Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5175/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.05.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana codice fiscale C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano codice fiscale C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Maria Pintucci del Foro di Milano presso la quale hanno eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TO E' VE (BG) il 22/07/2017
(anno 2017 atto n. 3, reg. atti di matrimonio, parte 2, serie A)
In separazione dei beni.
Separati consensualmente con sentenza n. 815/2024 pubblicata il 28/06/2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
Con il seguente figlio:
nato a [...] il [...], cittadino italiano. Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 mantenendo la residenza anagrafica nella casa familiare in Milano, via Carlo D'Adda n. 22 ove continuerà a vivere con la mamma.
2) La casa familiare sita a Milano in via Carlo D'Adda n. 22 viene assegnata alla madre in quanto genitore prevalentemente collocatario, con spese condominiali ordinarie e utenze a carico della sig.ra . Parte_1
3) Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la Parte_2 Per_1 somma mensile di € 350,00, (euro trecentocinquanta/00) anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese (prima rivalutazione nel mese di maggio 2025).
4) Il padre terrà a proprio carico il 70% e la madre il 30% delle spese extra assegno relative al figlio
, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Per_1
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) La sig.ra percepirà integralmente l'assegno universale per il figlio . Parte_1 Per_1
6) Salvo diverso accordo tra le parti, il padre terrà con sé a settimane alternate: Per_1
- dal giovedì dopo la scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- dal mercoledì dopo la scuola fino al sabato mattina. Una volta al mese (in occasione del primo fine settimana di competenza materna) il padre terrà dal mercoledì dopo la scuola fino al Per_1
venerdì con accompagnamento a scuola;
- durante le vacanze scolastiche estive starà con ciascun genitore 2 settimane consecutive Per_1 nel mese di agosto e una nel mese di luglio (quest'ultima se richiesta). I periodi dovranno essere concordati entro il 30 aprile di ogni anno. Nel restante tempo estivo continuerà ad applicarsi il calendario di frequentazione ordinaria;
- nelle vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze natalizie: dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 31 9 dicembre alla ripresa della scuola, ad anni alterni con la madre. trascorrerà ad anni alterni il giorno della Vigilia con Per_1 un genitore e il giorno di Natale con l'altro.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 co. 3 c.p.c. In data 26.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TO E' VE (BG) il
22/07/2017 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO E' VE (BG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________