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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1014/2017 R.G.
È comparso, per la parte opponente, l'avv. ANTONINO LANZA in sostituzione dell'avv. PAOLO STARVAGGI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Chiede la vittoria delle spese e dei compensi con distrazione in favore del difensore titolare.
È comparso, per la parte opposta, l'avv. KATIA PAOLA CASTIGLIONE in sostituzione dell'avv. ANDREA PAOLO VASAPERNA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1014/2017 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 sig. , con sede in Capo d'Orlando, Via Torrente Forno, n.80, (c.f. Parte_2
e p.i. , elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Amari P.IVA_1
3/e, presso lo studio dell'avv. Paolo Starvaggi che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO con sede in Contrada Gabbia, fraz. Controparte_1
Giammoro, Pace del Mela, zona industriale SN, (c.f. e p.i. ) in persona P.IVA_2 del curatore, già Commissario Giudiziale, avv. Rosario Roberti, rappresentato e difeso, come da procura in atti e giusta autorizzazione giudiziale in atti, dall'avv.
Andrea Paolo Vasaperna
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Con citazione del 5 giugno 2017 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 159/2017 con cui questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di € 16.775,28 – oltre interessi e spese – in favore di CP_1 quale corrispettivo per la fornitura di merci.
[...]
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 6 novembre 2017, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ed erano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Ammessi i mezzi istruttori, il 6 ottobre 2020 il giudizio veniva riassunto dall'opponente all'esito della dichiarazione di fallimento di controparte che, fissata medio tempore l'udienza per il prosieguo con provvedimento del 7 giugno 2022, si costituiva a mezzo della Curatela con comparsa del 19 gennaio 2023.
Pervenuta la causa per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 16 febbraio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), si delegava il G.O.P. in affiancamento per l'assunzione della prova orale e, completato l'incombente, con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del
27 novembre 2024 veniva formulata una proposta conciliativa, rifiutata dall'opponente.
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022). L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
3. – Con il primo motivo l'opponente eccepisce l'improcedibilità della domanda per difetto di negoziazione assistita.
Il motivo è infondato giacché ex art. 3, comma 3, d.l. n. 132/2014 la negoziazione assistita non è condizione di procedibilità della domanda nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo l'opponente eccepisce la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, necessaria alla luce del suo oggetto, i.e. cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
L'art. 62, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27 stabilisce che “i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità
e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento”, mentre il comma 11 bis precisa che “[c]on decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo”.
Adottato il 19 ottobre 2012, il D.M. n. 199 ha precisato che “[a]i fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettere a) e b)” (art. 3, comma 1).
Sennonché l'art. 3, comma 4, D.M. chiarisce che la presenza di un contratto non è necessaria qualora i relativi elementi essenziali, così come richiesti dall'art. 62, comma
1, L. n. 27/2012 sono contenuti, tra l'altro, nella fattura che deve riportare la dicitura
“ASSOLVE GLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ARTICOLO 62, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE
24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24
MARZO 2012, N. 27”.
Poiché le fatture poste a fondamento della domanda di adempimento indicano gli elementi essenziali richiesti dalla legge e rispondono tutte al requisito appena indicato
(v. in calce alle stesse) il motivo di opposizione è infondato.
Più in generale ha ribadito l'onere in capo all'opposto di Parte_1 provare funditus il titolo nonché la merce effettivamente consegnata, chiedendo altresì di procedere alla rideterminazione del credito.
Anche sotto questo profilo l'opposizione si rivela infondata.
È pacifico che nei rapporti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di beni da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna. In tal caso, tuttavia, la prova della consegna della merce o del bene può ritenersi raggiunta qualora i documenti di trasporto, le bolle di consegna o altro strumento che attesti comunque il passaggio del bene da una parte all'altra, siano corredati dalla firma del destinatario – o dei soggetti da questi autorizzati – e tale firma non sia stata ritualmente disconosciuta dalla parte alla quale tale sottoscrizione si riferisce. Viceversa, nel caso in cui la sottoscrizione apposta sulle bolle di consegna sia stata disconosciuta, la parte nei cui confronti è stato operato il disconoscimento, può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare detta consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento ai documenti di consegna), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla
(v., per tutte, Cass., n. 14594/2007).
Nella specie l'opposta non si è limitata a produrre a supporto delle proprie pretese le fatture (n. 52499 del 28.09.2016 di €. 1.025,97; n. 52500 del 28.09.2016 di € 2.926,24;
n. 53723 del 05.10.2016 di € 1.544,54; n. 53951 del 06.10.2016 di € 1.031,85; n. 54963 del 12.10.2016 di € 708,58; n. 55032 del 12.10.2016 di € 166,61; n. 55332 del
14.10.2016 di € 5.664,93; n. 56504 del 21.10.2016 di € 3.656,89; n. 56643 del
21.10.2016 di € 49.67) e l'estratto del registro di vendita su cui erano annotate, ma ha altresì versato in atti i buoni di consegna della merce emessi per le fatture stesse.
In particolare, questi ultimi contengono il riferimento numerico alla fattura, la data e l'importo e le loro sottoscrizioni non sono state né tempestivamente né compiutamente contestate.
A rigore ha tardivamente – i.e. nella seconda memoria istruttoria, Parte_1
a fronte di una allegazione contraria effettuata in comparsa di risposta – sostenuto di non avere mai inviato alcun proprio dipendente a ritirare la merce nonché l'estraneità alla propria compagine organizzativa di uno dei firmatari, tale Persona_1
Eppure, anche a sforzarsi di ritenere tempestiva una contestazione siffatta, la prova orale raccolta infirma tale dichiarazione, essendo emerso che la merce indicata nelle fatture è stata consegnata e che il NZ agiva comunque per conto della debitrice.
Infatti, il teste escusso nell'interesse dell'opponente – pur avendo Testimone_1 negato che avesse un ruolo nella gestione dei rapporti commerciali Persona_1 della ha altresì riferito che la merce veniva ritirata dalla Parte_1 [...]
che “il sig. lavorava presso la Controparte_2 Persona_1 Controparte_2
e che “il sig. svolgeva l'attività di ritiro per conto della
[...] Persona_1 [...]
incaricata dalla . Nello stesso senso la teste Controparte_2 Parte_1
ha dichiarato “so che c'era un signor NZ all'interno della ditta di trasporti esterna”. Tes_2
Pertanto, il ritiro dei beni pur formalmente eseguito da una società esterna è comunque riconducibile all'opponente.
Inoltre, da un lato, la teste ha specificato che i beni indicati in fattura Testimone_3 venivano ritirati dal NZ, chiarendo altresì come le modalità operative del pagamento – dati i rapporti commerciali intercorsi tra le parti – fossero particolarmente favorevoli per la quale poteva beneficiare dei c.d. Parte_1 sospesi di cassa.
Dall'altro, il teste ha riferito che “il sig. NZ ordinava e pagava la merce Testimone_4
e nel pomeriggio o la mattina seguente passava un camion a ritirare la merce;
Maxi Cash non eseguiva la consegna”; che il sig. NZ aveva due tipi di fido (uno estivo e uno invernale); che
“NZ portava l'assegno di relativo alle fatturazioni di
Parte_1 Parte_1 posso dire che alle volte il sig. NZ aveva la carta di credito della ... posso dire
Parte_1 che il NZ non era estraneo alla ... lo stesso NZ aveva la disponibilità degli
Parte_1 assegni e della carta di credito di io posso dire che nell'80 % dei casi, io mi
Parte_1 sentivo con NZ perché – i.e. il rappresentante legale dell'opponente (v. procura Per_2 alle liti allegata all'atto introduttivo) – “mi aveva detto di interfacciarmi con NZ;
posso dire che a ritirare la merce veniva il camion dell' erano sempre gli stessi auto-
Parte_1 trasportatori”. D'altra parte, ai fini della sussistenza di un mandato non è necessaria la stipula di un contratto scritto, ben potendo la sua esistenza evincersi – come nella specie – dall'ordinazione delle merci ovvero dalla disponibilità degli assegni e della carta di credito.
Può allora ritenersi provato che a mezzo di Parte_1 Controparte_2
ha ricevuto le merci indicate nelle fatture, della cui consegna fanno prova
[...] oltre alle deposizioni raccolte (v. testi e ) anche i buoni a firma NZ CP_1 Tes_4
(buoni nn. 14, 16, 18 e 19) e a firma (buono n. 15); la cui sottoscrizione Tes_5 Tes_5 non è stata disconosciuta e la cui estraneità alla lato sensu impresa del non è Per_2 stata né sostenuta dall'opponente, che sul punto ha taciuto, né dimostrata.
Pertanto, provato il titolo e allegato l'inadempimento, era onere dell'opponente- convenuto in senso sostanziale dimostrare di avere adempiuto;
onere che quest'ultimo non ha assolto, richiedendo invero di determinare il credito senza tuttavia fornire ragioni per dubitare della correttezza dei prezzi, rimessi evidentemente alla capacità negoziale del venditore.
Indimostrata anche la slealtà commerciale dell'opposta – che, beninteso, avrebbe potuto solo integrare gli estremi di una fattispecie risarcitoria, per cui non è stata invero avanzata alcuna istanza – la C.T.U. domandata da sarebbe Parte_1 stata integralmente esplorativa.
L'opposizione è dunque infondata, ma non sussistono i presupposti per applicare l'art. 96, comma 3, c.p.c. non ritenendo il Tribunale che l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso sia stato caratterizzato da una condotta abusiva (Cass., n.
27326/2019).
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza senza che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., stante la sua accessorietà rispetto all'effettivo tema di lite, dia luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare soccombenza reciproca (v. Cass., n. 11792/2018 e Cass., n. 9532/2017).
Esse, pertanto, vanno poste integralmente a carico di Parte_1
e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n.
[...]
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1014/2017 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 159/2017 emesso da questo Tribunale il 21 aprile (dep. 24 aprile) 2017;
2) condanna rifondere al Parte_1 [...] le spese di lite, che liquida in € Controparte_3
5.077,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1014/2017 R.G.
È comparso, per la parte opponente, l'avv. ANTONINO LANZA in sostituzione dell'avv. PAOLO STARVAGGI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Chiede la vittoria delle spese e dei compensi con distrazione in favore del difensore titolare.
È comparso, per la parte opposta, l'avv. KATIA PAOLA CASTIGLIONE in sostituzione dell'avv. ANDREA PAOLO VASAPERNA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1014/2017 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 sig. , con sede in Capo d'Orlando, Via Torrente Forno, n.80, (c.f. Parte_2
e p.i. , elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Amari P.IVA_1
3/e, presso lo studio dell'avv. Paolo Starvaggi che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO con sede in Contrada Gabbia, fraz. Controparte_1
Giammoro, Pace del Mela, zona industriale SN, (c.f. e p.i. ) in persona P.IVA_2 del curatore, già Commissario Giudiziale, avv. Rosario Roberti, rappresentato e difeso, come da procura in atti e giusta autorizzazione giudiziale in atti, dall'avv.
Andrea Paolo Vasaperna
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Con citazione del 5 giugno 2017 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 159/2017 con cui questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di € 16.775,28 – oltre interessi e spese – in favore di CP_1 quale corrispettivo per la fornitura di merci.
[...]
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 6 novembre 2017, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ed erano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Ammessi i mezzi istruttori, il 6 ottobre 2020 il giudizio veniva riassunto dall'opponente all'esito della dichiarazione di fallimento di controparte che, fissata medio tempore l'udienza per il prosieguo con provvedimento del 7 giugno 2022, si costituiva a mezzo della Curatela con comparsa del 19 gennaio 2023.
Pervenuta la causa per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 16 febbraio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), si delegava il G.O.P. in affiancamento per l'assunzione della prova orale e, completato l'incombente, con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del
27 novembre 2024 veniva formulata una proposta conciliativa, rifiutata dall'opponente.
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022). L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
3. – Con il primo motivo l'opponente eccepisce l'improcedibilità della domanda per difetto di negoziazione assistita.
Il motivo è infondato giacché ex art. 3, comma 3, d.l. n. 132/2014 la negoziazione assistita non è condizione di procedibilità della domanda nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo l'opponente eccepisce la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, necessaria alla luce del suo oggetto, i.e. cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
L'art. 62, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27 stabilisce che “i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità
e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento”, mentre il comma 11 bis precisa che “[c]on decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo”.
Adottato il 19 ottobre 2012, il D.M. n. 199 ha precisato che “[a]i fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettere a) e b)” (art. 3, comma 1).
Sennonché l'art. 3, comma 4, D.M. chiarisce che la presenza di un contratto non è necessaria qualora i relativi elementi essenziali, così come richiesti dall'art. 62, comma
1, L. n. 27/2012 sono contenuti, tra l'altro, nella fattura che deve riportare la dicitura
“ASSOLVE GLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ARTICOLO 62, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE
24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24
MARZO 2012, N. 27”.
Poiché le fatture poste a fondamento della domanda di adempimento indicano gli elementi essenziali richiesti dalla legge e rispondono tutte al requisito appena indicato
(v. in calce alle stesse) il motivo di opposizione è infondato.
Più in generale ha ribadito l'onere in capo all'opposto di Parte_1 provare funditus il titolo nonché la merce effettivamente consegnata, chiedendo altresì di procedere alla rideterminazione del credito.
Anche sotto questo profilo l'opposizione si rivela infondata.
È pacifico che nei rapporti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di beni da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna. In tal caso, tuttavia, la prova della consegna della merce o del bene può ritenersi raggiunta qualora i documenti di trasporto, le bolle di consegna o altro strumento che attesti comunque il passaggio del bene da una parte all'altra, siano corredati dalla firma del destinatario – o dei soggetti da questi autorizzati – e tale firma non sia stata ritualmente disconosciuta dalla parte alla quale tale sottoscrizione si riferisce. Viceversa, nel caso in cui la sottoscrizione apposta sulle bolle di consegna sia stata disconosciuta, la parte nei cui confronti è stato operato il disconoscimento, può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare detta consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento ai documenti di consegna), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla
(v., per tutte, Cass., n. 14594/2007).
Nella specie l'opposta non si è limitata a produrre a supporto delle proprie pretese le fatture (n. 52499 del 28.09.2016 di €. 1.025,97; n. 52500 del 28.09.2016 di € 2.926,24;
n. 53723 del 05.10.2016 di € 1.544,54; n. 53951 del 06.10.2016 di € 1.031,85; n. 54963 del 12.10.2016 di € 708,58; n. 55032 del 12.10.2016 di € 166,61; n. 55332 del
14.10.2016 di € 5.664,93; n. 56504 del 21.10.2016 di € 3.656,89; n. 56643 del
21.10.2016 di € 49.67) e l'estratto del registro di vendita su cui erano annotate, ma ha altresì versato in atti i buoni di consegna della merce emessi per le fatture stesse.
In particolare, questi ultimi contengono il riferimento numerico alla fattura, la data e l'importo e le loro sottoscrizioni non sono state né tempestivamente né compiutamente contestate.
A rigore ha tardivamente – i.e. nella seconda memoria istruttoria, Parte_1
a fronte di una allegazione contraria effettuata in comparsa di risposta – sostenuto di non avere mai inviato alcun proprio dipendente a ritirare la merce nonché l'estraneità alla propria compagine organizzativa di uno dei firmatari, tale Persona_1
Eppure, anche a sforzarsi di ritenere tempestiva una contestazione siffatta, la prova orale raccolta infirma tale dichiarazione, essendo emerso che la merce indicata nelle fatture è stata consegnata e che il NZ agiva comunque per conto della debitrice.
Infatti, il teste escusso nell'interesse dell'opponente – pur avendo Testimone_1 negato che avesse un ruolo nella gestione dei rapporti commerciali Persona_1 della ha altresì riferito che la merce veniva ritirata dalla Parte_1 [...]
che “il sig. lavorava presso la Controparte_2 Persona_1 Controparte_2
e che “il sig. svolgeva l'attività di ritiro per conto della
[...] Persona_1 [...]
incaricata dalla . Nello stesso senso la teste Controparte_2 Parte_1
ha dichiarato “so che c'era un signor NZ all'interno della ditta di trasporti esterna”. Tes_2
Pertanto, il ritiro dei beni pur formalmente eseguito da una società esterna è comunque riconducibile all'opponente.
Inoltre, da un lato, la teste ha specificato che i beni indicati in fattura Testimone_3 venivano ritirati dal NZ, chiarendo altresì come le modalità operative del pagamento – dati i rapporti commerciali intercorsi tra le parti – fossero particolarmente favorevoli per la quale poteva beneficiare dei c.d. Parte_1 sospesi di cassa.
Dall'altro, il teste ha riferito che “il sig. NZ ordinava e pagava la merce Testimone_4
e nel pomeriggio o la mattina seguente passava un camion a ritirare la merce;
Maxi Cash non eseguiva la consegna”; che il sig. NZ aveva due tipi di fido (uno estivo e uno invernale); che
“NZ portava l'assegno di relativo alle fatturazioni di
Parte_1 Parte_1 posso dire che alle volte il sig. NZ aveva la carta di credito della ... posso dire
Parte_1 che il NZ non era estraneo alla ... lo stesso NZ aveva la disponibilità degli
Parte_1 assegni e della carta di credito di io posso dire che nell'80 % dei casi, io mi
Parte_1 sentivo con NZ perché – i.e. il rappresentante legale dell'opponente (v. procura Per_2 alle liti allegata all'atto introduttivo) – “mi aveva detto di interfacciarmi con NZ;
posso dire che a ritirare la merce veniva il camion dell' erano sempre gli stessi auto-
Parte_1 trasportatori”. D'altra parte, ai fini della sussistenza di un mandato non è necessaria la stipula di un contratto scritto, ben potendo la sua esistenza evincersi – come nella specie – dall'ordinazione delle merci ovvero dalla disponibilità degli assegni e della carta di credito.
Può allora ritenersi provato che a mezzo di Parte_1 Controparte_2
ha ricevuto le merci indicate nelle fatture, della cui consegna fanno prova
[...] oltre alle deposizioni raccolte (v. testi e ) anche i buoni a firma NZ CP_1 Tes_4
(buoni nn. 14, 16, 18 e 19) e a firma (buono n. 15); la cui sottoscrizione Tes_5 Tes_5 non è stata disconosciuta e la cui estraneità alla lato sensu impresa del non è Per_2 stata né sostenuta dall'opponente, che sul punto ha taciuto, né dimostrata.
Pertanto, provato il titolo e allegato l'inadempimento, era onere dell'opponente- convenuto in senso sostanziale dimostrare di avere adempiuto;
onere che quest'ultimo non ha assolto, richiedendo invero di determinare il credito senza tuttavia fornire ragioni per dubitare della correttezza dei prezzi, rimessi evidentemente alla capacità negoziale del venditore.
Indimostrata anche la slealtà commerciale dell'opposta – che, beninteso, avrebbe potuto solo integrare gli estremi di una fattispecie risarcitoria, per cui non è stata invero avanzata alcuna istanza – la C.T.U. domandata da sarebbe Parte_1 stata integralmente esplorativa.
L'opposizione è dunque infondata, ma non sussistono i presupposti per applicare l'art. 96, comma 3, c.p.c. non ritenendo il Tribunale che l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso sia stato caratterizzato da una condotta abusiva (Cass., n.
27326/2019).
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza senza che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., stante la sua accessorietà rispetto all'effettivo tema di lite, dia luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare soccombenza reciproca (v. Cass., n. 11792/2018 e Cass., n. 9532/2017).
Esse, pertanto, vanno poste integralmente a carico di Parte_1
e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n.
[...]
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1014/2017 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 159/2017 emesso da questo Tribunale il 21 aprile (dep. 24 aprile) 2017;
2) condanna rifondere al Parte_1 [...] le spese di lite, che liquida in € Controparte_3
5.077,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi