioni presenti sulla pag. 5 della richiesta n. 542546 in corrispondenza dei timbri
[...] in quanto non riconducibili all'allora legale rappresentante della Parte_1 opponente;
- la sottoscrizione presente in calce alla “richiesta di voltura contratto di fornitura energia elettrica” in corrispondenza del timbro in quanto non Parte_1 riconducibile all'allora legale rappresentante della opponente;
- la sottoscrizione presente in calce all'allegato B – condizioni tecnico-economiche di fornitura in corrispondenza del timbro in quanto non riconducibile all'allora legale rappresentante della Parte_1 opponente”.
Ebbene, ad avviso di questa Corte, l'espressione “(…) in quanto non riconducibile all'allora legale rappresentante della opponente” non consente, oggettivamente, di comprendere se alla base del disconoscimento vi sia il fatto che la sottoscrizione sia stata apposta da un soggetto che, in quel momento, non era legale rappresentante della oppure il Parte_1 fatto che la sottoscrizione, apparentemente apposta da quale legale CP_3 rappresentante della stessa società, non sia stata, in realtà, da costei redatta.
Infatti, l'uso dell'aggettivo “non riconducibile”, unitamente al riferimento all' “allora” legale rappresentante dell'odierna appellante, ha reso obiettivamente incerto il vizio posto a giustificazione del disconoscimento, così impedendo alla parte onerata di proporre l'istanza di verificazione ex art. 215 c.p.c. di comprendere se essa si dovesse difendere in punto sussistenza della legittimazione in capo alla persona autrice della sottoscrizione o in punto effettiva apposizione della firma da parte di un soggetto pacificamente individuato come legale rappresentante dell'ente.
Ad ulteriore conforto di tale conclusione, si consideri anche che:
- nel primo periodo del brano sopra trascritto contenente il Parte_1 proprio disconoscimento, ha fatto riferimento al legale rappresentante “pro tempore”
(senza riprodurre la medesima formula nelle righe successive);
- nel disconoscimento operato dall'odierna appellante in sede di memoria ex art. 171 ter,
n. 2) c.p.c. rispetto alla sottoscrizione presente sul doc. 17) di parte opposta in prime cure, ha usato una formulazione in parte diversa da quella qui Parte_1 in esame, avendo ivi aggiunto l'espressione “e non apposta” all'aggettivo
“riconducibile”.
L'osservazione formulata dall'originaria opponente a pag. 9 dell'appello, ossia che l'equivocità del tenore letterale del disconoscimento de quo si sarebbe potuta risolvere valorizzando le risultanze della visura storica di versata in atti da Parte_1 Controparte_1 appare priva di pregio, perché si ritiene, in linea con riportato insegnamento della Suprema
Corte, che il disconoscimento debba essere specifico e determinato in sé, senza necessità di utilizzare la documentazione prodotta dalle parti per chiarire il significato dell'atto.
Pertanto, merita conferma la statuizione del Tribunale di Genova, secondo cui “La mancanza di specificità rende tamquam non esset il disconoscimento” (pag. 4 della sentenza impugnata)
e, per l'effetto, il doc. 1) prodotto da in primo grado (denominato “richiesta Controparte_1 di fornitura di energia elettrica dell'8.2.2022, condizioni generali e welcome letter”) deve considerarsi pienamente utilizzabile ai fini della decisione.
Da ciò discende che, nel caso di specie, deve trovare applicazione quanto previsto dall'art. 13 delle condizioni generali di contratto, ossia che “(…) Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova (…)”, con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Genova.
Ad ogni modo, la competenza di quest'ultimo Ufficio giudiziario, ad avviso di questa Corte, avrebbe potuto desumersi altresì dall'applicazione degli ordinari criteri di legge e, in particolare, dell'art. 19 c.p.c.
Ed invero, tale norma dispone che “Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica , è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica , le associazioni non riconosciute
e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.”.
Ora, come ricordato dalla stessa appellante, la giurisprudenza di legittimità ha di recente interpretato la disposizione nei seguenti termini: “In tema di competenza delle persone giuridiche ex art. 19 c.p..c., il foro generale può essere individuato alternativamente: a) nel luogo della sede nominale risultante dall'atto costitutivo;
b) nel luogo della sede reale, intesa come sede principale dei rapporti giuridici ex art. 46 c.c.; c)nel luogo ove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Non è sufficiente che una società commerciale svolga attività in sedi diverse da quella legale, ma è necessario che in tali sedi abbia un rappresentante specificamente preposto allo stabilimento secondario. La mera presenza di un'unità operativa o la residenza anagrafica dell'amministratore in un determinato luogo non sono elementi idonei a radicare la competenza territoriale, essendo invece necessario che in tale sede risiedano ed agiscano gli amministratori, sia convocata e riunita l'assemblea sociale e si trovino coloro che hanno il potere di rappresentare la società.
La rappresentanza instistoria della sede secondaria deve essere provata per iscritto ai sensi dell'art. 77 c.p.c..”. (Cass. Civ., Sez. III, 25.07.24, n. 20815).
Nel caso di specie, si ritiene che, rispetto ad ricorrano sia la condizione Controparte_1 indicata dalla Suprema Corte alla lettera b), sia quella indicata alla lettera c), in quanto, in base alla documentazione acquisita in giudizio:
- lo stabilimento genovese risulta essere la “sede operativa” dell'odierna appellata;
- gli amministratori e i procuratori speciali di fra cui l'Avv. sottoscrittore CP_1 CP_2 della procura alle liti depositata in giudizio, sono elettivamente domiciliati presso la sede operativa di in Genova, Via XII Ottobre, n. 1. CP_1
Si consideri altresì che questa Corte, in un caso analogo a quello a mani, ha già avuto modo di affermare che “(…) Sull'eccezione di incompetenza per territorio si osserva, altresì, che la competenza del Foro di Genova – già oggetto della clausola n. 13 quale Foro esclusivo - deve riconoscersi anche quale forum destinatae solutionis sulla base degli artt. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione) e 1182, comma 3, c.c. Invero, per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 c.p.c.). Nel caso di specie la CP_1 ha sede in Genova, come indicato in contratto, e ai sensi dell'art. 1182 comma terzo c.c.
“l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza “. Il Tribunale di Genova è, dunque, competente in quanto le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore sono esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali, e “liquidità” significa che la somma dovuta risulta dal titolo
e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale (v. Cass.
Ord. n. 39028/2021; Cass. Ord. n. 7722/2019; Cass. n. 17989/2016). Nel caso di specie il credito è vantato sulla base di fatture che limitatamente alla fase monitoria costituiscono prova documentale del credito per espressa disposizione di legge e quindi titolo per ottenere il decreto ingiuntivo.” (sentenza n. 712/2022, rel. dott.ssa Atzeni, resa in causa RG 430/20 e pubblicata in data 17.06.2022). Pertanto, nel caso di specie può concludersi che il Tribunale di Genova, come correttamente valutato dal primo Giudice, era territorialmente competente a pronunciarsi sull'opposizione proposta da sia quale foro esclusivo pattuito tra le parti ai sensi dell'art. Parte_1
13 delle condizioni generali di contratto, sia perché giudice del luogo in cui la persona giuridica convenuta in giudizio ( , ai sensi dell'art. 19 c.p.c., ha la sua sede operativa, Controparte_1 da intendersi anche come luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, ex artt.
20 c.p.c. e 1182, c. 3 c.c.
Le considerazioni svolte, in definitiva, comportano l'infondatezza del primo motivo.
13. Quanto al secondo motivo, appare in primo luogo necessario affrontare la questione dell'ammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione operato da Parte_1 con riferimento al doc. 17) di parte opposta in prime cure (denominato “Richiesta di rateizzazione del 16.05.22 e saldo II rata del piano”).
Tale disconoscimento, come ricordato nella parte in fatto della presente sentenza, è stato effettuato dall'originaria opponente in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., mentre il documento contenente la firma oggetto del disconoscimento è stato prodotto da CP_1 unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
[...]
Secondo l'appellata, il disconoscimento così posto in essere da sarebbe Parte_1 stato tardivo, perché la “(…) prima risposta successiva alla produzione (…)”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, c. 1, n. 2) c.p.c., nel caso di specie, sarebbe stata la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Questa Corte ritiene di condividere l'argomentazione svolta da Controparte_1
Ed invero, occorre anzitutto considerare che l'art. 171 ter c.p.c. dispone che “Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:
1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove
o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero
1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.”
Ebbene, deve evidenziarsi che la norma, diversamente dal previgente art. 183 c.p.c., stabilisce che le attività indicate in corrispondenza di ciascun punto dell'elenco numerato ivi presente debbono effettuarsi “a pena di decadenza”.
Ora, dal tenore letterale della disposizione si comprende che l'attore, con la memoria di cui al n. 1), ha l'onere di svolgere le difese che essa reputa necessarie per reagire alle “eccezioni” proposte dal convenuto nella comparsa di risposta e, deve ritenersi, non può liberamente decidere di differire ad una successiva occasione processuale una o più delle attività rientranti nel n. 1) dell'art. 171 ter c.p.c. Infatti, pare potersi affermare che la ratio della norma in esame sia quella di anticipare l'esatta e ordinata delimitazione del thema decidendum ad un momento precedente rispetto alla prima udienza di comparizione delle parti.
Nella fattispecie in esame, pacifico essendo che il doc. 17) sia stato versato in atti da CP_1 con la comparsa di risposta, ha omesso di depositare la memoria
[...] Parte_1 ex art. 171 ter, n. 1) c.p.c. e così facendo ha volontariamente rinunciato a porre in essere tutte quelle attività qualificabili come “domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”, tra cui può includersi il disconoscimento della sottoscrizione.
Si consideri inoltre che quest'ultimo, come già evidenziato, deve essere dichiarato “(…) nella prima risposta successiva alla produzione” (art. 215, c. 1, n. 2) c.p.c.) che, nel caso di specie, sarebbe stata, appunto, la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Da ultimo, occorre precisare che quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
15780/2018, menzionata dall'appellante a pag. 12 della comparsa conclusionale, non appare conferente alla fattispecie de qua, poiché in quel caso la Suprema Corte aveva fatto applicazione del testo dell'art. 183 c.p.c. previgente rispetto al d. lgs. 149/22 (che non prevedeva alcuna ipotesi di decadenza) mentre, come poc'anzi osservato, nel caso di specie l'inammissibilità del disconoscimento di per tardività discende dall'applicazione congiunta Parte_1 dell'art. 215, c. 1, n. 2) e dell'art. 171 ter c.p.c. (introdotto dal medesimo d. lgs. 149/22). Pertanto, deve dichiararsi la tardività del disconoscimento operata dall'odierna appellante con riguardo al doc. 17) di parte opposta in prime cure (denominato “Richiesta di rateizzazione del
16.05.22 e saldo II rata del piano”), che deve quindi considerarsi pienamente utilizzabile ai fini della decisione.
Passando ora a valutare le doglianze dell'appellante in punto debenza delle somme oggetto del decreto ingiuntivo originariamente opposto, si osserva quanto segue.
Mediante la documentazione prodotta, ha fornito la prova della stipula del Controparte_1 contratto di fornitura di energia elettrica e del pagamento, da parte di Parte_1 della fattura n. 202211364846 del 08.03.2022.
Inoltre, l'odierna appellata, mediante il doc. 17), ha dimostrato che in Parte_1 data 16.05.22, le aveva sottoposto una richiesta di pagamento rateale rispetto alla fattura n.
2211572287, recante l'importo di euro 30.262,26. Attraverso il medesimo documento, nonché
a mezzo del doc. 4), l'originaria opposta ha altresì provato che controparte ha provveduto al saldo delle prime due rate della concessa dilazione di pagamento. Deve inoltre evidenziarsi che sulla fattura n. 202211572287 risulta la dicitura “Le tue bollette precedenti ci risultano pagate”.
dal canto suo, non ha mai specificamente contestato l'esecuzione della Parte_1 fornitura, limitandosi ad allegare che, nel periodo cui fanno riferimento le fatture azionate, essa sarebbe stata vincolata ad un altro ente somministrante. Tuttavia, l'appellante non ha fornito alcuna prova di tale allegazione. Si rileva altresì che l'affermazione dell'originaria opponente, secondo cui il POD n. IT002E4678286A non sarebbe stato a essa riferibile, è rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio e, al tempo stesso, contrasta con quanto risulta dal doc. 1) di Parte (richiesta di fornitura di energia elettrica sottoscritta da Controparte_1 Parte_1
nonché dal doc. 17) di (richiesta di rateizzazione firmata da
[...] Controparte_1 [...]
. Parte_1
Per quanto concerne le argomentazioni svolte dall'appellante circa i rapporti tra il gestore, il distributore e il cliente finale del servizio di erogazione dell'energia elettrica, si sottolinea che, ai sensi degli artt., 4, 6 e 18 delle condizioni generali di contratto, specificamente sottoscritti ex artt. 1341 e 1342 c.c. da il fornitore non ha alcun ruolo nella Parte_1 misurazione dei consumi e nella gestione dei punti di fornitura e il suo ruolo si limita a esigere dal cliente i consumi comunicatigli dal distributore locale. A tal proposito, si evidenzia altresì che ha prodotto le fatture del distributore locale (cfr. doc. 16) di parte opposte Controparte_1 in prime cure), che confermano i dati di consumo indicati nelle fatture oggetto di ingiunzione, e che non ha mai provveduto a chiamare in giudizio la società Parte_1 distributrice dell'energia elettrica.
Pertanto, nel caso di specie occorre confermare la decisione assunta dal Tribunale di Genova in punto debenza del credito vantato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in relazione alla fatture nn. 202211572287, 202211743255, 202211943522, 202212189746,
202212230012 e 202212368846.
14. Dal complesso delle considerazioni svolte discende, quindi, l'infondatezza anche del secondo motivo, sicché l'intero appello deve essere respinto.
15. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, ritenuta la causa appartenente allo scaglione di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 e applicati i valori medi per tutte le fasi.
16. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma la sentenza n. 3084/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 26.11.24;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 14.317,00, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, in data 01.10.25.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Somministrazione.
Proposta da:
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Cesare Pascarella, n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'Avv. Franco Carlini (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Piazza C.F._1
Cola di Rienzo, n. 92;
-Appellante
-contro-
(CF e P.IVA , in persona del procuratore speciale Avv. Controparte_1 P.IVA_2
, con sede legale in Roma, Via IV Novembre, n.149, rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesca Dagnino
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Genova, C.F._2
Salita di Santa Caterina, n. 4/7; -Appellata
-per la riforma-
della sentenza n. 3084/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 26.11.24.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza,
In via preliminare:- Accertate e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Genova a conoscere della presente controversia in favore di quello di Roma, con tutte le conseguenze di legge. In via principale: Nel merito - Accertare e dichiarare, previa occorrenda CTU, la non debenza, a qualsiasi titolo, del credito vantato da per i motivi tutti esposti Controparte_1 nel presente atto sia in fatto che in diritto e per l'effetto - Dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perchè infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi tutti esposti;
In ogni caso: - Condannare al pagamento delle spese e dei compensi del Controparte_1 giudizio, da distrarsi in favore del procuratore, che si dichiara antistatario.”.
Per l'appellata: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello, contrariis reiectis, per tutti i motivi indicati in narrativa e richiamate integralmente tutte le domande ed eccezioni già formulate in primo grado: Decreto Ingiuntivo) è stato promosso da in mala fede Parte_1
o, in subordine, con colpa grave e, pertanto, condannare in persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.. Respingere tutte le istanze istruttorie avanzate da Parte_1 in quanto inammissibili e, in subordine, solo per il caso di accoglimento delle istanze avversarie, ammettere l'ordine di esibizione chiesto da in primo grado con Controparte_1 la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. Con vittoria integrale di spese (generali e specifiche), diritti e onorari di causa oltre CPA e IVA come per legge per entrambi i gradi di giudizio e per la fase monitoria. Senza accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove”.
***
FATTI DI CAUSA
1. In data 22.12.23 veniva notificato a decreto ingiuntivo del Tribunale Parte_1 di Genova n. 3093/2023 del 28.11.23, con il quale ingiungeva il pagamento Controparte_1 della somma di € 173.260,75, oltre accessori. L'originaria ingiungente asseriva di essere creditrice della predetta somma in forza di contratto di fornitura di energia elettrica del 08.02.22 ed in conseguenza del mancato pagamento di n. 6 fatture, per le quali sarebbe stata richiesta una rateizzazione, in relazione alla quale sarebbero state saldate solo due rate.
2. Proponeva opposizione chiedendo, in via preliminare, il rigetto della Parte_1 eventuale avversa richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare la continenza tra il presente giudizio e quello pendente innanzi al Tribunale civile di Roma r.g.n.
50324/2023 e, per l'effetto, assumere i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 39 c.p.c., anche tenendo conto della propria competenza/incompetenza a conoscere del presente giudizio.
Inoltre, l'odierna appellante disconosceva la propria sottoscrizione sul doc. 1) di CP_1
chiedendo che tale documento fosse dichiarato inutilizzabile. Ancora,
[...] Parte_1 domandava la declaratoria dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova a
[...] conoscere della controversia in favore di quello di Roma, con tutte le conseguenze di legge;
in via principale, nel merito, chiedeva accertare e dichiarare, previa occorrenda CTU, la non debenza, a qualsiasi titolo, del credito vantato da e, per l'effetto, dichiarare Controparte_1 nullo e/o di alcun effetto il decreto ingiuntivo opposto.
3. Si costituiva in giudizio l'odierna appellata chiedendo in via preliminare, Controparte_1 concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, respingere l'opposizione proposta da perché inammissibile Parte_1
e infondata in fatto e in diritto e/o comunque non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova n. 3093/2023 (RG. n. 8555/2023); in subordine, accertare e dichiarare che era creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 173.260,75 oltre interessi come richiesti in ricorso sino al saldo o
[...] della maggiore somma meglio vista in corso di causa;
in ogni caso, accertare e dichiarare che la presente opposizione era stata promossa in mala fede o, in subordine, con colpa grave, e pertanto condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 Parte_1 commi 1 e 3 c.p.c.
4. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova così statuiva: “Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 3093/2023 emesso dal Tribunale di Genova;
Parte_1
2. Condanna a rifondere a le spese del presente giudizio Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 10.015,00 per compensi, oltre il 15 % spese generali, IVA e CPA 3. Dichiara il decreto ingiuntivo opposto esecutivo ex art. 654 c.p.c.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- secondo il disposto dell'art. 39, c. 1 c.p.c., sarebbe stato il Tribunale di Roma, quale
Giudice successivamente adito, a dover dichiarare l'eventuale continenza dei giudizi;
- il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul doc. 1) di parte opposta (denominato
“richiesta di fornitura di energia elettrica, condizioni generali e welcome letter” del
8.2.22 posto in essere da sarebbe stato invalido in quanto privo Parte_1 della necessaria specificità;
- l'accertata illegittimità del disconoscimento avrebbe comportato l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Genova a favore del
Tribunale di Roma, trovando piena applicazione la clausola n. 13 del doc. 1 prodotto dall'originaria opposta, che stabiliva il Tribunale di Genova quale foro convenzionale;
- le contestazioni svolte da circa la fornitura di energia elettrica Parte_1 sarebbero state prive di pregio, in quanto la stessa società, con documento sottoscritto dalla sua legale rappresentante, avrebbe richiesto un piano di rateizzazione in relazione al POD n. IT002E4678286A e avrebbe anche pagato due rate;
- avrebbe versato in atti anche le fatture passive del distributore e la schermata del CP_1
Sistema Informativo Integrato, rispetto cui non sarebbero state mosse contestazioni specifiche da parte dell'odierna appellante.
5. Con atto di citazione in appello notificato in data 12.12.24, Parte_1 impgunava la predetta decisione, deducendo due motivi.
5.1. Col primo motivo (“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 214 C.P.C.
NONCHÈ ERRONEA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA MANCANZA DI
“SPECIFICITÀ” DEL DISCONOSCIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO OPERATO DA PIENA VALIDITÀ DELLO Parte_1
STESSO, DETERMINATEZZA DELL'OGGETTO DEL DISCONOSCIMENTO E
CONSEGUENTE FONDATEZZA DELLA ECCEZIONE DI DIFETTO DI COMPETENZA
DEL TRIBUNALE DI GENOVA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI ROMA.”), l'appellante sosteneva che il Tribunale di Genova avrebbe erroneamente pronunciato l'invalidità del disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla “richiesta di fornitura di energia elettrica” del 8.2.22, nonché sulle condizioni generali di contratto e sulla “welcome letter” (doc. 1 di parte opposta in primo grado) per difetto di specificità.
Sul punto, dopo aver trascritto la parte del proprio atto di opposizione Parte_1 contenente il disconoscimento di cui trattasi (“(…) la opponente intende disconoscere formalmente le sottoscrizioni presenti sul doc. 1 dell'avverso fascicolo monitorio denominato
“richiesta di fornitura di energia elettrica dell'8.2.2022, condizioni generali e welcome letter”, atteso che le sottoscrizioni ivi presenti non sono riconducibili all'allora legale rappresentante
p.t. della opponente. (…)”), evidenziava che il significato di tale periodo sarebbe stato chiaro e preciso, ossia che la società originaria opponente negava che l'allora legale rappresentante di sig. avesse apposto la propria sottoscrizione sui Parte_1 CP_3 documenti.
Pertanto, secondo l'appellante, il Giudice di primo grado, nel ritenere che il disconoscimento in esame sarebbe stato equivoco e che, probabilmente, lo stesso sarebbe stato da intendersi nel senso che la firma presente sul documento in contestazione non sarebbe stata quella del legale rappresentante pro tempore dell'odierna appellante, sarebbe incorso in un errore di valutazione e, in ultima analisi, in una violazione e/o falsa applicazione dell'art. 214 c.p.c.
Peraltro, osservava se essa avesse inteso il disconoscimento nel senso Parte_1 indicato dal Tribunale di Genova, non avrebbe prodotto la propria visura storica, da cui emergeva che la sig.ra era, alla data del documento in contestazione, legale CP_3 rappresentante di Parte_1
Da tali considerazioni l'originaria opponente desumeva che il disconoscimento da essa effettuato con l'atto di opposizione sarebbe stato valido ed efficace e che, quindi, il documento
1) di parte opposta in prime cure sarebbe stato inutilizzabile, non avendo controparte formulato tempestiva istanza di verificazione.
Pertanto, secondo l'appellante, nel caso di specie non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 13 del documento citato, che prevedeva la competenza del Tribunale di Genova, con conseguente necessaria declaratoria di incompetenza di quest'ultimo organo a favore del
Tribunale di Roma, che sarebbe competente territorialmente in quanto Giudice del luogo in cui avrebbe la propria sede legale. Controparte_1
5.2. Col secondo motivo (“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 214
C.P.C. NONCHÉ INSUFFICIENTE ED ERRONEA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AL MERITO DELLA CONTROVERSIA. ASSUNZIONE COME ELEMENTI DI PROVA DI
DOCUMENTI DISCONOSCIUTI DALL'APPELLANTE. MANCANZA DI PROVA IN
ORDINE ALLA EFFETTIVITÀ DEI CONSUMI ADDEBITATI.”), l'appellante si doleva dell'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui essa aveva ritenuto che
[...] non avesse svolto contestazioni fondate rispetto alla fornitura di energia Parte_1 elettrica, sia in quanto sarebbero state prodotte una richiesta di pagamento rateale firmata dalla stessa società, nonché la prova del versamento di una rata, sia perché avrebbe Controparte_1 versato in atti le fatture passive del distributore e la schermata del Sistema Informativo
Integrato, rispetto cui non sarebbero state mosse eccezioni specifiche.
In particolare, l'appellante, quanto alla richiesta di rateizzazione, protestava che il primo
Giudice non aveva tenuto conto del disconoscimento della firma apposta su questo documento effettuato in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., disconoscimento cui non sarebbe seguita tempestiva istanza di verificazione ex adverso. Inoltre, con riguardo alle fatture passive del distributore e alla schermata del Sistema Informativo Integrato, l'originaria opponente evidenziava di averne contestato la rilevanza sempre in sede di seconda memoria ex art. 171 ter
c.p.c., perché si sarebbe trattato di documenti di formazione unilaterale, contenenti dati numerici suscettibili di diverse possibili interpretazioni.
Infine, quanto all'allegato B al contratto di somministrazione, contenente l'indicazione della tariffa applicata, l'appellante reiterava le difese articolate nel primo motivo in punto disconoscimento del doc. 1) prodotto in primo grado da Controparte_1
Nel merito, osservava che, in materia di somministrazione di energia Parte_1 elettrica, il gestore sarebbe tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi sarebbe assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, graverebbe sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante e l'effettività dei consumi.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.03.25, si Controparte_1 costituiva in giudizio, contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo:
- quanto al primo motivo, che, come correttamente valutato dal Tribunale di Genova nella sentenza impugnata, l'equivoca formulazione del disconoscimento della sottoscrizione sul doc. 1) operato da controparte in primo grado non avrebbe permesso di comprendere: se (i) la sottoscrizione fosse illeggibile, oppure se (ii) il soggetto che aveva sottoscritto Parte il contratto quale legale rappresentante di sig.ra non fosse in CP_3 realtà il legale rappresentante della società ingiunta oppure, ancora, se (iii) pur essendo Parte la sig.ra il legale rappresentante di la firma sui contratti non era stata CP_3 apposta da lei;
che, pertanto, la clausola di foro esclusivo (art. 13 condizioni generali) Parte presente sul contratto regolarmente sottoscritto da sarebbe stato pienamente operativa;
che, comunque, nella fattispecie in esame il Tribunale di Genova sarebbe stato competente anche in base agli ordinari criteri di legge (artt. 20 c.p.c. e 1182, c. 3
c.c.), in quanto pur legalmente sedente in Roma, avrebbe la propria Controparte_1 sede principale in Genova;
- quanto al secondo motivo, che il disconoscimento contenuto nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte avversa sarebbe stato tardivo, poiché il documento che ne aveva formato oggetto (richiesta di rateizzazione) era stato prodotto, nel procedimento di primo grado, con la comparsa di costituzione e risposta;
che, quanto al merito della pretesa creditoria, la schermata del Sistema Informativo Integrato prodotta sub doc. 15) Parte avrebbe attestato che il POD n. IT002E4678286A sarebbe stato in uso a e sarebbe stato fornito da le fatture passive di prodotte sub doc. 16) avrebbero indicto CP_1 Pt_2 il POD n. IT002E4678286A e avrebbero confermato i consumi fatturati da la CP_1
Parte richiesta di rateizzazione prodotta sub doc. 17) avrebbe indicato tutti i dati di e il
POD n. IT002E4678286A, l'allegato B al contratto prodotto sub doc. 1, e la fattura Parte Parte saldata da (sub docc. 12) e 13)) avrebbero riportato la tariffa scelta da confermando la correttezza della tariffa applicata alle fatture oggetto di ingiunzione;
che le contestazioni sui consumi avrebbero dovuto essere rivolte unicamente al distributore locale, in quanto soggetto svolgente le misurazioni.
7. Con ordinanza collegiale del 04.04.25, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata proposta dall'appellante, non ritenendo sussistenti né il requisito del fumus boni iuris, né quello del periculum in mora.
8. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 04.04.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 18.09.25 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
9. La Corte, in persone del Consigliere istruttore, con ordinanza del 19.09.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. L'appello è infondato e deve essere respinto, per le seguenti ragioni.
11. Preliminarmente, occorre dare atto del provvedimento con cui il Tribunale di Roma, in data
05.12.24, ha dichiarato la continenza, nel presente procedimento, del giudizio di accertamento negativo ivi promosso con atto di citazione notificato in data 3/11/2023 da Parte_1 nei confronti di avendo riscontrato la “comunanza delle parti e dalla
[...] Controparte_1 causa petendi e dal particolare rapporto che lega i petita (accertamento negativo del credito che è oggetto del decreto ingiuntivo)”.
12. Venendo al merito dell'impugnazione proposta da si osserva, Parte_1 quanto al primo motivo, che le argomentazioni in punto specificità e chiarezza del significato del disconoscimento operato dall'appellante non possono essere condivise.
Ed invero, occorre in primo luogo rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. 20 agosto 2014, n. 18042; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1537).” (Cass. Civ., Sez. I, 08.07.24, n. 18491).
Nel caso di specie, con l'atto di opposizione introduttivo del primo Parte_1 grado di giudizio, ha così formulato il proprio disconoscimento delle sottoscrizioni presenti sul doc. 1) di parte opposta in prime cure: “la opponente intende disconoscere formalmente le sottoscrizioni presenti sul doc. 1 dell'avverso fascicolo monitorio denominato “richiesta di fornitura di energia elettrica dell'8.2.2022, condizioni generali e welcome letter”, atteso che le sottoscrizioni ivi presenti non sono riconducibili all'allora legale rappresentante p.t. della opponente. In particolare, l'opponente disconosce formalmente: - la sottoscrizione presente sulla pag. 4 della richiesta n. 542546 in corrispondenza del timbro in Parte_1 quanto non riconducibile all'allora legale rappresentante della opponente;
- le n. 3 sottoscrizioni presenti sulla pag. 5 della richiesta n. 542546 in corrispondenza dei timbri
[...] in quanto non riconducibili all'allora legale rappresentante della Parte_1 opponente;
- la sottoscrizione presente in calce alla “richiesta di voltura contratto di fornitura energia elettrica” in corrispondenza del timbro in quanto non Parte_1 riconducibile all'allora legale rappresentante della opponente;
- la sottoscrizione presente in calce all'allegato B – condizioni tecnico-economiche di fornitura in corrispondenza del timbro in quanto non riconducibile all'allora legale rappresentante della Parte_1 opponente”.
Ebbene, ad avviso di questa Corte, l'espressione “(…) in quanto non riconducibile all'allora legale rappresentante della opponente” non consente, oggettivamente, di comprendere se alla base del disconoscimento vi sia il fatto che la sottoscrizione sia stata apposta da un soggetto che, in quel momento, non era legale rappresentante della oppure il Parte_1 fatto che la sottoscrizione, apparentemente apposta da quale legale CP_3 rappresentante della stessa società, non sia stata, in realtà, da costei redatta.
Infatti, l'uso dell'aggettivo “non riconducibile”, unitamente al riferimento all' “allora” legale rappresentante dell'odierna appellante, ha reso obiettivamente incerto il vizio posto a giustificazione del disconoscimento, così impedendo alla parte onerata di proporre l'istanza di verificazione ex art. 215 c.p.c. di comprendere se essa si dovesse difendere in punto sussistenza della legittimazione in capo alla persona autrice della sottoscrizione o in punto effettiva apposizione della firma da parte di un soggetto pacificamente individuato come legale rappresentante dell'ente.
Ad ulteriore conforto di tale conclusione, si consideri anche che:
- nel primo periodo del brano sopra trascritto contenente il Parte_1 proprio disconoscimento, ha fatto riferimento al legale rappresentante “pro tempore”
(senza riprodurre la medesima formula nelle righe successive);
- nel disconoscimento operato dall'odierna appellante in sede di memoria ex art. 171 ter,
n. 2) c.p.c. rispetto alla sottoscrizione presente sul doc. 17) di parte opposta in prime cure, ha usato una formulazione in parte diversa da quella qui Parte_1 in esame, avendo ivi aggiunto l'espressione “e non apposta” all'aggettivo
“riconducibile”.
L'osservazione formulata dall'originaria opponente a pag. 9 dell'appello, ossia che l'equivocità del tenore letterale del disconoscimento de quo si sarebbe potuta risolvere valorizzando le risultanze della visura storica di versata in atti da Parte_1 Controparte_1 appare priva di pregio, perché si ritiene, in linea con riportato insegnamento della Suprema
Corte, che il disconoscimento debba essere specifico e determinato in sé, senza necessità di utilizzare la documentazione prodotta dalle parti per chiarire il significato dell'atto.
Pertanto, merita conferma la statuizione del Tribunale di Genova, secondo cui “La mancanza di specificità rende tamquam non esset il disconoscimento” (pag. 4 della sentenza impugnata)
e, per l'effetto, il doc. 1) prodotto da in primo grado (denominato “richiesta Controparte_1 di fornitura di energia elettrica dell'8.2.2022, condizioni generali e welcome letter”) deve considerarsi pienamente utilizzabile ai fini della decisione.
Da ciò discende che, nel caso di specie, deve trovare applicazione quanto previsto dall'art. 13 delle condizioni generali di contratto, ossia che “(…) Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova (…)”, con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Genova.
Ad ogni modo, la competenza di quest'ultimo Ufficio giudiziario, ad avviso di questa Corte, avrebbe potuto desumersi altresì dall'applicazione degli ordinari criteri di legge e, in particolare, dell'art. 19 c.p.c.
Ed invero, tale norma dispone che “Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica , è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica , le associazioni non riconosciute
e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.”.
Ora, come ricordato dalla stessa appellante, la giurisprudenza di legittimità ha di recente interpretato la disposizione nei seguenti termini: “In tema di competenza delle persone giuridiche ex art. 19 c.p..c., il foro generale può essere individuato alternativamente: a) nel luogo della sede nominale risultante dall'atto costitutivo;
b) nel luogo della sede reale, intesa come sede principale dei rapporti giuridici ex art. 46 c.c.; c)nel luogo ove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Non è sufficiente che una società commerciale svolga attività in sedi diverse da quella legale, ma è necessario che in tali sedi abbia un rappresentante specificamente preposto allo stabilimento secondario. La mera presenza di un'unità operativa o la residenza anagrafica dell'amministratore in un determinato luogo non sono elementi idonei a radicare la competenza territoriale, essendo invece necessario che in tale sede risiedano ed agiscano gli amministratori, sia convocata e riunita l'assemblea sociale e si trovino coloro che hanno il potere di rappresentare la società.
La rappresentanza instistoria della sede secondaria deve essere provata per iscritto ai sensi dell'art. 77 c.p.c..”. (Cass. Civ., Sez. III, 25.07.24, n. 20815).
Nel caso di specie, si ritiene che, rispetto ad ricorrano sia la condizione Controparte_1 indicata dalla Suprema Corte alla lettera b), sia quella indicata alla lettera c), in quanto, in base alla documentazione acquisita in giudizio:
- lo stabilimento genovese risulta essere la “sede operativa” dell'odierna appellata;
- gli amministratori e i procuratori speciali di fra cui l'Avv. sottoscrittore CP_1 CP_2 della procura alle liti depositata in giudizio, sono elettivamente domiciliati presso la sede operativa di in Genova, Via XII Ottobre, n. 1. CP_1
Si consideri altresì che questa Corte, in un caso analogo a quello a mani, ha già avuto modo di affermare che “(…) Sull'eccezione di incompetenza per territorio si osserva, altresì, che la competenza del Foro di Genova – già oggetto della clausola n. 13 quale Foro esclusivo - deve riconoscersi anche quale forum destinatae solutionis sulla base degli artt. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione) e 1182, comma 3, c.c. Invero, per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 c.p.c.). Nel caso di specie la CP_1 ha sede in Genova, come indicato in contratto, e ai sensi dell'art. 1182 comma terzo c.c.
“l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza “. Il Tribunale di Genova è, dunque, competente in quanto le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore sono esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali, e “liquidità” significa che la somma dovuta risulta dal titolo
e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale (v. Cass.
Ord. n. 39028/2021; Cass. Ord. n. 7722/2019; Cass. n. 17989/2016). Nel caso di specie il credito è vantato sulla base di fatture che limitatamente alla fase monitoria costituiscono prova documentale del credito per espressa disposizione di legge e quindi titolo per ottenere il decreto ingiuntivo.” (sentenza n. 712/2022, rel. dott.ssa Atzeni, resa in causa RG 430/20 e pubblicata in data 17.06.2022). Pertanto, nel caso di specie può concludersi che il Tribunale di Genova, come correttamente valutato dal primo Giudice, era territorialmente competente a pronunciarsi sull'opposizione proposta da sia quale foro esclusivo pattuito tra le parti ai sensi dell'art. Parte_1
13 delle condizioni generali di contratto, sia perché giudice del luogo in cui la persona giuridica convenuta in giudizio ( , ai sensi dell'art. 19 c.p.c., ha la sua sede operativa, Controparte_1 da intendersi anche come luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, ex artt.
20 c.p.c. e 1182, c. 3 c.c.
Le considerazioni svolte, in definitiva, comportano l'infondatezza del primo motivo.
13. Quanto al secondo motivo, appare in primo luogo necessario affrontare la questione dell'ammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione operato da Parte_1 con riferimento al doc. 17) di parte opposta in prime cure (denominato “Richiesta di rateizzazione del 16.05.22 e saldo II rata del piano”).
Tale disconoscimento, come ricordato nella parte in fatto della presente sentenza, è stato effettuato dall'originaria opponente in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., mentre il documento contenente la firma oggetto del disconoscimento è stato prodotto da CP_1 unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
[...]
Secondo l'appellata, il disconoscimento così posto in essere da sarebbe Parte_1 stato tardivo, perché la “(…) prima risposta successiva alla produzione (…)”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, c. 1, n. 2) c.p.c., nel caso di specie, sarebbe stata la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Questa Corte ritiene di condividere l'argomentazione svolta da Controparte_1
Ed invero, occorre anzitutto considerare che l'art. 171 ter c.p.c. dispone che “Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:
1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove
o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero
1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.”
Ebbene, deve evidenziarsi che la norma, diversamente dal previgente art. 183 c.p.c., stabilisce che le attività indicate in corrispondenza di ciascun punto dell'elenco numerato ivi presente debbono effettuarsi “a pena di decadenza”.
Ora, dal tenore letterale della disposizione si comprende che l'attore, con la memoria di cui al n. 1), ha l'onere di svolgere le difese che essa reputa necessarie per reagire alle “eccezioni” proposte dal convenuto nella comparsa di risposta e, deve ritenersi, non può liberamente decidere di differire ad una successiva occasione processuale una o più delle attività rientranti nel n. 1) dell'art. 171 ter c.p.c. Infatti, pare potersi affermare che la ratio della norma in esame sia quella di anticipare l'esatta e ordinata delimitazione del thema decidendum ad un momento precedente rispetto alla prima udienza di comparizione delle parti.
Nella fattispecie in esame, pacifico essendo che il doc. 17) sia stato versato in atti da CP_1 con la comparsa di risposta, ha omesso di depositare la memoria
[...] Parte_1 ex art. 171 ter, n. 1) c.p.c. e così facendo ha volontariamente rinunciato a porre in essere tutte quelle attività qualificabili come “domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”, tra cui può includersi il disconoscimento della sottoscrizione.
Si consideri inoltre che quest'ultimo, come già evidenziato, deve essere dichiarato “(…) nella prima risposta successiva alla produzione” (art. 215, c. 1, n. 2) c.p.c.) che, nel caso di specie, sarebbe stata, appunto, la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Da ultimo, occorre precisare che quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
15780/2018, menzionata dall'appellante a pag. 12 della comparsa conclusionale, non appare conferente alla fattispecie de qua, poiché in quel caso la Suprema Corte aveva fatto applicazione del testo dell'art. 183 c.p.c. previgente rispetto al d. lgs. 149/22 (che non prevedeva alcuna ipotesi di decadenza) mentre, come poc'anzi osservato, nel caso di specie l'inammissibilità del disconoscimento di per tardività discende dall'applicazione congiunta Parte_1 dell'art. 215, c. 1, n. 2) e dell'art. 171 ter c.p.c. (introdotto dal medesimo d. lgs. 149/22). Pertanto, deve dichiararsi la tardività del disconoscimento operata dall'odierna appellante con riguardo al doc. 17) di parte opposta in prime cure (denominato “Richiesta di rateizzazione del
16.05.22 e saldo II rata del piano”), che deve quindi considerarsi pienamente utilizzabile ai fini della decisione.
Passando ora a valutare le doglianze dell'appellante in punto debenza delle somme oggetto del decreto ingiuntivo originariamente opposto, si osserva quanto segue.
Mediante la documentazione prodotta, ha fornito la prova della stipula del Controparte_1 contratto di fornitura di energia elettrica e del pagamento, da parte di Parte_1 della fattura n. 202211364846 del 08.03.2022.
Inoltre, l'odierna appellata, mediante il doc. 17), ha dimostrato che in Parte_1 data 16.05.22, le aveva sottoposto una richiesta di pagamento rateale rispetto alla fattura n.
2211572287, recante l'importo di euro 30.262,26. Attraverso il medesimo documento, nonché
a mezzo del doc. 4), l'originaria opposta ha altresì provato che controparte ha provveduto al saldo delle prime due rate della concessa dilazione di pagamento. Deve inoltre evidenziarsi che sulla fattura n. 202211572287 risulta la dicitura “Le tue bollette precedenti ci risultano pagate”.
dal canto suo, non ha mai specificamente contestato l'esecuzione della Parte_1 fornitura, limitandosi ad allegare che, nel periodo cui fanno riferimento le fatture azionate, essa sarebbe stata vincolata ad un altro ente somministrante. Tuttavia, l'appellante non ha fornito alcuna prova di tale allegazione. Si rileva altresì che l'affermazione dell'originaria opponente, secondo cui il POD n. IT002E4678286A non sarebbe stato a essa riferibile, è rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio e, al tempo stesso, contrasta con quanto risulta dal doc. 1) di Parte (richiesta di fornitura di energia elettrica sottoscritta da Controparte_1 Parte_1
nonché dal doc. 17) di (richiesta di rateizzazione firmata da
[...] Controparte_1 [...]
. Parte_1
Per quanto concerne le argomentazioni svolte dall'appellante circa i rapporti tra il gestore, il distributore e il cliente finale del servizio di erogazione dell'energia elettrica, si sottolinea che, ai sensi degli artt., 4, 6 e 18 delle condizioni generali di contratto, specificamente sottoscritti ex artt. 1341 e 1342 c.c. da il fornitore non ha alcun ruolo nella Parte_1 misurazione dei consumi e nella gestione dei punti di fornitura e il suo ruolo si limita a esigere dal cliente i consumi comunicatigli dal distributore locale. A tal proposito, si evidenzia altresì che ha prodotto le fatture del distributore locale (cfr. doc. 16) di parte opposte Controparte_1 in prime cure), che confermano i dati di consumo indicati nelle fatture oggetto di ingiunzione, e che non ha mai provveduto a chiamare in giudizio la società Parte_1 distributrice dell'energia elettrica.
Pertanto, nel caso di specie occorre confermare la decisione assunta dal Tribunale di Genova in punto debenza del credito vantato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in relazione alla fatture nn. 202211572287, 202211743255, 202211943522, 202212189746,
202212230012 e 202212368846.
14. Dal complesso delle considerazioni svolte discende, quindi, l'infondatezza anche del secondo motivo, sicché l'intero appello deve essere respinto.
15. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, ritenuta la causa appartenente allo scaglione di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 e applicati i valori medi per tutte le fasi.
16. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma la sentenza n. 3084/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 26.11.24;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 14.317,00, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, in data 01.10.25.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione