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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2025, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 769/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente Dott.ssa Irene Lupo Consigliera Dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 769/2025 promossa in grado d'appello
DA (C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in via Cavour, n. 44, Varese, presso lo studio dell'avv. Davide Cassini del foro di Varese, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alberto Comunetti del Foro di Genova. APPELLANTE
CONTRO (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in via Alberto da Giussano, n. 19, Legnano, presso lo studio dell'avv. Bruno Dell'Acqua, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata in via Alberto da Giussano, n. 19, Legnano, presso lo studio dell'avv. Bruno Dell'Acqua, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
(C.F. – P.IVA CP_2 Parte_3 P.IVA_2
), in persona del suo procuratore ad negotia, dott. P.IVA_3 CP_3
pagina 1 di 11 , elettivamente domiciliata in via Bagaini, n. 14, Varese, presso lo studio CP_4 dell'avv. Antonio Matera del Foro di Varese, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Fabio Matera del Foro di Varese. APPELLATI
Avente ad oggetto: garanzia da vizi nel contratto di appalto e diritto di manleva Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis rejectis, in riforma parziale - e limitatamente ai capi individuati in narrativa - della Sentenza n. 173/2025 pubblicata il 11.02.2025 nella causa RG n. 4694/2023 del Tribunale Ill.mo di Busto Arsizio nella persona del Giudice Dott. Massimiliano Radici e notificata ai fini fella decorrenza del termine breve di impugnazione in data 13.02.2025 ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare, in accoglimento delle domande già formulate in primo grado dalla appellante già convenuta: In via preliminare di merito: in virtù e in accoglimento delle spiegate eccezioni di decadenza e/o prescrizione, una volta accertate e dichiarate l'una o entrambe, per l'effetto, rigettare integralmente le domande attoree in primo grado formulate con statuizione meglio vista e ritenuta e mandare integralmente esente la convenuta da condanne di sorta. Nel merito: in via principale: per tutto quanto in premesse e narrativa respingere le domande attoree in primo grado formulate siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, mandare integralmente esente la convenuta da condanne di sorta, in subordine nella non creduta e denegata ipotesi in cui dovesse essere ravvista una responsabilità ascrivibile alla in relazione alle domande attoree, ridurre la pretesa e la condanna nella diversa e minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, anche in seguito ad espletanda istruttoria, ovvero, previo accertamento. In ogni caso: in accoglimento della domanda spiegata nei confronti del terzo Voglia CP_2 il Tribunale Ill.mo Adito ed in questa sede l'Ecc.ma Corte di Appello, nel caso non creduto e denegato in cui dovesse essere accertata una qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta in relazione alle domande azionate dagli allora attori, con conseguente Parte_1 condanna totale o parziale e/o soccombenza, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
a tenere indenne, garantire e manlevare la da qualsivoglia pretesa e/o CP_5 condanna ad ogni titolo e pretesa comminata, nessuna esclusa. In ogni caso: con riforma del gravato capo in punto spese di lite del giudizio di primo grado e con ogni statuizione necessaria o dipendente.
pagina 2 di 11 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, del giudizio di primo grado e del giudizio di ATP RG n. 5295/2022 Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Francesca Capotorti”.
Per e Controparte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previo ogni più opportuno accertamento in fatto e in diritto, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, così giudicare: Nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
173/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, con conseguente conferma della stessa. Confermare la sentenza anche in punto spese di giudizio e, in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, di CTU, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. In via istruttoria: in parziale modifica del provvedimento in data 31.10.2024, si chiede l'ammissione delle prove per testimoni e per interrogatorio formale del legale rappresentante di SMS, sig.ra , sui capitoli indicati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 Tes_1 nell'interesse degli appellati”.
Per Controparte_6
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così provvedere:
- fissare udienza di discussione orale, ex artt. 348-350 bis c.p.c.;
- respingere l'appello tenorizzato da perché infondato in fatto ed in Parte_1 diritto;
- confermare integralmente la sentenza n° 173/2025 pubblicata in data 11/02/2025 dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Terza Civile – nella persona del Giudice Dott. Massimiliano Radici, nel giudizio R.G. n° 4694/2023;
- in ogni caso, respingere ogni domanda e/o pretesa avanzata a qualsiasi titolo nei confronti di;
Controparte_7
- respingere, altresì, per mancanza dei presupposti di Legge, la richiesta di sospensiva per il capo delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§. 1 Il giudizio di I grado I signori e comproprietari dell'immobile sito Controparte_1 Parte_2 in via dei Pini n. 7/9, Arconate (MI), dopo avere instaurato un procedimento di atp, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, la società pagina 3 di 11 Immobiliare S.r.l. -impresa a cui avevano commissionato l'esecuzione di alcuni lavori di rifacimento del tetto dell'immobile in comproprietà- chiedendo, previo accertamento della responsabilità della convenuta per la cattiva esecuzione dell'opera, che la stessa fosse condannata al pagamento della somma di euro 11.610,00, comprensiva dei costi di rimozione dei vizi e di quanto inutilmente versato per la posa della linea vita, oltre al risarcimento di una somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di danno estetico. La convenuta si costituì eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'intervenuta decadenza dei termini per denunziare le difformità o i vizi dell'opera ed altresì l'intervenuta prescrizione dell'azione; nel merito, l'infondatezza delle pretese attoree. Chiese e ottenne altresì l'autorizzazione a estendere il contraddittorio nei confronti della sua compagnia di assicurazione,
dalla quale chiese di essere garantita nel caso di Controparte_6 accoglimento della domanda attorea. La terza chiamata, a sua volta, eccepì l'inoperatività della polizza in relazione all'evento descritto. Superate le eccezioni di decadenza e prescrizione in considerazione del contenuto dei messaggi Whatsapp intercorsi tra le parti, riconosciuto un solo vizio tra quelli lamentati dagli attori, quello relativo alla linea guida “per inidoneità della copertura e della sua struttura”, e ritenuta inoperante la garanzia assicurativa, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 173/2025 pubblicata il 11.02.2025, così statuì:
“1) Accertato quanto in premessa, condanna la convenuta a corrispondere all'attrice la somma di euro 3.360,00 oltre IVA in relazione alle spese di rimozione della linea vita ed a restituire agli attori la somma di euro 4.800,00 oltre IVA, in relazione alle spese sostenute per tale voce, queste ultime con la maggiorazione degli interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda sino al saldo;
2) Rigetta la domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
3) Compensa per metà le spese di lite nei rapporti tra gli attori e la convenuta condannando quest'ultima a rifondere ai primi le spese residue liquidate complessivamente in euro 3.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge, anticipazione documentate e spese di CTU nella misura del 50%;
4) Condanna la convenuta a rifondere alla terza chiamata le spese di lite liquidate in euro 4.237,00 oltre spese generali ed oneri di legge”.
§. 2 I motivi di appello
pagina 4 di 11 2.1 Con il primo motivo di appello l'appellante tratta unitamente una serie di censure alla sentenza di primo grado tutte volte a corroborare l'eccezione di decadenza e prescrizione che, per chiarezza e logicità espositiva, si ritiene più efficace sintetizzare come segue. a. In via preliminare, l'appellante censura l'ammissibilità ed utilizzabilità della messaggistica WhatsApp come prova. Il giudice, invero, non avrebbe chiesto l'assunzione della prova informatica delle comunicazioni, sicché i messaggi prodotti sarebbero ex se inutilizzabili. A sostegno della sua tesi adduce una serie di pronunce sia di merito sia di legittimità. b. Anche a voler ammettere l'ammissibilità ed utilizzabilità dei messaggi WhatsApp, insiste l'appellante, quelli prodotti in concreto dalla controparte sarebbero privi di efficacia probatoria. Per un verso, non è indicato il numero telefonico dell'interlocutore e dunque non è attendibile la fonte di provenienza;
per altro verso, dalla lettura dei messaggi non è riscontrabile alcun riconoscimento – neppure tacito – da parte della dei vizi Parte_1 ivi denunziati. Vizi che, peraltro, come si evince anche dalla messaggistica prodotta sono stati in ogni caso denunziati oltre il termine di decadenza previsto dalla legge. c. Rispetto alla corretta individuazione dei termini di decadenza e prescrizione, l'appellante rimarca la necessità di determinare a monte la fattispecie giuridica cui ricondurre il rapporto contrattuale tra le parti. Così, l'appellante censura l'asserzione del giudice a quo secondo cui non sarebbe di alcun rilievo, ai fini della decisione, la classificazione del rapporto come contratto d'appalto o contratto d'opera. In particolare, la ritiene che il rapporto debba qualificarsi Parte_1 come contratto d'opera, richiamando una massima della giurisprudenza di merito che ravvisa come tratto distintivo tra contratto d'opera e appalto quello
“della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d'opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c. ed il contratto di appalto postulando un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (Corte d'Appello Messina, Sez. I, Sentenza, 29/06/2023, n. 583)”. Essendo la società appellante un'impresa artigiana, e come tale una piccola impresa secondo il dettato dell'art. 2083 c.c., si tratterebbe di una mera prestazione d'opera soggetta ai termini di decadenza e prescrizione indicati dall'art. 2226 c.c., ampiamente spirati.
pagina 5 di 11 d. Il tribunale avrebbe erroneamente valutato il compendio probatorio che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non proverebbe la tempestività della denunzia, bensì che i erano a conoscenza fin dalla consegna CP_1 dell'opera dei vizi, che tuttavia denunziavano oltre il termine di legge. 2.2 Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui statuisce in merito al rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti della terza chiamata in garanzia, in Controparte_6 forza del contratto di polizza stipulato in data 14/05/2020. a. In primo luogo, è posto in evidenza l'errore in cui sarebbe incorso il giudice
“travisando completamente le norme in tema di indebito e danno e operando una sovrapposizione dei due istituti, con conseguente inesatta statuizione in ordine all'asserita esclusione della garanzia assicurativa”. L'appellante censura la decisione laddove ha qualificato nei termini di indebito il costo richiesto di euro 3.360,00 oltre IVA per la rimozione della linea vita. Mancherebbe il presupposto dell'indebito ossia “l'apprensione e dazione delle somme sine titulo”, costituendo detto importo il “danno emergente” patito dai signori CP_1 che “dovendo provvedere alla rimozione dell'opera linea vita inutile e/o inservibile, si vedranno costretti a sostenere il relativo costo, costo che derivando da un'apparente imperfetta esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte consiste evidentemente in un danno”. b. Altresì il giudice di primo grado avrebbe male interpretato il contratto di polizza, in particolare, in relazione alla nozione di “danno” e di “parti terze”: una corretta interpretazione ricondurrebbe la somma di euro 3.360 più IVA, dovuta ai signori titolo di danno emergente, nell'alveo del contratto di polizza. CP_1
c. Infine, quanto esposto al punto b., sarebbe avvalorato dalla circostanza che il danno determinato dal dover rimuovere la linea vita, come accertato dalla CTU espletata in corso di ATP, avrebbe natura progettuale/direttiva e come tale riconducibile ed assicurato dall'art.
3.14 del contratto di polizza. 2.3 Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nel capo dedicato alla ripartizione delle spese processuali. Oltre a chiedere la condanna all'integrale refusione delle spese di lite, in conseguenza dell'accoglimento del 1° motivo, in ipotesi di non riforma, l'appellante lamenta l'erroneità della misura in cui è stata disposta la compensazione delle spese. Sottolinea a riguardo che la compensazione avrebbe dovuto operare per un terzo, con condanna degli attori a rifondere i due terzi residui delle spese sostenute sia dalla convenuta che dalla terza chiamata, essendo gli attori soccombenti per i due terzi della loro domanda. pagina 6 di 11
§.3 L'opinione della Corte 3.1. Il primo motivo di appello è infondato e non merita pertanto accoglimento. Il tribunale, dopo avere ritenuto non rilevante ai fini di causa la disquisizione in merito alla qualificazione del rapporto in termini di appalto o contratto d'opera, ha superato l'eccezione di decadenza rilevando che dal tenore della messagistica WhatsApp risultava che
<<il sig. , l.r. della convenuta […] alla richiesta attorea di intervenire per eliminare i cp_8 vizi ed ultimare lavori, non contestava affatto l'addebito ma si impegnava ad intervenire…>> e che tale condotta della implicava pregressa denuncia dei vizi senza necessità di ulteriore formalizzazione..>> . Per maggiore chiarezza in merito alla disciplina applicabile, occorre preliminarmente precisare che il rapporto intercorso tra le parti deve qualificarsi in termini di appalto. È noto che, ai fini della differenziazione tra contratto di appalto e contratto d'opera, deve aversi riguardo all'esistenza di un'organizzazione a carattere imprenditoriale o meno. Il contratto d'opera presuppone che l'opera venga svolta con lavoro prevalentemente proprio o dei famigliari secondo il modulo organizzativo della piccola impresa. Così, anche nel caso di impresa artigiana, il discrimen resta il criterio quantitativo: è ravvisabile l'appalto quando sull'attività personale dell'artigiano prevale l'organizzazione di mezzi, incluso il lavoro dei suoi ausiliari. Orbene, la visura catastale prodotta dalla società (doc. 9 fascicolo primo grado) mostra come Parte_1 la stessa sia costituita in forma di società di capitali – nello specifico in forma di società a responsabilità limitata – e non di persone, abbia due soci proprietari e 7 dipendenti. Emerge poi, sia dalla CTU resa in sede di ATP, sia dall'atto di appello, che la posa della linea vita è stata espletata in subappalto dalla società e non con lavoro “prevalentemente proprio” della società Controparte_9 [...]
come richiesto dall'art. 2222 c.c.. Ne consegue pertanto che il Parte_1 rapporto contrattuale suddetto si qualifica in termini di contratto di appalto e dunque soggiace alla disciplina dettata dall'art. 1667 c.c. in materia di decadenza e prescrizione del diritto di garanzia per vizi. Fatta questa premessa, ad integrazione della motivazione di I grado, osserva a riguardo la Corte che unitamente ai messaggi WhatsApp di cui la sentenza impugnata dà conto, i committenti hanno prodotto la PEC datata 7/12/2021 (doc. 14 allegato al fascicolo di primo grado), proveniente da Parte_1 pagina 7 di 11 con la quale l'appaltatore comunica: (i) che il primo giorno di pioggia Pt_1 avrebbe fatto “un ulteriore sopralluogo” per comprendere da dove venissero le infiltrazioni;
(ii) che a seguito della contestazione via PEC dei vizi fatta dai signori “in data 19/07/2021, in data 30/10/2021 aveva provveduto e ed CP_1 abbiamo eseguito un intervento”. Il tenore della PEC è cristallino e prova il riconoscimento dei vizi da parte dell'appellante. La ammette non solo di aver già effettuato un Parte_1 sopralluogo ed aver preso atto della situazione di mal esecuzione dei lavori, ma anche di essere intervenuta fattivamente. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'esecuzione da parte dell'appaltatore di riparazioni, a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente, deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi (Cass. Civ., sez. II, 29/09/2009, n. 20853). Peraltro anche il riconoscimento “tardivo” o “postumo” allo spirare del termine di decadenza è considerato valido ed efficace, in quanto “l'art. 1667 cod.civ. equipara alla denuncia, il riconoscimento del vizio, pur se successivo al termine di decadenza stabilito per la denuncia stessa da parte dell'appaltante, con la conseguenza che quest'ultimo non perde il diritto alla garanzia, non essendo normativamente prescritto che l'uno debba avvenire entro il termine stabilito per l'altra” (Cass. Civ., sez. II, 23/05/2000, n. 6682; conforme: 10/09/2009, n. 19560). Non solo. La giurisprudenza non esige che al riconoscimento operato dall'appaltatore si accompagni una confessione atteso che "la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere". (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27948 del 24/11/2008). Tali considerazioni consentono di superare agevolmente tutte le censure sollevate da SMS in merito al rilievo probatorio attribuito dal tribunale alla messaggistica WhatsApp. A prescindere infatti dalla considerazione che (a) è ormai riconosciuta dignità di prova, ai sensi dell'art. 2712 c.c., agli screenshot (Cass. Civ., sez. II, 18/01/2025, n. 1254); (b) che per la valida acquisizione delle trascrizioni WhatsApp non assume alcun rilievo “la mancata acquisizione del supporto materiale su cui i messaggi erano memorizzati” (Cass. Civ., SSUU, 27/04/2023, n. 11197); (c) nonché infine che alcun valido e tempestivo disconoscimento è stato effettuato, appare dirimente l'esistenza di una prova documentale principe, poiché proveniente dalla posta certificata dall'appellante,
pagina 8 di 11 in cui è lo stesso appaltatore a riconoscere di avere eseguito un intervento in data 30.11.2021 a seguito delle contestazioni sollevate dai committenti. Deve quindi concludersi che il fatto che l'appellante sia intervenuta in loco ed abbia svolto opere di rimedio, seppur parziale, delle anomalie denunciate, consente di ritenere superati i vincoli di decadenza e/o prescrizione posti dall'art. 1667 c.c. alla garanzia del committente. Ciò, a prescindere dal fatto che i rimedi abbiano riguardato solo alcuni – e non la totalità – dei vizi rilevati. Quanto al termine biennale di prescrizione, considerato che i lavori risultano ultimati a novembre 2020, la prescrizione è stata validamente interrotta dapprima con le PEC del 19/07/2021 e del 29.11.2021 e, a seguire, dalla notificazione in data 22/11/2022 del ricorso per accertamento tecnico preventivo che ha comportato il protrarsi dell'effetto interruttivo sino al deposito della relazione del consulente nominato avvenuto l'11.07.2023 (Cass. Sez. 2, 07/05/2020, n. 8637). 3.2.È invece fondato il secondo motivo di appello. Il tribunale ha escluso l'operatività della garanzia assicurativa, con riferimento alla richiesta di indennizzo relativo al costo di rimozione della linea vita, così argomentando
dall'impresa garantita, ma di un'errata esecuzione dell'opera. Tale conclusione non muta se si considera la previsione di cui all'art.
3.14 delle citate condizioni, laddove si specifica che la garanzia: “comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione, direzione lavori/cantiere svolte dai dipendenti dell' verificatesi durante l'esecuzione dei Parte_4 lavori…qualora tali lavori siano affidati a liberi professionisti la garanzia è operante a favore dell' quale committente”. Anche in tal caso ciò che viene in rilievo non è Controparte_10
l'errata progettazione/direzione dell'opera in sé, ma i danni che da tale errore siano derivati (e nel caso di specie la rimozione della linea vita si impone proprio al fine di prevenire eventuali danni che essa possa provocare, mancando le condizioni di sicurezza perché posa svolgere la sua funzione)>>. Tale ragionamento non è condiviso dalla Corte. Va premesso che il consulente tecnico, nella relazione depositata in sede di ATP, ha accertato l'inutilità e pericolosità della linea guida posata per inidoneità della copertura e della sua caduta. Sul fronte delle responsabilità ha imputato al direttore lavori un “deficit di sorveglianza”, non avendo il professionista segnalato l'inidoneità della struttura e la necessità di un progetto. Ha altresì previsto la necessaria rimozione della struttura, quantificandone i costi in euro pagina 9 di 11 3.360,00 oltre IVA. Tali esborsi, pertanto, lungi dal costituire un danno all'opera (né a quella sui quali sono stati eseguiti i lavori, né a quella realizzata che deve essere rimossa) costituiscono un'ipotesi di “danno conseguente ad errori nella direzione lavori” previsto dalla clausola 3.14. Si tratta pertanto di una voce di danno che non rientra nelle esclusioni di cui dell'art.
5.1 lett. i) e l) proprio perché non è un danno all'opera né è cagionato dall'opera dopo l'ultimazione dei lavori. Sono piuttosto costi che i committenti devono affrontare necessariamente in quanto l'opera non doveva realizzata. Il danno, così delineato, in base all'art.
3.14 delle condizioni di polizza, è pertanto oggetto di copertura assicurativa. In accoglimento del motivo di impugnazione deve Controparte_6 essere condannata a tenere indenne l'assicurata di quanto Parte_1 corrisponderà ai committenti per l'importo capitale di euro 3.360,00 oltre CP_1 iva, interessi e spese legali, fatta salva la franchigia di cui all'art.
5.2 delle condizioni generali. 3.3.È invece destituito di ogni fondamento il terzo motivo di appello. Alla conferma in questa sede della statuizione di condanna a carico di consegue una totale adesione al regime di parziale compensazione delle spese adottato dal tribunale. La condanna dei rifondere sia pur parzialmente le CP_1 spese di lite a sarebbe contraria al consolidato principio in base al quale “in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa” (Cass. Sez. 3, 15/05/2023, n. 13212).
***
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, della modesta difficoltà delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
E in parziale Parte_2 Controparte_6 riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 173/2025 pubblicata il 11.02.2025, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta l'operatività della garanzia assicurativa e conseguentemente condanna a manlevare da Controparte_6 Parte_1 quanto quest'ultima corrisponderà a e a titolo Controparte_1 Parte_2 di indennizzo dei costi per la rimozione della linea guida, per capitale, interessi e spese di lite;
2. Condanna a rifondere alla Controparte_6 Parte_1 le spese di lite del primo grado che si liquidano in euro 4.237,00 per
[...] compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. Conferma nel resto;
4. Condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 le spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano in euro
[...]
2.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%); 5. Condanna a rifondere alla Controparte_6 Parte_1 le spese di lite del secondo grado che si liquidano in € 1.028,00 compensi
[...] professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%). Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente Dott.ssa Irene Lupo Consigliera Dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 769/2025 promossa in grado d'appello
DA (C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in via Cavour, n. 44, Varese, presso lo studio dell'avv. Davide Cassini del foro di Varese, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alberto Comunetti del Foro di Genova. APPELLANTE
CONTRO (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in via Alberto da Giussano, n. 19, Legnano, presso lo studio dell'avv. Bruno Dell'Acqua, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata in via Alberto da Giussano, n. 19, Legnano, presso lo studio dell'avv. Bruno Dell'Acqua, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
(C.F. – P.IVA CP_2 Parte_3 P.IVA_2
), in persona del suo procuratore ad negotia, dott. P.IVA_3 CP_3
pagina 1 di 11 , elettivamente domiciliata in via Bagaini, n. 14, Varese, presso lo studio CP_4 dell'avv. Antonio Matera del Foro di Varese, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Fabio Matera del Foro di Varese. APPELLATI
Avente ad oggetto: garanzia da vizi nel contratto di appalto e diritto di manleva Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis rejectis, in riforma parziale - e limitatamente ai capi individuati in narrativa - della Sentenza n. 173/2025 pubblicata il 11.02.2025 nella causa RG n. 4694/2023 del Tribunale Ill.mo di Busto Arsizio nella persona del Giudice Dott. Massimiliano Radici e notificata ai fini fella decorrenza del termine breve di impugnazione in data 13.02.2025 ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare, in accoglimento delle domande già formulate in primo grado dalla appellante già convenuta: In via preliminare di merito: in virtù e in accoglimento delle spiegate eccezioni di decadenza e/o prescrizione, una volta accertate e dichiarate l'una o entrambe, per l'effetto, rigettare integralmente le domande attoree in primo grado formulate con statuizione meglio vista e ritenuta e mandare integralmente esente la convenuta da condanne di sorta. Nel merito: in via principale: per tutto quanto in premesse e narrativa respingere le domande attoree in primo grado formulate siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, mandare integralmente esente la convenuta da condanne di sorta, in subordine nella non creduta e denegata ipotesi in cui dovesse essere ravvista una responsabilità ascrivibile alla in relazione alle domande attoree, ridurre la pretesa e la condanna nella diversa e minore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, anche in seguito ad espletanda istruttoria, ovvero, previo accertamento. In ogni caso: in accoglimento della domanda spiegata nei confronti del terzo Voglia CP_2 il Tribunale Ill.mo Adito ed in questa sede l'Ecc.ma Corte di Appello, nel caso non creduto e denegato in cui dovesse essere accertata una qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta in relazione alle domande azionate dagli allora attori, con conseguente Parte_1 condanna totale o parziale e/o soccombenza, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
a tenere indenne, garantire e manlevare la da qualsivoglia pretesa e/o CP_5 condanna ad ogni titolo e pretesa comminata, nessuna esclusa. In ogni caso: con riforma del gravato capo in punto spese di lite del giudizio di primo grado e con ogni statuizione necessaria o dipendente.
pagina 2 di 11 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, del giudizio di primo grado e del giudizio di ATP RG n. 5295/2022 Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Francesca Capotorti”.
Per e Controparte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previo ogni più opportuno accertamento in fatto e in diritto, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, così giudicare: Nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
173/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, con conseguente conferma della stessa. Confermare la sentenza anche in punto spese di giudizio e, in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, di CTU, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. In via istruttoria: in parziale modifica del provvedimento in data 31.10.2024, si chiede l'ammissione delle prove per testimoni e per interrogatorio formale del legale rappresentante di SMS, sig.ra , sui capitoli indicati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 Tes_1 nell'interesse degli appellati”.
Per Controparte_6
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così provvedere:
- fissare udienza di discussione orale, ex artt. 348-350 bis c.p.c.;
- respingere l'appello tenorizzato da perché infondato in fatto ed in Parte_1 diritto;
- confermare integralmente la sentenza n° 173/2025 pubblicata in data 11/02/2025 dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Terza Civile – nella persona del Giudice Dott. Massimiliano Radici, nel giudizio R.G. n° 4694/2023;
- in ogni caso, respingere ogni domanda e/o pretesa avanzata a qualsiasi titolo nei confronti di;
Controparte_7
- respingere, altresì, per mancanza dei presupposti di Legge, la richiesta di sospensiva per il capo delle spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§. 1 Il giudizio di I grado I signori e comproprietari dell'immobile sito Controparte_1 Parte_2 in via dei Pini n. 7/9, Arconate (MI), dopo avere instaurato un procedimento di atp, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, la società pagina 3 di 11 Immobiliare S.r.l. -impresa a cui avevano commissionato l'esecuzione di alcuni lavori di rifacimento del tetto dell'immobile in comproprietà- chiedendo, previo accertamento della responsabilità della convenuta per la cattiva esecuzione dell'opera, che la stessa fosse condannata al pagamento della somma di euro 11.610,00, comprensiva dei costi di rimozione dei vizi e di quanto inutilmente versato per la posa della linea vita, oltre al risarcimento di una somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di danno estetico. La convenuta si costituì eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'intervenuta decadenza dei termini per denunziare le difformità o i vizi dell'opera ed altresì l'intervenuta prescrizione dell'azione; nel merito, l'infondatezza delle pretese attoree. Chiese e ottenne altresì l'autorizzazione a estendere il contraddittorio nei confronti della sua compagnia di assicurazione,
dalla quale chiese di essere garantita nel caso di Controparte_6 accoglimento della domanda attorea. La terza chiamata, a sua volta, eccepì l'inoperatività della polizza in relazione all'evento descritto. Superate le eccezioni di decadenza e prescrizione in considerazione del contenuto dei messaggi Whatsapp intercorsi tra le parti, riconosciuto un solo vizio tra quelli lamentati dagli attori, quello relativo alla linea guida “per inidoneità della copertura e della sua struttura”, e ritenuta inoperante la garanzia assicurativa, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 173/2025 pubblicata il 11.02.2025, così statuì:
“1) Accertato quanto in premessa, condanna la convenuta a corrispondere all'attrice la somma di euro 3.360,00 oltre IVA in relazione alle spese di rimozione della linea vita ed a restituire agli attori la somma di euro 4.800,00 oltre IVA, in relazione alle spese sostenute per tale voce, queste ultime con la maggiorazione degli interessi al tasso legale a decorrere dalla domanda sino al saldo;
2) Rigetta la domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
3) Compensa per metà le spese di lite nei rapporti tra gli attori e la convenuta condannando quest'ultima a rifondere ai primi le spese residue liquidate complessivamente in euro 3.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge, anticipazione documentate e spese di CTU nella misura del 50%;
4) Condanna la convenuta a rifondere alla terza chiamata le spese di lite liquidate in euro 4.237,00 oltre spese generali ed oneri di legge”.
§. 2 I motivi di appello
pagina 4 di 11 2.1 Con il primo motivo di appello l'appellante tratta unitamente una serie di censure alla sentenza di primo grado tutte volte a corroborare l'eccezione di decadenza e prescrizione che, per chiarezza e logicità espositiva, si ritiene più efficace sintetizzare come segue. a. In via preliminare, l'appellante censura l'ammissibilità ed utilizzabilità della messaggistica WhatsApp come prova. Il giudice, invero, non avrebbe chiesto l'assunzione della prova informatica delle comunicazioni, sicché i messaggi prodotti sarebbero ex se inutilizzabili. A sostegno della sua tesi adduce una serie di pronunce sia di merito sia di legittimità. b. Anche a voler ammettere l'ammissibilità ed utilizzabilità dei messaggi WhatsApp, insiste l'appellante, quelli prodotti in concreto dalla controparte sarebbero privi di efficacia probatoria. Per un verso, non è indicato il numero telefonico dell'interlocutore e dunque non è attendibile la fonte di provenienza;
per altro verso, dalla lettura dei messaggi non è riscontrabile alcun riconoscimento – neppure tacito – da parte della dei vizi Parte_1 ivi denunziati. Vizi che, peraltro, come si evince anche dalla messaggistica prodotta sono stati in ogni caso denunziati oltre il termine di decadenza previsto dalla legge. c. Rispetto alla corretta individuazione dei termini di decadenza e prescrizione, l'appellante rimarca la necessità di determinare a monte la fattispecie giuridica cui ricondurre il rapporto contrattuale tra le parti. Così, l'appellante censura l'asserzione del giudice a quo secondo cui non sarebbe di alcun rilievo, ai fini della decisione, la classificazione del rapporto come contratto d'appalto o contratto d'opera. In particolare, la ritiene che il rapporto debba qualificarsi Parte_1 come contratto d'opera, richiamando una massima della giurisprudenza di merito che ravvisa come tratto distintivo tra contratto d'opera e appalto quello
“della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d'opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c. ed il contratto di appalto postulando un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (Corte d'Appello Messina, Sez. I, Sentenza, 29/06/2023, n. 583)”. Essendo la società appellante un'impresa artigiana, e come tale una piccola impresa secondo il dettato dell'art. 2083 c.c., si tratterebbe di una mera prestazione d'opera soggetta ai termini di decadenza e prescrizione indicati dall'art. 2226 c.c., ampiamente spirati.
pagina 5 di 11 d. Il tribunale avrebbe erroneamente valutato il compendio probatorio che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non proverebbe la tempestività della denunzia, bensì che i erano a conoscenza fin dalla consegna CP_1 dell'opera dei vizi, che tuttavia denunziavano oltre il termine di legge. 2.2 Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui statuisce in merito al rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti della terza chiamata in garanzia, in Controparte_6 forza del contratto di polizza stipulato in data 14/05/2020. a. In primo luogo, è posto in evidenza l'errore in cui sarebbe incorso il giudice
“travisando completamente le norme in tema di indebito e danno e operando una sovrapposizione dei due istituti, con conseguente inesatta statuizione in ordine all'asserita esclusione della garanzia assicurativa”. L'appellante censura la decisione laddove ha qualificato nei termini di indebito il costo richiesto di euro 3.360,00 oltre IVA per la rimozione della linea vita. Mancherebbe il presupposto dell'indebito ossia “l'apprensione e dazione delle somme sine titulo”, costituendo detto importo il “danno emergente” patito dai signori CP_1 che “dovendo provvedere alla rimozione dell'opera linea vita inutile e/o inservibile, si vedranno costretti a sostenere il relativo costo, costo che derivando da un'apparente imperfetta esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte consiste evidentemente in un danno”. b. Altresì il giudice di primo grado avrebbe male interpretato il contratto di polizza, in particolare, in relazione alla nozione di “danno” e di “parti terze”: una corretta interpretazione ricondurrebbe la somma di euro 3.360 più IVA, dovuta ai signori titolo di danno emergente, nell'alveo del contratto di polizza. CP_1
c. Infine, quanto esposto al punto b., sarebbe avvalorato dalla circostanza che il danno determinato dal dover rimuovere la linea vita, come accertato dalla CTU espletata in corso di ATP, avrebbe natura progettuale/direttiva e come tale riconducibile ed assicurato dall'art.
3.14 del contratto di polizza. 2.3 Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nel capo dedicato alla ripartizione delle spese processuali. Oltre a chiedere la condanna all'integrale refusione delle spese di lite, in conseguenza dell'accoglimento del 1° motivo, in ipotesi di non riforma, l'appellante lamenta l'erroneità della misura in cui è stata disposta la compensazione delle spese. Sottolinea a riguardo che la compensazione avrebbe dovuto operare per un terzo, con condanna degli attori a rifondere i due terzi residui delle spese sostenute sia dalla convenuta che dalla terza chiamata, essendo gli attori soccombenti per i due terzi della loro domanda. pagina 6 di 11
§.3 L'opinione della Corte 3.1. Il primo motivo di appello è infondato e non merita pertanto accoglimento. Il tribunale, dopo avere ritenuto non rilevante ai fini di causa la disquisizione in merito alla qualificazione del rapporto in termini di appalto o contratto d'opera, ha superato l'eccezione di decadenza rilevando che dal tenore della messagistica WhatsApp risultava che
<<il sig. , l.r. della convenuta […] alla richiesta attorea di intervenire per eliminare i cp_8 vizi ed ultimare lavori, non contestava affatto l'addebito ma si impegnava ad intervenire…>> e che tale condotta della implicava pregressa denuncia dei vizi senza necessità di ulteriore formalizzazione..>> . Per maggiore chiarezza in merito alla disciplina applicabile, occorre preliminarmente precisare che il rapporto intercorso tra le parti deve qualificarsi in termini di appalto. È noto che, ai fini della differenziazione tra contratto di appalto e contratto d'opera, deve aversi riguardo all'esistenza di un'organizzazione a carattere imprenditoriale o meno. Il contratto d'opera presuppone che l'opera venga svolta con lavoro prevalentemente proprio o dei famigliari secondo il modulo organizzativo della piccola impresa. Così, anche nel caso di impresa artigiana, il discrimen resta il criterio quantitativo: è ravvisabile l'appalto quando sull'attività personale dell'artigiano prevale l'organizzazione di mezzi, incluso il lavoro dei suoi ausiliari. Orbene, la visura catastale prodotta dalla società (doc. 9 fascicolo primo grado) mostra come Parte_1 la stessa sia costituita in forma di società di capitali – nello specifico in forma di società a responsabilità limitata – e non di persone, abbia due soci proprietari e 7 dipendenti. Emerge poi, sia dalla CTU resa in sede di ATP, sia dall'atto di appello, che la posa della linea vita è stata espletata in subappalto dalla società e non con lavoro “prevalentemente proprio” della società Controparte_9 [...]
come richiesto dall'art. 2222 c.c.. Ne consegue pertanto che il Parte_1 rapporto contrattuale suddetto si qualifica in termini di contratto di appalto e dunque soggiace alla disciplina dettata dall'art. 1667 c.c. in materia di decadenza e prescrizione del diritto di garanzia per vizi. Fatta questa premessa, ad integrazione della motivazione di I grado, osserva a riguardo la Corte che unitamente ai messaggi WhatsApp di cui la sentenza impugnata dà conto, i committenti hanno prodotto la PEC datata 7/12/2021 (doc. 14 allegato al fascicolo di primo grado), proveniente da Parte_1 pagina 7 di 11 con la quale l'appaltatore comunica: (i) che il primo giorno di pioggia Pt_1 avrebbe fatto “un ulteriore sopralluogo” per comprendere da dove venissero le infiltrazioni;
(ii) che a seguito della contestazione via PEC dei vizi fatta dai signori “in data 19/07/2021, in data 30/10/2021 aveva provveduto e ed CP_1 abbiamo eseguito un intervento”. Il tenore della PEC è cristallino e prova il riconoscimento dei vizi da parte dell'appellante. La ammette non solo di aver già effettuato un Parte_1 sopralluogo ed aver preso atto della situazione di mal esecuzione dei lavori, ma anche di essere intervenuta fattivamente. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'esecuzione da parte dell'appaltatore di riparazioni, a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente, deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi (Cass. Civ., sez. II, 29/09/2009, n. 20853). Peraltro anche il riconoscimento “tardivo” o “postumo” allo spirare del termine di decadenza è considerato valido ed efficace, in quanto “l'art. 1667 cod.civ. equipara alla denuncia, il riconoscimento del vizio, pur se successivo al termine di decadenza stabilito per la denuncia stessa da parte dell'appaltante, con la conseguenza che quest'ultimo non perde il diritto alla garanzia, non essendo normativamente prescritto che l'uno debba avvenire entro il termine stabilito per l'altra” (Cass. Civ., sez. II, 23/05/2000, n. 6682; conforme: 10/09/2009, n. 19560). Non solo. La giurisprudenza non esige che al riconoscimento operato dall'appaltatore si accompagni una confessione atteso che "la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere". (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27948 del 24/11/2008). Tali considerazioni consentono di superare agevolmente tutte le censure sollevate da SMS in merito al rilievo probatorio attribuito dal tribunale alla messaggistica WhatsApp. A prescindere infatti dalla considerazione che (a) è ormai riconosciuta dignità di prova, ai sensi dell'art. 2712 c.c., agli screenshot (Cass. Civ., sez. II, 18/01/2025, n. 1254); (b) che per la valida acquisizione delle trascrizioni WhatsApp non assume alcun rilievo “la mancata acquisizione del supporto materiale su cui i messaggi erano memorizzati” (Cass. Civ., SSUU, 27/04/2023, n. 11197); (c) nonché infine che alcun valido e tempestivo disconoscimento è stato effettuato, appare dirimente l'esistenza di una prova documentale principe, poiché proveniente dalla posta certificata dall'appellante,
pagina 8 di 11 in cui è lo stesso appaltatore a riconoscere di avere eseguito un intervento in data 30.11.2021 a seguito delle contestazioni sollevate dai committenti. Deve quindi concludersi che il fatto che l'appellante sia intervenuta in loco ed abbia svolto opere di rimedio, seppur parziale, delle anomalie denunciate, consente di ritenere superati i vincoli di decadenza e/o prescrizione posti dall'art. 1667 c.c. alla garanzia del committente. Ciò, a prescindere dal fatto che i rimedi abbiano riguardato solo alcuni – e non la totalità – dei vizi rilevati. Quanto al termine biennale di prescrizione, considerato che i lavori risultano ultimati a novembre 2020, la prescrizione è stata validamente interrotta dapprima con le PEC del 19/07/2021 e del 29.11.2021 e, a seguire, dalla notificazione in data 22/11/2022 del ricorso per accertamento tecnico preventivo che ha comportato il protrarsi dell'effetto interruttivo sino al deposito della relazione del consulente nominato avvenuto l'11.07.2023 (Cass. Sez. 2, 07/05/2020, n. 8637). 3.2.È invece fondato il secondo motivo di appello. Il tribunale ha escluso l'operatività della garanzia assicurativa, con riferimento alla richiesta di indennizzo relativo al costo di rimozione della linea vita, così argomentando
dall'impresa garantita, ma di un'errata esecuzione dell'opera. Tale conclusione non muta se si considera la previsione di cui all'art.
3.14 delle citate condizioni, laddove si specifica che la garanzia: “comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione, direzione lavori/cantiere svolte dai dipendenti dell' verificatesi durante l'esecuzione dei Parte_4 lavori…qualora tali lavori siano affidati a liberi professionisti la garanzia è operante a favore dell' quale committente”. Anche in tal caso ciò che viene in rilievo non è Controparte_10
l'errata progettazione/direzione dell'opera in sé, ma i danni che da tale errore siano derivati (e nel caso di specie la rimozione della linea vita si impone proprio al fine di prevenire eventuali danni che essa possa provocare, mancando le condizioni di sicurezza perché posa svolgere la sua funzione)>>. Tale ragionamento non è condiviso dalla Corte. Va premesso che il consulente tecnico, nella relazione depositata in sede di ATP, ha accertato l'inutilità e pericolosità della linea guida posata per inidoneità della copertura e della sua caduta. Sul fronte delle responsabilità ha imputato al direttore lavori un “deficit di sorveglianza”, non avendo il professionista segnalato l'inidoneità della struttura e la necessità di un progetto. Ha altresì previsto la necessaria rimozione della struttura, quantificandone i costi in euro pagina 9 di 11 3.360,00 oltre IVA. Tali esborsi, pertanto, lungi dal costituire un danno all'opera (né a quella sui quali sono stati eseguiti i lavori, né a quella realizzata che deve essere rimossa) costituiscono un'ipotesi di “danno conseguente ad errori nella direzione lavori” previsto dalla clausola 3.14. Si tratta pertanto di una voce di danno che non rientra nelle esclusioni di cui dell'art.
5.1 lett. i) e l) proprio perché non è un danno all'opera né è cagionato dall'opera dopo l'ultimazione dei lavori. Sono piuttosto costi che i committenti devono affrontare necessariamente in quanto l'opera non doveva realizzata. Il danno, così delineato, in base all'art.
3.14 delle condizioni di polizza, è pertanto oggetto di copertura assicurativa. In accoglimento del motivo di impugnazione deve Controparte_6 essere condannata a tenere indenne l'assicurata di quanto Parte_1 corrisponderà ai committenti per l'importo capitale di euro 3.360,00 oltre CP_1 iva, interessi e spese legali, fatta salva la franchigia di cui all'art.
5.2 delle condizioni generali. 3.3.È invece destituito di ogni fondamento il terzo motivo di appello. Alla conferma in questa sede della statuizione di condanna a carico di consegue una totale adesione al regime di parziale compensazione delle spese adottato dal tribunale. La condanna dei rifondere sia pur parzialmente le CP_1 spese di lite a sarebbe contraria al consolidato principio in base al quale “in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa” (Cass. Sez. 3, 15/05/2023, n. 13212).
***
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, della modesta difficoltà delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
E in parziale Parte_2 Controparte_6 riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 173/2025 pubblicata il 11.02.2025, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta l'operatività della garanzia assicurativa e conseguentemente condanna a manlevare da Controparte_6 Parte_1 quanto quest'ultima corrisponderà a e a titolo Controparte_1 Parte_2 di indennizzo dei costi per la rimozione della linea guida, per capitale, interessi e spese di lite;
2. Condanna a rifondere alla Controparte_6 Parte_1 le spese di lite del primo grado che si liquidano in euro 4.237,00 per
[...] compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. Conferma nel resto;
4. Condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 le spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano in euro
[...]
2.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%); 5. Condanna a rifondere alla Controparte_6 Parte_1 le spese di lite del secondo grado che si liquidano in € 1.028,00 compensi
[...] professionali, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%). Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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