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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/07/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1357/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta da:
Dott. Roberto RIVELLO PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca FIRRAO CONSIGLIERE
Dott.ssa Angela GIUNTA CONSIGLIERE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1357\2023 R.G. promossa da:
p.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, dottor ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Galileo Ferraris Controparte_2
n. 46, presso lo studio degli avvocati Alberto Tealdi (pec: e Email_1
Marco Sarà ( che la rappresentano e difendono, giusta procura in Email_2 atti;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3
Milano, Via Melzi D'Eril n. 44, c.f. ; P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE (c.f. e p. iva in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, Dott. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_5
Alessandro Firmato Pellegrino (pec: e dall'Avv. Antonio Email_3
Passaro (pec: ed elettivamente domiciliata presso Email_4 lo studio dei predetti difensori (Pellegrino Attili Avvocati) sito in Milano, al Largo Schuster, 1;
TERZO INTERVENTORE
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 1406/2023 del
Tribunale di Torino, Sezione I civile, dott. Ludovico Sburlati, resa tra le parti all'esito del procedimento rubricato al R.G. 17276/2021, depositata in cancelleria il 30/3/2023, non notificata, ed in accoglimento delle conclusioni proposte in primo grado, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO -
in accoglimento del primo motivo di appello:
dichiarare risolto per inadempimento della il contratto di concessione di Controparte_3 vendita stipulato tra le parti il 18/12/2019 (cfr. doc. n. 1 fascicolo primo grado);
- in accoglimento del secondo motivo di appello:
condannare al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento, Controparte_3 quantificati in euro 27.904,80, oltre i.v.a., od altra somma che la Corte d'Appello riterrà di
Giustizia;
- compensare le somme dovute da con quelle eventualmente dovute da Controparte_3
Controparte_6
[...]
- accogliere le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., da intendersi integralmente richiamate
Con vittoria di spese e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”. CONCLUSIONI DEL TERZO INTERVENTORE
“
1. in via preliminare, accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato, ai sensi dell'art. 111, co. 3, c.p.c., nel presente giudizio da;
CP_4
2. in via principale, dichiarare inammissibile ed in ogni caso infondato nel merito e, per
l'effetto, rigettare in toto l'appello ex adverso proposto per le ragioni di cui in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre iva e cpa come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio, dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Torino, la lamentando la violazione da parte di Controparte_3 quest'ultima del diritto di esclusiva, nonché di condotte qualificabili come concorrenza sleale poste in essere dalla e chiedendo che fosse dichiarato risolto il contratto Controparte_3 di concessione di vendita sottoscritto tra le parti il 18 dicembre 2019.
Di conseguenza, la chiedeva la condanna della al Controparte_1 Controparte_3 pagamento di euro 26,40 oltre i.v.a. per ogni kit giacente presso i magazzini di CP_1
o alla diversa misura ritenuta di giustizia ed, altresì, che fosse accertato l'obbligo di
[...] di ritirare la merce giacente presso il magazzino di ed, in ogni CP_3 Controparte_1 caso, che fossero compensate le somme dovute da con quelle dovute da Controparte_3
Controparte_1
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Milano ed, in via subordinata e nel merito – chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate da in quanto Controparte_1 totalmente infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, parte convenuta chiedeva che fosse accertato l'inadempimento contrattuale della e, per l'effetto, la Controparte_1 condanna della all'integrale ristoro del danno subito dalla CP_1 CP_1 Controparte_3
da quantificarsi anche in via equitativa. Infine, la convenuta chiedeva la condanna di parte
[...] attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 1406\2023 pubblicata il 30.03.23, il Tribunale di Torino, previo rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio formulata da parte convenuta, rigettava nel merito le domande di parte attrice ed, altresì, le domande formulate in via riconvenzionale dalla convenuta. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato la Controparte_1 interponeva appello avverso tale sentenza chiedendone la parziale riforma sulla base dei motivi di cui infra al fine di ottenere l'accoglimento della domanda respinta dal Tribunale.
L'appellata non si costituiva nel presente giudizio di appello e, come da Controparte_3 verbale di udienza del 15.02.24 ne veniva dichiarata la contumacia.
In data 28.03.25 si costituiva in giudizio quale successore a titolo Controparte_4 particolare della società Controparte_3
All'udienza del 29.05.25, le parti precisavano le conclusioni definitive e la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra riferito il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda attorea relativa all'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di concessione di vendita di prodotti a marchio “Prolon” stipulato tra la quale concedente, e la Controparte_3 CP_1
nella qualità di concessionaria.
[...]
Il Giudice di primo grado è giunto a tale conclusione, osservando che la domanda di risoluzione si incentra sull'applicazione dell'art. 16 c. 1 e 2 del regolamento negoziale, disciplinante la risoluzione per giusta causa. In particolare, l'art. 16 c. 1 prevede che ciascuna parte possa risolvere il contratto al verificarsi di una giusta causa di risoluzione, comunicandolo all'altra a mezzo raccomandata a/r o pec. Il successivo art. 16 c.
3 - non richiamato dall'attore (per come precisa il Tribunale) - indica quale giusta causa di risoluzione la violazione delle previsioni di cui agli artt. 3 (limitazioni dell'attività del concessionario), 4 (obblighi del concessionario), 7
(divieto di concorrenza da parte del concessionario), 12 (concessione di licenza di utilizzo del marchio) e 13 (obbligo di riservatezza in capo a entrambe le parti).
Il Tribunale ha osservato che “il combinato disposto di tali disposizioni va qualificato come clausola risolutiva espressa ex art. 1456 Cc, secondo cui le parti possono convenire, nel caso di inadempimento di una “determinata obbligazione”, la risoluzione del contratto, che “si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”. Pertanto, va esclusa la risoluzione ipso iure nell'ipotesi in cui a essere violata sia una disposizione non espressamente indicata, onde evitare che ciascun contraente possa risolvere arbitrariamente il contratto deducendo qualsivoglia inadempimento di controparte. Nel caso di specie, la previsione contrattuale asseritamente violata, inerente il diritto di esclusiva del concessionario (art. 2), nonché la ritenuta sussistenza di condotte integranti concorrenza sleale, non sono contemplate dall'art. 16 c. 3 e, pertanto, l'attrice concessionaria non può invocare la risoluzione di diritto del contratto in virtù del citato meccanismo”.
Il Tribunale ha, poi, ritenuto non condivisibile la tesi attorea secondo cui ai sensi dell'art. 16 c.
2 è considerata giusta causa di risoluzione contrattuale “qualunque violazione degli obblighi contrattuali di rilevante importanza, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto”. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che siffatta previsione non configura una clausola risolutiva espressa, dovendo essere intesa quale mera clausola di stile.
In ogni caso, il Giudice di primo grado ha ritenuto che nella fattispecie in esame non potrebbe ritenersi operante il meccanismo di cui all'art. 1454 c. c, in quanto le missive inviate dall'attrice alla convenuta non contengono né l'intimazione ad adempiere né la dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto (doc. 2 e 3 fasc. att.).
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto, osservando, altresì, che è preclusa al giudice la pronuncia di una sentenza costitutiva di tale effetto ex art. 1453 Cc., per l'ontologica differenza tra le domande di risoluzione giudiziale e di diritto sia per quanto concerne il petitum, sia per quanto concerne la causa petendi. Con la conseguenza che la sentenza eventualmente emessa ai sensi dell'art. 1453 c.c. a fronte di una domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. sarebbe viziata da extrapetizione.
Il Tribunale ha, altresì, rigettato, in quanto assorbite, anche le consequenziali domande attoree di risarcimento del danno e di accertamento dell'obbligo della convenuta di ritirare la merce stoccata presso il magazzino dell'attrice.
Infine, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla convenuta, con assorbimento delle ulteriori domande riconvenzionali dalla medesima proposte, non avendo quest'ultima provato il danno consequenziale all'asserito inadempimento di controparte, avendo fatto generico riferimento alla “perdita dei prodotti rimasti invenduti e prossimi alla scadenza” e all'”abbattimento del business plan concordato dalle parti ed ormai frustrato dall'atteggiamento inadempiente ed ostruzionistico dell'Attrice”, ed avendo quantificato tale danno nel suo ammontare solo tardivamente, nella memoria ex art. 186 c. 6 n. 2 c.p.c.. In considerazione della soccombenza reciproca il Tribunale ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le ragioni dell'impugnazione proposta da possono così essere sintetizzate. Controparte_1
Con il primo motivo di appello, la lamenta la violazione e/o falsa Controparte_1 applicazione dell'art. 1453 c.c., dell'art. 1455 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'omessa pronuncia relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Parte appellante, previo richiamo dell'art. 1453 c.c., deduce di aver agito in giudizio contestando gli specifici e plurimi inadempimenti di parte convenuta, per come di seguito riportati:
“(i) l'offerta in vendita del prodotto “Kit RO ad euro 105,00 oltre i.v.a. tramite canali web riservati ai “propri clienti farmacisti”; (ii) la violazione del diritto di esclusiva territoriale previsto contrattualmente [cfr. artt. 3 e 6, doc. n. 1]; (iii) l'offerta in vendita del prodotto “
[...]
MA ” ad un prezzo di euro 157,00-160,00 presso il proprio punto Parte_1 Pt_2 vendita Longevity Studio in Milano e presso il canale (cfr. doc. n. 2 primo grado)”. CP_7
A fronte di tali condotte, la chiedeva, quindi, al Tribunale di Torino CP_1
l'accertamento della violazione di specifiche disposizioni contrattuali ed, in specie, del diritto di esclusiva di cui all'art. 6 del contratto, nonché della buona fede contrattuale.
Il Tribunale avrebbe, quindi, errato nel non considerare che le condotte in violazione dell'art. 6 del contratto stipulato tra le parti e dell'obbligo di buona fede contrattuale costituissero inadempimento grave ed imputabile alla , idoneo a determinare la risoluzione Controparte_3 per inadempimento del contratto in esame.
Parte appellante impugna, quindi, il capo della sentenza con cui la domanda attorea relativa all'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di concessione di vendita è stata rigettata. L'errore del Tribunale consisterebbe nell'avere ritenuto che la domanda di CP_1 fosse di accertamento della violazione degli artt. 16, cc. 1 e 2 del contratto.
[...]
Parte appellante afferma, invece, di aver identificato ed allegato gli inadempimenti avversari, sostenendo che essi siano stati posti in essere per fatto e colpa della convenuta.
In particolare, deduce di aver chiesto, previo accertamento della violazione Controparte_1 del diritto di esclusiva, nonché della sussistenza di condotte qualificabili come concorrenza sleale poste in essere dalla che fosse dichiarato risolto il contratto di Controparte_3 concessione di vendita sottoscritto tra le parti il 18 dicembre 2019, per fatto e colpa grave della convenuta.
Il Giudice di prime cure sarebbe, quindi, incorso in errore, richiamando il riferimento all'art. 16 del contratto, contenuto nel Punto III dell'atto di citazione.
Parte appellante deduce di aver fatto riferimento a tale disposizione per avvalorare ulteriormente l'inadempimento contestato alla controparte e posto a fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.
In tesi di parte appellante, il richiamo alle disposizioni dell'art. 16 del contratto era opportuno per regolare tra le parti gli effetti della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento.
La afferma di aver chiesto l'accertamento della violazione dell'obbligo di Controparte_1 esclusiva e della buona fede contrattuale (per concorrenza sleale), ponendo tali inadempimenti a fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento. Quanto all'obbligo di esclusiva, parte appellante afferma di aver allegato che si tratta della violazione di una disposizione contrattuale di precipua importanza, sebbene non ricompresa nell'alveo delle cause di risoluzione per effetto di clausola risolutiva espressa.
Quanto alla violazione della buona fede contrattuale per condotte consistenti in concorrenza sleale, parte appellante deduce che tale violazione pregiudicava gli effetti economici e giuridici del contratto.
Parte appellante afferma, quindi, che la domanda era volta ad accertare una condotta imputabile alla controparte e non di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra (art. 1455 c.c.) tale da costituire inadempimento rilevante ai fini della risoluzione ex art. 1453 c.c., mentre mai era stato chiesto al Tribunale di accertare l'efficacia di una clausola risolutiva espressa che non poteva operare tra le parti.
In merito alla violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., parte appellante contesta che il Tribunale, nel non esaminare la rilevanza e l'imputabilità degli inadempimenti contestati, ha omesso la pronuncia richiesta da parte attrice di ritenere il contratto risolto per fatto e colpa grave della convenuta.
A tal fine, parte appellante deduce che tutti gli elementi richiesti dall'art. 1453 c.c. sono sussistenti. In particolare, ricorrerebbero nel caso di specie i seguenti presupposti: i) la presenza di un contratto a prestazioni corrispettive;
ii) l'inadempimento, grave ed imputabile;
iii) l'attore in risoluzione deve avere eseguita la sua prestazione o dev'essere pronto ad eseguirla. In merito a tale ultimo punto, parte appellante richiama l'offerta reale formulata ritualmente dall'attrice (cfr. doc. 4 primo grado) e reiterata all'udienza 8/11/2021.
Parte appellante deduce che il Tribunale disponeva di tutti gli elementi per accertare, con effetti costitutivi, l'inadempimento avversario e dichiarare risolto il contratto tra le parti. La
[...] chiede, quindi, la riforma della sentenza impugnata con accertamento degli CP_1 inadempimenti posti in essere da e conseguente declaratoria di risoluzione Controparte_3 del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c.
Con il secondo motivo di appello, la lamenta la violazione e/o falsa Controparte_1 applicazione dell'art. 1453 c.c., dell'art. 1458 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. in relazione al risarcimento del danno conseguente alla pronuncia di risoluzione.
In particolare, l'appellante impugna il capo della sentenza con cui sono state rigettate, in quanto assorbite, anche le consequenziali domande attoree di risarcimento del danno e di accertamento dell'obbligo della convenuta di ritirare la merce stoccata presso il magazzino dell'attrice.
Parte appellante rileva che, per le ragioni di cui al primo motivo di appello, la Corte dovrà riformare la sentenza impugnata, dichiarando risolto il contratto tra le parti e che per effetto della risoluzione, dovrà accogliere la domanda di risarcimento del danno formulata e quantificata sin dall'atto di citazione in euro 26,40, oltre i.v.a. per ogni kit che l'attrice non ha potuto vendere.
A tal fine, parte appellante rileva che i kit giacenti presso il magazzino di (ed CP_1 offerti in restituzione con offerta reale) sono n. 778 (Kit Prolon 1) e n. 279 (Kit Prolon 2). La aggiunge che, come contrattualmente previsto, i suddetti kit sono stati acquistati CP_1 ad euro 93,00, oltre i.v.a., cadauno, così per complessivi euro 98.301,00 oltre i.v.a. I suddetti kit, se non fossero divenuti invendibili, avrebbero generato ricavi per pari ad CP_1 euro 126.205,80, oltre i.v.a. (n. 1057 kit x euro 119,40).
La afferma, quindi, che, sulla base di tali conteggi, il danno patito è da Controparte_1 quantificarsi in euro 27.904,80, oltre i.v.a. (euro 126.205,80 - euro 98.301,00) e chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno formulata in primo grado.
È intervenuta nel presente giudizio di appello, in data 28.03.25, la società Controparte_4 quale successore a titolo particolare, ex art. 111, co. 3, c.p.c., della , Controparte_3 contestando in fatto ed in diritto il presente atto di appello. In merito alla propria legittimazione ad intervenire nel presente giudizio di appello, la
[...] deduce di esservi legittimata in quanto successore a titolo particolare della CP_4 CP_3
ai sensi dell'art. 111, co. 3, c.p.c., nel credito vantato da quest'ultima nei confronti di
[...]
CP_1
A tal fine, allega che le società , operante sul territorio nazionale per il tramite della CP_8 propria branch italiana , e la hanno stipulato un contratto di CP_4 Controparte_3 distribuzione, con decorrenza 15.07.2020, avente ad oggetto la distribuzione da parte di del prodotto “ProLon”. CP_3
A seguito dell'inadempimento di di una serie di obbligazioni previste da detto Controparte_3 contratto, in data 30.03.2023, la stipulava con un accordo transattivo, Controparte_3 CP_4 il quale prevede – tra le altre pattuizioni – la cessione in favore di del credito di euro CP_4
109.099,00 vantato dalla nei confronti della (All. 1). Controparte_3 Controparte_1
Parte interveniente deduce che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., in data 27.11.2024, CP_4 provvedeva a notificare all'odierna appellante l'intervenuta cessione del credito (All. 2.1, 2.2 e
2.3) e che il credito nel quale è succeduta è oggetto del Decreto ingiuntivo n. CP_4
18144/2021, emesso dal Tribunale di Milano, in data 26.09.2021, mediante il quale veniva ingiunto alla di pagare la somma di euro 94.218,30, oltre interessi come da CP_1 domanda.
Tale decreto veniva emesso sulla base delle fatture nn. 142/2021 e 178/2021, riguardanti la vendita dei prodotti oggetto dell'offerta reale avanzata da a seguito dell'asserita CP_1 risoluzione del contratto stipulato con la . Controparte_3
deduce che il citato Decreto Ingiuntivo è stato opposto da Controparte_4 CP_1 ed il relativo procedimento dinanzi al Tribunale di Milano, R.G. n. 47266/2021, è stato sospeso ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione del presente giudizio (All. 4).
Alla luce di quanto dedotto, rileva di avere interesse ad intervenire nel presente CP_4 giudizio, poiché nell'ipotesi di eventuale accoglimento dell'appello vedrebbe frustrate le proprie ragioni relative al credito oggetto di accertamento innanzi al Tribunale di Milano in cui
è subentrata.
Nel merito del proposto atto di appello, parte interveniente contesta l'infondatezza dei motivi di impugnazione. In particolare, per quanto concerne il primo motivo di appello, la società eccepisce che CP_4 il Tribunale di Torino non è incorso nella denunciata violazione, atteso che CP_1 chiedeva in via principale di accertare “la violazione del diritto di esclusiva, nonché della sussistenza di condotte qualificabili come concorrenza sleale poste in essere dalla
[...]
dichiarare risolto il contratto di concessione di vendita sottoscritto tra le parti il CP_3
18 dicembre 2019, per fatto e colpa grave della convenuta”.
Parte interveniente eccepisce, quindi, che è del tutto infondata la tesi di parte appellante secondo cui essa avrebbe proposto in primo grado una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, laddove – invece – nel terzo motivo dell'atto di citazione, rubricato “la risoluzione del contratto”, la aveva basato l'intera ricostruzione proprio sull'art. CP_1
16 del contratto, rubricato “risoluzione per giusta causa”, salvo omettere di citare l'art. 16.3, il quale individua espressamente le cause che consentono di azionare la clausola risolutiva espressa.
La società rileva che, a norma del contratto, le giuste cause di risoluzione sono integrate CP_4 dalla violazione delle previsioni di cui agli artt. 3 (limitazioni dell'attività del concessionario),
4 (obblighi del concessionario), 7 (divieto di concorrenza da parte del concessionario), 12
(concessione di licenza di utilizzo del marchio) e 13 (obbligo di riservatezza in capo a entrambe le parti).
Parte interveniente rileva che l'odierna appellante lamenta l'asserita violazione della clausola contenuta nell'art. 2 (diritto di esclusiva), nonché la tenuta da parte di di Controparte_3 condotte integranti fattispecie di concorrenza sleale, non contemplate nel citato art. 16, co. 3.
Di conseguenza, del tutto correttamente, il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto non applicabile al caso di specie la clausola risolutiva espressa.
L'odierna interveniente rileva che parte appellante aveva richiesto, in primo grado, l'adozione di una pronuncia di risoluzione ex art. 1456 c.c. Di conseguenza, il Giudice di prime cure non avrebbe potuto pronunciarsi sulla diversa domanda di risoluzione per inadempimento, atteso che l'eventuale pronuncia emessa ai sensi dell'art. 1453 c.c., a fronte di una domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c., sarebbe stata viziata da extrapetizione.
Nel merito, la società eccepisce che, in ogni caso, l'asserita violazione del diritto di CP_4 esclusiva è del tutto destituita di fondamento, atteso che la – come emerso nel Controparte_3 giudizio di primo grado – ha realizzato la propria attività conformemente alle disposizioni pattizie.
A tal fine, parte interveniente evidenzia che la campagna promozionale svolta dalla CP_3
è stata posta in essere dopo aver riscontrato un palese e grave inadempimento da parte
[...] della tanto che la ha deciso di adottare una temporanea politica di CP_1 CP_3 scontistica nei confronti dei propri clienti farmacisti.
Tale situazione non avrebbe recato, in tesi di parte interveniente, alcun danno alla CP_1
la quale si era già resa inadempiente ben prima che le comunicazioni via mail venissero
[...] inoltrate, con ciò dimostrando che le doglianze dalla invocate erano, in realtà, CP_1 volte a giustificare la notevole quantità di prodotti rimasti invenduti nel corso dei mesi precedenti.
Per quanto riguarda il tema della vendita online, parte interveniente evidenzia che l'esclusiva di cui al contratto attiene unicamente al canale Farmacie e Parafarmacie, secondo un criterio legato esclusivamente ai territori regionali menzionati e non ai bacini d'utenza potenzialmente interessati. Pertanto, vi sarebbe una significativa differenza tra le modalità di commercializzazione e distribuzione solitamente utilizzate dalla che si basano CP_1 su una rete di agenti che operano fisicamente nei territori prestabiliti, e la (diversa) attività promozionale svolta invece tramite canali web, che – di per sé – riguarda non un luogo fisico circoscritto, ma evidentemente una indefinita platea di consumatori.
Parte interveniente, in tal senso, eccepisce che la clausola di esclusiva, avente confini geografici ben individuati, non potrebbe ritenersi violata da una attività rivolta invece ad un pubblico generale, tramite mezzi di comunicazione telematici o su canali di vendita online.
Del tutto inconferente sarebbe poi il riferimento al negozio Longevity Studio situato in Milano, in quanto, la vendita al dettaglio –rivolta ai consumatori finali – non sarebbe suscettibile di interferire con i canali distributivi destinati a farmacie e parafarmacie.
La società eccepisce, inoltre, che altrettanto infondata sarebbe l'affermazione per la CP_4 quale la presunta violazione dell'obbligo di esclusiva integri la fattispecie di cui all'art. 2598, co. 3, c.c., atteso che, nel corso del giudizio di primo grado, non è nemmeno emerso quali sarebbero state le condotte non conformi ai principi della correttezza professionale idonee a danneggiare l'altrui azienda. In questa prospettiva, parte interveniente ribadisce che i canali web di promozione e rivendita sono ontologicamente da tenere distinti dai diversi canali di commercializzazione dei prodotti a farmacie, parafarmacie, grossisti e rivenditori, rientrando il primo caso nel mercato retail, il secondo nell'ambito del business to business (B2B), attività non equiparabili in alcun modo.
In conclusione, la società eccepisce che l'attività di vendita così realizzata dalla Pt_3
non avrebbe in alcun modo pregiudicato la possibilità di di Controparte_3 CP_1 effettuare le operazioni di vendita nel contesto dei canali di distribuzione di cui all'art. 3 del contratto, legati ad un territorio fisico e ad operatori ben precisi.
Non potrebbe, inoltre, configurarsi alcuna fattispecie di concorrenza sleale dal momento che le due società operano, pur nel medesimo mercato, su due piani nettamente distinti e non in concorrenza tra loro, in quanto la è distributrice di un prodotto e Controparte_3 CP_1 opera in qualità di rivenditrice dello stesso.
A tal fine, parte interveniente rileva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la vendita sottocosto è favorevole ai consumatori ed al mercato, essendo illecita solo quando giunge ad eliminare la concorrenza, traducendosi in un danno e realizzando l'illecito concorrenziale del dumping interno. Nel caso di specie, il praticare un prezzo più basso, ma comunque remunerativo, non potrebbe in alcun modo essere considerato un illecito concorrenziale.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello, relativo al risarcimento del danno conseguente alla pronuncia di risoluzione del contratto, anch'esso in tesi di parte interveniente
è da ritenersi infondato.
Parte interveniente eccepisce che il contratto stipulato tra le parti prevede, all'art. 10, il raggiungimento di un determinato numero di acquisti minimi annuali da parte del concessionario, e che, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato tra le parti, la CP_3 si era attivata per la pubblicizzazione del prodotto sia sulle televisioni nazionali che sui
[...] social media, sostenendo ingenti investimenti.
Sennonchè, in prossimità della data fissata per il check point, la constatava Controparte_3 che, alla data del 30 giugno, la aveva acquistato appena 3.000 dei 15.000 CP_1 [...]
contrattualmente pattuiti, dei quali almeno 7.080 (corrispondente all'80%) avrebbero Pt_1 dovuto essere ritirati entro tale data. inoltre, dichiarava di avere in giacenza CP_1 presso i propri magazzini ulteriori 1.000 , rimasti invenduti. Parte_1 È solo in tale contesto che lamenta la violazione da parte della CP_1 Controparte_3 del vincolo di esclusiva territoriale di cui all'art. 6 del contratto e la realizzazione di condotte di concorrenza sleale.
Sul punto, parte interveniente eccepisce, invece, l'inadempienza di rispetto ai CP_1 propri obblighi contrattuali, ed in particolare sia in ordine a quanto previsto dall'art. 10 del contratto (obiettivi minimi di acquisto) sia riguardo al pagamento delle forniture (art. 9 del contratto).
Tali inadempimenti venivano realizzati e contestati già a partire dal mese di aprile 2021 (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione in primo grado), con il mancato raggiungimento da parte di degli acquisti minimi contrattualmente stabiliti, nonché con il mancato Controparte_1 pagamento delle fatture relative ai prodotti forniti (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione in primo grado), per le quali è stato emesso apposito Decreto Ingiuntivo (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione in primo grado), credito nel quale è succeduta CP_4
In tal senso, la società evidenzia che l'art. 10 del contratto prevede espressamente la CP_4 facoltà della concedente, a sua discrezione, di revocare il diritto di esclusiva in caso di mancato raggiungimento degli acquisti minimi.
Nel caso di specie, le vendite per i mesi da gennaio ad aprile erano risultate ben al di sotto del
50% rispetto ai minimi programmati (v. prospetto doc. 3 comparsa di costituzione in primo grado).
In tal senso, la società ribadisce (vds. Constatazione avvenuta al check point del 30 CP_4 giugno 2021) la circostanza dell'acquisto da parte della di appena CP_1 Parte_4
a fronte dei 7.080 previsti e che, solo successivamente, nel mese di luglio, la
[...] CP_3
avvedutasi dell'ormai vanificato programma di vendite, per inadempienza di
[...] CP_1
aveva effettuato una scontistica per i kit invenduti (peraltro prossimi alla scadenza),
[...] ed unicamente mediante i canali web e, quindi, senza alcuna violazione dell'esclusiva territoriale di cui all'art. 6.
Si trattava, in tesi di parte interveniente, di una strategia necessitata e volta a limitare e contrastare i danni derivanti dagli inadempimenti di controparte, conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita, oltre che al mancato pagamento degli importi dovuti. Ad ogni modo, la società eccepisce che non si è realizzata, nel caso di specie, alcuna CP_4 violazione di esclusiva ai sensi dell'art. 6 del contratto, trattandosi di soggetti operanti su differenti piani, uno fisico territoriale e l'altro digitale.
avrebbe, quindi, eccepito i presunti inadempimenti della solo CP_1 Controparte_3
a seguito del conclamato inadempimento dei propri obblighi contrattuali, al solo scopo di contrastare le richieste di pagamento inviate dalla . Controparte_3
La presunta condotta di concorrenza sleale lamentata da sarebbe del tutto CP_1 generica, pretestuosa ed infondata, oltre che priva di supporto probatorio.
Parte interveniente eccepisce che l'offerta reale ex art. 1209 c.c. formulata da controparte deve essere ritenuta assolutamente invalida ed inefficace, stante l'inesistenza di un inadempimento da parte della . Controparte_3
La società aggiunge che essendo ancora pienamente valido ed efficace il contratto CP_4 stipulato dalle parti, non sussiste alcun obbligo di restituzione dei prodotti in capo alla CP_1
obbligo di restituzione previsto dall'art. 16.4 solo a seguito di cessazione del rapporto.
[...]
Sul punto, parte interveniente evidenzia che, anche nell'ipotesi in cui la ppello Pt_5 dovesse dichiarare la risoluzione, tale pronuncia non andrebbe ad estendersi alle prestazioni già eseguite, permanendo quindi l'obbligo di di corrispondere il prezzo dei prodotti CP_1 ricevuti in favore di ed oggetto del Decreto Ingiuntivo n. 18144/2021 emesso dal CP_4
Tribunale di Milano.
La società interveniente precisa, inoltre, che, nelle more del giudizio di primo grado, i prodotti rimasti invenduti sono andati incontro a scadenza, se non già al tempo scaduti, con conseguente pregiudizio per la – o meglio oggi per la cessionaria del credito – in Controparte_3 CP_4 caso di successiva restituzione.
In ogni caso, parte interveniente ribadisce l'assoluta inconsistenza delle pretese fatte valere mediante l'offerta formale di intimazione notificata da atteso che la mora CP_1 credendi, ai sensi dell'art. 1206 c.c., si verifica solo quando il creditore “senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto
è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione”.
Il presente atto di appello è da ritenersi infondato e deve essere rigettato per le ragioni che di seguito si espongono. Preliminarmente, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'intervento del terzo
[...]
non ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 344 c.p.c. e non potendo ritenersi CP_4 che il terzo interventore sia da qualificarsi, nella presente fattispecie, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. Infatti, il prospettato atto di trasferimento
(transazione, peraltro, allegata in lingua inglese) di un credito relativo al mancato pagamento di prodotti consegnati dalla alla non comporta il Controparte_3 Controparte_1 subingresso del cessionario nella medesima posizione giuridica che inerisce alla pretesa dedotta nel presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 344 c.p.c., inoltre, l'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell'interventore a quello di una delle parti (vds.
Cass. n. 32887 del 08/11/2022: “L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando
l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando
l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Ai sensi dell'art.
344 c.p.c. l'intervento in appello - precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, a meno che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.)
— è limitato a coloro che sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di terzo, giacché la norma citata, nell'apprestare uno strumento di tutela anticipata, consente ai terzi di fare valere le proprie ragioni ancor prima che sia emessa la sentenza che potrebbe pregiudicarle e nei cui confronti sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c. Pertanto, può intervenire in appello colui che potrebbe subire pregiudizio nei suoi diritti da un determinato esito del giudizio ovvero l'avente causa di una delle parti che possa temere pregiudizio da una sentenza frutto di dolo o di collusione delle parti stesse in suo danno; peraltro,
l'ammissibilità dell'intervento deve essere esaminata verificando la sussistenza del pregiudizio con un giudizio ex ante in ordine al possibile esito della controversia e non con una valutazione compiuta in sede di decisione alla stregua delle statuizioni in concreto da adottare” Cass. civ.
n. 12385/2006).
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, la Corte osserva che l'intervento di el presente giudizio di appello deve essere dichiarato Controparte_4 inammissibile.
Passando ad esaminare il merito della presente controversia si osserva che il presente atto di appello è da ritenersi infondato per come di seguito si espone.
Con il primo motivo di appello, la lamenta che il Giudice di primo grado ha Controparte_1 erroneamente qualificato la domanda attorea come domanda di risoluzione per effetto di clausola risolutiva espressa, valorizzando il richiamo effettuato da parte attrice in atto di citazione all'art. 16 del contratto rubricato “risoluzione per giusta causa”. Parte appellante afferma, invece, di aver richiamato tale disposizione soltanto al fine di avvalorare l'inadempimento contestato alla controparte e posto a fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.
Le censure svolte da parte appellante concernono, in definitiva, la qualificazione effettuata dal
Giudice di prime cure della domanda azionata con l'atto di citazione ovvero se trattasi di domanda volta ad ottenere la pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per come dedotto da parte appellante oppure la pronuncia meramente dichiarativa dell'intervenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 16 del contratto stipulato tra le parti.
In punto di diritto, occorre osservare che l'istituto della risoluzione del contratto è disciplinato dagli articoli 1453 e seguenti c.c. e che gli effetti della risoluzione di un contratto possono tanto ottenersi con una domanda giudiziale oppure di diritto, cioè automaticamente, quando sussistono determinati presupposti.
La risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. si attiva per l'appunto con una domanda giudiziale volta a risolvere il contratto. La pronuncia dell'organo giudicante avrà, in tale ipotesi, valenza costitutiva, ma gli effetti saranno retroattivi, fatti salvi i casi di contratti di durata.
L'art. 1453 c.c. prevede che in caso di inadempimento di una parte contrattuale, la parte adempiente può adire il competente giudice per la pronuncia risolutiva. La norma precisa come una volta domandata la risoluzione non sia possibile domandare l'adempimento della prestazione. Viceversa, nel caso in cui sia stata domandato l'adempimento del contratto potrà successivamente domandarsi anche la risoluzione.
L'inadempimento deve avere determinate caratteristiche: deve essere rilevante ovvero di non scarsa importanza ed imputabile alla parte.
Invece, la risoluzione legale o di diritto opera in tre specifiche ipotesi disciplinate nel codice civile:
• A mezzo della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.
• Quando è decorso il termine essenziale ex art. 1457 c.c.
• Ove sia prevista contrattualmente una clausola risolutiva espressa. A norme dell'art. 1456 c.c. le parti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta.
La risoluzione legale opera “ex lege” e non è, quindi, necessaria una pronuncia giudiziale. Il giudice potrà tuttavia pronunciare una sentenza dichiarativa dell'avvenuta risoluzione.
La giurisprudenza in diverse occasioni ha chiarito che la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione "ope legis" di cui all'articolo 1456 c.c., è ontologicamente diversa dalla domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c.
In questa prospettiva, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale
(vds. Cass. n. 11864/2015; Cass. sez.3, 5 maggio 2005 n. 167) secondo cui la domanda ex articolo 1453 c.c. mira ad una pronuncia costitutiva che scioglie il vincolo contrattuale, previo accertamento, da parte del giudice, della gravità dell'inadempimento, oltre che della sua imputabilità.
Invece, la domanda ex articolo 1456 c.c. è diretta a una pronuncia dichiarativa dell'intervenuta risoluzione per inadempimento di una delle parti, previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza della dichiarazione di controparte di volersi avvalere della relativa clausola risolutiva espressa.
Proprio sulla base di tale impostazione la giurisprudenza ha sancito la non introducibilità successiva nel thema decidendum di una delle due suddette domande nel caso in cui l'atto introduttivo abbia veicolato l'altra, perché si tratterebbe dell'aggiunta di una domanda nuova, in quanto tale inammissibile in appello (Cass. n. 26508/2009; Cass. 1994 n. 7668). Proprio sul presupposto di tale differenza, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, se una delle due domande viene proposta per la prima volta in grado di appello, essa deve considerarsi nuova e quindi preclusa, ex art. 345 c.p.c.
Ciò premesso, si osserva che il Giudice di primo grado ha osservato che la domanda formulata con l'atto di citazione si incentra sull'applicazione dell'art. 16 comma 1 e 2 del contatto, disciplinante la risoluzione per giusta causa.
Il Tribunale ha, inoltre, osservato che l'art. 16 del contratto (in particolare, il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo in esame) contempla una clausola risolutiva espressa ex art. 1456
c.c. ed ha qualificato la domanda attorea come volta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi della suddetta clausola.
Parte appellante, con il primo motivo di impugnazione, lamenta di aver introdotto con l'atto di citazione la diversa domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. A tal fine, deduce di aver indicato in atto di citazione le condotte inadempitive di controparte e che il richiamo all'art. 16 del contratto era stato effettuato soltanto “per avvalorare ulteriormente
l'inadempimento contestato”.
La contestazione circa la corretta qualificazione della domanda svolta in primo grado impone di esaminare in concreto il contenuto dell'atto di citazione, avendo riguardo sia alle conclusioni e, quindi, al petitum immediato sia alla parte motiva del suddetto atto introduttivo e, quindi, alla causa petendi.
Orbene, con l'atto di citazione che ha introdotto il giudizio di primo grado, la CP_1
[...]
- elencava gli inadempimenti da ritenersi ascrivili alla controparte;
- deduceva che in considerazione di tali inadempimenti con missiva del 27.07.21 aveva comunicato alla la risoluzione per giusta causa del contratto di Controparte_3 concessione di vendita stipulato in data 18.12.2019;
- affermava espressamente che “Le condotte descritte e contestate, di cui al precedente
Paragrafo I, ad avviso dell'esponente, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa della Concedente, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale”; - richiamava ai fini della risoluzione del contratto e fondava, quindi, la domanda di risoluzione esclusivamente sull'art. 16 del contratto, rubricato: Risoluzione per giusta causa (vds. paragrafo ii dell'atto di citazione);
- osservava che “Il Tribunale adito, verificata l'esistenza della giusta causa di risoluzione del contratto di cui si è detto, dovrà dichiarare risolto il contratto di concessione di vendita tra le parti, condannando la al ristoro di tutti Controparte_3
i danni conseguenti in favore della società attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria”;
- concludeva chiedendo di dichiarare risolto il contrato di concessione di vendita;
La Corte ritiene che il tenore complessivo dell'atto di citazione in primo grado e delle ragioni della domanda, oltre che le conclusioni formalmente rassegnate in atto di citazione e volte ad ottenere una pronuncia meramente dichiarativa della risoluzione, consentono di ritenere corretta la qualificazione della domanda attorea effettuata dal giudice di primo grado.
In effetti, parte attrice ha avanzato la domanda di risoluzione del contratto, adducendo come causa e ragioni della domanda, cioè come "causa petendi", l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 del contratto stesso.
La pretesa fatta valere dall'attrice nel giudizio di primo grado è stata fondata unicamente sulla situazione di fatto correlata con la esistenza della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 16 del contratto, e quindi in applicazione dell'art. 1456 c.c., senza alcun riferimento alla diversa ipotesi prevista dall'art. 1453 c.c. ed ai suoi presupposti.
Infatti, parte attrice ha chiesto una pronuncia meramente dichiarativa della risoluzione, limitando lo scrutinio giudiziale a verificare che l'inadempimento lamentato sussista e sia imputabile.
Pertanto, è da ritenersi immune da censure il ragionamento ed il percorso logico seguito dal
Giudice di primo grado che ha ritenuto che la domanda attorea sia da qualificarsi come domanda dichiarativa dell'avvenuta risoluzione per essersi avvalsa parte attrice della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 del contratto rubricato “Risoluzione per giusta causa”.
Di conseguenza, il Tribunale del tutto correttamente ha ritenuto di non poter dichiarare la risoluzione del contratto in quanto la previsione contrattuale di cui parte attrice in primo grado
(odierna appellante) lamenta la violazione, vale a dire il diritto di esclusiva del concessionario da parte del concedente (art. 2 del contratto), nonché l'asserita sussistenza di condotte integranti concorrenza sleale non sono contemplate dall'art. 16 comma 3 del contratto che individua con precisione come giusta causa di risoluzione la violazione di altre previsioni contrattuali (artt. 3 limitazioni dell'attività del concessionario, 4 obblighi del cessionario, 7 divieto di concorrenza da parte del concessionario, 12 concessione di licenza di utilizzo del marchio e 13 obbligo di riservatezza in capo ad entrambe le parti), ma non di quelle richiamate da parte appellante.
In tal senso, occorre osservare, quanto al contenuto, che la clausola risolutiva espressa, a norma del 1° comma dell'art. 1456 c.c., deve essere riferita ad una determinata obbligazione e, nella specie, tale riferimento è contenuto nel comma 3 dell'art. 16 del contratto stipulato tra le parti;
previsione contrattuale che, parte attrice non ha richiamato, ritenendo sufficiente richiamare il comma 1 dell'art. 16 poi il comma 2 dell'art. 16 del contratto ove si afferma che “E' considerata giusta causa di risoluzione qualunque violazione delle obbligazioni contrattuali di rilevante importanza, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto”.
Sennonchè, come chiarito dalla costante elaborazione giurisprudenziale, la clausola riferita genericamente a tutte le obbligazioni assunte in contratto o a qualunque violazione di rilevante importanza degli obblighi contrattuali, ha l'efficacia di una mera clausola di stile, per come anche correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado.
Il Giudice di primo grado ha, quindi, correttamente osservato che la domanda attorea di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto non può essere accolta e che è preclusa al giudice anche la pronuncia costitutiva di tale effetto ex art. 1453 c.c., in quanto considerata l'ontologica differenza tra le due domande, una sentenza eventualmente emessa ai sensi dell'art. 1453 c.c.,a fronte di una domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. sarebbe viziata da ultrapetizione.
Non può ritenersi, per come invece lamentato da parte appellante, che il Giudice di primo grado abbia violato i principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e iura novit curia di cui all'art. 112 c.p.c., avendo riguardo, per come sopra detto, al tenore complessivo dell'atto di citazione ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Il primo motivo di appello è quindi infondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo di impugnazione con cui chiede, riformata la pronuncia nel capo in Controparte_1 cui non è stata dichiarata la risoluzione del contratto, che l'appellata sia condannata al
“risarcimento del danno conseguente alla pronuncia di risoluzione” quantificato in complessivi
€ 27.904,80. Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto deve, pertanto, essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Nulla sulle spese processuali, stante la declaratoria di inammissibilità dell'intervento in causa della Controparte_9
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato da Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. Controparte_1
1406/2023 depositata in data 30.03.23, ogni contraria istanza disattesa,
- Dichiara l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_4
- Rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 1406/2023 emessa dal Tribunale di
Torino in data 30.03.23;
- Nulla sulle spese di lite;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di CP_1
che ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
[...] quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'11.06.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Giunta dott. Roberto Rivello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta da:
Dott. Roberto RIVELLO PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca FIRRAO CONSIGLIERE
Dott.ssa Angela GIUNTA CONSIGLIERE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1357\2023 R.G. promossa da:
p.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, dottor ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Galileo Ferraris Controparte_2
n. 46, presso lo studio degli avvocati Alberto Tealdi (pec: e Email_1
Marco Sarà ( che la rappresentano e difendono, giusta procura in Email_2 atti;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3
Milano, Via Melzi D'Eril n. 44, c.f. ; P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE (c.f. e p. iva in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3 pro tempore, Dott. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_5
Alessandro Firmato Pellegrino (pec: e dall'Avv. Antonio Email_3
Passaro (pec: ed elettivamente domiciliata presso Email_4 lo studio dei predetti difensori (Pellegrino Attili Avvocati) sito in Milano, al Largo Schuster, 1;
TERZO INTERVENTORE
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 1406/2023 del
Tribunale di Torino, Sezione I civile, dott. Ludovico Sburlati, resa tra le parti all'esito del procedimento rubricato al R.G. 17276/2021, depositata in cancelleria il 30/3/2023, non notificata, ed in accoglimento delle conclusioni proposte in primo grado, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO -
in accoglimento del primo motivo di appello:
dichiarare risolto per inadempimento della il contratto di concessione di Controparte_3 vendita stipulato tra le parti il 18/12/2019 (cfr. doc. n. 1 fascicolo primo grado);
- in accoglimento del secondo motivo di appello:
condannare al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento, Controparte_3 quantificati in euro 27.904,80, oltre i.v.a., od altra somma che la Corte d'Appello riterrà di
Giustizia;
- compensare le somme dovute da con quelle eventualmente dovute da Controparte_3
Controparte_6
[...]
- accogliere le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., da intendersi integralmente richiamate
Con vittoria di spese e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”. CONCLUSIONI DEL TERZO INTERVENTORE
“
1. in via preliminare, accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato, ai sensi dell'art. 111, co. 3, c.p.c., nel presente giudizio da;
CP_4
2. in via principale, dichiarare inammissibile ed in ogni caso infondato nel merito e, per
l'effetto, rigettare in toto l'appello ex adverso proposto per le ragioni di cui in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre iva e cpa come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio, dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Torino, la lamentando la violazione da parte di Controparte_3 quest'ultima del diritto di esclusiva, nonché di condotte qualificabili come concorrenza sleale poste in essere dalla e chiedendo che fosse dichiarato risolto il contratto Controparte_3 di concessione di vendita sottoscritto tra le parti il 18 dicembre 2019.
Di conseguenza, la chiedeva la condanna della al Controparte_1 Controparte_3 pagamento di euro 26,40 oltre i.v.a. per ogni kit giacente presso i magazzini di CP_1
o alla diversa misura ritenuta di giustizia ed, altresì, che fosse accertato l'obbligo di
[...] di ritirare la merce giacente presso il magazzino di ed, in ogni CP_3 Controparte_1 caso, che fossero compensate le somme dovute da con quelle dovute da Controparte_3
Controparte_1
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Milano ed, in via subordinata e nel merito – chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate da in quanto Controparte_1 totalmente infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, parte convenuta chiedeva che fosse accertato l'inadempimento contrattuale della e, per l'effetto, la Controparte_1 condanna della all'integrale ristoro del danno subito dalla CP_1 CP_1 Controparte_3
da quantificarsi anche in via equitativa. Infine, la convenuta chiedeva la condanna di parte
[...] attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 1406\2023 pubblicata il 30.03.23, il Tribunale di Torino, previo rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio formulata da parte convenuta, rigettava nel merito le domande di parte attrice ed, altresì, le domande formulate in via riconvenzionale dalla convenuta. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato la Controparte_1 interponeva appello avverso tale sentenza chiedendone la parziale riforma sulla base dei motivi di cui infra al fine di ottenere l'accoglimento della domanda respinta dal Tribunale.
L'appellata non si costituiva nel presente giudizio di appello e, come da Controparte_3 verbale di udienza del 15.02.24 ne veniva dichiarata la contumacia.
In data 28.03.25 si costituiva in giudizio quale successore a titolo Controparte_4 particolare della società Controparte_3
All'udienza del 29.05.25, le parti precisavano le conclusioni definitive e la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra riferito il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda attorea relativa all'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di concessione di vendita di prodotti a marchio “Prolon” stipulato tra la quale concedente, e la Controparte_3 CP_1
nella qualità di concessionaria.
[...]
Il Giudice di primo grado è giunto a tale conclusione, osservando che la domanda di risoluzione si incentra sull'applicazione dell'art. 16 c. 1 e 2 del regolamento negoziale, disciplinante la risoluzione per giusta causa. In particolare, l'art. 16 c. 1 prevede che ciascuna parte possa risolvere il contratto al verificarsi di una giusta causa di risoluzione, comunicandolo all'altra a mezzo raccomandata a/r o pec. Il successivo art. 16 c.
3 - non richiamato dall'attore (per come precisa il Tribunale) - indica quale giusta causa di risoluzione la violazione delle previsioni di cui agli artt. 3 (limitazioni dell'attività del concessionario), 4 (obblighi del concessionario), 7
(divieto di concorrenza da parte del concessionario), 12 (concessione di licenza di utilizzo del marchio) e 13 (obbligo di riservatezza in capo a entrambe le parti).
Il Tribunale ha osservato che “il combinato disposto di tali disposizioni va qualificato come clausola risolutiva espressa ex art. 1456 Cc, secondo cui le parti possono convenire, nel caso di inadempimento di una “determinata obbligazione”, la risoluzione del contratto, che “si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”. Pertanto, va esclusa la risoluzione ipso iure nell'ipotesi in cui a essere violata sia una disposizione non espressamente indicata, onde evitare che ciascun contraente possa risolvere arbitrariamente il contratto deducendo qualsivoglia inadempimento di controparte. Nel caso di specie, la previsione contrattuale asseritamente violata, inerente il diritto di esclusiva del concessionario (art. 2), nonché la ritenuta sussistenza di condotte integranti concorrenza sleale, non sono contemplate dall'art. 16 c. 3 e, pertanto, l'attrice concessionaria non può invocare la risoluzione di diritto del contratto in virtù del citato meccanismo”.
Il Tribunale ha, poi, ritenuto non condivisibile la tesi attorea secondo cui ai sensi dell'art. 16 c.
2 è considerata giusta causa di risoluzione contrattuale “qualunque violazione degli obblighi contrattuali di rilevante importanza, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto”. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che siffatta previsione non configura una clausola risolutiva espressa, dovendo essere intesa quale mera clausola di stile.
In ogni caso, il Giudice di primo grado ha ritenuto che nella fattispecie in esame non potrebbe ritenersi operante il meccanismo di cui all'art. 1454 c. c, in quanto le missive inviate dall'attrice alla convenuta non contengono né l'intimazione ad adempiere né la dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto (doc. 2 e 3 fasc. att.).
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto, osservando, altresì, che è preclusa al giudice la pronuncia di una sentenza costitutiva di tale effetto ex art. 1453 Cc., per l'ontologica differenza tra le domande di risoluzione giudiziale e di diritto sia per quanto concerne il petitum, sia per quanto concerne la causa petendi. Con la conseguenza che la sentenza eventualmente emessa ai sensi dell'art. 1453 c.c. a fronte di una domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. sarebbe viziata da extrapetizione.
Il Tribunale ha, altresì, rigettato, in quanto assorbite, anche le consequenziali domande attoree di risarcimento del danno e di accertamento dell'obbligo della convenuta di ritirare la merce stoccata presso il magazzino dell'attrice.
Infine, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla convenuta, con assorbimento delle ulteriori domande riconvenzionali dalla medesima proposte, non avendo quest'ultima provato il danno consequenziale all'asserito inadempimento di controparte, avendo fatto generico riferimento alla “perdita dei prodotti rimasti invenduti e prossimi alla scadenza” e all'”abbattimento del business plan concordato dalle parti ed ormai frustrato dall'atteggiamento inadempiente ed ostruzionistico dell'Attrice”, ed avendo quantificato tale danno nel suo ammontare solo tardivamente, nella memoria ex art. 186 c. 6 n. 2 c.p.c.. In considerazione della soccombenza reciproca il Tribunale ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le ragioni dell'impugnazione proposta da possono così essere sintetizzate. Controparte_1
Con il primo motivo di appello, la lamenta la violazione e/o falsa Controparte_1 applicazione dell'art. 1453 c.c., dell'art. 1455 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'omessa pronuncia relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Parte appellante, previo richiamo dell'art. 1453 c.c., deduce di aver agito in giudizio contestando gli specifici e plurimi inadempimenti di parte convenuta, per come di seguito riportati:
“(i) l'offerta in vendita del prodotto “Kit RO ad euro 105,00 oltre i.v.a. tramite canali web riservati ai “propri clienti farmacisti”; (ii) la violazione del diritto di esclusiva territoriale previsto contrattualmente [cfr. artt. 3 e 6, doc. n. 1]; (iii) l'offerta in vendita del prodotto “
[...]
MA ” ad un prezzo di euro 157,00-160,00 presso il proprio punto Parte_1 Pt_2 vendita Longevity Studio in Milano e presso il canale (cfr. doc. n. 2 primo grado)”. CP_7
A fronte di tali condotte, la chiedeva, quindi, al Tribunale di Torino CP_1
l'accertamento della violazione di specifiche disposizioni contrattuali ed, in specie, del diritto di esclusiva di cui all'art. 6 del contratto, nonché della buona fede contrattuale.
Il Tribunale avrebbe, quindi, errato nel non considerare che le condotte in violazione dell'art. 6 del contratto stipulato tra le parti e dell'obbligo di buona fede contrattuale costituissero inadempimento grave ed imputabile alla , idoneo a determinare la risoluzione Controparte_3 per inadempimento del contratto in esame.
Parte appellante impugna, quindi, il capo della sentenza con cui la domanda attorea relativa all'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di concessione di vendita è stata rigettata. L'errore del Tribunale consisterebbe nell'avere ritenuto che la domanda di CP_1 fosse di accertamento della violazione degli artt. 16, cc. 1 e 2 del contratto.
[...]
Parte appellante afferma, invece, di aver identificato ed allegato gli inadempimenti avversari, sostenendo che essi siano stati posti in essere per fatto e colpa della convenuta.
In particolare, deduce di aver chiesto, previo accertamento della violazione Controparte_1 del diritto di esclusiva, nonché della sussistenza di condotte qualificabili come concorrenza sleale poste in essere dalla che fosse dichiarato risolto il contratto di Controparte_3 concessione di vendita sottoscritto tra le parti il 18 dicembre 2019, per fatto e colpa grave della convenuta.
Il Giudice di prime cure sarebbe, quindi, incorso in errore, richiamando il riferimento all'art. 16 del contratto, contenuto nel Punto III dell'atto di citazione.
Parte appellante deduce di aver fatto riferimento a tale disposizione per avvalorare ulteriormente l'inadempimento contestato alla controparte e posto a fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.
In tesi di parte appellante, il richiamo alle disposizioni dell'art. 16 del contratto era opportuno per regolare tra le parti gli effetti della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento.
La afferma di aver chiesto l'accertamento della violazione dell'obbligo di Controparte_1 esclusiva e della buona fede contrattuale (per concorrenza sleale), ponendo tali inadempimenti a fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento. Quanto all'obbligo di esclusiva, parte appellante afferma di aver allegato che si tratta della violazione di una disposizione contrattuale di precipua importanza, sebbene non ricompresa nell'alveo delle cause di risoluzione per effetto di clausola risolutiva espressa.
Quanto alla violazione della buona fede contrattuale per condotte consistenti in concorrenza sleale, parte appellante deduce che tale violazione pregiudicava gli effetti economici e giuridici del contratto.
Parte appellante afferma, quindi, che la domanda era volta ad accertare una condotta imputabile alla controparte e non di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra (art. 1455 c.c.) tale da costituire inadempimento rilevante ai fini della risoluzione ex art. 1453 c.c., mentre mai era stato chiesto al Tribunale di accertare l'efficacia di una clausola risolutiva espressa che non poteva operare tra le parti.
In merito alla violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., parte appellante contesta che il Tribunale, nel non esaminare la rilevanza e l'imputabilità degli inadempimenti contestati, ha omesso la pronuncia richiesta da parte attrice di ritenere il contratto risolto per fatto e colpa grave della convenuta.
A tal fine, parte appellante deduce che tutti gli elementi richiesti dall'art. 1453 c.c. sono sussistenti. In particolare, ricorrerebbero nel caso di specie i seguenti presupposti: i) la presenza di un contratto a prestazioni corrispettive;
ii) l'inadempimento, grave ed imputabile;
iii) l'attore in risoluzione deve avere eseguita la sua prestazione o dev'essere pronto ad eseguirla. In merito a tale ultimo punto, parte appellante richiama l'offerta reale formulata ritualmente dall'attrice (cfr. doc. 4 primo grado) e reiterata all'udienza 8/11/2021.
Parte appellante deduce che il Tribunale disponeva di tutti gli elementi per accertare, con effetti costitutivi, l'inadempimento avversario e dichiarare risolto il contratto tra le parti. La
[...] chiede, quindi, la riforma della sentenza impugnata con accertamento degli CP_1 inadempimenti posti in essere da e conseguente declaratoria di risoluzione Controparte_3 del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c.
Con il secondo motivo di appello, la lamenta la violazione e/o falsa Controparte_1 applicazione dell'art. 1453 c.c., dell'art. 1458 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. in relazione al risarcimento del danno conseguente alla pronuncia di risoluzione.
In particolare, l'appellante impugna il capo della sentenza con cui sono state rigettate, in quanto assorbite, anche le consequenziali domande attoree di risarcimento del danno e di accertamento dell'obbligo della convenuta di ritirare la merce stoccata presso il magazzino dell'attrice.
Parte appellante rileva che, per le ragioni di cui al primo motivo di appello, la Corte dovrà riformare la sentenza impugnata, dichiarando risolto il contratto tra le parti e che per effetto della risoluzione, dovrà accogliere la domanda di risarcimento del danno formulata e quantificata sin dall'atto di citazione in euro 26,40, oltre i.v.a. per ogni kit che l'attrice non ha potuto vendere.
A tal fine, parte appellante rileva che i kit giacenti presso il magazzino di (ed CP_1 offerti in restituzione con offerta reale) sono n. 778 (Kit Prolon 1) e n. 279 (Kit Prolon 2). La aggiunge che, come contrattualmente previsto, i suddetti kit sono stati acquistati CP_1 ad euro 93,00, oltre i.v.a., cadauno, così per complessivi euro 98.301,00 oltre i.v.a. I suddetti kit, se non fossero divenuti invendibili, avrebbero generato ricavi per pari ad CP_1 euro 126.205,80, oltre i.v.a. (n. 1057 kit x euro 119,40).
La afferma, quindi, che, sulla base di tali conteggi, il danno patito è da Controparte_1 quantificarsi in euro 27.904,80, oltre i.v.a. (euro 126.205,80 - euro 98.301,00) e chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno formulata in primo grado.
È intervenuta nel presente giudizio di appello, in data 28.03.25, la società Controparte_4 quale successore a titolo particolare, ex art. 111, co. 3, c.p.c., della , Controparte_3 contestando in fatto ed in diritto il presente atto di appello. In merito alla propria legittimazione ad intervenire nel presente giudizio di appello, la
[...] deduce di esservi legittimata in quanto successore a titolo particolare della CP_4 CP_3
ai sensi dell'art. 111, co. 3, c.p.c., nel credito vantato da quest'ultima nei confronti di
[...]
CP_1
A tal fine, allega che le società , operante sul territorio nazionale per il tramite della CP_8 propria branch italiana , e la hanno stipulato un contratto di CP_4 Controparte_3 distribuzione, con decorrenza 15.07.2020, avente ad oggetto la distribuzione da parte di del prodotto “ProLon”. CP_3
A seguito dell'inadempimento di di una serie di obbligazioni previste da detto Controparte_3 contratto, in data 30.03.2023, la stipulava con un accordo transattivo, Controparte_3 CP_4 il quale prevede – tra le altre pattuizioni – la cessione in favore di del credito di euro CP_4
109.099,00 vantato dalla nei confronti della (All. 1). Controparte_3 Controparte_1
Parte interveniente deduce che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., in data 27.11.2024, CP_4 provvedeva a notificare all'odierna appellante l'intervenuta cessione del credito (All. 2.1, 2.2 e
2.3) e che il credito nel quale è succeduta è oggetto del Decreto ingiuntivo n. CP_4
18144/2021, emesso dal Tribunale di Milano, in data 26.09.2021, mediante il quale veniva ingiunto alla di pagare la somma di euro 94.218,30, oltre interessi come da CP_1 domanda.
Tale decreto veniva emesso sulla base delle fatture nn. 142/2021 e 178/2021, riguardanti la vendita dei prodotti oggetto dell'offerta reale avanzata da a seguito dell'asserita CP_1 risoluzione del contratto stipulato con la . Controparte_3
deduce che il citato Decreto Ingiuntivo è stato opposto da Controparte_4 CP_1 ed il relativo procedimento dinanzi al Tribunale di Milano, R.G. n. 47266/2021, è stato sospeso ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione del presente giudizio (All. 4).
Alla luce di quanto dedotto, rileva di avere interesse ad intervenire nel presente CP_4 giudizio, poiché nell'ipotesi di eventuale accoglimento dell'appello vedrebbe frustrate le proprie ragioni relative al credito oggetto di accertamento innanzi al Tribunale di Milano in cui
è subentrata.
Nel merito del proposto atto di appello, parte interveniente contesta l'infondatezza dei motivi di impugnazione. In particolare, per quanto concerne il primo motivo di appello, la società eccepisce che CP_4 il Tribunale di Torino non è incorso nella denunciata violazione, atteso che CP_1 chiedeva in via principale di accertare “la violazione del diritto di esclusiva, nonché della sussistenza di condotte qualificabili come concorrenza sleale poste in essere dalla
[...]
dichiarare risolto il contratto di concessione di vendita sottoscritto tra le parti il CP_3
18 dicembre 2019, per fatto e colpa grave della convenuta”.
Parte interveniente eccepisce, quindi, che è del tutto infondata la tesi di parte appellante secondo cui essa avrebbe proposto in primo grado una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, laddove – invece – nel terzo motivo dell'atto di citazione, rubricato “la risoluzione del contratto”, la aveva basato l'intera ricostruzione proprio sull'art. CP_1
16 del contratto, rubricato “risoluzione per giusta causa”, salvo omettere di citare l'art. 16.3, il quale individua espressamente le cause che consentono di azionare la clausola risolutiva espressa.
La società rileva che, a norma del contratto, le giuste cause di risoluzione sono integrate CP_4 dalla violazione delle previsioni di cui agli artt. 3 (limitazioni dell'attività del concessionario),
4 (obblighi del concessionario), 7 (divieto di concorrenza da parte del concessionario), 12
(concessione di licenza di utilizzo del marchio) e 13 (obbligo di riservatezza in capo a entrambe le parti).
Parte interveniente rileva che l'odierna appellante lamenta l'asserita violazione della clausola contenuta nell'art. 2 (diritto di esclusiva), nonché la tenuta da parte di di Controparte_3 condotte integranti fattispecie di concorrenza sleale, non contemplate nel citato art. 16, co. 3.
Di conseguenza, del tutto correttamente, il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto non applicabile al caso di specie la clausola risolutiva espressa.
L'odierna interveniente rileva che parte appellante aveva richiesto, in primo grado, l'adozione di una pronuncia di risoluzione ex art. 1456 c.c. Di conseguenza, il Giudice di prime cure non avrebbe potuto pronunciarsi sulla diversa domanda di risoluzione per inadempimento, atteso che l'eventuale pronuncia emessa ai sensi dell'art. 1453 c.c., a fronte di una domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c., sarebbe stata viziata da extrapetizione.
Nel merito, la società eccepisce che, in ogni caso, l'asserita violazione del diritto di CP_4 esclusiva è del tutto destituita di fondamento, atteso che la – come emerso nel Controparte_3 giudizio di primo grado – ha realizzato la propria attività conformemente alle disposizioni pattizie.
A tal fine, parte interveniente evidenzia che la campagna promozionale svolta dalla CP_3
è stata posta in essere dopo aver riscontrato un palese e grave inadempimento da parte
[...] della tanto che la ha deciso di adottare una temporanea politica di CP_1 CP_3 scontistica nei confronti dei propri clienti farmacisti.
Tale situazione non avrebbe recato, in tesi di parte interveniente, alcun danno alla CP_1
la quale si era già resa inadempiente ben prima che le comunicazioni via mail venissero
[...] inoltrate, con ciò dimostrando che le doglianze dalla invocate erano, in realtà, CP_1 volte a giustificare la notevole quantità di prodotti rimasti invenduti nel corso dei mesi precedenti.
Per quanto riguarda il tema della vendita online, parte interveniente evidenzia che l'esclusiva di cui al contratto attiene unicamente al canale Farmacie e Parafarmacie, secondo un criterio legato esclusivamente ai territori regionali menzionati e non ai bacini d'utenza potenzialmente interessati. Pertanto, vi sarebbe una significativa differenza tra le modalità di commercializzazione e distribuzione solitamente utilizzate dalla che si basano CP_1 su una rete di agenti che operano fisicamente nei territori prestabiliti, e la (diversa) attività promozionale svolta invece tramite canali web, che – di per sé – riguarda non un luogo fisico circoscritto, ma evidentemente una indefinita platea di consumatori.
Parte interveniente, in tal senso, eccepisce che la clausola di esclusiva, avente confini geografici ben individuati, non potrebbe ritenersi violata da una attività rivolta invece ad un pubblico generale, tramite mezzi di comunicazione telematici o su canali di vendita online.
Del tutto inconferente sarebbe poi il riferimento al negozio Longevity Studio situato in Milano, in quanto, la vendita al dettaglio –rivolta ai consumatori finali – non sarebbe suscettibile di interferire con i canali distributivi destinati a farmacie e parafarmacie.
La società eccepisce, inoltre, che altrettanto infondata sarebbe l'affermazione per la CP_4 quale la presunta violazione dell'obbligo di esclusiva integri la fattispecie di cui all'art. 2598, co. 3, c.c., atteso che, nel corso del giudizio di primo grado, non è nemmeno emerso quali sarebbero state le condotte non conformi ai principi della correttezza professionale idonee a danneggiare l'altrui azienda. In questa prospettiva, parte interveniente ribadisce che i canali web di promozione e rivendita sono ontologicamente da tenere distinti dai diversi canali di commercializzazione dei prodotti a farmacie, parafarmacie, grossisti e rivenditori, rientrando il primo caso nel mercato retail, il secondo nell'ambito del business to business (B2B), attività non equiparabili in alcun modo.
In conclusione, la società eccepisce che l'attività di vendita così realizzata dalla Pt_3
non avrebbe in alcun modo pregiudicato la possibilità di di Controparte_3 CP_1 effettuare le operazioni di vendita nel contesto dei canali di distribuzione di cui all'art. 3 del contratto, legati ad un territorio fisico e ad operatori ben precisi.
Non potrebbe, inoltre, configurarsi alcuna fattispecie di concorrenza sleale dal momento che le due società operano, pur nel medesimo mercato, su due piani nettamente distinti e non in concorrenza tra loro, in quanto la è distributrice di un prodotto e Controparte_3 CP_1 opera in qualità di rivenditrice dello stesso.
A tal fine, parte interveniente rileva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la vendita sottocosto è favorevole ai consumatori ed al mercato, essendo illecita solo quando giunge ad eliminare la concorrenza, traducendosi in un danno e realizzando l'illecito concorrenziale del dumping interno. Nel caso di specie, il praticare un prezzo più basso, ma comunque remunerativo, non potrebbe in alcun modo essere considerato un illecito concorrenziale.
Per quanto riguarda il secondo motivo di appello, relativo al risarcimento del danno conseguente alla pronuncia di risoluzione del contratto, anch'esso in tesi di parte interveniente
è da ritenersi infondato.
Parte interveniente eccepisce che il contratto stipulato tra le parti prevede, all'art. 10, il raggiungimento di un determinato numero di acquisti minimi annuali da parte del concessionario, e che, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato tra le parti, la CP_3 si era attivata per la pubblicizzazione del prodotto sia sulle televisioni nazionali che sui
[...] social media, sostenendo ingenti investimenti.
Sennonchè, in prossimità della data fissata per il check point, la constatava Controparte_3 che, alla data del 30 giugno, la aveva acquistato appena 3.000 dei 15.000 CP_1 [...]
contrattualmente pattuiti, dei quali almeno 7.080 (corrispondente all'80%) avrebbero Pt_1 dovuto essere ritirati entro tale data. inoltre, dichiarava di avere in giacenza CP_1 presso i propri magazzini ulteriori 1.000 , rimasti invenduti. Parte_1 È solo in tale contesto che lamenta la violazione da parte della CP_1 Controparte_3 del vincolo di esclusiva territoriale di cui all'art. 6 del contratto e la realizzazione di condotte di concorrenza sleale.
Sul punto, parte interveniente eccepisce, invece, l'inadempienza di rispetto ai CP_1 propri obblighi contrattuali, ed in particolare sia in ordine a quanto previsto dall'art. 10 del contratto (obiettivi minimi di acquisto) sia riguardo al pagamento delle forniture (art. 9 del contratto).
Tali inadempimenti venivano realizzati e contestati già a partire dal mese di aprile 2021 (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione in primo grado), con il mancato raggiungimento da parte di degli acquisti minimi contrattualmente stabiliti, nonché con il mancato Controparte_1 pagamento delle fatture relative ai prodotti forniti (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione in primo grado), per le quali è stato emesso apposito Decreto Ingiuntivo (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione in primo grado), credito nel quale è succeduta CP_4
In tal senso, la società evidenzia che l'art. 10 del contratto prevede espressamente la CP_4 facoltà della concedente, a sua discrezione, di revocare il diritto di esclusiva in caso di mancato raggiungimento degli acquisti minimi.
Nel caso di specie, le vendite per i mesi da gennaio ad aprile erano risultate ben al di sotto del
50% rispetto ai minimi programmati (v. prospetto doc. 3 comparsa di costituzione in primo grado).
In tal senso, la società ribadisce (vds. Constatazione avvenuta al check point del 30 CP_4 giugno 2021) la circostanza dell'acquisto da parte della di appena CP_1 Parte_4
a fronte dei 7.080 previsti e che, solo successivamente, nel mese di luglio, la
[...] CP_3
avvedutasi dell'ormai vanificato programma di vendite, per inadempienza di
[...] CP_1
aveva effettuato una scontistica per i kit invenduti (peraltro prossimi alla scadenza),
[...] ed unicamente mediante i canali web e, quindi, senza alcuna violazione dell'esclusiva territoriale di cui all'art. 6.
Si trattava, in tesi di parte interveniente, di una strategia necessitata e volta a limitare e contrastare i danni derivanti dagli inadempimenti di controparte, conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita, oltre che al mancato pagamento degli importi dovuti. Ad ogni modo, la società eccepisce che non si è realizzata, nel caso di specie, alcuna CP_4 violazione di esclusiva ai sensi dell'art. 6 del contratto, trattandosi di soggetti operanti su differenti piani, uno fisico territoriale e l'altro digitale.
avrebbe, quindi, eccepito i presunti inadempimenti della solo CP_1 Controparte_3
a seguito del conclamato inadempimento dei propri obblighi contrattuali, al solo scopo di contrastare le richieste di pagamento inviate dalla . Controparte_3
La presunta condotta di concorrenza sleale lamentata da sarebbe del tutto CP_1 generica, pretestuosa ed infondata, oltre che priva di supporto probatorio.
Parte interveniente eccepisce che l'offerta reale ex art. 1209 c.c. formulata da controparte deve essere ritenuta assolutamente invalida ed inefficace, stante l'inesistenza di un inadempimento da parte della . Controparte_3
La società aggiunge che essendo ancora pienamente valido ed efficace il contratto CP_4 stipulato dalle parti, non sussiste alcun obbligo di restituzione dei prodotti in capo alla CP_1
obbligo di restituzione previsto dall'art. 16.4 solo a seguito di cessazione del rapporto.
[...]
Sul punto, parte interveniente evidenzia che, anche nell'ipotesi in cui la ppello Pt_5 dovesse dichiarare la risoluzione, tale pronuncia non andrebbe ad estendersi alle prestazioni già eseguite, permanendo quindi l'obbligo di di corrispondere il prezzo dei prodotti CP_1 ricevuti in favore di ed oggetto del Decreto Ingiuntivo n. 18144/2021 emesso dal CP_4
Tribunale di Milano.
La società interveniente precisa, inoltre, che, nelle more del giudizio di primo grado, i prodotti rimasti invenduti sono andati incontro a scadenza, se non già al tempo scaduti, con conseguente pregiudizio per la – o meglio oggi per la cessionaria del credito – in Controparte_3 CP_4 caso di successiva restituzione.
In ogni caso, parte interveniente ribadisce l'assoluta inconsistenza delle pretese fatte valere mediante l'offerta formale di intimazione notificata da atteso che la mora CP_1 credendi, ai sensi dell'art. 1206 c.c., si verifica solo quando il creditore “senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto
è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione”.
Il presente atto di appello è da ritenersi infondato e deve essere rigettato per le ragioni che di seguito si espongono. Preliminarmente, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'intervento del terzo
[...]
non ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 344 c.p.c. e non potendo ritenersi CP_4 che il terzo interventore sia da qualificarsi, nella presente fattispecie, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. Infatti, il prospettato atto di trasferimento
(transazione, peraltro, allegata in lingua inglese) di un credito relativo al mancato pagamento di prodotti consegnati dalla alla non comporta il Controparte_3 Controparte_1 subingresso del cessionario nella medesima posizione giuridica che inerisce alla pretesa dedotta nel presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 344 c.p.c., inoltre, l'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell'interventore a quello di una delle parti (vds.
Cass. n. 32887 del 08/11/2022: “L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando
l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando
l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Ai sensi dell'art.
344 c.p.c. l'intervento in appello - precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, a meno che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.)
— è limitato a coloro che sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di terzo, giacché la norma citata, nell'apprestare uno strumento di tutela anticipata, consente ai terzi di fare valere le proprie ragioni ancor prima che sia emessa la sentenza che potrebbe pregiudicarle e nei cui confronti sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c. Pertanto, può intervenire in appello colui che potrebbe subire pregiudizio nei suoi diritti da un determinato esito del giudizio ovvero l'avente causa di una delle parti che possa temere pregiudizio da una sentenza frutto di dolo o di collusione delle parti stesse in suo danno; peraltro,
l'ammissibilità dell'intervento deve essere esaminata verificando la sussistenza del pregiudizio con un giudizio ex ante in ordine al possibile esito della controversia e non con una valutazione compiuta in sede di decisione alla stregua delle statuizioni in concreto da adottare” Cass. civ.
n. 12385/2006).
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, la Corte osserva che l'intervento di el presente giudizio di appello deve essere dichiarato Controparte_4 inammissibile.
Passando ad esaminare il merito della presente controversia si osserva che il presente atto di appello è da ritenersi infondato per come di seguito si espone.
Con il primo motivo di appello, la lamenta che il Giudice di primo grado ha Controparte_1 erroneamente qualificato la domanda attorea come domanda di risoluzione per effetto di clausola risolutiva espressa, valorizzando il richiamo effettuato da parte attrice in atto di citazione all'art. 16 del contratto rubricato “risoluzione per giusta causa”. Parte appellante afferma, invece, di aver richiamato tale disposizione soltanto al fine di avvalorare l'inadempimento contestato alla controparte e posto a fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.
Le censure svolte da parte appellante concernono, in definitiva, la qualificazione effettuata dal
Giudice di prime cure della domanda azionata con l'atto di citazione ovvero se trattasi di domanda volta ad ottenere la pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per come dedotto da parte appellante oppure la pronuncia meramente dichiarativa dell'intervenuta risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 16 del contratto stipulato tra le parti.
In punto di diritto, occorre osservare che l'istituto della risoluzione del contratto è disciplinato dagli articoli 1453 e seguenti c.c. e che gli effetti della risoluzione di un contratto possono tanto ottenersi con una domanda giudiziale oppure di diritto, cioè automaticamente, quando sussistono determinati presupposti.
La risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. si attiva per l'appunto con una domanda giudiziale volta a risolvere il contratto. La pronuncia dell'organo giudicante avrà, in tale ipotesi, valenza costitutiva, ma gli effetti saranno retroattivi, fatti salvi i casi di contratti di durata.
L'art. 1453 c.c. prevede che in caso di inadempimento di una parte contrattuale, la parte adempiente può adire il competente giudice per la pronuncia risolutiva. La norma precisa come una volta domandata la risoluzione non sia possibile domandare l'adempimento della prestazione. Viceversa, nel caso in cui sia stata domandato l'adempimento del contratto potrà successivamente domandarsi anche la risoluzione.
L'inadempimento deve avere determinate caratteristiche: deve essere rilevante ovvero di non scarsa importanza ed imputabile alla parte.
Invece, la risoluzione legale o di diritto opera in tre specifiche ipotesi disciplinate nel codice civile:
• A mezzo della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.
• Quando è decorso il termine essenziale ex art. 1457 c.c.
• Ove sia prevista contrattualmente una clausola risolutiva espressa. A norme dell'art. 1456 c.c. le parti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta.
La risoluzione legale opera “ex lege” e non è, quindi, necessaria una pronuncia giudiziale. Il giudice potrà tuttavia pronunciare una sentenza dichiarativa dell'avvenuta risoluzione.
La giurisprudenza in diverse occasioni ha chiarito che la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione "ope legis" di cui all'articolo 1456 c.c., è ontologicamente diversa dalla domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c.
In questa prospettiva, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale
(vds. Cass. n. 11864/2015; Cass. sez.3, 5 maggio 2005 n. 167) secondo cui la domanda ex articolo 1453 c.c. mira ad una pronuncia costitutiva che scioglie il vincolo contrattuale, previo accertamento, da parte del giudice, della gravità dell'inadempimento, oltre che della sua imputabilità.
Invece, la domanda ex articolo 1456 c.c. è diretta a una pronuncia dichiarativa dell'intervenuta risoluzione per inadempimento di una delle parti, previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza della dichiarazione di controparte di volersi avvalere della relativa clausola risolutiva espressa.
Proprio sulla base di tale impostazione la giurisprudenza ha sancito la non introducibilità successiva nel thema decidendum di una delle due suddette domande nel caso in cui l'atto introduttivo abbia veicolato l'altra, perché si tratterebbe dell'aggiunta di una domanda nuova, in quanto tale inammissibile in appello (Cass. n. 26508/2009; Cass. 1994 n. 7668). Proprio sul presupposto di tale differenza, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, se una delle due domande viene proposta per la prima volta in grado di appello, essa deve considerarsi nuova e quindi preclusa, ex art. 345 c.p.c.
Ciò premesso, si osserva che il Giudice di primo grado ha osservato che la domanda formulata con l'atto di citazione si incentra sull'applicazione dell'art. 16 comma 1 e 2 del contatto, disciplinante la risoluzione per giusta causa.
Il Tribunale ha, inoltre, osservato che l'art. 16 del contratto (in particolare, il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo in esame) contempla una clausola risolutiva espressa ex art. 1456
c.c. ed ha qualificato la domanda attorea come volta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi della suddetta clausola.
Parte appellante, con il primo motivo di impugnazione, lamenta di aver introdotto con l'atto di citazione la diversa domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. A tal fine, deduce di aver indicato in atto di citazione le condotte inadempitive di controparte e che il richiamo all'art. 16 del contratto era stato effettuato soltanto “per avvalorare ulteriormente
l'inadempimento contestato”.
La contestazione circa la corretta qualificazione della domanda svolta in primo grado impone di esaminare in concreto il contenuto dell'atto di citazione, avendo riguardo sia alle conclusioni e, quindi, al petitum immediato sia alla parte motiva del suddetto atto introduttivo e, quindi, alla causa petendi.
Orbene, con l'atto di citazione che ha introdotto il giudizio di primo grado, la CP_1
[...]
- elencava gli inadempimenti da ritenersi ascrivili alla controparte;
- deduceva che in considerazione di tali inadempimenti con missiva del 27.07.21 aveva comunicato alla la risoluzione per giusta causa del contratto di Controparte_3 concessione di vendita stipulato in data 18.12.2019;
- affermava espressamente che “Le condotte descritte e contestate, di cui al precedente
Paragrafo I, ad avviso dell'esponente, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa della Concedente, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale”; - richiamava ai fini della risoluzione del contratto e fondava, quindi, la domanda di risoluzione esclusivamente sull'art. 16 del contratto, rubricato: Risoluzione per giusta causa (vds. paragrafo ii dell'atto di citazione);
- osservava che “Il Tribunale adito, verificata l'esistenza della giusta causa di risoluzione del contratto di cui si è detto, dovrà dichiarare risolto il contratto di concessione di vendita tra le parti, condannando la al ristoro di tutti Controparte_3
i danni conseguenti in favore della società attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria”;
- concludeva chiedendo di dichiarare risolto il contrato di concessione di vendita;
La Corte ritiene che il tenore complessivo dell'atto di citazione in primo grado e delle ragioni della domanda, oltre che le conclusioni formalmente rassegnate in atto di citazione e volte ad ottenere una pronuncia meramente dichiarativa della risoluzione, consentono di ritenere corretta la qualificazione della domanda attorea effettuata dal giudice di primo grado.
In effetti, parte attrice ha avanzato la domanda di risoluzione del contratto, adducendo come causa e ragioni della domanda, cioè come "causa petendi", l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 del contratto stesso.
La pretesa fatta valere dall'attrice nel giudizio di primo grado è stata fondata unicamente sulla situazione di fatto correlata con la esistenza della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 16 del contratto, e quindi in applicazione dell'art. 1456 c.c., senza alcun riferimento alla diversa ipotesi prevista dall'art. 1453 c.c. ed ai suoi presupposti.
Infatti, parte attrice ha chiesto una pronuncia meramente dichiarativa della risoluzione, limitando lo scrutinio giudiziale a verificare che l'inadempimento lamentato sussista e sia imputabile.
Pertanto, è da ritenersi immune da censure il ragionamento ed il percorso logico seguito dal
Giudice di primo grado che ha ritenuto che la domanda attorea sia da qualificarsi come domanda dichiarativa dell'avvenuta risoluzione per essersi avvalsa parte attrice della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 del contratto rubricato “Risoluzione per giusta causa”.
Di conseguenza, il Tribunale del tutto correttamente ha ritenuto di non poter dichiarare la risoluzione del contratto in quanto la previsione contrattuale di cui parte attrice in primo grado
(odierna appellante) lamenta la violazione, vale a dire il diritto di esclusiva del concessionario da parte del concedente (art. 2 del contratto), nonché l'asserita sussistenza di condotte integranti concorrenza sleale non sono contemplate dall'art. 16 comma 3 del contratto che individua con precisione come giusta causa di risoluzione la violazione di altre previsioni contrattuali (artt. 3 limitazioni dell'attività del concessionario, 4 obblighi del cessionario, 7 divieto di concorrenza da parte del concessionario, 12 concessione di licenza di utilizzo del marchio e 13 obbligo di riservatezza in capo ad entrambe le parti), ma non di quelle richiamate da parte appellante.
In tal senso, occorre osservare, quanto al contenuto, che la clausola risolutiva espressa, a norma del 1° comma dell'art. 1456 c.c., deve essere riferita ad una determinata obbligazione e, nella specie, tale riferimento è contenuto nel comma 3 dell'art. 16 del contratto stipulato tra le parti;
previsione contrattuale che, parte attrice non ha richiamato, ritenendo sufficiente richiamare il comma 1 dell'art. 16 poi il comma 2 dell'art. 16 del contratto ove si afferma che “E' considerata giusta causa di risoluzione qualunque violazione delle obbligazioni contrattuali di rilevante importanza, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto”.
Sennonchè, come chiarito dalla costante elaborazione giurisprudenziale, la clausola riferita genericamente a tutte le obbligazioni assunte in contratto o a qualunque violazione di rilevante importanza degli obblighi contrattuali, ha l'efficacia di una mera clausola di stile, per come anche correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado.
Il Giudice di primo grado ha, quindi, correttamente osservato che la domanda attorea di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto non può essere accolta e che è preclusa al giudice anche la pronuncia costitutiva di tale effetto ex art. 1453 c.c., in quanto considerata l'ontologica differenza tra le due domande, una sentenza eventualmente emessa ai sensi dell'art. 1453 c.c.,a fronte di una domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. sarebbe viziata da ultrapetizione.
Non può ritenersi, per come invece lamentato da parte appellante, che il Giudice di primo grado abbia violato i principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e iura novit curia di cui all'art. 112 c.p.c., avendo riguardo, per come sopra detto, al tenore complessivo dell'atto di citazione ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Il primo motivo di appello è quindi infondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo di impugnazione con cui chiede, riformata la pronuncia nel capo in Controparte_1 cui non è stata dichiarata la risoluzione del contratto, che l'appellata sia condannata al
“risarcimento del danno conseguente alla pronuncia di risoluzione” quantificato in complessivi
€ 27.904,80. Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto deve, pertanto, essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Nulla sulle spese processuali, stante la declaratoria di inammissibilità dell'intervento in causa della Controparte_9
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato da Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. Controparte_1
1406/2023 depositata in data 30.03.23, ogni contraria istanza disattesa,
- Dichiara l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_4
- Rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 1406/2023 emessa dal Tribunale di
Torino in data 30.03.23;
- Nulla sulle spese di lite;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di CP_1
che ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
[...] quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'11.06.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Giunta dott. Roberto Rivello