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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/06/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1006/2024
Udienza “cartolare” del 3-6-2025
Il Giudice, viste le conclusioni di parte opposta di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1006/2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti, promossa da:
((P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Massimiliano Ferro (c.f. ), ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio in Milano, Via B. Cellini n. 2/B, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 123/2001
- Attore opponente -
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Stefania Semidei (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in Viareggio (LU), Quartiere S. Allende n. 29, giusto mandato rilasciato in via telematica con allegato pdf
-Convenuta opposta
-
Conclusioni delle parti
Per l'attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza respinta e disattesa, In via preliminare Respingere, sin d'ora, qualunque richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che controparte dovesse eventualmente proporre per i motivi esposti in narrativa, che qui devono intendersi integralmente riportati essendo l'opposizione di pronta soluzione e non avendo controparte fornito alcuna prova sull'effettiva - presunta e contestata –
fornitura dei predetti dispositivi. In via principale nel merito - Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo D.I. 133/2024 R.G. n. 336/2204 emesso dal Tribunale di Lucca in quanto illegittimo, per tutti i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e, per l'effetto, revocarlo;
In ogni caso - accertare e dichiarare, per i motivi suesposti in narrativa che qui debbono intendersi integralmente riportati, che la società nulla deve alla convenuta Parte_1 opposta per nessuna ragione e/o titolo. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per la convenuta: “ rappresentata e difesa come in atti, chiede pertanto 1. Il rigetto CP_1 dell'opposizione e delle domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto, e la conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Parte opposta chiede comunque che si accerti e si dichiari che la è tenuta al pagamento della somma ingiunta, oltre gli Parte_1
ulteriori interessi decorrenti dalla data di emissione del decreto ingiuntivo fino al saldo, oltre le spese del procedimento monitorio liquidate in €. 700,00 per compensi, €. 145,50 per anticipazioni, oltre al 15% per spese generali oltre iva e c.p.a. come per legge oltre alle successive occorrende;
2.
Rigettare le domande e le eccezioni avanzate da per i motivi di cui in premessa;
3. Controparte_2
In ogni caso con condanna dell'opponente alla rifusione di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e della fase monitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'8.2.2024 questo tribunale emetteva a favore della decreto ingiuntivo n. 133/2024 CP_1
(R.G. n. 336/2024) con il quale veniva ingiunto alla il pagamento della somma di € Parte_1
10.960,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo della fattura n. 9/2020 del 31.8.2020 di importo pari ad €. 24.522,00, iva inclusa, emessa a seguito della fornitura di dispositivi PHS e parzialmente pagata.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato alla la quale proponeva opposizione, Parte_1
eccependo la mancata dimostrazione della fornitura sottesa alla fattura azionata.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, contestando integralmente quanto dedotto da controparte, chiedendo il rigetto della proposta opposizione poiché infondata e avanzando istanza di esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 10.9.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie dalla parte opposta, la causa veniva istruita con sole prove documentali e rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza “cartolare” del 3.6.2025, con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente lamenta il difetto di prova della fornitura sottesa alla fattura azionata ma l'eccezione, oltre che generica, è priva di pregio.
È documentalmente provato dai documenti di trasporto n. 30/20 del 21.8.2020, n. 31/20 del
26.8.2020 e n. 32/20 del 26.8.2020 sottoscritti dai dipendenti della prodotti in Parte_1
giudizio (doc. 4 di parte opposta) che la ha fornito alla i dispositivi PHS CP_1 Parte_1
di cui alla fattura n. 9/2020 posta a fondamento del giudizio monitorio.
Non solo, dalla corrispondenza tra le parti versata in atti emerge che, pur a fronte delle numerose richieste di pagamento della parte opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo CP_1
mai aveva avanzato alcuna contestazione in merito alla fornitura.
Dall'istruttoria e, in particolare, dal partitario e dagli estratti contabili degli anni 2020, 2021 e 2022
è, inoltre, emerso che la fattura azionata è stata parzialmente pagata dall'opponente, dimostrando così implicitamente di riconoscere quanto in essa riportato e, quindi, l'intera fornitura.
Peraltro, nella corrispondenza e-mail prodotta si ricava che in data 29.11.2021 parte opponente ha riconosciuto il proprio debito nei confronti dell'opposta e, precisamente, nella misura corrispondente al conteggio dare-avere elaborato dalla relativamente all'anno 2020, pari CP_1 ad €. 13.522,00.
Alla luce dell'istruttoria espletata emerge la sussistenza e la legittimità della pretesa avanzata da nei confronti della CP_1 Parte_1
Conclusioni e spese
Per tutto quanto sopra, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata;
le spese di lite, liquidate in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi tabellari attesi la relativa semplicità della controversia e il fatto che la questione trattata non ha richiesto attività istruttoria se non produzioni documentali, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della opposta liquidate, per la fase monitoria, in €. 700,00 e in €. 145,50 per anticipi, e, quanto a questa fase, in € 2.540,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente