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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6854 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino presidente
Dr. Giovanna Gianì consigliere
Dr. Elena Gelato consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio rubricato al numero 4769/2025 R.G. e pendente
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Isabella Filosa e Alessandra Tofan per delega in atti reclamante
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Controparte_1 C.F._1
Finardi in forza di procura in atti reclamato
E (P. Iva ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
reclamata
E
della società in persona del curatore, Controparte_3 Parte_1
contumace reclamata
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
Conclusioni
Per la reclamante: “la come sopra rappresentata domiciliata e difesa chiede a Codesta Ecc.ma Corte Parte_1
di voler:
accogliere il presente reclamo e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 31/2025 del Tribunale di
TE;
Rigettare l'istanza di liquidazione giudiziale proposta dalla per insussistenza dei presupposti di Controparte_2
legge;
Dichiarare inammissibile l'intervento del sig. per tardività e carenza di interesse;
Controparte_1
condannare le controparti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In via subordinata, qualora Codesta Ecc.ma Corte non dovesse ritenere di accogliere integralmente le conclusioni principali, si chiede di voler ammettere la al pagamento rateale già concordato con la Parte_1
e proposto al sig. ; CP_2 CP_1
Per il “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia rigettare in via pregiudiziale CP_1
l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e, nel merito, il reclamo proposto contro la stessa. Con vittoria di spese“
Ragioni di fatto e di diritto della decisione La società ha impugnato la sentenza n. 31/2025, emessa dal Tribunale di Parte_1
TE in data 15 luglio 2025, con la quale era stata disposta la sua liquidazione giudiziale.
A fondamento del reclamo ha addotto: Parte_1
i)la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, insita nella mancata disamina di tutte le eccezioni e difese svolte nella memoria autorizzata depositata in atti, completamente ignorata dal
Tribunale;
ii) l'insussistenza dei limiti dimensionali, comprovata dai bilanci rettificati prodotti nella prima fase di giudizio;
a tal fine ha rilevato come la necessità di rettifica delle scritture contabili originariamente depositate presso il Registro delle Imprese, dalle quali apparentemente emergeva il superamento dei limiti dimensionali quanto alla voce dei ricavi degli esercizi 2021 e 2022, si fosse resa necessaria per correggere errori contabili che avevano falsato la reale situazione patrimoniale, non essendo state contabilizzate correttamente le note di credito emesse in favore della società;
iii) l'insussistenza dello stato di insolvenza, essendo ad avviso della reclamante manifestamente insufficienti a dimostrare un simile stato gli elementi addotti dalle controparti ed evidenziati dal
Tribunale, dovendo considerarsi:
-che l'esito negativo dei tre pignoramenti presso terzi non era allo scopo rilevante, considerata per un verso la temporaneità della situazione e per altro la parzialità dell'indagine, essendo stata
Cont omessa la verifica di un quarto conto corrente acceso presso la di Roma, sempre rimasto con saldo attivo;
-che la società aveva accesso al credito, il che era comprovato dal recente rilascio di un finanziamento di circa € 40.000 dalla per l'acquisto in leasing di un'autovettura; CP_5
-che esisteva una sede operativa condotta in locazione e tre dipendenti regolarmente assunti con contributi in regola;
-che la società svolgeva proficuamente la propria attività commerciale, come comprovato dalla stipulazione di contratti di appalto significativi, tra cui quello con TIM per € 85.000; - che non esistevano protesti a carico dell'amministratore;
iv) l'inammissibilità dell'intervento del per tardività, in quanto avvenuto in epoca CP_1
successiva alla prima udienza, con conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta a sostegno del credito, peraltro insufficiente considerata l'irregolarità degli assegni dallo stesso prodotti;
v) la perdurante volontà transattiva, comprovata dall'accordo raggiunto con e dai CP_2
pagamenti rateali con la stessa in corso;
vi) l'omessa valutazione delle prove offerte dall'originaria resistente, la cui disamina avrebbe consentito di ritenere la natura della società di impresa minore e comunque l'insussistenza dello stato di decozione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la società ha concluso per la revoca della CP_6
sentenza di apertura della propria liquidazione giudiziale.
L'originaria ricorrente e la procedura di liquidazione giudiziale, seppur Controparte_2
ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite in sede di reclamo.
Si è invece costituito in giudizio il sig. il quale ha addotto: CP_1
-che il Tribunale aveva accertato l'esistenza di debiti superiori a 500.000,00 euro, anche di natura erariale, talché erano superati i limiti dimensionali di legge, a prescindere dalle avverse considerazioni circa la rettifica dei bilanci;
-che il suo intervento era ammissibile, in quanto svolto prima dell'udienza in esito alla quale il ricorso era stato trattenuto in riserva;
-che l'esistenza del credito ad esso sotteso non era contestabile, in quanto comprovata da un decreto ingiuntivo non opposto;
- che era configurabile lo stato di insolvenza della società, considerato l'esito negativo dei pignoramenti tentati dai creditori a seguito dello svolgimento di ricerche ex art. 492 bis c.p.c. nonché il decorso di due anni di rinvii, concessi dal Tribunale di TE a fronte delle trattative intercorse tra le parti, in esito al quale il debito non era stato saldato. Alla luce di tali considerazioni il resistente ha concluso per la conferma dell'impugnata CP_1
pronuncia.
Il reclamo è stato riservato in decisione alla prima udienza, tenutasi in data 14 novembre 2025.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Le censure formulate nei primi due motivi di reclamo, con le quali si lamenta la violazione del contraddittorio e l'omissione di pronuncia per non essere state considerate le difese svolte nella memoria di costituzione di , seppure fondate stante l'effettiva assenza di motivazione Parte_1
sui rilievi formulati dall'odierna reclamante nella prima fase di giudizio, non sono di per sé sole idonee a definire la controversia, posto che le carenze della motivazione sono recuperabili in questa sede.
Si procede dunque alla disamina dei rilievi formulati dalla società, veicolati nei successivi motivi di reclamo.
La censura relativa al mancato superamento dei limiti dimensionali non è suscettibile di accoglimento.
Al di là della intrinseca inverosimiglianza della rettifica dei bilanci, in quanto per un verso eseguita in data 3 gennaio 2024, in pendenza del giudizio volto alla declaratoria della liquidazione giudiziale
(e in dettaglio immediatamente prima della costituzione in giudizio di , risalente al 4 Parte_1
gennaio 2024), e per altro ricondotta alla necessità di considerare le note di credito indicate nei documenti prodotti da , tutte emesse negli anni 2021 e 2022 e dunque in epoca ben Parte_1
anteriore all'approvazione dei bilanci degli esercizi 2021 e 2022, rispettivamente avvenuta nel febbraio e nell'aprile dell'anno 2023 (talché non si vede per quale motivo le preesistenti note di credito non avrebbero dovuto essere ab origine considerate al fine di quantificare gli effettivi ricavi),
i dati forniti dalla stessa reclamante non consentono di ritenere provata la sua natura di “impresa minore”.
Per migliore comprensione si premette che ha prodotto una serie di elenchi di fatture, Parte_1
e relative note di credito, riferibili a ciascun trimestre degli anni 2021 e 2022, che a suo dire sarebbero corrispondenti ai dati estratti dai relativi “cassetti fiscali” e dunque costituirebbero i dati ufficiali e fedelmente idonei a riprodurre i ricavi dei singoli esercizi (al contrario delle “schede contabili” prodotte in atti, documenti che pacificamente sono di unilaterale formazione).
Ora, premesso che non è provato che i suddetti elenchi siano effettivamente corrispondenti ai dati estratti dal cd. cassetto fiscale, anche volendo dare per ammessa la circostanza, dalla disamina dei quattro documenti in tesi corrispondenti a quelli presenti nel cassetto fiscale riferibili all'esercizio 2021, che per affermazione della stessa rifletterebbero i reali ricavi al netto Parte_1
delle note di credito, emerge quanto segue:
-nel primo trimestre 2021 il totale dei ricavi, al netto delle note di credito visibili nel prospetto in tesi estratto dal cassetto fiscale, ammonta ad euro 77.941,86, oltre 12.348,90 per iva (si rimanda al doc. prodotto sub 8 nel fascicolo della prima fase di giudizio); Parte_1
-nel secondo trimestre 2021 il totale dei ricavi, sempre al netto delle note di credito presenti nel prospetto asseritamente estratto dal cassetto fiscale, ammonta ad euro 50.845,71, oltre iva pari ad euro 8.325,08 (v. doc.
8.1. del fascicolo della prima fase di giudizio di ); Parte_1
-nel terzo trimestre 2021 il totale dei ricavi, al netto delle note di credito presenti nel prospetto asseritamente estratto dal cassetto fiscale, ammonta ad euro 35.072,19, oltre iva pari ad euro
6.025,14 (v. doc.
8.2. del fascicolo della prima fase di giudizio di ); Parte_1
-nel quarto trimestre 2021 il totale dei ricavi, sempre al netto delle note di credito presenti nel prospetto asseritamente estratto dal cassetto fiscale, ammonta ad euro 41.803,24, più iva pari ad euro 7.794,25 (v. doc.
8.3. del fascicolo della prima fase di giudizio di ); Parte_1
per un totale di euro 205.663,00, pari ad euro 240.156,37 al lordo di Iva.
Ebbene, sulla base dei dati che, nella prospettazione della stessa , sarebbero quelli idonei Parte_1
a comprovare la reale entità del fatturato della società, ovvero in altri termini l'effettivo ammontare dei ricavi, come rettificato alla luce delle note di credito emesse e risultanti dal cassetto fiscale, si evince come i ricavi dell'esercizio 2021 fossero superiori a 200.000,00 euro, il che è già sufficiente a ritenere il superamento delle soglie di legge, risalendo il ricorso per liquidazione giudiziale all'anno 2023 (la conclusione è in ogni caso analoga esaminando i dati risultanti dal cd. cassetto fiscale dell'anno 2022, se si considera, come dovuto trattandosi di ricavi lordi, l'importo dell'Iva).
Alla luce delle considerazioni che precedono non può ritenersi provata l'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del ccii.
Occorre dunque procedere alla disamina degli ulteriori motivi di reclamo.
Prima di procedere alla valutazione delle censure afferenti all'asserita insussistenza dello stato di insolvenza ed all'erronea disamina delle risultanze istruttorie che dovrebbero comprovare la circostanza, occorre esaminare gli altri due motivi di reclamo proposti da . Parte_1
Il primo, relativo alla ritualità dell'intervento del (di cui al precedente punto iv), deve CP_1
essere disatteso.
L'intervento suddetto, spiegato nel gennaio 2025, in epoca anteriore all'udienza nel corso della quale il Tribunale ha riservato la decisione sul ricorso (maggio 2025), deve infatti ritenersi ammissibile.
In tal senso è l'espresso disposto di cui all'art. 40, comma 5, del codice della crisi, in forza del quale “l'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione”, come appunto avvenuto nel caso di specie.
A fronte di tale espressa previsione, oltre che in ogni caso in ragione della natura deformalizzata del rito in oggetto, deve poi escludersi che l'interventore sia incorso in alcuna decadenza nella produzione dei documenti comprovanti il credito sotteso all'intervenuto.
L'ulteriore motivo di reclamo, collegato all'allegata pendenza di trattative e alla dichiarata volontà della reclamante di addivenire al pagamento rateale dei debiti nei confronti di e del CP_2
è all'evidenza del tutto ininfluente in questa sede, posto che l'apertura della procedura di CP_1
liquidazione giudiziale impedisce di dare corso ad alcun pagamento in favore di singoli creditori;
eventuali pagamenti che fossero nelle more intervenuti (come pare ventilato dalla reclamante) sarebbero poi all'evidenza inefficaci nei confronti della massa dei creditori, ai sensi dell'attuale
144 ccii. Per quanto necessario, solo ad colorandum, si osserva come il Tribunale di TE non abbia affatto ostacolato una simile volontà transattiva della debitrice, ma abbia al contrario assecondato le richieste formulate da , avendo concesso rinvii dell'udienza di discussione sul ricorso Parte_1
(depositato nel dicembre 2023) per un periodo addirittura pari a quasi due anni, decorso il quale, peraltro, la debitrice non è stata in grado di assolvere al piano dei pagamenti, tanto che l'originaria ricorrente ha infine insistito per l'apertura della procedura concorsuale. Controparte_2
Si viene dunque alla disamina dei motivi di reclamo afferenti alla sussistenza dello stato di decozione ed all'asserita mancata considerazione degli elementi di giudizio forniti da , in Parte_1
tesi idonei ad escludere la configurabilità di un simile stato.
Sono del tutto corrette, e condivise da questa Corte, le conclusioni sul punto svolte dal Tribunale, che ha valorizzato:
-il mancato pagamento dei crediti vantati da e dal di rilevante ammontare CP_2 CP_1
complessivo (circa 80.000 euro oltre accessori), fondati su titoli giudiziali definitivi;
sul punto parte reclamante non ha fornito alcuna giustificazione o controdeduzione, se non l'offerta, che, come detto, è all'evidenza in questa sede del tutto tardiva e ultronea, di procedere al pagamento rateale degli (incontestati) debiti;
-l'esito negativo dei pignoramenti presso terzi eseguiti dalla ricorrente e dall'interveniente, che hanno entrambi tentato di pignorare eventuali somme giacenti sui conti correnti intestati alla società, senza alcun esito;
il dato, come si dirà infra, non è inciso dalle considerazioni svolte dalla reclamante;
- il fatto che, pur a fronte del lungo lasso di tempo decorso tra la proposizione del ricorso e la pronuncia di liquidazione giudiziale, conseguito ai rinvii concessi dal Tribunale, non sia Parte_1
stata in grado di onorare il piano dei pagamento rateale che si era assunta;
tale circostanza è di assoluta rilevanza indiziaria, posto che consente pacificamente di desumere l'assenza di liquidità dell'impresa e la sua incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni non solo con regolarità e mezzi normali di pagamento, ma persino in termini dilazionati e rateali. I menzionati elementi, che unitamente valutati non consentono di dubitare dello stato di decozione, non sono incisi dalle contrarie considerazioni svolte dalla reclamante.
Ribadito che non è stata neppure allegata la ragione del mancato pagamento dei crediti di euro
41.003,85 e 37.158,04, oltre accessori rispettivamente facenti capo alla originaria ricorrente e all'interveniente, entrambi fondati su titoli giudiziali definitivi, si rileva come non sia corretto l'assunto del mancato tentativo di pignoramento delle somme giacenti sul c/c acceso presso la
Cont
di Roma, che secondo le allegazioni di avrebbe sempre presentato un saldo attivo. Parte_1
Il a infatti dato corso al pignoramento presso tale istituto di credito, ottenendo il risultato CP_1
di una dichiarazione positiva per euro 14,00; la somma, del resto consona all'andamento del conto come comprovato dagli estratti prodotti dalla reclamante (che testimoniano una giacenza iniziale di euro 1.390,00 al 29.12.2023 e una finale, al 3.1.2024, di euro 33,77), non consente all'evidenza di ritenere che la debitrice possegga la liquidità necessaria per far fronte ai propri debiti.
L'assunto della mera temporaneità e accidentalità del saldo negativo riscontrato in sede di pignoramento presso terzi si scontra poi con la considerazione che tale evenienza è stata riscontrata con riguardo a tutti i conti correnti pignorati e in periodi diversi di tempo, posto che tra i pignoramenti tentati dall'originaria ricorrente, nella seconda metà del 2023, e quelli posti in essere dal a fine 2024, è intercorso un anno e l'esito delle esecuzioni presso terzi è stato CP_1
il medesimo.
Il fatto poi che la società abbia ottenuto un finanziamento di euro 40.000,00 per l'acquisto di un'autovettura (volendo dare per provata la circostanza, posto che il relativo documento è costituito da un foglio dattiloscritto privo di alcuna sottoscrizione), non consente di elidere la rilevanza probatoria degli elementi sinora evidenziati, posto nulla è dato sapere quanto al corretto adempimento ai ratei del leasing, in epoca successiva alla concessione del finanziamento.
Del resto, qualora la società effettivamente godesse di accesso al credito proporzionato alle obbligazioni cui è tenuta a far fronte, non si comprende a quale titolo il saldo attivo dei diversi conti correnti dalla stessa accesi sia negativo e, soprattutto, per quale motivo non abbia inteso avvalersi della fiducia del sistema bancario e finanziario per ottenere la liquidità necessaria, oltre che all'acquisto di una Audi A6, a quanto necessario per far fronte ai suoi debiti nei confronti di e del il primo dei quali, secondo quanto risulta dal ricorso per decreto Controparte_2 CP_1
ingiuntivo, era risalente all'anno 2022.
L'allegato regolare svolgimento dell'attività d'impresa, che sarebbe comprovato dalla conclusione di numerosi contratti di rilevante valore, è in realtà dimostrata con riguardo ad un unico contratto, stipulato con la società per euro 70.000 oltre Iva;
null'altro è dato sapere con riguardo CP_7
alle attività attualmente svolte da . Parte_1
Ebbene, premessa la singolarità di quanto indicato nel suddetto contratto (ove viene menzionata un'offerta di ottobre 2023 e prevista la consegna delle forniture oggetto del contratto a fine gennaio 2023) e rilevato che, secondo quanto indicato nel testo del contratto, il negozio era destinato ad esaurirsi nell'anno 2023, il suo valore complessivo, al lordo dei costi vivi, dei costi per dipendenti, delle imposte, è inferiore addirittura ai crediti vantati dalla ricorrente e dall'interveniente e dunque, di per sé solo, non dimostra in alcun modo che l'impresa possa operare regolarmente sul mercato, facendo fronte con regolarità alle sue obbligazioni.
Cont L'estratto annuale del c/c acceso presso la di Roma, seppure documenti accrediti per complessivi euro 20.000,00 derivanti dal contratto intercorso con documenta anche CP_7
corrispondenti uscite e il saldo finale è, come detto, pressoché pari a zero, il che comprova la tesi che la società non genera attività tali da consentirle di soddisfare i suoi creditori, con regolarità e con mezzi ordinari di pagamento.
Il fatto che la società sia in regola con i versamenti contributivi in favore dei dipendenti, evenienza che pure ad avviso della reclamante sarebbe idonea ad elidere gli elementi indiziari della decozione evidenziati dal Tribunale, è al rango di mera allegazione, posto che si dispone di scarni dati risalenti al 2023.
Infine, si palesa del tutto irrilevante l'assenza di protesti elevati a nome della persona fisica dell'amministratore, essendo rilevante il dato afferente alla società di capitali odierna reclamante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi provato lo stato di decozione di
, con conseguente conferma della pronuncia emessa dal Tribunale di TE. Parte_1
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Deve infine essere accertata la debenza, da parte della reclamante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n.
4769/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la reclamante alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del resistente che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
CP_1
3) accerta la debenza, in capo alla reclamante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino presidente
Dr. Giovanna Gianì consigliere
Dr. Elena Gelato consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio rubricato al numero 4769/2025 R.G. e pendente
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Isabella Filosa e Alessandra Tofan per delega in atti reclamante
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Controparte_1 C.F._1
Finardi in forza di procura in atti reclamato
E (P. Iva ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
reclamata
E
della società in persona del curatore, Controparte_3 Parte_1
contumace reclamata
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
Conclusioni
Per la reclamante: “la come sopra rappresentata domiciliata e difesa chiede a Codesta Ecc.ma Corte Parte_1
di voler:
accogliere il presente reclamo e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 31/2025 del Tribunale di
TE;
Rigettare l'istanza di liquidazione giudiziale proposta dalla per insussistenza dei presupposti di Controparte_2
legge;
Dichiarare inammissibile l'intervento del sig. per tardività e carenza di interesse;
Controparte_1
condannare le controparti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In via subordinata, qualora Codesta Ecc.ma Corte non dovesse ritenere di accogliere integralmente le conclusioni principali, si chiede di voler ammettere la al pagamento rateale già concordato con la Parte_1
e proposto al sig. ; CP_2 CP_1
Per il “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia rigettare in via pregiudiziale CP_1
l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e, nel merito, il reclamo proposto contro la stessa. Con vittoria di spese“
Ragioni di fatto e di diritto della decisione La società ha impugnato la sentenza n. 31/2025, emessa dal Tribunale di Parte_1
TE in data 15 luglio 2025, con la quale era stata disposta la sua liquidazione giudiziale.
A fondamento del reclamo ha addotto: Parte_1
i)la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, insita nella mancata disamina di tutte le eccezioni e difese svolte nella memoria autorizzata depositata in atti, completamente ignorata dal
Tribunale;
ii) l'insussistenza dei limiti dimensionali, comprovata dai bilanci rettificati prodotti nella prima fase di giudizio;
a tal fine ha rilevato come la necessità di rettifica delle scritture contabili originariamente depositate presso il Registro delle Imprese, dalle quali apparentemente emergeva il superamento dei limiti dimensionali quanto alla voce dei ricavi degli esercizi 2021 e 2022, si fosse resa necessaria per correggere errori contabili che avevano falsato la reale situazione patrimoniale, non essendo state contabilizzate correttamente le note di credito emesse in favore della società;
iii) l'insussistenza dello stato di insolvenza, essendo ad avviso della reclamante manifestamente insufficienti a dimostrare un simile stato gli elementi addotti dalle controparti ed evidenziati dal
Tribunale, dovendo considerarsi:
-che l'esito negativo dei tre pignoramenti presso terzi non era allo scopo rilevante, considerata per un verso la temporaneità della situazione e per altro la parzialità dell'indagine, essendo stata
Cont omessa la verifica di un quarto conto corrente acceso presso la di Roma, sempre rimasto con saldo attivo;
-che la società aveva accesso al credito, il che era comprovato dal recente rilascio di un finanziamento di circa € 40.000 dalla per l'acquisto in leasing di un'autovettura; CP_5
-che esisteva una sede operativa condotta in locazione e tre dipendenti regolarmente assunti con contributi in regola;
-che la società svolgeva proficuamente la propria attività commerciale, come comprovato dalla stipulazione di contratti di appalto significativi, tra cui quello con TIM per € 85.000; - che non esistevano protesti a carico dell'amministratore;
iv) l'inammissibilità dell'intervento del per tardività, in quanto avvenuto in epoca CP_1
successiva alla prima udienza, con conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta a sostegno del credito, peraltro insufficiente considerata l'irregolarità degli assegni dallo stesso prodotti;
v) la perdurante volontà transattiva, comprovata dall'accordo raggiunto con e dai CP_2
pagamenti rateali con la stessa in corso;
vi) l'omessa valutazione delle prove offerte dall'originaria resistente, la cui disamina avrebbe consentito di ritenere la natura della società di impresa minore e comunque l'insussistenza dello stato di decozione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la società ha concluso per la revoca della CP_6
sentenza di apertura della propria liquidazione giudiziale.
L'originaria ricorrente e la procedura di liquidazione giudiziale, seppur Controparte_2
ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite in sede di reclamo.
Si è invece costituito in giudizio il sig. il quale ha addotto: CP_1
-che il Tribunale aveva accertato l'esistenza di debiti superiori a 500.000,00 euro, anche di natura erariale, talché erano superati i limiti dimensionali di legge, a prescindere dalle avverse considerazioni circa la rettifica dei bilanci;
-che il suo intervento era ammissibile, in quanto svolto prima dell'udienza in esito alla quale il ricorso era stato trattenuto in riserva;
-che l'esistenza del credito ad esso sotteso non era contestabile, in quanto comprovata da un decreto ingiuntivo non opposto;
- che era configurabile lo stato di insolvenza della società, considerato l'esito negativo dei pignoramenti tentati dai creditori a seguito dello svolgimento di ricerche ex art. 492 bis c.p.c. nonché il decorso di due anni di rinvii, concessi dal Tribunale di TE a fronte delle trattative intercorse tra le parti, in esito al quale il debito non era stato saldato. Alla luce di tali considerazioni il resistente ha concluso per la conferma dell'impugnata CP_1
pronuncia.
Il reclamo è stato riservato in decisione alla prima udienza, tenutasi in data 14 novembre 2025.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Le censure formulate nei primi due motivi di reclamo, con le quali si lamenta la violazione del contraddittorio e l'omissione di pronuncia per non essere state considerate le difese svolte nella memoria di costituzione di , seppure fondate stante l'effettiva assenza di motivazione Parte_1
sui rilievi formulati dall'odierna reclamante nella prima fase di giudizio, non sono di per sé sole idonee a definire la controversia, posto che le carenze della motivazione sono recuperabili in questa sede.
Si procede dunque alla disamina dei rilievi formulati dalla società, veicolati nei successivi motivi di reclamo.
La censura relativa al mancato superamento dei limiti dimensionali non è suscettibile di accoglimento.
Al di là della intrinseca inverosimiglianza della rettifica dei bilanci, in quanto per un verso eseguita in data 3 gennaio 2024, in pendenza del giudizio volto alla declaratoria della liquidazione giudiziale
(e in dettaglio immediatamente prima della costituzione in giudizio di , risalente al 4 Parte_1
gennaio 2024), e per altro ricondotta alla necessità di considerare le note di credito indicate nei documenti prodotti da , tutte emesse negli anni 2021 e 2022 e dunque in epoca ben Parte_1
anteriore all'approvazione dei bilanci degli esercizi 2021 e 2022, rispettivamente avvenuta nel febbraio e nell'aprile dell'anno 2023 (talché non si vede per quale motivo le preesistenti note di credito non avrebbero dovuto essere ab origine considerate al fine di quantificare gli effettivi ricavi),
i dati forniti dalla stessa reclamante non consentono di ritenere provata la sua natura di “impresa minore”.
Per migliore comprensione si premette che ha prodotto una serie di elenchi di fatture, Parte_1
e relative note di credito, riferibili a ciascun trimestre degli anni 2021 e 2022, che a suo dire sarebbero corrispondenti ai dati estratti dai relativi “cassetti fiscali” e dunque costituirebbero i dati ufficiali e fedelmente idonei a riprodurre i ricavi dei singoli esercizi (al contrario delle “schede contabili” prodotte in atti, documenti che pacificamente sono di unilaterale formazione).
Ora, premesso che non è provato che i suddetti elenchi siano effettivamente corrispondenti ai dati estratti dal cd. cassetto fiscale, anche volendo dare per ammessa la circostanza, dalla disamina dei quattro documenti in tesi corrispondenti a quelli presenti nel cassetto fiscale riferibili all'esercizio 2021, che per affermazione della stessa rifletterebbero i reali ricavi al netto Parte_1
delle note di credito, emerge quanto segue:
-nel primo trimestre 2021 il totale dei ricavi, al netto delle note di credito visibili nel prospetto in tesi estratto dal cassetto fiscale, ammonta ad euro 77.941,86, oltre 12.348,90 per iva (si rimanda al doc. prodotto sub 8 nel fascicolo della prima fase di giudizio); Parte_1
-nel secondo trimestre 2021 il totale dei ricavi, sempre al netto delle note di credito presenti nel prospetto asseritamente estratto dal cassetto fiscale, ammonta ad euro 50.845,71, oltre iva pari ad euro 8.325,08 (v. doc.
8.1. del fascicolo della prima fase di giudizio di ); Parte_1
-nel terzo trimestre 2021 il totale dei ricavi, al netto delle note di credito presenti nel prospetto asseritamente estratto dal cassetto fiscale, ammonta ad euro 35.072,19, oltre iva pari ad euro
6.025,14 (v. doc.
8.2. del fascicolo della prima fase di giudizio di ); Parte_1
-nel quarto trimestre 2021 il totale dei ricavi, sempre al netto delle note di credito presenti nel prospetto asseritamente estratto dal cassetto fiscale, ammonta ad euro 41.803,24, più iva pari ad euro 7.794,25 (v. doc.
8.3. del fascicolo della prima fase di giudizio di ); Parte_1
per un totale di euro 205.663,00, pari ad euro 240.156,37 al lordo di Iva.
Ebbene, sulla base dei dati che, nella prospettazione della stessa , sarebbero quelli idonei Parte_1
a comprovare la reale entità del fatturato della società, ovvero in altri termini l'effettivo ammontare dei ricavi, come rettificato alla luce delle note di credito emesse e risultanti dal cassetto fiscale, si evince come i ricavi dell'esercizio 2021 fossero superiori a 200.000,00 euro, il che è già sufficiente a ritenere il superamento delle soglie di legge, risalendo il ricorso per liquidazione giudiziale all'anno 2023 (la conclusione è in ogni caso analoga esaminando i dati risultanti dal cd. cassetto fiscale dell'anno 2022, se si considera, come dovuto trattandosi di ricavi lordi, l'importo dell'Iva).
Alla luce delle considerazioni che precedono non può ritenersi provata l'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del ccii.
Occorre dunque procedere alla disamina degli ulteriori motivi di reclamo.
Prima di procedere alla valutazione delle censure afferenti all'asserita insussistenza dello stato di insolvenza ed all'erronea disamina delle risultanze istruttorie che dovrebbero comprovare la circostanza, occorre esaminare gli altri due motivi di reclamo proposti da . Parte_1
Il primo, relativo alla ritualità dell'intervento del (di cui al precedente punto iv), deve CP_1
essere disatteso.
L'intervento suddetto, spiegato nel gennaio 2025, in epoca anteriore all'udienza nel corso della quale il Tribunale ha riservato la decisione sul ricorso (maggio 2025), deve infatti ritenersi ammissibile.
In tal senso è l'espresso disposto di cui all'art. 40, comma 5, del codice della crisi, in forza del quale “l'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione”, come appunto avvenuto nel caso di specie.
A fronte di tale espressa previsione, oltre che in ogni caso in ragione della natura deformalizzata del rito in oggetto, deve poi escludersi che l'interventore sia incorso in alcuna decadenza nella produzione dei documenti comprovanti il credito sotteso all'intervenuto.
L'ulteriore motivo di reclamo, collegato all'allegata pendenza di trattative e alla dichiarata volontà della reclamante di addivenire al pagamento rateale dei debiti nei confronti di e del CP_2
è all'evidenza del tutto ininfluente in questa sede, posto che l'apertura della procedura di CP_1
liquidazione giudiziale impedisce di dare corso ad alcun pagamento in favore di singoli creditori;
eventuali pagamenti che fossero nelle more intervenuti (come pare ventilato dalla reclamante) sarebbero poi all'evidenza inefficaci nei confronti della massa dei creditori, ai sensi dell'attuale
144 ccii. Per quanto necessario, solo ad colorandum, si osserva come il Tribunale di TE non abbia affatto ostacolato una simile volontà transattiva della debitrice, ma abbia al contrario assecondato le richieste formulate da , avendo concesso rinvii dell'udienza di discussione sul ricorso Parte_1
(depositato nel dicembre 2023) per un periodo addirittura pari a quasi due anni, decorso il quale, peraltro, la debitrice non è stata in grado di assolvere al piano dei pagamenti, tanto che l'originaria ricorrente ha infine insistito per l'apertura della procedura concorsuale. Controparte_2
Si viene dunque alla disamina dei motivi di reclamo afferenti alla sussistenza dello stato di decozione ed all'asserita mancata considerazione degli elementi di giudizio forniti da , in Parte_1
tesi idonei ad escludere la configurabilità di un simile stato.
Sono del tutto corrette, e condivise da questa Corte, le conclusioni sul punto svolte dal Tribunale, che ha valorizzato:
-il mancato pagamento dei crediti vantati da e dal di rilevante ammontare CP_2 CP_1
complessivo (circa 80.000 euro oltre accessori), fondati su titoli giudiziali definitivi;
sul punto parte reclamante non ha fornito alcuna giustificazione o controdeduzione, se non l'offerta, che, come detto, è all'evidenza in questa sede del tutto tardiva e ultronea, di procedere al pagamento rateale degli (incontestati) debiti;
-l'esito negativo dei pignoramenti presso terzi eseguiti dalla ricorrente e dall'interveniente, che hanno entrambi tentato di pignorare eventuali somme giacenti sui conti correnti intestati alla società, senza alcun esito;
il dato, come si dirà infra, non è inciso dalle considerazioni svolte dalla reclamante;
- il fatto che, pur a fronte del lungo lasso di tempo decorso tra la proposizione del ricorso e la pronuncia di liquidazione giudiziale, conseguito ai rinvii concessi dal Tribunale, non sia Parte_1
stata in grado di onorare il piano dei pagamento rateale che si era assunta;
tale circostanza è di assoluta rilevanza indiziaria, posto che consente pacificamente di desumere l'assenza di liquidità dell'impresa e la sua incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni non solo con regolarità e mezzi normali di pagamento, ma persino in termini dilazionati e rateali. I menzionati elementi, che unitamente valutati non consentono di dubitare dello stato di decozione, non sono incisi dalle contrarie considerazioni svolte dalla reclamante.
Ribadito che non è stata neppure allegata la ragione del mancato pagamento dei crediti di euro
41.003,85 e 37.158,04, oltre accessori rispettivamente facenti capo alla originaria ricorrente e all'interveniente, entrambi fondati su titoli giudiziali definitivi, si rileva come non sia corretto l'assunto del mancato tentativo di pignoramento delle somme giacenti sul c/c acceso presso la
Cont
di Roma, che secondo le allegazioni di avrebbe sempre presentato un saldo attivo. Parte_1
Il a infatti dato corso al pignoramento presso tale istituto di credito, ottenendo il risultato CP_1
di una dichiarazione positiva per euro 14,00; la somma, del resto consona all'andamento del conto come comprovato dagli estratti prodotti dalla reclamante (che testimoniano una giacenza iniziale di euro 1.390,00 al 29.12.2023 e una finale, al 3.1.2024, di euro 33,77), non consente all'evidenza di ritenere che la debitrice possegga la liquidità necessaria per far fronte ai propri debiti.
L'assunto della mera temporaneità e accidentalità del saldo negativo riscontrato in sede di pignoramento presso terzi si scontra poi con la considerazione che tale evenienza è stata riscontrata con riguardo a tutti i conti correnti pignorati e in periodi diversi di tempo, posto che tra i pignoramenti tentati dall'originaria ricorrente, nella seconda metà del 2023, e quelli posti in essere dal a fine 2024, è intercorso un anno e l'esito delle esecuzioni presso terzi è stato CP_1
il medesimo.
Il fatto poi che la società abbia ottenuto un finanziamento di euro 40.000,00 per l'acquisto di un'autovettura (volendo dare per provata la circostanza, posto che il relativo documento è costituito da un foglio dattiloscritto privo di alcuna sottoscrizione), non consente di elidere la rilevanza probatoria degli elementi sinora evidenziati, posto nulla è dato sapere quanto al corretto adempimento ai ratei del leasing, in epoca successiva alla concessione del finanziamento.
Del resto, qualora la società effettivamente godesse di accesso al credito proporzionato alle obbligazioni cui è tenuta a far fronte, non si comprende a quale titolo il saldo attivo dei diversi conti correnti dalla stessa accesi sia negativo e, soprattutto, per quale motivo non abbia inteso avvalersi della fiducia del sistema bancario e finanziario per ottenere la liquidità necessaria, oltre che all'acquisto di una Audi A6, a quanto necessario per far fronte ai suoi debiti nei confronti di e del il primo dei quali, secondo quanto risulta dal ricorso per decreto Controparte_2 CP_1
ingiuntivo, era risalente all'anno 2022.
L'allegato regolare svolgimento dell'attività d'impresa, che sarebbe comprovato dalla conclusione di numerosi contratti di rilevante valore, è in realtà dimostrata con riguardo ad un unico contratto, stipulato con la società per euro 70.000 oltre Iva;
null'altro è dato sapere con riguardo CP_7
alle attività attualmente svolte da . Parte_1
Ebbene, premessa la singolarità di quanto indicato nel suddetto contratto (ove viene menzionata un'offerta di ottobre 2023 e prevista la consegna delle forniture oggetto del contratto a fine gennaio 2023) e rilevato che, secondo quanto indicato nel testo del contratto, il negozio era destinato ad esaurirsi nell'anno 2023, il suo valore complessivo, al lordo dei costi vivi, dei costi per dipendenti, delle imposte, è inferiore addirittura ai crediti vantati dalla ricorrente e dall'interveniente e dunque, di per sé solo, non dimostra in alcun modo che l'impresa possa operare regolarmente sul mercato, facendo fronte con regolarità alle sue obbligazioni.
Cont L'estratto annuale del c/c acceso presso la di Roma, seppure documenti accrediti per complessivi euro 20.000,00 derivanti dal contratto intercorso con documenta anche CP_7
corrispondenti uscite e il saldo finale è, come detto, pressoché pari a zero, il che comprova la tesi che la società non genera attività tali da consentirle di soddisfare i suoi creditori, con regolarità e con mezzi ordinari di pagamento.
Il fatto che la società sia in regola con i versamenti contributivi in favore dei dipendenti, evenienza che pure ad avviso della reclamante sarebbe idonea ad elidere gli elementi indiziari della decozione evidenziati dal Tribunale, è al rango di mera allegazione, posto che si dispone di scarni dati risalenti al 2023.
Infine, si palesa del tutto irrilevante l'assenza di protesti elevati a nome della persona fisica dell'amministratore, essendo rilevante il dato afferente alla società di capitali odierna reclamante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi provato lo stato di decozione di
, con conseguente conferma della pronuncia emessa dal Tribunale di TE. Parte_1
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Deve infine essere accertata la debenza, da parte della reclamante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n.
4769/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la reclamante alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del resistente che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
CP_1
3) accerta la debenza, in capo alla reclamante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino