Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7707/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 23/01/1962, residente in [...]124 16021
BARGAGLI ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. DAMIANI SIMONA (C.F. , che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._3
(GE), il 25/12/1956, residente in V. GIACOMAZZI 124A
BARGAGLI, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
DAMIANI SIMONA (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno modificato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 27/09/1987 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) La casa familiare, sita in Bargagli, via Giacomazzi 124/A resta nella disponibilità esclusiva del marito che, continuerà ad abitarvi, mentre la moglie con il consenso del sig. , si è già trasferita altrove e trasferirà CP_1
altrove anche la propria residenza anagrafica, entro 30 giorni dalla sentenza di separazione;
2) A sistemazione dei reciproci rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e nell'ambito delle convenute composizioni economico-patrimoniali tra coniugi con riferimento agli immobili acquistati dagli esponenti, in costanza di matrimonio:
A) La sig.ra si impegna ed obbliga, a cedere e/o assegnare e/o Parte_1
attribuire e/o trasferire - entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione - al sig. , che si impegna ed obbliga CP_1
ad accettare, la propria quota di proprietà (e con specifico riferimento all'immobile di cui al punto N. 1 che segue del diritto di superficie) degli immobili ubicati in COMUNE DI BARGAGLI (con conseguente titolarità del diritto di proprietà esclusiva a favore del marito), sotto elencati:
- Controparte_3
1) immobile sito in Comune di Bargagli (GE), FOGLIO 17, PARTICELLA 741,
SUB 4, CATEGORIA C6, CLASSE 4, CONSISTENZA 21
METRIQUADRATI, Superficie catastale 24 metri quadrati (via Giacomazzi
Emilio Piano T) – diritto di superficie;
2) immobile sito in Comune di Bargagli (GE), FOGLIO 12, PARTICELLA 539,
SUB 4, CATEGORIA C6 CLASSE 3, CONSISTENZA 39
METRIQUADRATI, superficie catastale 53 metriquadrati (via Giacomazzi
Emilio Piano T);
3 3) immobile sito in Comune di Bargagli (GE), FOGLIO 17, PARTICELLA 723,
SUB 2, CATEGORIA A4, CLASSE 2, CONSISTENZA 2,5 vani, Superficie catastale 48 metri quadrati (via Giacomazzi Emilio N. 109A Piano T);
4) immobile sito in Comune di Bargagli (GE), FOGLIO 17, PARTICELLA 723,
SUB 3, CATEGORIA A4, CLASSE 2, CONSISTENZA 3,0 vani, Superficie catastale 62 metri quadrati (via Giacomazzi Emilio N.109B Piano T-1-2);
5) immobile sito in Comune di Bargagli (GE), FOGLIO 12, PARTICELLA 539,
SUB 2, CATEGORIA C2 CLASSE 1, CONSISTENZA 82
METRIQUADRATI, superficie catastale 73 metri quadrati (via Giacomazzi
N.124/AS1);
6) immobile sito in Comune di Bargagli (GE), FOGLIO 12, PARTICELLA 539,
SUB 3, CATEGORIA A3, CLASSE 2, CONSISTENZA 4,5 vani, Superficie catastale 93 metri quadrati (via Giacomazzi N. 124/A Piano T);
7) immobile sito in Comune di Bargagli (GE), FOGLIO 17, PARTICELLA 741,
SUB 1, CATEGORIA C6, CLASSE 4, CONSISTENZA 26 metri quadrati,
Superficie catastale 30 metri quadrati (via Giacomazzi Emilio Piano T);
8) immobile sito in Comune di Bargagli (GE), FOGLIO 17, PARTICELLA 741,
SUB 2, CATEGORIA C6, CLASSE 4, CONSISTENZA 17
METRIQUADRATI, Superficie catastale 18 metri quadrati (via Giacomazzi
Emilio Piano T);
9) immobile sito in Comune di Bargagli (GE), FOGLIO 17, PARTICELLA 741,
SUB 3, CATEGORIA C6, CLASSE 4, CONSISTENZA 17 metri quadrati,
Superficie catastale 18 metri quadrati (via Giacomazzi Emilio Piano T);
10) immobile sito in Comune di Bargagli (GE), FOGLIO 12, PARTICELLA
612, CATEGORIA C2, CLASSE 1, CONSISTENZA 26 METRIQUADRATI, superficie catastale 28 metri quadrati (via Giacomazzi Emilio Piano T);
11) immobile sito in Comune di Bargagli (GE), FOGLIO 12, PARTICELLA
613, CATEGORIA C2, CLASSE 1, CONSISTENZA 13 METRIQUADRATI, superficie catastale 14 metri quadrati (via Giacomazzi Emilio Piano T);
- Controparte_4
Terreni ubicati in Comune di Bargagli:
FOGLIO n. 12: PARTICELLE 145 – 149 – 299 – 611
4 FOGLIO N.16 : PARTICELLA 517
FOGLIO N. 17: PARTICELLE 183 – 740 – 742 – 744.
B) Il sig. : CP_1
a) si impegna ed obbliga, a cedere e/o assegnare e/o attribuire e/o trasferire - entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione – alla sig.ra che si impegna ed obbliga ad accettare, Parte_1
la propria quota di proprietà degli immobili ubicati in COMUNE DI
COGOLETO (con conseguente titolarità del diritto di proprietà esclusiva a favore della moglie), sotto elencati:
- Controparte_3
1) immobile sito in Comune Cogoleto (GE), FOGLIO 17, PARTICELLA 894,
SUB 20, CATEGORIA A2, CLASSE 3, CONSISTENZA 3,5 vani, Superficie catastale 56 metri quadrati (via Arresta N. 28, scala B interno 1 Piano T);
2) immobile sito in Comune di Cogoleto (GE), FOGLIO 17, PARTICELLA
894, SUB 50, CATEGORIA C6, CLASSE 6, CONSISTENZA 18
METRIQUADRATI, Superficie catastale 19 metri quadrati (via Arresta interna n.2 interno 10, Piano S1);
3) immobile sito in Comune di Cogoleto (GE), FOGLIO 17, PARTICELLA
894, SUB 96, CATEGORIA C6, CLASSE 2, CONSISTENZA 12
METRIQUADRATI, Superficie catastale 12 metri quadrati (via Arresta interna n.2 interno 51, Piano T);
b) si impegna ed obbliga, a cedere e/o assegnare e/o attribuire e/o trasferire - entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione – alla sig.ra che si impegna ed obbliga ad accettare, Parte_1
la propria quota di proprietà degli immobili ubicati in COMUNE DI GENOVA
(con conseguente titolarità del diritto di proprietà esclusiva a favore della moglie), sotto elencati:
1) IMMOBILE SITO IN Comune di Genova, Sez Urbana STR, FOGLIO 32,
N.276, SUB. 11, ZONA CENS. 5, CAT. A3, CLASSE 3, Consistenza 4,5 vani,
Superficie catastale 61 metri quadrati (via Struppa N.112 interno 3, Piano T)
5 2) immobile sito in Comune di Genova, Sez Urbana STR, FOGLIO 32, N.276,
SUB. 27, ZONA CENS. 5, CAT. A3, CLASSE 3, Consistenza 3,5 vani,
Superficie catastale 57 metri quadrati (via Struppa N.112A interno 1, Piano T)
c) Il sig. da atto e riconosce che i beni sottoelencati, ubicati nel CP_1
COMUNE DI GENOVA, acquisiti dalla moglie, in costanza di matrimonio, sono BENI PERSONALI della sig.ra che ne è proprietaria in Parte_1
misura pari al 100% e, pertanto, nulla ha a pretendere per alcun titolo e/o motivo e/o ragione anche mai prima d'ora fatto valere e, comunque irrevocabilmente rinuncia a qualsivoglia azione e/o diritto e/o pretesa inerenti gli stessi così censiti presso il catasto dei fabbricati:
Con 1) Urbana STR, FOGLIO 32, N.342, SUB. 26, ZONA CENS. 5, CAT. C2,
CLASSE 5, Consistenza 55 metri quadrati, Superficie catastale 60 metri quadrati
(via Struppa N.144 A, interno A, Piano T)
2) Sez Urbana STR, FOGLIO 32, N.287, SUB. 11, CENS. 5, CAT. C2, CP_6
CLASSE 4, Consistenza 32 metri quadrati, Superficie catastale 44 metri quadrati
(via Struppa N. 138G, Piano T)
3) STR, FOGLIO 32, N.287, SUB. 12, ZONA CENS. 5, CAT. C2, CP_7
CLASSE 4, Consistenza 23 metri quadrati, Superficie catastale 33 metri quadrati
(via Struppa N. 138F, Piano T)
4) STR, FOGLIO 32, N.287, SUB. 23, ZONA CENS. 5, CAT. C2, CP_7
CLASSE 4, Consistenza 77 metri quadrati, Superficie catastale 98 metri quadrati
(via Struppa N. 134-136, Piano T)
5) , FOGLIO 32, N.342, SUB. 6, , CAT. A3, CP_8 CP_9
CLASSE 4, Consistenza 3,5 vani, Superficie catastale 61 metri quadrati (via
Struppa N.144 A/5 Piano 2)
6) , FOGLIO 32, N.342, SUB. 10, , CAT. A3, CP_8 CP_9
CLASSE 4, Consistenza 3,5 vani, Superficie catastale 61 metri quadrati (via
Struppa N.144 A/9 Piano 3)
7) , FOGLIO 32, N.342, SUB. 17, , CAT. A3, CP_8 CP_9
CLASSE 4, Consistenza 3,5 vani, Superficie catastale 57 metri quadrati (via
Struppa N.144 A/16 Piano 4)
6 8) STR, FOGLIO 32, N.212-314, 5, CAT. B/5, CP_7 CP_9
CLASSE 2, Consistenza 2299 metri quadrati, Superficie catastale 575 metri quadrati (SALITA di Struppa N. 6 Piano T-1-2-3) CP_10
In conclusione: con riferimento agli immobili acquisiti dalle parti, in costanza di matrimonio, a seguito delle condizioni sopra concordate:
- il sig. risulterà proprietario esclusivo di tutti gli immobili CP_1
ubicati in Comune di Bargagli di cui è comproprietario con la moglie ed alla sig.ra non rimarranno, quindi, beni in proprietà nel Comune di Bargagli;
Pt_1
- la sig.ra risulterà proprietaria esclusiva di tutti gli immobili Parte_1
ubicati in Comune di Cogoleto (GE) e in Comune di Genova di cui:
a) è già proprietaria esclusiva;
b) è comproprietaria con il marito.
Al sig. non rimarranno, pertanto, beni in proprietà, né nel Comune di CP_1
Cogoleto, né nel Comune di Genova.
Tutto quanto sopra, salvo migliore descrizione, più precisi confini e dati di catasto fabbricato e terreni, il cui errore od omissione non pregiudica in alcun modo.
Ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/1987, delle Circolari Agenzia delle Entrate n.
27/E del 21/06/2012, n. 18 del 29.05.2013 e n. 2/E del 21.02.2014, della Ris. n.
65/E del 16 luglio 2015 Agenzia delle entrate, della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10/05/1999, della Circolare del Ministero delle Finanze
n. 49/E del 16/03/2000 e della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V,
30/05/2005 n. 11458, le parti dichiarano espressamente che l'accordo economico e patrimoniale di cui sopra costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare e richiedono, pertanto, la totale esenzione dei trasferimenti su elencati da qualsivoglia tassa e imposta, sussistendone i presupposti.
3) I coniugi danno atto, a scioglimento della comunione ed a definizione dei rapporti economico - patrimoniali derivanti dal matrimonio, di avere già diviso concordemente investimenti e giacenze riguardanti qualsivoglia conto corrente
(di intestazione esclusiva, cointestato e con deleghe); danno atto e riconoscono che investimenti e giacenze sui conti intestati all'uno oppure all'altra, sono di
7 proprietà esclusiva dell'intestatario e che nulla hanno reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo e/o motivo e/o ragione anche mai prima d'ora fatto valere e comunque irrevocabilmente rinunciano a qualsivoglia azione e/o diritto e/o pretesa.
4) Il sig. , si impegna ed obbliga a corrispondere alla moglie, a CP_1
titolo di assegno di mantenimento, la somma di Euro 80,00 mensili (ottanta/00), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Tale somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo indici
ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2026).
5) Le parti danno atto che con l'esatto adempimento a quanto sopra concordato null'altro hanno a pretendere per alcun titolo e/o motivo e/o ragione anche mai prima d'ora fatto valere, ad eccezione dell'assegno di cui al punto 4) che precede”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1987, Numero 4, Parte II , Serie A , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
8