Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 17.4.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8136/2022 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. MADAIO MICHELE, con cui è Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e
Controparte_1
, rappr.ta e difesa dall' avv. DANIELE ANTONIO, con cui
[...] elett.te domiciliata come in atti resistente
e rapp.ti e difesi dall'avv. GRAPPONE CRISTINA, con cui elett.te Controparte_2 domiciliato come in atti resistenti
Con ricorso depositato il 9.5.2022, l'istante di cui in epigrafe, premesso che, in data 19.4.2022, gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
07120229004809246000, limitatamente ai crediti di natura previdenziale di cui alle sottese cartelle di pagamento e avvisi di addebito nn.
07120050382076302000, 07120070015601470000 (solo ruolo CP_3
0712007027701967000, 07120080023687908000, 07120080122090703000,
07120080179494343000, 07120090041334435000 (solo ruolo ), CP_2
07120090103162552000, 07120090127877811000, 07120090168805386000,
07120090225024601000, 07120100083046635000 (solo ruolo ), CP_2
07120100109817901000, 07120100131389247000, 07120100488630551000,
07120110043347140000 (solo ruolo ), 07120110074264279000 (solo ruolo CP_2
), 37120112000101503000, 37120112000932839000, CP_2
37120112001191623000, 37120112002061068000, 37120112002656369000,
37120120004449961000, 37120120007129371000, 37120150001577119000
3712015000248791300; che eccepiva la mancata notifica dei predetti titoli e l'intervenuta prescrizione quinquennale o decennale dei relativi crediti.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la
Nullità / Inefficacia delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito impugnati in considerazione che gli stessi avvisi non sono mai stati notificati al sig.
[...]
; 2) Accertare e dichiarare la intervenuta PRESCRIZIONE DEI CREDITI Parte_1 pretesi, essendo decorso sia il termine decennale che il termine quinquennale dalla presunta notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito per cui è causa;
3) dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla Parte_1 Controparte_4
(già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) e all' relativamente
[...] CP_2 ai crediti pretesi con le cartelle esattoriali e con gli avvisi di addebito impugnati;
con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
[...]
Si costituivano in giudizio l' e la contestando, in via preliminare, le CP_2 CP_2 eccezione sollevate da parte ricorrente in quanto tardive e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. L'opposizione in parola è parzialmente fondata, e come tale, può essere accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Ed invero, può essere accolta l' eccezione di prescrizione quinquennale estintiva successiva alla notifica degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento per cui è causa esclusivamente in relazione ai sottostanti avvisi di addebito 2007 – 2009 – 2010 e relativamente agli avvisi di addebito del 2011 ad eccezione del n. 37120112002656369000 rispetto al quale, invece, il concessionario provvedeva ad interrompere la prescrizione rispettivamente in data 12.11.2014 a mezzo raccomandata a/r, in data 25.3.2016 con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e ancora con avviso di intimazione notificato a mezzo pec in data 2.2.2017 (cfr. all. 6 e 8 della memoria di costituzione dell' ). Controparte_1
In relazione ai crediti del 2012 di cui agli avvisi sottostanti l'intimazione di pagamento per cui è causa non può essere accolta l'eccezione di prescrizione.
Ed invero, rispetto ad essi, il concessionario ha provato di aver interrotto la prescrizione quinquennale rispettivamente in data 12.11.2014 a mezzo raccomandata a/r, in data 25.3.2016 con comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in data 2.2.2017 e 9.4.2018 con avviso di intimazione notificati a mezzo pec ed infine, in data 7.5.2018, con pignoramento presso terzi (cfr. all. 6,8,9 e 10 della memoria di costituzione dell' ). Controparte_1
In relazione agli avvisi di addebito del 2015, l' ha provato di averli CP_2 regolarmente notificai a mezzo pec in data 10.4.2018 e 14.4.2018 (cfr. all. 1 di cui memoria di costituzione dell' . CP_2
In conclusione, dalla notifica degli atti di cui sopra alla notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa non è decorso il termine di prescrizione quinquennale per cui i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 37120112002656369000, n.
37120120004449961000, n. 37120120007129371000, n.
37120150001577119000 e n. 37120150002487913000.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento per cui è causa esclusivamente in relazione alle cartelle di pagamento per gli anni 2007,2008,2009,2010 e 2011 (ad esclusione dell'avviso di addebito n. 37120112002656369000);
B) Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 20/05/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo