Decreto cautelare 25 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 5515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5515 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05515/2025REG.PROV.COLL.
N. 02439/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2439 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Freddara e Federica Maria Paolinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici - GS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III- ter, -OMISSIS-, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti gli avvocati Luciano Mariani e Omar Castagnacci, quest’ultimo in sostituzione degli avvocati Claudio Freddara e Federica Maria Paolinelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante agisce per la riforma della sentenza, indicata in epigrafe, che ha respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 3001/2024, emesso il 30 maggio 2024 a favore del Gestore dei servizi energetici (GS).
2. Dalla documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e dalle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti emerge che:
a) con provvedimento prot. P20170040843 del 19 maggio 2017, il GS ha comunicato all’appellante la decadenza dal diritto a percepire le tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011, in relazione all’impianto fotovoltaico n. 784353, sito nel Comune di Montemarciano (AN);
b) il predetto provvedimento è stato impugnato davanti al T.a.r. Lazio, con ricorso (iscritto al n. R.G. 8168 del 2017) non coltivato dalla società e dichiarato perento (decreto sez. III- ter, 13 marzo 2023, n. 1458);
c) con nota prot. P20170064535 del 28 agosto 2017 il GS ha chiesto la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti in relazione all’impianto interessato dal provvedimento di decadenza, per un importo complessivo pari ad € 147.974,71;
d) la richiesta di restituzione degli incentivi è stata successivamente reiterata dal GS con le note prot. P202000052153 del 3 dicembre 2020 e prot. P20230013387 dell’8 maggio 2023:
e) infine, il GS ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 3001/2024, contro cui la società ha proposto opposizione.
3. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta l’opposizione e la società appellante è stata condannata alla rifusione delle spese di lite. In sintesi, secondo il giudice di primo grado:
a) il GS ha agito per una pretesa restitutoria ormai cristallizzata, alla luce della definitività del provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti;
b) è ininfluente il sequestro disposto nel processo penale, sia in ragione della sua natura – di sequestro preventivo, strumentale alla confisca – sia in quanto esso non pregiudica l’interesse del GS a procurarsi un titolo esecutivo, che potrà essere azionato su altri beni della società;
c) nemmeno rileva il giudizio pendente davanti alla Corte dei conti – già definito in primo grado, con sentenza appellata dalla società – che ha natura essenzialmente sanzionatoria e non impedisce al GS di coltivare la propria pretesa restitutoria;
d) quanto alla costituzione di parte civile del GS nel processo penale, essa non priva il Gestore dell’interesse ad agire in sede monitoria, allo scopo di procurarsi un titolo esecutivo;
e) non sussiste una condotta di abuso del diritto o del processo da parte del GS, che si è limitato a coltivare la propria pretesa restitutoria nelle diverse sedi giurisdizionali.
f) non rilevano, infine, gli eventuali controcrediti vantati dalla società nei confronti del GS in relazione ad altri impianti, trattandosi di pretese che – diversamente da quella azionata dal Gestore in sede monitoria – risultano prive dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, necessari ai fini della compensazione.
4. Con il ricorso in esame, la società chiede la riforma della predetta sentenza, valorizzando i seguenti motivi:
I) « Erroneità della sentenza circa le argomentazioni che hanno condotto a ritenere soddisfatte le condizioni di ammissibilità e quindi l’ottenimento del decreto ingiuntivo impugnato da parte del GS (paragrafi II 2, 3 della sentenza)» ;
II) « Erroneità della sentenza nel non correttamente interpretare e quindi applicare al caso di specie il principio del ne bis in idem alla luce della recente sentenza della c. cost. 149/2022 nel rapporto tra processo penale e amministrativo (paragrafo II 4, 5 della sentenza)» ;
III) « Erroneità della sentenza laddove disapplica il disposto dell’art. 76 cpp relativo alla compresenza della azione civile in ambito penale e “civile” (paragrafo ii 5.3 della sentenza)» ;
IV) « Erroneità della sentenza nel non correttamente interpretare e quindi applicare al caso di specie il principio del ne bis in idem nel rapporto tra processo contabile e amministrativo (paragrafo ii 5.3 e ii 5.4 della sentenza )»;
V) « Erroneità della sentenza nonché difetto di motivazione e conseguente nullità della sentenza circa le argomentazioni a rigetto dei motivi di impugnazione formulati nel ricorso introduttivo di primo grado» .
5. Si è costituito in giudizio il GS che, con memoria del 28 marzo 2025, ha argomentato per il rigetto dell’appello.
6. Nelle successive memorie del 7 e del 19 maggio 2025, le parti si sono riportate agli scritti difensivi già depositati.
7. All’udienza pubblica del 10 giugno 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
9. Con il primo motivo, l’appellante contesta la sentenza di primo grado, laddove ha ritenuto che il credito vantato dal GS fosse assistito dai requisiti di certezza e liquidità, necessari per agire in sede monitoria. A tale proposito, la società evidenzia:
a) che è dubbio l’ammontare della pretesa, quantificata dal GS in € 147.974,71 nel provvedimento del 28 agosto 2017 (e nei successivi solleciti del 2020 e nel 2023), e in € 150.453,46 all’interno del giudizio penale e di quello contabile;
b) che il credito azionato trae origine da una convenzione privatistica, non da un provvedimento autoritativo, con la conseguenza che i presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo andavano valutati alla stregua degli ordinari criteri previsti per i rapporti contrattuali di diritto privato.
9.1. Il motivo d’appello è infondato.
9.2. Ai fini della liquidità e certezza del credito non assume rilievo la semplice divergenza tra l’importo indicato nei provvedimenti del GS e quello valorizzato dal Gestore in sede penale e contabile – divergenza verosimilmente riconducibile al computo degli interessi legali maturati medio tempore – che l’appellante contesta senza formulare alcuna specifica doglianza in ordine all’esattezza del calcolo o alla composizione dell’importo. Peraltro, in sede monitoria il GS ha agito per la minor somma di € 147.974,71 e quindi per la quota coincidente tra le diverse pretese, rappresentativa di un credito certo almeno in parte qua .
9.3. Nemmeno è condivisibile la tesi volta ad attribuire carattere paritetico alla richiesta di restituzione degli incentivi indebitamente erogati, in quanto atto inerente al rapporto, di carattere privatistico, instauratosi tra la società e il GS con la stipula della convenzione per l’erogazione della tariffa incentivante.
9.4. La stipula di detta convenzione – di carattere accessorio al provvedimento di ammissione all’incentivazione (Cons. Stato, sez. II, 17 novembre 2022, n. 10121) – non incide, infatti, sulla titolarità dei poteri pubblicistici sottesi all’erogazione e alla revoca del beneficio. Nella vicenda da cui origina il credito, il GS non ha agito come semplice controparte contrattuale, bensì in veste di autorità, competente a verificare la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l’accesso al meccanismo incentivante (art. 42 del d.lgs. 28/2011).
9.5. Una volta accertata la carenza dei requisiti e dichiarata la decadenza – con effetto ex tunc – del diritto a percepire gli incentivi in relazione al singolo impianto, la richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito costituisce provvedimento consequenziale e vincolato (cfr. art. 42, comma 3 del d.lgs. 28/2011, che impone al GS di procedere contestualmente al «recupero delle somme già erogate »). Per la giurisprudenza maggioritaria tale richiesta non è neppure espressione di una distinta ed autonoma volontà provvedimentale, ma configura un mero « atto esecutivo, conseguente alla qualifica di indebito oggettivo delle somme erogate per effetto della determinazione di decadenza » (Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 2020, n. 6241).
9.6. In definitiva, il credito azionato dal GS deve ritenersi certo, liquido ed esigibile, poiché consacrato in provvedimenti ormai consolidati (in termini, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2021, n. 1504). Tali atti costituiscono, al contempo, “ prova scritta ” utilmente valorizzabile in sede monitoria ai sensi degli art. 633 e 634 c.p.c. (cui rinvia l’art. 118 c.p.a.), a tal fine rilevando « qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulta con certezza l’esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio » ( ex multis, Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3646).
10. Con il secondo motivo, l’appellante censura la sentenza per non aver considerato che l’importo richiesto dal GS è già stato oggetto di sequestro preventivo nell’ambito del procedimento penale, con conseguente indisponibilità delle somme, confluite all’interno del Fondo Unico Giustizia (FUG).
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. Il sequestro preventivo è stato disposto in sede penale ai sensi dell’art. 321, comma 2 c.p.p. quale misura cautelare diretta ad assicurare l’efficacia di un’eventuale futura confisca – poi effettivamente comminata, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dell’art. 640- quater c.p., con la sentenza penale di primo grado.
10.3. La confisca, sia essa diretta o per equivalente, incide sul patrimonio dell’imputato condannato e assolve ad una funzione ad un tempo sanzionatoria e preventiva, attraverso la neutralizzazione delle ragioni di profitto che motivano questo tipo reati. Di contro, la pretesa azionata dal GS in sede monitoria è diretta a reintegrare il patrimonio dell’Ente delle somme erogate in assenza dei presupposti sanciti dalla legge e dalla disciplina di settore.
10.4. Al contempo, se è vero che l’art. 19, comma 1 del d.lgs. 231/2001 – attraverso la precisazione secondo cui la confisca nei confronti dell’ente è disposta « salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato » – impone di scomputare l’importo delle restituzioni dal profitto confiscabile (cfr. Cass. pen., sez. I, 6 giugno 2018, n. 39874) ciò non preclude, a monte, l’ottenimento di un titolo esecutivo, fermo restando il successivo coordinamento – in sede di esecuzione penale – tra gli importi oggetto di restituzione e quelli confiscati.
10.5. In termini generali, il sequestro non è idoneo a garantire la soddisfazione della pretesa restitutoria fatta valere dal GS, né quindi può impedire all’Ente di intraprendere autonome iniziative a tutela delle proprie ragioni. Del resto, come osservato dal Gestore, l’eventuale esito favorevole del giudizio penale per gli imputati comporterebbe la restituzione dei beni sequestrati, ma non inciderebbe sull’intangibilità del provvedimento di decadenza e sulla conseguente necessità di procedere alla restituzione degli incentivi.
10.6. Quanto all’effetto di indisponibilità derivante dal sequestro penale, è vero che esso impedisce al GS di soddisfare la propria pretesa sugli specifici beni colpiti dal vincolo (come riconosciuto da Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2012, n. 7157, richiamata dall’appellante); ciò nondimeno, tale misura non incide sulla possibilità per il Gestore di munirsi di un titolo esecutivo, da portare ad esecuzione su beni diversi da quelli sequestrati.
11. Con il terzo motivo, l’appellante lamenta la violazione dell’art. 75, comma 3, c.p.p. da parte della sentenza impugnata. Ritiene, infatti, che l’azione monitoria intentata dal GS abbia dato luogo ad una duplicazione della domanda già proposta costituendosi parte civile nel processo penale, con conseguente necessità di sospendere il presente giudizio fino alla definitività della sentenza penale.
11.1. Il motivo è infondato.
11.2. L’art. 75, comma 3, c.p.p. disciplina un’ipotesi di sospensione necessaria del processo civile di risarcimento del danno derivante da reato, per il caso in cui l’azione in sede civile sia esercitata dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. La disposizione non risulta applicabile al caso di specie, per una pluralità di concorrenti ragioni.
11.3. Sotto il profilo letterale, essa fa espresso riferimento ad un’azione proposta “in sede civile” , e dunque “davanti al giudice civile” (cfr. comma 1) e non appare riferibile al giudizio amministrativo, anche quando abbia ad oggetto pretese risarcitorie o restitutorie. Al contempo, la norma reca un’eccezione « al principio […] dell’autonomia di ciascun processo e della piena cognizione da parte di ciascun giudice » sancito dal nuovo codice di procedura penale (Cass. civ. sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538; in termini Cass. civ., sez. 6, ord. 22 dicembre 2016, n. 26863) e come tale non è suscettibile di applicazione analogica (cfr. art. 14 preleggi).
11.4. La riferibilità della disposizione al giudizio amministrativo deve escludersi anche alla luce della sua ratio, comunemente rinvenuta nell’esigenza di garantire l’uniformità dei giudizi, « non potendo determinarsi contemporanea pendenza di identica azione risarcitoria esercitata dinanzi al giudice amministrativo ed al giudice penale, che possa dare luogo a contrasto di giudicati » (Cons. Stato, sez. V, ord. 29 maggio 2019, n. 3585).
11.5. In senso contrario all’applicabilità della disposizione oltre il giudizio civile ordinario si è espressa anche la Corte costituzionale (Corte cost. 13 luglio 2007, n. 272). Nel dichiarare inammissibile una questione di costituzionalità sollevata dalla Corte dei conti, la Consulta ha infatti osservato che « l’articolo 75 cod. proc. pen. (espressamente intitolato ai rapporti tra azione civile e penale) si riferisce puntualmente e solo al giudizio civile. Il che, a fronte delle logicamente collegate previsioni degli articoli 651 e 652 del medesimo codice (i quali si riferiscono, espressamente, tanto nel titolo, quanto nel testo, sia al giudizio civile sia al giudizio amministrativo di danno), potrebbe costituire […] argomento a favore della inapplicabilità di questa previsione al giudice contabile ».
11.6. Nemmeno ricorre, in ogni caso, la necessaria identità di oggetto tra le due azioni, da accertarsi « non in base alla loro funzione ultima, ovvero al risultato concreto che l’attore intendeva trarre, bensì esclusivamente alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni: persone, petitum , causa PE » (Cass. civ., sez. un., 6538/2010, cit.) . L’azione monitoria promossa dal GS non è diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da reato, quanto la restituzione di somme indebitamente percepite dalla società, per effetto della decadenza dagli incentivi pronunciata con provvedimento amministrativo definitivo. La relativa pretesa non dipende, quindi, dall’accertamento del reato né dalla condanna dell’imputato in sede penale, ma dal venir meno del titolo legittimante l’erogazione.
11.7. Proprio in virtù della diversa causa PE , non sussiste alcun rischio di contrasto di giudicati: l’eventuale esito favorevole del giudizio penale non avrebbe incidenza sulla validità e sull’efficacia del provvedimento di decadenza, né sulla fondatezza della correlata pretesa restitutoria.
12. Con il quarto motivo, l’appellante lamenta la violazione del principio del ne bis in idem nel rapporto tra processo contabile e processo amministrativo. Evidenzia, infatti, che il GS ha già ottenuto una condanna risarcitoria dalla Corte dei conti per gli stessi fatti e ha notificato atto di precetto, sicché l’ulteriore azione monitoria integrerebbe un esercizio abusivo della pretesa creditoria.
12.1. Il motivo è infondato.
12.2. Secondo consolidata giurisprudenza ( ex multis , Cass. civ., sez. un., 4 gennaio 2012, n. 11; sez. 3, 15 luglio 2015, n. 14632), il concorso tra l’azione civile promossa dall’amministrazione e l’azione di responsabilità avviata dal pubblico ministero contabile dinanzi alla Corte dei conti non collide con il principio del ne bis in idem , né dà luogo ad un’ipotesi di litispendenza, trattandosi di giudizi che – anche quando investono il medesimo fatto materiale – sono tra loro indipendenti e solo potenzialmente interferenti. Mentre l’azione civile è finalizzata a compensare l’amministrazione attrice di una perdita patrimoniale e ha quindi funzione riparatoria/restitutoria, l’azione contabile tutela l’interesse pubblico generale al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse pubbliche e he prevalente funzione sanzionatoria (Cass. civ., sez. 1, ord. 5 settembre 2024, n.23833).
12.3. La necessità di un coordinamento tra i giudizi può sorgere solo nel caso – non verificatosi nella presente vicenda – di effettivo e integrale recupero del credito erariale in una delle due sedi. In tale eventualità, come la rileva la sentenza di primo grado, la società appellante sarebbe comunque pienamente tutelata, attraverso la possibilità di opporre il fatto estintivo nell’ambito dell’azione esecutiva successivamente proposta (o attraverso la cessazione della materia del contendere nel processo contabile, che ancora penda in fase d cognizione, cfr. Corte conti, sez. riun. 13 febbraio 1988, n. 569).
12.4. Il motivo deduce altresì il presunto “abuso del processo” che il GS avrebbe realizzato con il ricorso al procedimento monitorio quale ulteriore strumento di tutela di una pretesa già azionata nei paralleli giudizi penale e contabile.
12.5. L’abuso del processo si configura quando un potere processuale viene esercitato per finalità – o con modalità – difformi da quelle tipiche, in assenza di un interesse giuridicamente rilevante e con pregiudizio per la controparte (cfr. in tema di frazionamento del credito, Cass., sez. un., 16 febbraio 2017, n. 4091). L’ipotesi è senz’altro estranea alla vicenda in esame, in quanto:
a) il procedimento monitorio è stato attivato nel perseguimento della sua finalità tipica, ossia per ottenere la formazione di un titolo esecutivo in relazione ad un credito certo, liquido ed esigibile, assistito da idonea prova scritta (cfr. supra, par. 8);
b) il GS, al momento della proposizione del ricorso, non era munito di altro titolo esecutivo riferibile alla pretesa restitutoria oggetto di causa;
c) l’introduzione del procedimento rispondeva, pertanto, all’interesse giuridicamente rilevante del Gestore a munirsi di uno strumento utile a soddisfare coattivamente il proprio credito, già cristallizzato in un provvedimento divenuto inoppugnabile (e, tuttavia, non dotato di esecutorietà);
d) su tale interesse non incide la pendenza di altri giudizi, che – oltre a non avere un oggetto pienamente coincidente – non sono ancora stati definiti, con conseguente incertezza degli esiti e delle tempistiche;
e) la mera formazione di un titolo esecutivo non configura, di per sé, un pregiudizio per la controparte, che potrà derivare semmai dalla sua eventuale esecuzione (sempre contrastabile dal debitore nelle forme e con i limiti previsti dalla legge).
12.6. Non è pertinente, nello specifico, neppure il riferimento al “divieto di frazionamento” della domanda, il quale presuppone che le azioni separatamente proposte attengano a « diritti di credito che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo » (Cass. civ., sez. un., 19 marzo 2025, n. 7299).
12.7. Ciascuna domanda di incentivazione, infatti, è riferita ad un determinato impianto e dà luogo ad un autonomo rapporto tra GS e soggetto beneficiario. Pertanto, il credito azionato in questa sede, conseguente alla decadenza degli incentivi erogati per l’impianto n. 784353, è del tutto autonomo rispetto alle ulteriori pretese restitutorie riguardanti altri impianti della medesima società, anch’essi oggetto di provvedimenti di decadenza.
12.8. Estranea alla fattispecie esaminata è anche la sentenza Corte cost., 16 giugno 2022, n. 149, invocata dall’appellante a supporto delle proprie tesi. La pronuncia, infatti, riguardava un’ipotesi di c.d. “doppio binario” sanzionatorio – vale a dire la coesistenza di due sanzioni “sostanzialmente penali” (secondo le indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, cfr. Zolotukhin c. Russia , 10 febbraio 2009; A. e B. c. Norvegia , 15 novembre 2016) irrogate per gli stessi fatti materiali – prevista dalla legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), ritenuta in contrasto con il principio del ne bis in idem di cui all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. L’azione monitoria promossa dal GS è del tutto estranea ad una logica sanzionatoria, giacché non presenta alcun contenuto afflittivo o punitivo, ma persegue unicamente la restituzione di somme indebitamente percepite.
13. Infine, il quinto motivo censura la sentenza per avere ritenuto meritevole di tutela l’interesse del GS a procurarsi un titolo esecutivo, senza considerare il principio che impedisce la proposizione di plurime azioni aventi il medesimo petitum e la medesima causa PE . Il motivo contesta, inoltre, la statuizione relativa alle spese di lite, deducendo la sussistenza dei presupposti per una loro compensazione e censurandone la liquidazione in favore di Equitalia Giustizia, dichiaratasi estranea alla lite.
13.1. La censura ha contenuto sostanzialmente ripropositivo dei rilievi già formulati nei precedenti motivi, potendo quindi farsi rinvio ai relativi paragrafi. È stato già chiarito, in particolare, che le azioni simultaneamente pendenti nei diversi giudizi si differenziano per natura, presupposti, funzione e oggetto – con conseguente inapplicabilità del principio del ne bis in idem – e che sussiste senz’altro un interesse giuridicamente rilevante del GS all’ottenimento di un titolo esecutivo per la pretesa restitutoria oggetto di causa, tale da legittimare il ricorso al procedimento monitorio.
13.2. Quanto alle spese di lite, può farsi richiamo al consolidato orientamento secondo cui « la mancata compensazione delle spese processuali, attuando il principio generale per cui le stesse seguono la soccombenza e non investendo profili di legittimità, si traduce in una scelta insindacabile in appello e vale in riferimento sia alle statuizioni processuali che a quelle di merito; il giudice di primo grado ha infatti amplissimi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento dei pur eccezionali e tassativi motivi divisati dall’art. 92 c.p.c. per far luogo alla compensazione delle spese, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese di lite la parte risultata vittoriosa o disporre statuizioni abnormi » (Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2019, n. 140).
13.3. La liquidazione delle spese anche in favore di Equitalia Giustizia – pur avendone il T.a.r. rilevato « l’estraneità al presente giudizio » (cfr. parr. II.4.1 e II.8 della sentenza) – si giustifica in quanto la parte è stata evocata in giudizio dalla stessa appellante e ha quindi dovuto svolgere attività difensiva, seppur limitata a eccepire la propria carenza di legittimazione passiva. La costituzione in giudizio, anche quando finalizzata ad una difesa “in rito” comporta del resto l’assunzione di oneri processuali, che il T.a.r. ha legittimamente – e insindacabilmente – ritenuto di non poter compensare.
14. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
14.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere all’amministrazione resistente le spese del grado, che si liquidano nella somma di € 4.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.