Versione
28 dicembre 1978
28 dicembre 1978
Art. 34. (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale)
La legge regionale, nell'ambito della unita' sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale puo' prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unita' sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuita' terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
La legge regionale, nell'ambito della unita' sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale puo' prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unita' sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuita' terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
Commentari • 44
- 1. Ricetta annuale per i pazienti croniciAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 17 dicembre 2025 · 8.313019
[…] Requisiti per il TSO: quando può essere disposto Secondo l'art. 34 della legge 833/1978, il TSO può essere adottato esclusivamente quando: sussistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; non è possibile attuare tempestivamente e adeguatamente interventi extraospedalieri; la persona rifiuta le cure necessarie. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Trapani, ordinanza 20/06/2024Provvedimento: […] i trattamenti sanitari obbligatori rappresentano atti di carattere eccezionale, giustificati solo in presenza di alterazioni psichiche, tali da richiedere urgenti interventi terapeutici (art.34 legge 833/1978), che sussistono nel caso concreto, in riferimento a C.F._1 )Leggi di più...
- convalida ordinanza sindacale·
- trattamento sanitario obbligatorio·
- gravità ed urgenza·
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- volontaria giurisdizione·
- art. 34 legge 833/1978