Sentenza 18 settembre 2024
Massime • 1
In tema di trattamento sanitario obbligatorio, la mancata impugnazione del provvedimento amministrativo con cui questo è stato disposto, benché non precluda la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ingiusto riportato, stante l'autonomia della azione risarcitoria a tutela dei propri diritti soggettivi da quella impugnatoria, non consente di invocare, all'interno del giudizio risarcitorio, la disapplicazione del provvedimento, posto che questa è ammissibile solo in via incidentale e finché questo sia in grado di incidere negativamente sulla posizione del soggetto leso, e non in riferimento ad un provvedimento che, avendo efficacia limitata nel tempo (nella specie di sole 48 ore, ha esaurito da anni i suoi effetti.
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La paziente sostiene di essere stata arbitrariamente sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio TSO e chiama in causa il Medico di Pronto soccorso e lo Psichiatra. I Giudici di merito dichiarano la domanda improcedibile e anche la Cassazione rigetta (Cassazione civile, sez. III, 18/09/2024, n.25127). La vicenda La paziente cita in giudizio il Medico di PS dell'ospedale di Ancona e lo Psichiatra dell'ospedale di Torrette di Ancona. E ne chiede la condanna al risarcimento dei danni subiti per essere stata sottoposta arbitrariamente nel 2018 a un trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Il Tribunale dichiarava la domanda improcedibile perché volta a contestare la legittimità del …
Leggi di più… - 2. TSO illegittimo: va risarcito anche il danno non patrimonialeMichele Di Salvo · https://www.diritto.it/ · 18 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/09/2024, n. 25127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25127 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |