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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
802/23 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 18.03.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Chiara
Benedetta Valenti per parte ricorrente e l'avv. Franco Maria Foramiti per parte resistente e CP_1
l'avv. Sebastiano Saitta in sostituzione dell'avv. Giovanni Rao per parte resistente
[...]
. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Chiara Benedetta Valenti conclude come da ricorso ed evidenzia che dal numero di raccomandata degli avvisi di addebito non risulta il collegamento con gli avvisi di addebiti.
L'avv. Franco Maria Foramiti conclude come da memoria di costituzione in riassunzione.
L'avv. Sebastiano Saitta conclude come da memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 802/23
Promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Piercarlo Pasinato e dall'avv. Chiara Benedetta Valenti
-ricorrente-
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Maria Maggio, Paolo Bonetti e
Luca Iero;
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Rao
-resistenti-
oggetto: opposizione intimazione di pagamento n. n. 296 2022 90023212 61/000
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
IN VIA PRELIMINARE: - accertata e dichiarata, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, la totale infondatezza della pretesa creditoria avversaria in questa sede opposta, sospendere l'esecutività dell'Intimazione di pagamento n. 296 2022 90023212 61/000. NEL MERITO: - accertata e dichiarata, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, la nullità e/o illegittimità degli Avvisi di addebito n.
59620150002190376000 asseritamente notificato in data 15.12.2015 per il complessivo importo di €
2.468,22 e n. 59620160001744565000 asseritamente notificato in data 17.06.2016, e della notifica degli stessi, nonché degli atti ad essi prodromici e connessi, dichiarare l'inesistenza del relativo credito azionato e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dall'odierna ricorrente;
- accertata e dichiarata, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione del credito di cui alle pretese relative a Contributi IVS delle annualità 2014 e 2015, dichiarare la non debenza delle somme ivi richieste e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento in questa sede opposta e/o comunque gli atti presupposti e/o comunque ad essa collegati;
- in subordine, accertata e dichiarata l'illegittimità dell'Intimazione di pagamento n. 296 2022 90023212 61/000, annullare quest'ultima per quanto in questa sede di competenza e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna ricorrente. - In ogni caso, spese di lite e compensi rifusi.
Controparte_4
1) Ritenere e dichiarare improcedibile, inammissibile e/o tardiva l'opposizione proposta dalla sig.ra
, per i motivi sopra spiegati;
2) Ritenere e dichiarare la carenza di Parte_1 responsabilità della l' in relazione al giudizio de quo, per i motivi Controparte_5
descritti in epigrafe;
3) Successivamente, nel merito, ritenere e dichiarare legittima la procedura di riscossione posta in essere dalla l' nei confronti della sig.ra Controparte_5 [...]
e, pertanto, rigettare l'opposizione dalla stessa promossa nei confronti della Parte_1
l' ; 4) Per l'effetto, confermare gli atti esposti;
5) Per i superiori Controparte_5
motivi, condannare parte ricorrente alla refusione delle spese giudiziali in favore della l'
[...]
; 6) In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto delle superiori Controparte_5 richieste, condannare l'Ente impositore (nell'ipotesi in cui venisse accertata l'inesistenza dei presupposti per procedere alla riscossione a mezzo ruoli) a corrispondere alla resistente
[...]
, le somme di cui la stessa potrebbe essere gravata a seguito del presente giudizio;
Controparte_5
7) Con riserva di articolare tutti i mezzi istruttori e di produrre ulteriore documentazione che possa ritenersi utile e conducente ai fini del presente procedimento;
8) Salvo ogni altro diritto.
CP_1
In via pregiudiziale Accertare e dichiarare l'estraneità della Controparte_6 al presente giudizio, disponendone l'estromissione col favore delle spese. Accertare
[...]
e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi esposti in narrativa. In rito dichiarare il ricorso avversario inammissibile in quanto tardivo ex art. 24 del D. Lgs. n. 46/99, essendo relativo ad avvisi di addebito non opposti e passati in giudicato e comunque dichiararne la tardività anche ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Nel merito: Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Confermare gli avvisi di addebito nn. 596 2015 21903 76 e 596 2016 17445 65. Si chiede ad abundantiam la condanna della sig.ra al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi indicati negli Parte_1 avvisi di addebito, o del diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo contributivo. Spese rifuse.
In ordine all'opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti, dichiarare che non ha diritto a procedere esecutivamente in Controparte_5 forza dell'avviso opposto. Ordinare ad l'esibizione in giudizio Controparte_2 delle notifiche degli altri atti esecutivi e intimatori computi successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.11.23 riferiva di aver depositato Parte_1
in data 16.09.22 ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Palermo, Sezione
Lavoro, contro l'intimazione di pagamento n. n. 296 2022 90023212 61/000 con la quale le era stato, appunto, intimato il pagamento del complessivo importo di € 16.756,65.
Spiegava, in particolare, la ricorrente di aver riferito, in sede di opposizione, che la predetta intimazione le era stata notificata il 22.07.22 e sottendeva due Avvisi di addebito relativi a Contributi
IVS e relative somme aggiuntive riguardanti gli anni 2014 – 2015: 1) Avviso di addebito n.
59620150002190376000 asseritamente notificato in data 15.12.2015 per il complessivo importo di €
2.468,22 – Ruolo emesso dall' di per Contributi IVS relativi all'anno 2014; 2) CP_1 CP_7
Avviso di addebito n. 59620160001744565000 asseritamente notificato in data 17.06.2016 per il complessivo importo di € 2.423,16 – Ruolo emesso dall' di per Contributi IVS CP_1 CP_7 relativi all'anno 2015.
affermava anche di aver contestato che mai nessuno degli Avvisi Parte_1
di addebito di cui sopra, né alcun atto ad essi collegato, le era stato notificato, né tantomeno gli stessi erano stati allegati all'Intimazione di pagamento opposta.
Parte ricorrente spiegava, quindi, di aver lamentato:
• la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 c. 1 l. 212/2000
(omessa allegazione degli atti che si assumono già notificati alla contribuente);
• l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento (mancanza della prova dell'effettiva notifica al Contribuente dei due Avvisi di addebito cui l'Intimazione stessa faceva riferimento);
• l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avversaria.
riferiva che con sentenza n. 3483/2023 pubblicata in data 16.10.23 Parte_1
il Giudice del Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro e che, pertanto, lei aveva riassunto il processo innanzi al Tribunale di Udine, concludendo come in epigrafe.
Costituitosi in causa, , invece, evidenziava, in primo luogo, di aver notificato alla ricorrente tutti CP_1 gli Avvisi di addebito cui l'intimazione di pagamento si riferiva, affermando, di conseguenza,
l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 24, comma 5, del
D.lgs. n. 46/99.
Affermava, in particolare, l' la ritualità della notifica degli Avvisi di addebito, effettuata in CP_3 conformità a quanto disposto dall'art. 30, comma 4 del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, che testualmente dispone: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1
municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
sottolineava, poi, che l'opponente non aveva contestato nel merito la fondatezza del credito di CP_1
e rappresentava di essere soggetto estraneo alla fase esecutiva di competenza dell' CP_1 [...]
. Controparte_2
Quanto all'eccezione di prescrizione, osservava come alcuna prescrizione poteva ritenersi CP_1 maturata nei confronti dell' , per fatti antecedenti la formazione dei titoli esecutivi, attesa CP_1
l'intervenuta definitività degli avvisi di addebito per effetto della mancata opposizione nel termine perentorio di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46/1999.
In riferimento invece, ai fatti posteriori alla formazione dei titoli esecutivi, rilevava come alcuna CP_1 prescrizione poteva essere eccepita nei confronti dell' resistente, che non era il legittimo CP_3
contraddittore per fatti successivi alla formazione dell'avviso di addebito, dovendo, piuttosto, essere rivolta all'Agente della Riscossione, deputato anche all'interruzione dei termini prescrizionali, richiamando, in ogni caso, la normativa in tema di sospensione della prescrizione emanata per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si costituiva in giudizio anche l' , che parimenti insisteva per il Controparte_4
rigetto del ricorso.
Infatti, l' ribadiva la regolarità della notifica degli Avvisi di Controparte_4
addebito inerenti alla intimazione di pagamento opposta ed aggiungeva che, l'Agente della
Riscossione, in data 11.11.2016, aveva provveduto alla notifica del Preavviso di fermo n.
29680201600036152000, così che il ruolo portato dagli avvisi di addebito cui faceva riferimento l'avviso di intimazione de quo, doveva ritenersi ormai definitivo per mancata impugnazione nel termine di legge. Inoltre, evidenziava che l'intimazione di pagamento conteneva quanto necessario a garantire al destinatario la comprensione dei relativi contenuti, indicando gli avvisi di addebito sottesi alla medesima, il dettaglio del debito e dei carichi iscritti a ruolo, le modalità di estinzione della posizione debitoria nonché di quelle relative all'eventuale impugnazione come da modelli ministeriali, avendo,
l'impugnazione tempestiva e la contestazione nel merito dei contenuti della comunicazione stessa, dimostrato l'avvenuto raggiungimento dello scopo informativo e l'assenza di qualsivoglia apprezzabile pregiudizio del diritto di difesa del contribuente.
Quindi, le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 18.03.25.
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Il Giudicante ritiene che l'opposizione sia solo parzialmente fondata nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono.
1. In ordine all'ammissibilità del ricorso ed alla regolarità delle notifiche degli Avvisi di addebito.
La ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n. 296 2022 90023212
61/000, che dichiara aver ricevuto in data 22.07.22, limitatamente alla quota di debito di natura previdenziale, eccependo, per prima cosa, l'omessa notifica degli Avvisi di addebito in essa contenuti e, di conseguenza, l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si deve, allora, osservare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, ai fini della tutela oppositiva, “… il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa che nel caso in esame è l'intimazione di pagamento notificata. Rispetto alla quale occorre, quindi, verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme
e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass.
16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035). …” (v., in motivazione, Cass civ. - Sez.
6-L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016).
Osserva, pertanto, il Giudice come la presente opposizione - essendo stata proposta con ricorso giudiziale depositato 16.09.22 dinanzi al Tribunale di Palermo a fronte di una intimazione di pagamento ricevuta il 22.07.22 - risulti inammissibile per mancato rispetto dei termini di legge con riferimento a vizi formali, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formale dei titoli opposti, disciplinata dagli art. 617 e 618-bis cod. proc. civ. per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2 del D. Lgs. n. 46/1999, sia rispetto ai vizi di merito della pretesa creditoria (tra cui la prescrizione antecedente alla notifica), in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999
(si rammenta che i procedimenti di opposizione all'esecuzione non sono sospesi durante il periodo feriale 1 agosto – 31 agosto, cfr. art. 3 L. 742/69).
Peraltro, ha provato di aver regolarmente notificato gli Avvisi di addebito di cui si tratta, avendo CP_1
prodotto in giudizio gli Avvisi di addebito di cui si tratta e la prova della notifica degli stessi, avvenuta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (v. doc. ti da 1 a 4, allegati alla memoria difensiva
). CP_1
In merito, si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “…l'art. 30 del d.l. n.
78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, nell'ambito di misure volte al «Potenziamento dei processi di riscossione dell' , dispone che, a decorrere dal primo gennaio 2011, «l'attività CP_1 di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito CP_1
di accertamenti degli uffici», sia «effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo» (comma 1). Quanto alle modalità di notifica, il comma 4 puntualizza che l'avviso di addebito «è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi CP_1
comunali o dagli agenti della polizia municipale» (primo periodo). La disciplina consente la notifica
«anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento» (art. 30, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010)…. Di tale modalità, espressamente prevista dalla legge, si è avvalso
a giusto titolo l' . …Pertanto, non si può reputare inesistente una notifica eseguita secondo le CP_3
modalità che la legge inequivocabilmente prevede, abilitando l'Istituto a spedire l'avviso di addebito con raccomandata con avviso di ricevimento. …La notificazione è conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982. Nell'interpretazione della disciplina vigente, rivestono rilievo essenziale anche le finalità dell'intervento normativo. Il legislatore, nell'introdurre
l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra la disposizione dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, che concede all' di notificare l'avviso di addebito CP_3
anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali. Non può essere accolta, pertanto, la tesi….. che, per la notifica di un atto amministrativo come l'avviso di addebito (Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397), reputa cogenti le forme prescritte per la notifica degli atti giudiziari. La lettera della legge, che si riferisce ex professo alla spedizione con raccomandata e al relativo regime, gli obiettivi di efficienza e di speditezza, sottesi alle innovazioni normative, le stesse peculiarità dell'avviso di addebito convergono nell'escludere l'applicabilità delle previsioni della legge n. 890 del 1982 alla speciale forma di notifica regolata dall'art. 30, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010. La ricostruzione ermeneutica propugnata dalla ricorrente si risolve, a ben considerare, in una interpretatio abrogans della speciale previsione che concede all'Istituto la facoltà di notificare l'avviso di addebito mediante la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento…. Nella medesima prospettiva, soccorrono anche le enunciazioni di principio di questa Corte, che, per le cartelle esattoriali concernenti contributi previdenziali, ha già affermato l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, invocate nell'odierno giudizio (Cass., sez. VI-L, 8 ottobre 2018, n. 24780). In difetto di indici, che avvalorino, a tale riguardo, una radicale discontinuità con la cartella, le medesime conclusioni si attagliano all'avviso di addebito, alla luce dell'art. 30, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, che estende a quest'atto «i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento» (su tale continuità tra cartella e avviso di addebito, Cass., sez. lav., 22 marzo 2023, n. 8198). ……” (cfr. Cass. 31369/24).
Da ultimo, si rammenta anche che, secondo la Corte di Cassazione, non è nemmeno necessario che la raccomandata riporti il numero di riferimento dell'atto di cui si tratta, spettando al destinatario del plico allegare e dimostrare che l'atto proveniente dall'amministrazione conteneva altro (cfr. Cass.
17841/23).
2.In ordine al vizio di motivazione della intimazione di pagamento impugnata
È, altresì, infondata l'eccezione di carenza di motivazione della intimazione di pagamento sollevata da parte ricorrente, per non essere alle stesse allegati gli avvisi di addebito cui si riferisce.
Da un lato, infatti, e hanno prodotto i titoli su cui si fonda l'intimazione CP_1 Controparte_2
oggetto della presente opposizione e la prova della loro notifica, non dovendo, pertanto, essere nuovamente allegati gli stessi, e, dall'altro, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l'intimazione di pagamento è stata redatta in conformità al modello ministeriale previsto.
L'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che:
“
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.” Sul punto è intervenuta, anche di recedente, la Corte di Cassazione osservando che “l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata;
la «ratio» di tale norma, come è stato affermato da questa Corte, va ravvisata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass., Sez. U., 25 giugno 2009,
n. 14878)”, e ribadendo il principio di diritto secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del
d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass., 9 novembre 2018, n.
28689)” (Cass., ordinanza n. 10692/2024).
3.In ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale
Chiarito, quindi, che l'intimazione di pagamento non può ritenersi viziata, deve essere ora affrontata l'ulteriore questione dell'eventuale prescrizione quinquennale maturata dopo la formazione dei titoli per cui si procede.
Al riguardo, deve, infatti, precisarsi che non è previsto alcun termine di decadenza per l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento ex art. 615 c.p.c. per far valere un fatto estintivo (la prescrizione della pretesa contributiva di cui all'intimazione di pagamento) intervenuto dopo la formazione del titolo (il decorso del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento) (cfr. tra le altre Cass. 15223/18).
Si rammenta, poi, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato la perentorietà del termine di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999, precisando però che l'unica conseguenza della mancata/tardiva opposizione è quella per cui il credito contributivo diviene irretrattabile, mentre non si determina la conversione della prescrizione del credito da quinquennale in decennale, perché la cartella esattoriale (e l'avviso di addebito dell' ), avendo natura di atto amministrativo, non può CP_1
acquisire - a differenza di una sentenza - efficacia di giudicato (cfr. Cass. SS.UU. 23397/16).
Ciò posto, ritiene il Giudice che anche l'eccezione di prescrizione quinquennale maturata dopo la formazione del titolo sia infondata rispetto all'avviso di addebito n. 59620160001744565000 notificato il 17.06.16, essendo stato notificato dall' il preavviso di Controparte_2 fermo amministrativo in data 23.03.17 (cfr. doc. 3 di ) e non Controparte_2 essendo, quindi, decorsi ulteriori cinque anni prima della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 22.07.22 per quanto riferito dalla stessa parte ricorrente. Peraltro, alla medesima conclusione si giunge anche laddove si ritenga di far risalire la data di notifica del preavviso di fermo amministrativo all'11.11.16 (che però dal doc. 3 di pare essere la Controparte_2
data di redazione del documento), dovendosi considerare la sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale Covid-19.
Si precisa, infatti, che la sospensione della prescrizione è durata dal giorno 8.03.20 fino al 31.08.21, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid, come previsto dal D.L. n. 18/2020, artt. 67 e 68
(e dai successivi decreti legge che hanno sospeso a più riprese i termini di notifica, versamento e riscossione delle cartelle di pagamento), che richiamano l'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015. In particolare, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27, sospendendo il versamento dei tributi nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ha sospeso allo stesso modo anche il corso della prescrizione per lo stesso periodo di tempo.
A diverse conclusioni si deve, invece, pervenire quanto all'avviso di addebito n. 59620150002190376000.
Invero, tale avviso di addebito non risulta menzionato all'interno del sopra citato preavviso di fermo e, pertanto, tra la data di notifica dell'avviso di addebito n. 59620150002190376000 (15.12.15) e la notifica dell'intimazione di pagamento (22.07.22) sono intercorsi più di cinque anni, anche considerando la sospensione dei termini per l'emergenza Covid.19 di cui già sopra si è detto.
Ne consegue che il credito previdenziale di cui all'avviso di addebito n. 59620150002190376000 si
è prescritto, non avendo l' posto in essere atti interruttivi. Controparte_2
Infine, quanto alle spese di lite, l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, giustifica, a parere del
Giudice, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. dichiara prescritto il credito previdenziale di cui all'avviso di addebito n. 59620150002190376000 non avendo l' posto in essere Controparte_2
atti interruttivi;
2. annulla l'intimazione di pagamento opposta, quanto ai crediti previdenziali, limitatamente all'avviso di addebito n. 59620150002190376000;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Udine, 18.03.25 Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 18.03.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Chiara
Benedetta Valenti per parte ricorrente e l'avv. Franco Maria Foramiti per parte resistente e CP_1
l'avv. Sebastiano Saitta in sostituzione dell'avv. Giovanni Rao per parte resistente
[...]
. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Chiara Benedetta Valenti conclude come da ricorso ed evidenzia che dal numero di raccomandata degli avvisi di addebito non risulta il collegamento con gli avvisi di addebiti.
L'avv. Franco Maria Foramiti conclude come da memoria di costituzione in riassunzione.
L'avv. Sebastiano Saitta conclude come da memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 802/23
Promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Piercarlo Pasinato e dall'avv. Chiara Benedetta Valenti
-ricorrente-
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Maria Maggio, Paolo Bonetti e
Luca Iero;
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Rao
-resistenti-
oggetto: opposizione intimazione di pagamento n. n. 296 2022 90023212 61/000
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
IN VIA PRELIMINARE: - accertata e dichiarata, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, la totale infondatezza della pretesa creditoria avversaria in questa sede opposta, sospendere l'esecutività dell'Intimazione di pagamento n. 296 2022 90023212 61/000. NEL MERITO: - accertata e dichiarata, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, la nullità e/o illegittimità degli Avvisi di addebito n.
59620150002190376000 asseritamente notificato in data 15.12.2015 per il complessivo importo di €
2.468,22 e n. 59620160001744565000 asseritamente notificato in data 17.06.2016, e della notifica degli stessi, nonché degli atti ad essi prodromici e connessi, dichiarare l'inesistenza del relativo credito azionato e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dall'odierna ricorrente;
- accertata e dichiarata, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione del credito di cui alle pretese relative a Contributi IVS delle annualità 2014 e 2015, dichiarare la non debenza delle somme ivi richieste e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento in questa sede opposta e/o comunque gli atti presupposti e/o comunque ad essa collegati;
- in subordine, accertata e dichiarata l'illegittimità dell'Intimazione di pagamento n. 296 2022 90023212 61/000, annullare quest'ultima per quanto in questa sede di competenza e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna ricorrente. - In ogni caso, spese di lite e compensi rifusi.
Controparte_4
1) Ritenere e dichiarare improcedibile, inammissibile e/o tardiva l'opposizione proposta dalla sig.ra
, per i motivi sopra spiegati;
2) Ritenere e dichiarare la carenza di Parte_1 responsabilità della l' in relazione al giudizio de quo, per i motivi Controparte_5
descritti in epigrafe;
3) Successivamente, nel merito, ritenere e dichiarare legittima la procedura di riscossione posta in essere dalla l' nei confronti della sig.ra Controparte_5 [...]
e, pertanto, rigettare l'opposizione dalla stessa promossa nei confronti della Parte_1
l' ; 4) Per l'effetto, confermare gli atti esposti;
5) Per i superiori Controparte_5
motivi, condannare parte ricorrente alla refusione delle spese giudiziali in favore della l'
[...]
; 6) In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di rigetto delle superiori Controparte_5 richieste, condannare l'Ente impositore (nell'ipotesi in cui venisse accertata l'inesistenza dei presupposti per procedere alla riscossione a mezzo ruoli) a corrispondere alla resistente
[...]
, le somme di cui la stessa potrebbe essere gravata a seguito del presente giudizio;
Controparte_5
7) Con riserva di articolare tutti i mezzi istruttori e di produrre ulteriore documentazione che possa ritenersi utile e conducente ai fini del presente procedimento;
8) Salvo ogni altro diritto.
CP_1
In via pregiudiziale Accertare e dichiarare l'estraneità della Controparte_6 al presente giudizio, disponendone l'estromissione col favore delle spese. Accertare
[...]
e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi esposti in narrativa. In rito dichiarare il ricorso avversario inammissibile in quanto tardivo ex art. 24 del D. Lgs. n. 46/99, essendo relativo ad avvisi di addebito non opposti e passati in giudicato e comunque dichiararne la tardività anche ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Nel merito: Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Confermare gli avvisi di addebito nn. 596 2015 21903 76 e 596 2016 17445 65. Si chiede ad abundantiam la condanna della sig.ra al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi indicati negli Parte_1 avvisi di addebito, o del diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo contributivo. Spese rifuse.
In ordine all'opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti, dichiarare che non ha diritto a procedere esecutivamente in Controparte_5 forza dell'avviso opposto. Ordinare ad l'esibizione in giudizio Controparte_2 delle notifiche degli altri atti esecutivi e intimatori computi successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.11.23 riferiva di aver depositato Parte_1
in data 16.09.22 ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Palermo, Sezione
Lavoro, contro l'intimazione di pagamento n. n. 296 2022 90023212 61/000 con la quale le era stato, appunto, intimato il pagamento del complessivo importo di € 16.756,65.
Spiegava, in particolare, la ricorrente di aver riferito, in sede di opposizione, che la predetta intimazione le era stata notificata il 22.07.22 e sottendeva due Avvisi di addebito relativi a Contributi
IVS e relative somme aggiuntive riguardanti gli anni 2014 – 2015: 1) Avviso di addebito n.
59620150002190376000 asseritamente notificato in data 15.12.2015 per il complessivo importo di €
2.468,22 – Ruolo emesso dall' di per Contributi IVS relativi all'anno 2014; 2) CP_1 CP_7
Avviso di addebito n. 59620160001744565000 asseritamente notificato in data 17.06.2016 per il complessivo importo di € 2.423,16 – Ruolo emesso dall' di per Contributi IVS CP_1 CP_7 relativi all'anno 2015.
affermava anche di aver contestato che mai nessuno degli Avvisi Parte_1
di addebito di cui sopra, né alcun atto ad essi collegato, le era stato notificato, né tantomeno gli stessi erano stati allegati all'Intimazione di pagamento opposta.
Parte ricorrente spiegava, quindi, di aver lamentato:
• la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 c. 1 l. 212/2000
(omessa allegazione degli atti che si assumono già notificati alla contribuente);
• l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento (mancanza della prova dell'effettiva notifica al Contribuente dei due Avvisi di addebito cui l'Intimazione stessa faceva riferimento);
• l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avversaria.
riferiva che con sentenza n. 3483/2023 pubblicata in data 16.10.23 Parte_1
il Giudice del Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro e che, pertanto, lei aveva riassunto il processo innanzi al Tribunale di Udine, concludendo come in epigrafe.
Costituitosi in causa, , invece, evidenziava, in primo luogo, di aver notificato alla ricorrente tutti CP_1 gli Avvisi di addebito cui l'intimazione di pagamento si riferiva, affermando, di conseguenza,
l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 24, comma 5, del
D.lgs. n. 46/99.
Affermava, in particolare, l' la ritualità della notifica degli Avvisi di addebito, effettuata in CP_3 conformità a quanto disposto dall'art. 30, comma 4 del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, che testualmente dispone: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1
municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
sottolineava, poi, che l'opponente non aveva contestato nel merito la fondatezza del credito di CP_1
e rappresentava di essere soggetto estraneo alla fase esecutiva di competenza dell' CP_1 [...]
. Controparte_2
Quanto all'eccezione di prescrizione, osservava come alcuna prescrizione poteva ritenersi CP_1 maturata nei confronti dell' , per fatti antecedenti la formazione dei titoli esecutivi, attesa CP_1
l'intervenuta definitività degli avvisi di addebito per effetto della mancata opposizione nel termine perentorio di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46/1999.
In riferimento invece, ai fatti posteriori alla formazione dei titoli esecutivi, rilevava come alcuna CP_1 prescrizione poteva essere eccepita nei confronti dell' resistente, che non era il legittimo CP_3
contraddittore per fatti successivi alla formazione dell'avviso di addebito, dovendo, piuttosto, essere rivolta all'Agente della Riscossione, deputato anche all'interruzione dei termini prescrizionali, richiamando, in ogni caso, la normativa in tema di sospensione della prescrizione emanata per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si costituiva in giudizio anche l' , che parimenti insisteva per il Controparte_4
rigetto del ricorso.
Infatti, l' ribadiva la regolarità della notifica degli Avvisi di Controparte_4
addebito inerenti alla intimazione di pagamento opposta ed aggiungeva che, l'Agente della
Riscossione, in data 11.11.2016, aveva provveduto alla notifica del Preavviso di fermo n.
29680201600036152000, così che il ruolo portato dagli avvisi di addebito cui faceva riferimento l'avviso di intimazione de quo, doveva ritenersi ormai definitivo per mancata impugnazione nel termine di legge. Inoltre, evidenziava che l'intimazione di pagamento conteneva quanto necessario a garantire al destinatario la comprensione dei relativi contenuti, indicando gli avvisi di addebito sottesi alla medesima, il dettaglio del debito e dei carichi iscritti a ruolo, le modalità di estinzione della posizione debitoria nonché di quelle relative all'eventuale impugnazione come da modelli ministeriali, avendo,
l'impugnazione tempestiva e la contestazione nel merito dei contenuti della comunicazione stessa, dimostrato l'avvenuto raggiungimento dello scopo informativo e l'assenza di qualsivoglia apprezzabile pregiudizio del diritto di difesa del contribuente.
Quindi, le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 18.03.25.
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Il Giudicante ritiene che l'opposizione sia solo parzialmente fondata nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono.
1. In ordine all'ammissibilità del ricorso ed alla regolarità delle notifiche degli Avvisi di addebito.
La ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n. 296 2022 90023212
61/000, che dichiara aver ricevuto in data 22.07.22, limitatamente alla quota di debito di natura previdenziale, eccependo, per prima cosa, l'omessa notifica degli Avvisi di addebito in essa contenuti e, di conseguenza, l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si deve, allora, osservare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, ai fini della tutela oppositiva, “… il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa che nel caso in esame è l'intimazione di pagamento notificata. Rispetto alla quale occorre, quindi, verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme
e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass.
16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035). …” (v., in motivazione, Cass civ. - Sez.
6-L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016).
Osserva, pertanto, il Giudice come la presente opposizione - essendo stata proposta con ricorso giudiziale depositato 16.09.22 dinanzi al Tribunale di Palermo a fronte di una intimazione di pagamento ricevuta il 22.07.22 - risulti inammissibile per mancato rispetto dei termini di legge con riferimento a vizi formali, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formale dei titoli opposti, disciplinata dagli art. 617 e 618-bis cod. proc. civ. per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2 del D. Lgs. n. 46/1999, sia rispetto ai vizi di merito della pretesa creditoria (tra cui la prescrizione antecedente alla notifica), in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999
(si rammenta che i procedimenti di opposizione all'esecuzione non sono sospesi durante il periodo feriale 1 agosto – 31 agosto, cfr. art. 3 L. 742/69).
Peraltro, ha provato di aver regolarmente notificato gli Avvisi di addebito di cui si tratta, avendo CP_1
prodotto in giudizio gli Avvisi di addebito di cui si tratta e la prova della notifica degli stessi, avvenuta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (v. doc. ti da 1 a 4, allegati alla memoria difensiva
). CP_1
In merito, si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “…l'art. 30 del d.l. n.
78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, nell'ambito di misure volte al «Potenziamento dei processi di riscossione dell' , dispone che, a decorrere dal primo gennaio 2011, «l'attività CP_1 di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito CP_1
di accertamenti degli uffici», sia «effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo» (comma 1). Quanto alle modalità di notifica, il comma 4 puntualizza che l'avviso di addebito «è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi CP_1
comunali o dagli agenti della polizia municipale» (primo periodo). La disciplina consente la notifica
«anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento» (art. 30, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010)…. Di tale modalità, espressamente prevista dalla legge, si è avvalso
a giusto titolo l' . …Pertanto, non si può reputare inesistente una notifica eseguita secondo le CP_3
modalità che la legge inequivocabilmente prevede, abilitando l'Istituto a spedire l'avviso di addebito con raccomandata con avviso di ricevimento. …La notificazione è conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982. Nell'interpretazione della disciplina vigente, rivestono rilievo essenziale anche le finalità dell'intervento normativo. Il legislatore, nell'introdurre
l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra la disposizione dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, che concede all' di notificare l'avviso di addebito CP_3
anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali. Non può essere accolta, pertanto, la tesi….. che, per la notifica di un atto amministrativo come l'avviso di addebito (Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397), reputa cogenti le forme prescritte per la notifica degli atti giudiziari. La lettera della legge, che si riferisce ex professo alla spedizione con raccomandata e al relativo regime, gli obiettivi di efficienza e di speditezza, sottesi alle innovazioni normative, le stesse peculiarità dell'avviso di addebito convergono nell'escludere l'applicabilità delle previsioni della legge n. 890 del 1982 alla speciale forma di notifica regolata dall'art. 30, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010. La ricostruzione ermeneutica propugnata dalla ricorrente si risolve, a ben considerare, in una interpretatio abrogans della speciale previsione che concede all'Istituto la facoltà di notificare l'avviso di addebito mediante la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento…. Nella medesima prospettiva, soccorrono anche le enunciazioni di principio di questa Corte, che, per le cartelle esattoriali concernenti contributi previdenziali, ha già affermato l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, invocate nell'odierno giudizio (Cass., sez. VI-L, 8 ottobre 2018, n. 24780). In difetto di indici, che avvalorino, a tale riguardo, una radicale discontinuità con la cartella, le medesime conclusioni si attagliano all'avviso di addebito, alla luce dell'art. 30, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, che estende a quest'atto «i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento» (su tale continuità tra cartella e avviso di addebito, Cass., sez. lav., 22 marzo 2023, n. 8198). ……” (cfr. Cass. 31369/24).
Da ultimo, si rammenta anche che, secondo la Corte di Cassazione, non è nemmeno necessario che la raccomandata riporti il numero di riferimento dell'atto di cui si tratta, spettando al destinatario del plico allegare e dimostrare che l'atto proveniente dall'amministrazione conteneva altro (cfr. Cass.
17841/23).
2.In ordine al vizio di motivazione della intimazione di pagamento impugnata
È, altresì, infondata l'eccezione di carenza di motivazione della intimazione di pagamento sollevata da parte ricorrente, per non essere alle stesse allegati gli avvisi di addebito cui si riferisce.
Da un lato, infatti, e hanno prodotto i titoli su cui si fonda l'intimazione CP_1 Controparte_2
oggetto della presente opposizione e la prova della loro notifica, non dovendo, pertanto, essere nuovamente allegati gli stessi, e, dall'altro, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l'intimazione di pagamento è stata redatta in conformità al modello ministeriale previsto.
L'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che:
“
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.” Sul punto è intervenuta, anche di recedente, la Corte di Cassazione osservando che “l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata;
la «ratio» di tale norma, come è stato affermato da questa Corte, va ravvisata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass., Sez. U., 25 giugno 2009,
n. 14878)”, e ribadendo il principio di diritto secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del
d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass., 9 novembre 2018, n.
28689)” (Cass., ordinanza n. 10692/2024).
3.In ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale
Chiarito, quindi, che l'intimazione di pagamento non può ritenersi viziata, deve essere ora affrontata l'ulteriore questione dell'eventuale prescrizione quinquennale maturata dopo la formazione dei titoli per cui si procede.
Al riguardo, deve, infatti, precisarsi che non è previsto alcun termine di decadenza per l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento ex art. 615 c.p.c. per far valere un fatto estintivo (la prescrizione della pretesa contributiva di cui all'intimazione di pagamento) intervenuto dopo la formazione del titolo (il decorso del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento) (cfr. tra le altre Cass. 15223/18).
Si rammenta, poi, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato la perentorietà del termine di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999, precisando però che l'unica conseguenza della mancata/tardiva opposizione è quella per cui il credito contributivo diviene irretrattabile, mentre non si determina la conversione della prescrizione del credito da quinquennale in decennale, perché la cartella esattoriale (e l'avviso di addebito dell' ), avendo natura di atto amministrativo, non può CP_1
acquisire - a differenza di una sentenza - efficacia di giudicato (cfr. Cass. SS.UU. 23397/16).
Ciò posto, ritiene il Giudice che anche l'eccezione di prescrizione quinquennale maturata dopo la formazione del titolo sia infondata rispetto all'avviso di addebito n. 59620160001744565000 notificato il 17.06.16, essendo stato notificato dall' il preavviso di Controparte_2 fermo amministrativo in data 23.03.17 (cfr. doc. 3 di ) e non Controparte_2 essendo, quindi, decorsi ulteriori cinque anni prima della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 22.07.22 per quanto riferito dalla stessa parte ricorrente. Peraltro, alla medesima conclusione si giunge anche laddove si ritenga di far risalire la data di notifica del preavviso di fermo amministrativo all'11.11.16 (che però dal doc. 3 di pare essere la Controparte_2
data di redazione del documento), dovendosi considerare la sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale Covid-19.
Si precisa, infatti, che la sospensione della prescrizione è durata dal giorno 8.03.20 fino al 31.08.21, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid, come previsto dal D.L. n. 18/2020, artt. 67 e 68
(e dai successivi decreti legge che hanno sospeso a più riprese i termini di notifica, versamento e riscossione delle cartelle di pagamento), che richiamano l'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015. In particolare, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27, sospendendo il versamento dei tributi nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ha sospeso allo stesso modo anche il corso della prescrizione per lo stesso periodo di tempo.
A diverse conclusioni si deve, invece, pervenire quanto all'avviso di addebito n. 59620150002190376000.
Invero, tale avviso di addebito non risulta menzionato all'interno del sopra citato preavviso di fermo e, pertanto, tra la data di notifica dell'avviso di addebito n. 59620150002190376000 (15.12.15) e la notifica dell'intimazione di pagamento (22.07.22) sono intercorsi più di cinque anni, anche considerando la sospensione dei termini per l'emergenza Covid.19 di cui già sopra si è detto.
Ne consegue che il credito previdenziale di cui all'avviso di addebito n. 59620150002190376000 si
è prescritto, non avendo l' posto in essere atti interruttivi. Controparte_2
Infine, quanto alle spese di lite, l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, giustifica, a parere del
Giudice, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. dichiara prescritto il credito previdenziale di cui all'avviso di addebito n. 59620150002190376000 non avendo l' posto in essere Controparte_2
atti interruttivi;
2. annulla l'intimazione di pagamento opposta, quanto ai crediti previdenziali, limitatamente all'avviso di addebito n. 59620150002190376000;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Udine, 18.03.25 Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia