Sentenza 5 febbraio 1999
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
A 58044cc 5803500 0 r.g. nn. 14912 + 14919/97 ud. pubb, 22.10. oggetto: acque pubbliche R.G.n. 14912 14919197 REPUBBLICA ITALIANA CRON 3017 REP. 452 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UA 22.10.98 SEZIONI UNITE CIVILI riunita in camera di consiglio nelle persone dei LIRE 3000 CANCELLERIA signori magistrati : dott. Aldo VESSIA Primo Presidente f.f. Manfredo GROSSI , Presidente di sezione;
CK880121 "1 Francesco AMIRANTE " Consigliere;
CK330096 14 Giuseppe AN , CASSAZIONE 11 Francesco RE ST , " CORTE SUPREMA CAMPIONE CIVILE 14 RM AG " ' 58041-58035 "1 Giovanni LI " ' rel N. Francesco SABATINI 11 ' "Ettore NA , CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Rilasciata copia studio sui ricorsi : 16000al SIG. IL SOLE 24 ORE per diritti n.14912/97 proposto dal IL CANCELLIERE COMUNE DI PISA in persona del sindaco pro tempore 1 elett. dom. in Roma via Barnaba Tortolini n. 34 1 184 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Paoletti dal Sig. per diritti L. مصمم II 24 FEB. 1999 " presso lo studio dell'avv. Nicolò Paoletti che lo IL CANCELLIERE rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso e delibera G.M. n. 2107 del 6.11.1997 LIRE 3000. ricorrente CANCELLERIA
contro
MINISTERO DELLE FINANZE in persona del ministro I in carica , rappresentato e difeso dall'Avvocatura SCC125734 Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma R 3000 domicilia ope legis controricorrente m. 14919/97 proposto CC125735 dal COMUNE DI LIVORNO , in persona del sindaco p.t. 34 ,elett. dom. in Roma via Barnaba Tortolini n. 1 presso lo studio dell'avv. Nicolò Paoletti che lo rappresenta e difende i unitamente all'avv. Paolo Macchia , in virtù di procura a margine del ricorso e delibera della G.M. n. 401 del 6.11.1997 ricorrente
contro
IMINISTERO DELLE FINANZE in persona del ministro in carica rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma domicilia ope legis controricorrente 2 AW. GEN. STATO 1 legale 80.000 avvers0 14.000 la sentenza n. 68 in data 29 gennaio 26 settembre 1996 del Tribunale Superiore delle acque pubbliche (r.g. n. 111/91 ) Ricerat Merce Udita nella pubblica udienza del 22 ottobre Tatale 6.34000 2 NP21009حة 1998 la relazione del consigliere dott. Francesco 11 PAN IEN Sabatini . comparso per i ricorrenti l'avv. Nicolò E' ' che ha chiesto l'accoglimento dei Paoletti ricorsi . Sentito il P.M. in persona dell'avvocato che ha chiesto ilgenerale dott. Paolo Dettori rigetto di entrambi i ricorsi . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 'Con ricorso notificato il 19 ottobre 1980 il Ministero delle finanze convenne i Comuni di Pisa di Livorno dinanzi al Tribunale Regionale delle acque pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze e ne chiese la condanna al risarcimento del danno prodotto della falda dall'abbassamento emungimento di dall'eccessivo freatica provocato acqua a mezzo di pozzi escavati dai due convenuti e conseguente notevole danneggiamento delle strutture della galleria coperta del canale demaniale di Riprafatta . 3 2 Resistendo i convenuti l'adito Tribunale respinte le eccezioni di incompetenza per materia e di prescrizione , e pur ritenendo provato il nesso la deicondotta materiale di causalità tra convenuti none l'evento dannoso dedotto ravvisò tuttavia nella condotta stessa elementi di e rigettò conseguentemente la domanda .colpa, F appellata dal In riforma di tale decisione ' con la pronuncia ora gravata il Ministero ' ' all'esito dei chiarimenti Tribunale Superiore ha richiesti al c.t.u. nominato in primo grado I in solido condannato i due Comuni f a pagare all'attore somma di lire 47.000.000 ' oltre la rivalutazione monetaria a decorrere dal 31.12.1975 con gli interessi al saggio costante del 5% sulla somma rivalutata a decorrere dalla stessa data Dopo aver richiamato le argomentazioni svolte giudice a sostegno del proprio primo dal convincimento 1 ed in particolare il rilievo che alla data del fatto ( 1969 ) non erano state ancora cognizioni che poi avevano acquisite le cautele di cui alla legge 18 determinato le il Tribunale Superiore maggio 1989 Il . 183 E : premesso in diritto che la colpa quale criterio ' responsabilità preveduto di imputazione della oltre che nel caso di dall'art. 2043 c.c. inosservanza di leggi regolamenti i ordini 0 discipline può anche derivare da negligenza ' imprudenza od imperizia ( art. 43 c.p. ) , in fatto ha ritenuto provato dalle risultanze della c.t.u. , compresi i citati chiarimenti che i due Comuni ' incorsero in colpa per aver provveduto alla nonostante la insufficienza degliescavazione condotti sul comportamento della accertamenti falda e senza compiere i necessari più complessi accertamenti . Relativamente al quantum lo stesso Tribunale Superiore ha ritenuto attendibile anche in 1 considerazione del fatto che la controversia riguardava soggetti pubblici , la spesa allegata dall'attore ' ne ha quindi disposto la rivalutazione secondo gli indici Istat e sulla ' somma rivalutata ha attribuito altresì gli interessi al saggio costante del 5% che ha ritenuto adeguato a compensare il danno derivato dal ritardato rimborso del capitale a suo tempo speso S 5 Per la cassazione di tale pronuncia i due Comuni hanno prodotto separati ricorsi , ciascuno affidato a quattro motivi ' cui il Ministero resiste con distinti controricorsi MOTIVI DELLA DECISIONE 1 . I due ricorsi , iscritti con numeri di ruolo diversi devono essere riuniti ( art. 335 c.p.c. ) perché investono la medesima sentenza 2 . Con il primo motivo di ciascuno dei due ricorsi si deduce la violazione dell'art. 2043 c.c. e dei principi generali sulla responsabilità per fatto illecito nonché l'inesistenza della della motivazione sotto il profilo contraddittorietà e della illogicità e sulla premessa che ai comuni è stato addebitato di non svolto sufficienti accertamenti in ordine avere al comportamento della falda freatica talché la ' colpa è stata sostanzialmente ravvisata in una a sostegno di essi si rileva condotta omissiva che siffatta condotta può essere fonte di responsabilità per danni solo in quanto sussista un concreto e preciso dovere giuridico del soggetto di tenere un comportamento diverso cioè quando vi ' sia un vero e proprio obbligo giuridico di impedire obbligo nella speciel'evento lamentato 6 Ir inesistente ed imposto solo con la sopravvenuta Si richiama al riguardo la legge n. 183/89 sentenza del 30.10.1980 n. 5856 di questa C.S. e si motivazione della decisione aggiunge che la impugnata è inoltre contraddittoria , dal momento che riconosce che all'epoca dei fatti non vi era alcuna adeguata conoscenza del fenomeno della subsidenza ma afferma nondimeno la responsabilità degli attuali ricorrenti se • all'epoca il fenomeno era imprevedibile da ciò 1 non poteva che essere tratta la conseguenza del difetto assoluto dell'elemento soggettivo . Entrambe le argomentazioni , nelle quali i motivi rileva la Cortearticolano sono si destituite di fondamento Deve premettersi che i giudici del merito hanno ravvisato la condotta del comuni causativa del danno , nell'attività di escavazione di pozzi ed in quella conseguente di emungimento di acqua : condotta , dunque , commissiva e non già , come I cosìinvece si pretende Omissiva , sulla quale 1 come sul nesso materiale di causalità tra la stessa ed il danno si ' formato ' in difetto di specifici motivi di impugnazione , il giudicato . 7 Segue da ciò che non pertinente è il richiamo alla citata sent. n. 5856/80 ( seguita da ultimo sez. V pen. I 12 luglio da Cass. ' dal momento che l'indirizzo f1994 Di Martino ) I si è affermato con da essa espresso. condotta omissiva riferimento all'ipotesi della ' è come detto mentre nella specie si n ' presenza di una condotta commissiva e l'addebito 1 attiene alla prevedibilità del danno alla falda cagionato dalla succitata condotta , e + pertanto , investe il solo profilo soggettivo della condotta stessa giuridicamente irrilevante che E' dunque ' all'epoca l'attività di escavazione ed ' emungimento non fosse ancora disciplinata dalle norme , poi dettate dalla citata legge del 1989 e legittimamente il Tribunale Superiore ha fatto riferimento alla nozione di colpa generica - per quale imperizia negligenza od imprudenza altresìi delineata dall'art. 43 primo comma c.p. anche agli effetti , come è incontroverso della ' responsabilità civile aquiliana : trattandosi ' non può venire infatti , di condotta commissiva in considerazione l'art. 40 cpv. c.p. in forza del quale non impedire un evento che si ha 8 # equivale a l'obbligo giuridico di impedire cagionarlo , e sul quale è basato l'indirizzo giurisprudenziale 1 richiamato dai ricorrenti 1 ravvisata dai giudici delmentre la negligenza merito si traduce in una omissione di vigilanza ed attenzione bene può connotare anche la condotta commissiva Accertare se tale colpa ricorra ° meno è poi questione di fatto , come tale demandata al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità purché il relativo accertamento sia immune da errori giuridici e vizi logici ( da ultimo , in tal senso Cass. 29.4.1996 n. 3939 ) ' esclusi errori giuridici deve Orbene ' 1 ex art. rilevarsi che il ricorso per cassazione 111 cost. avversO le sentenze del tribunale superiore delle acque pubbliche non proponibile per f costante giurisprudenza ' per denunciare quei vizi della motivazione della sentenza impugnata che implichino un controllo della sua sufficienza e razionalità in raffronto con le risultanze probatorie ma solo quelli che ' si traducono nella mancanza della motivazione stessa la quale si verifica nei casi ' emergenti solo dal contesto del provvedimento , di una sua 9 radicale inesistenza o di argomentazioni inidonee a palesare una qualsiasi ratio decidendi ( da ultimo in tal senso Cass. sez. un. 18.2.1997 n. ' 1484 ). Vizi siffatti non sussistono - e non vengono , neppure dedotti , poiché la sentenza del resto - pur avendo dato atto che i fatti erano anteriori alla citata legge del 1989 ha nondimeno ritenuto ' provata la colpa sulla base della valutazione critica della consulenza tecnica d'ufficio . 3 . Il secondo motivo di ciascuno dei due ricorsi investe la liquidazione del danno operata dalla sentenza impugnata , ed allega la violazione degli artt. 2697 e 1226 c.c. nonché l'inesistenza della motivazione Al riguardo il tribunale superiore ' dopo aver premesso che era indiscutibile la sussistenza del danno lamentato ' relativamente all'ammontare di esso ha giudicato attendibile la documentazione 1 ed ha aggiunto prodotta dall'attore appellante essere ragionevole presumere che in una non controversia tra enti pubblici l'uno rappresenti costi superiori all'effettivo e che a distanza di circa trenta anni dai fatti , appariva superfluo le disporre una consulenza tecnica d'ufficio . 10 ། Tali argomentazioni sono censurate dai ricorrenti i quali osservano che essi già nel corso del giudizio di primo grado avevano eccepito la della prova del quantum mancanza ed avevano contestato i documenti prodotti dalinoltre Ministero ed aggiungono che la riconosciuta attendibilità della documentazione in questione equivale in pratica a sottrarre il Ministero stesso dall'osservanza dell'onere della prova che ' neanche si sarebbe potuto ricorrere alla liquidazione equitativa . Osserva la Corte che non sussistono le violazioni di legge dedotte : la sentenza impugnata non ha infatti liquidato equitativamente il danno che sopraha invece ritenuto provato con i rilievi riportati , con la conseguenza che non è pertinente il richiamo all'art. 1226 c.c. neppure è a che invocabile l'art. 2697 primo comma C.C. tEssendo la valutazione della prova questione i di fatto giudice del ' come tale demandata al merito il controllo della relativa motivazione ' quanto alle sentenze del tribunale superiore delle acque pubbliche incontra i limiti già sopra segnalati ( Cass. n. 1484/97 ) e nella specie , dal momento che la sentenza non certo valicati , 11 non solo non affetta da radicale inesistenza motivazionale nè contiene argomentazioni inidonee a palesare una qualsiasi ratio decidendi " ma al contrario ha legittimamente valutato la prova a norma del primo comma dell'art. 116 c.p.c. ' traendo argomenti anche dal contegno delle parti ' come consente il secondo comma della stessa disposizione 4 . Con il terzo motivo entrambi i ricorrenti sostengono che l'obbligazione relativa al rimborso delle spese sostenute ha carattere pecuniario ed è e denuncianosoggetta al principio nominalistico ' conseguentemente la violazione degli artt. 1224 e e con il quarto motivo allegano la 1227 c.c. i illegittimità del cumulo tra rivalutazione ed interessi e richiamano al riguardo la sentenza di f queste sezioni unite del 17.2.1995 n. 1712 Entrambi i motivi sono infondati L'obbligazione di risarcimento del danno costituisce debito di valore e comporta che allorquando la liquidazione avvenga come nella ' per equivalente specie ' e sia espressa in termini monetari , deve tenersi conto anche della svalutazione monetaria che sia intervenuta 12 successivamente al verificarsi dell'evento dannoso obbligazione mira a dal momento che tale patrimonio del danneggiato nello reintegrare il stato in cui si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato ( ex plurimis f in tal senso Cass. 25.9.1997 n. 9396 3.12.1997 ' II. 12262 , 4.12.1997 n. 12297 ) Legittimamente , pertanto , la sentenza impugnata ha disposto la rivalutazione della somma corrispondente ai valori monetari della data del fatto dannoso nè l'avvenuta spontanea stessoad opera dello riparazione dei danni i vale a mutare la natura del soggetto danneggiato a trasformarlo cioè come in sostanza si debito 15771 i dal momento che pretende ' in debito di valuta - tale trasformazione si produce solo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede alla liquidazione ( Cass.
6.4.1995 n. 4024 e 10.10.1988 n. 5465 Del resto se fosse • ' ricorrenti debitoreesatta la tesi dei il 1 verrebbe a giovarsi della svalutazione monetaria , successiva al verificarsi del danno in contrasto ' 'dunque con la funzione stessa della relativa obbligazione , nella specie rimasta inadempiuta per le circa un trentennio e dunque per un periodo 13 , in parte , anche da fenomeno ntrassegnato flattivo di rilevanti dimensioni Quanto al cumulo tra rivalutazione ed interessi ' è ripetutamente osservato in giurisprudenza che assolvono funzioni diverse e che in essi ' particolare gli interessi hanno natura compensativa del ritardato pagamento ( tra le altre , in tal 1 Cass.
1.7.1997 n. 5845 ) . senso quarto motivo nella parte in cui sembra Il ' in assoluto il cumulo è dunque resistito negare da tale costante indirizzo mentre , laddove pone in discussione le concrete modalità , attraverso le quali il cumulo stesso è stato disposto , trascura di considerare che sul punto la sentenza ha ' dichiaratamente provveduto in via equitativa applicando inoltre il tasso costante del 5% anche per il periodo in cui quello legale ( a seguito della modifica apportata dall'art. 1 legge 26.11.1990 n. 353 all'art. 1284 c.c. : norma poi di nuovo modificata dall'art. 2 CO. 185 legge 23.12.1996 n. 662 ) era del 10% : dal che segue anche inl'incensurabilità della liquidazione considerazione dei già menzionati limiti al controllo di legittimità sulla motivazione delle sentenze. del tribunale superiore e la non 14 pertinenza del richiamo alla sentenza di queste sezioni unite n. 1712 del 1995 110T Le spese seguono la soccombenza 1077 100T 250000 • 80000p.q.m. 330000 La Corte riunisce i ricorsi , li rigetta entrambi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio liquidate di cassazione in 64.000 oltre lire... lire 5.000.000 cinquemilioni ) di onorari in favore del controricorrente . Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte il 22 ottobre 1998 . Il Consigliere est. Il P. Presidente f.f. Eldrem Frame ratio Олей Il Colleborgiore di Cancellerie Depositato a Komp, I 5 FEB. 1999 LERIA IL COLLABORATORE C Querie 6. די ATO A DEDITO 11.2.P REI TO 75P MOD. ART IS SCAMP9 a G 15 Ignat 44999