Ordinanza cautelare 27 maggio 2021
Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Sentenza 27 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/04/2022, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/04/2022
N. 00674/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Wladimir Francesco Troise Mangoni, Alberto Buonfino, Mattia Errico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella, Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
- dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, notificata in data 9 dicembre 2020;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non noti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/4/2021:
per l'accertamento,
in relazione agli interventi di seguito individuati sub i), iii) e iv), della formazione del silenzio-assenso, quanto all'accertamento della conformità urbanistica;
nonché, in subordine, per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dal Comune, in relazione agli interventi di seguito individuati sub i), iii) e iv), e per la condanna del Comune medesimo a provvedere mediante un provvedimento espresso, che prenda atto della conformità urbanistica dei predetti interventi e preveda il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di € 516,00;
nonché, per l’annullamento,
della nota del Comune di Ostuni prot. n. -OMISSIS-, avente a oggetto “Comunicazione di inefficacia della SCIA”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2/11/2021:
per l’annullamento,
dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, notificata ai ricorrenti in data 25 agosto 2021;
nonché, in ogni caso, per l’accertamento, in relazione all’intervento relativo al torrino scala, come meglio individuato in seguito, della formazione del silenzio-assenso, quanto all’accertamento della conformità urbanistica.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-
1.1. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- il -OMISSIS-“è proprietario del complesso immobiliare sito in Ostuni (BR), Via -OMISSIS-, identificato al Catasto al Foglio -OMISSIS- Particella -OMISSIS-, Particella -OMISSIS- e Particella -OMISSIS-”;
- con contratto registrato il 30 settembre 2011 il -OMISSIS-“concedeva il predetto immobile in locazione alla società -OMISSIS-”;
- in data 10.06.2014, previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, veniva rilasciato in favore della società il p.d.c. n. -OMISSIS-“in relazione agli interventi edilizi … costituenti “recupero, restauro, adeguamento strutturale, impiantistico e di finitura”, occorrenti per l’utilizzo dell’immobile “come struttura turistico-ricettiva ex l.r. n. 11/99 di Dimora Storica”;
- “durante le operazioni preparatorie al consolidamento strutturale e propedeutiche agli interventi di ristrutturazione, era risultato possibile appurare taluni aspetti dello stato di conservazione dell’immobile impossibili da verificare in precedenza, tra cui quelli di seguito indicati: - il rilievo di base utilizzato nella redazione del progetto approvato non teneva conto degli effettivi spessori di alcune murature e delle volte con relativi riempimenti, con riferimento ai diversi livelli e ambienti; - alcuni pavimenti (con particolare riferimento alle coperture) risultavano a pendenza variabile approssimata nelle operazioni di restituzione del rilievo … Ancora, la rimozione degli intonaci, nonché il rilievo degli spessori e la natura dei materiali preesistenti avevano consentito, rispettivamente, di: - valutare la consistenza e la composizione materica delle pareti portanti e non portanti, consentendo all’ingegnere incaricato delle opere strutturali di optare per soluzioni di consolidamento puntuali e localizzate (in alcuni casi con interventi d’urgenza) con scelte adeguate allo stato dell’arte rilevata; - approfondire gli aspetti legati all’efficientamento energetico, optando per una migliore e corretta coibentazione acustica e termica con l’inspessimento di pareti e coperture, utilizzando materiali maggiormente performanti”;
- pertanto, “nel corso dei lavori si rendevano necessari i seguenti interventi: (i) al terzo livello, per ragioni statiche, rimozione della parte più alta dei filari di coronamento in tufo e sostituzione con tufo integro, a sostegno della copertura, mantenendo la medesima altezza del progetto approvato; (ii) al terzo livello, posa della copertura sotto le tegole maggiormente performante dal punto di vista termico, caratterizzata dunque da una coibentazione leggermente più spessa (30 cm), con conseguente adeguamento dell’altezza dei timpani a contenimento della copertura medesima; (iii) realizzazione di puntuali opere in calcestruzzo non previste in progetto a sostegno delle volte, al fine di risolvere situazioni statiche imprevedibili e impreviste (che sarebbero state oggetto di una integrazione strutturale da depositare o da riportare nella relazione a strutture ultimate, configurandosi le stesse come varianti strutturali non sostanziali), mentre già nel progetto approvato era previsto il taglio di una volta per il collegamento, tramite scala, tra il secondo e il terzo livello; (iv) relativamente al torrione affacciante su Viale -OMISSIS-, rimozione di una cospicua quantità di terreno vegetale e materiale di risulta al di sotto della copertura, al fine di scongiurare inevitabili danni statici al torrione medesimo, posto che il riempimento esercitava un’azione di trazione sui conci che ne comprometteva la staticità”;
- “in data 23 giugno 2020, veniva effettuato presso il cantiere un sopralluogo da parte della Polizia Locale”, che, con relazione redatta il 3.7.2020 evidenziava “pretese difformità tra quanto realizzato e il progetto approvato, con riferimento ai profili che seguono: (i) innalzamento di circa 30 cm in blocchi di tufo delle murature perimetrali esistenti al terzo livello; (ii) realizzazione di murature in blocchi di tufo in corrispondenza dei tre setti trasversali (timpani) che si elevano ulteriormente rispetto alle murature perimetrali per un’altezza variabile da 80 cm circa a 170 cm circa nel punto di colmo; (iii) diffusi interventi di opere in calcestruzzo armato a sostegno di archi e volte, architravi e solette per la ricostruzione di scale; (iv) la completa demolizione della struttura di copertura del torrione affacciante su Viale -OMISSIS-”;
- “il Comune si adagiava pedissequamente su quanto riportato nella relazione e nella segnalazione summenzionate, concludendo l’istruttoria con l’emanazione dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS-”;
- in data 21.01.2021, “-OMISSIS- presentava così una SCIA per l’accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001”;
- con la SCIA “-OMISSIS- evidenziava, tramite i propri tecnici, come gli interventi più sopra citati siano pienamente conformi alla strumentazione urbanistica e come la riduzione in pristino ordinata dal Comune metta in serio repentaglio la staticità dell’edificio, riportandolo alle precarie condizioni statiche precedenti all’inizio dei lavori”.
1.2. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “gli interventi oggetto dell’ordinanza di demolizione gravata non presentano i requisiti … degli interventi realizzati in totale difformità dal permesso di costruire”;
- in particolare, “- in relazione ai filari di coronamento del terzo livello, l’intervento eseguito non è consistito in un innalzamento, come erroneamente asserito nell’ordinanza gravata, bensì in una mera sostituzione dovuta a ragioni statiche, mantenendo la medesima altezza dei muri; - con riferimento alle opere in calcestruzzo, quelle eseguite a sostegno di archi e volte erano previste dal progetto, mentre alcuni limitati interventi si sono resi necessari a fronte di “situazioni statiche imprevedibili ed impreviste”; - relativamente alla scala tra il secondo e il terzo livello, il taglio della volta era già previsto nel progetto approvato, mentre l’unica lieve difformità consiste nella realizzazione di due gradini in più rispetto alle previsioni progettuali (a fronte del maggior spessore della volta trovato rispetto alle misurazioni che erano state possibili prima dell’inizio dei lavori), a cui è conseguita un’inevitabile lieve traslazione del torrino scala sul terrazzo; - quanto alla copertura del torrione, l’intervento eseguito non è consistito in una demolizione, come erroneamente asserito nell’ordinanza gravata, bensì nella messa in sicurezza del torrione medesimo, con conseguente ripristino della copertura”;
- l’ordinanza di demolizione è “contraddittoria rispetto al permesso di costruire n.-OMISSIS-con cui il medesimo Comune ha rilasciato il titolo abilitativo a eseguire gli interventi indicati nel suddetto progetto”;
- l’ordinanza impugnata “è altresì illegittima per eccesso di potere nella figura sintomatica dell’irragionevolezza, allorché impone la riduzione in pristino di interventi (su archi, volte e torrione) resisi necessari al fine di salvaguardare la sicurezza statica dell’intero complesso immobiliare”;
- l’ordinanza impugnata “è censurabile per violazione del principio di proporzionalità, quanto ai limitati interventi realizzati in difformità al progetto a causa di circostanze impreviste e imprevedibili”;
- l’intervento che “ha comportato un maggiore spessore della copertura di 30 cm e il connesso adeguamento dei timpani in funzione contenitiva della copertura medesima è del tutto conforme a quanto previsto dall’art. 11 della l.r. Puglia n. 13/2008”;
- violazione dell’art. 7 della legge 241/1990.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale per resistere al ricorso.
3. Con motivi aggiunti presentati in data 27.04.2021 parte ricorrente ha riferito che:
- a seguito “della presentazione della SCIA, il Comune avviava, in data 1° febbraio 2021, il procedimento volto all’esame della conformità”;
- in mancanza del “preavviso di diniego, previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, in data 25 febbraio 2021, il Comune emanava la nota -OMISSIS-, notificata in pari data, con cui concludeva il procedimento, comunicando che, “ per l’intervento realizzato in difformità dal Permesso di costruire -OMISSIS-, non risulta accertata la conformità ”;
- nonostante “la predetta SCIA prendesse in considerazione tutti e quattro gli interventi contestati nell’ordinanza di demolizione (più sopra indicati sub i-iv), la nota-OMISSIS-si soffermava soltanto sul seguente intervento: “ Rilevato dalla documentazione agli atti, ed in particolare dalle sezioni longitudinali degli ambienti ubicati al terzo livello, (…) le opere realizzate riguardanti la copertura a falda hanno comportato un incremento dell’altezza della muratura perimetrale, costituita da blocchi di tufo in elevazione sulla muratura preesistente, in difformità dal permesso di costruire -OMISSIS-, con conseguente aumento delle altezze, del volume e modifica della sagoma preesistenti (…) ”;
- “non pronunciandosi sugli altri interventi, il Comune non rilevava alcuna preclusione con riferimento alla conformità urbanistica dichiarata e dimostrata nella SCIA e negli elaborati allegati, in relazione agli interventi sub i), iii) e iv)”.
Ciò premesso, parte ricorrente ha censurato la nota-OMISSIS-sotto i seguenti profili:
- in relazione all’intervento di che trattasi sono soddisfatti i presupposti “previsti dall’art. 22, c. 2, dall’art. 37, c. 1 e 5 del d.P.R. n. 380/2001, nonché dall’art. 11, l.r. Puglia n. 13/2008, mentre” non si verificano “i presupposti previsti negli articoli 31, c. 1 e 33, c. 1 del d.P.R. n. 380/2001”, sicché da un lato “risulta confermata la conformità urbanistica dell’intervento sopra individuato sub ii), dichiarato e dimostrato nella SCIA presentata da -OMISSIS- e, dall’altro, che la nota in questa sede gravata non è stata emanata in costanza dei presupposti previsti dall’art. 19, c. 3 della legge n. 241/1990”;
- qualora “la nota impugnata si riferisse anche all’intervento sub i), il suddetto provvedimento risulterebbe viziato per violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché per eccesso di potere per difetto di motivazione, giacché – come detto – dai termini utilizzati non è immediatamente percepibile il riferimento all’intervento sub i)”;
- l’intervento sub i) “è consistito in una mera sostituzione del tufo per ragioni prettamente statiche, giacché durante i lavori ci si è resi conto che il materiale preesistente, per le condizioni in cui versava, non avrebbe adeguatamente sostenuto le coperture lignee del tetto previste dal progetto approvato”;
- nel momento in cui “ha rilevato la necessità di un “accertamento di compatibilità paesaggistica”, il Comune – nel rispetto dei princìpi della collaborazione e della buona fede tra privato e Amministrazione, consacrati dall’art. 1, c. 2-bis, l. n. 241/1990 – avrebbe dovuto sospendere il procedimento in corso e invitare -OMISSIS- a presentare un’istanza volta all’accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004”;
- in ogni caso, “gli interventi presi in considerazione dalla nota gravata non necessitano di alcun “accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 e 181 del d.lgs 42/2004”, dal momento che “la posa di una copertura costituita da un isolamento termico maggiormente performante e il relativo adeguamento dei timpani in funzione contenitiva della medesima (ossia l’intervento sub ii) rientra senza dubbio nella fattispecie A.2 dell’Allegato A … la sostituzione dei filari di coronamento danneggiati (ossia l’intervento sub i) rientra senz’altro nella fattispecie A.3 dell’Allegato A” al d.P.R. n. 31/2017 il cui art. 2 stabilisce che non “sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» …”;
- “il Comune ha emanato il provvedimento conclusivo del procedimento senza aver prima inviato alla ricorrente -OMISSIS- il preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990”;
- nel caso in cui si “ritenesse che, in relazione agli interventi non presi in considerazione dal provvedimento impugnato, fosse effettivamente necessaria la presentazione della SCIA, sui predetti interventi si sarebbe formato il silenzio-assenso”;
- altrimenti, “il silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione agli interventi sub i), iii) e iv), si qualificherebbe come silenzio inadempimento”, sicché, in tal caso, “si chiede a codesto Ecc.mo Tribunale di dichiarare illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione”;
- in ogni caso, gli “interventi sub i), iii) e iv) sono coerenti con il progetto approvato e conformi alla disciplina urbanistica”.
4. Con ordinanza n. 313 del 27.05.2021 questo TAR ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati “al fine di consentire la decisione della causa re adhuc integra ”.
5. Con secondi motivi presentati in data 2.11.2021 parte ricorrente ha riferito che:
- “il Comune di Ostuni notificava - in data 25 agosto 2021 - una nuova ordinanza di demolizione, -OMISSIS-, adottata il 3 agosto 2021 … senza che fosse inviata alcuna comunicazione … circa l’avvio del procedimento”;
- con la predetta ordinanza “il Comune … contestava, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 380/2001, la parziale difformità rispetto al titolo autorizzativo dei seguenti interventi: a) “ Realizzazione del torrino scala delle dimensioni planimetriche di circa ml 5,00 per ml 1,60 per un’altezza variabile da ml 1,25 a ml 2,70 … b) “Incremento dell’altezza della muratura perimetrale degli ambienti con copertura a falda ubicati al terzo livello di circa 45 cm, oltre a quanto già evidenziato in sede di primo sopralluogo pari a circa 30 cm, per un totale di 45 cm, costituita da blocchi di tufo in elevazione sulla muratura preesistente ”.
La nuova ordinanza di demolizione è stata censurata in ragione del fatto che:
- “l’intervento relativo al torrino scala … era stato incluso, per mero scrupolo, nella SCIA di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001”, sicché in ordine alla realizzazione dell’opera in questione si è “formato il silenzio-assenso, risultandone accertata la conformità urbanistica”;
- l’intervento riguardante il torrino scala non è “riconducibile a un’ipotesi di difformità parziale dal titolo autorizzatorio, in quanto pienamente coerente con quest’ultimo”;
- “l’adozione dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS-, nella parte in cui lamenta un aumento delle altezze delle mura perimetrali degli ambienti ubicati al terzo livello, è strumentale all’elusione dell’ordinanza cautelare che ha disposto la sospensione dell’efficacia della prima ordinanza di demolizione”;
- “l’unica lieve differenza rispetto al progetto approvato non riguarda le murature perimetrali, ma il maggiore spessore della copertura a falda di 30 cm, a fronte della realizzazione di una copertura lignea coibentata termicamente, come esposto pianamente nel secondo motivo del ricorso introduttivo”, sicché “l’intervento eseguito non è consistito in un innalzamento rispetto al progetto assentito”;
- il provvedimento impugnato “è altresì viziato nella misura in cui, al pari della nota -OMISSIS-, contesta la legittimità del predetto intervento, non riconoscendo come la conformità dello stesso dovesse essere accertata a seguito della presentazione della SCIA ai sensi dell’art. 37”;
- “il Comune avrebbe dovuto al più imporre una sanzione pecuniaria, in quanto la rimozione delle summenzionate opere comporterebbe, in primo luogo, un grave pregiudizio circa la stabilità di buona parte del complesso immobiliare”;
- violazione delle garanzie partecipative.
6. Nella udienza pubblica del 6.4.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati.
7.1. Occorre innanzi tutto rilevare, come è stato rappresentato dalla difesa dell’Amministrazione comunale, che:
- la vicenda in esame riguarda le opere realizzate “su uno degli antichi torrioni che cingono le mura angioine del Centro Storico di Ostuni e sui confinanti locali, disposti su tre livelli” in forza di un titolo edilizio del 10.6.2014, che ha fatto seguito al rilascio dell’”autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-”;
- l’area “è vincolata ex L. 1497/1939 in virtù del DM 6.11.1957, ed è perciò perimetrata quale Bene paesaggistico Immobili ed aree di notevole interesse pubblico – -OMISSIS-, per la quale trovano applicazione le prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA del PPTR”.
7.2. Ora, è circostanza documentata in atti che il complesso di opere sanzionate con la prima ordinanza di demolizione (impugnata con il ricorso introduttivo) e la seconda ordinanza di demolizione (impugnata con i secondi motivi aggiunti) abbia in qualche misura modificato la sagoma dell’immobile e la relativa altezza.
In particolare, non vi è dubbio che sia stata incrementata l’altezza delle mura perimetrali (di soli 30 cm come sostenuto dai ricorrenti, oppure di 75 cm come precisato dall’Amministrazione comunale con la seconda ordinanza), e che ci sia stata una traslazione del torrino scala.
A fronte del risultato prodotto da tali innovazioni, poco importa che - come sostenuto dai ricorrenti - i relativi interventi siano stati determinati dall’intenzione di avvalersi della normativa regionale in materia di isolamento termico o dalla necessità di far fronte ad esigenze di consolidamento statico emerse durante i lavori.
In ogni caso, trattandosi di immobile assoggettato a vincolo, le opere in questione avrebbero dovuto essere appositamente assentite con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, impattando esse sulla sagoma e sulle altezze dell’immobile e comunque sull’aspetto esteriore della struttura: “ Presupposto della tutela del paesaggio è che ogni intervento comportante modificazioni o recante pregiudizio all'aspetto esteriore di aree vincolate sia assoggettato al previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 ” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 30/03/2020 n. 1293); “ Pur prescindendo dalla qualificazione dell'intervento edilizio, l'art. 149 del d.lg. n. 42 del 2004 richiede, comunque, l'autorizzazione paesaggistica anche nel caso di interventi minori (di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo) che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'edificio ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 12/06/2018 n. 6566).
7.3. Per le medesime ragioni il diniego della SCIA presentata dalla società -OMISSIS- per l’accertamento di conformità delle opere ai sensi dell’art. 37, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001, oggetto di impugnazione con i primi motivi aggiunti, è atto necessitato e vincolato, dal momento che la detta sanatoria non è suscettibile di applicazione nel caso di opere realizzate in violazione di un vincolo paesaggistico, in quanto tale norma, alla pari dell’art. 36 del medesimo Testo Unico, disciplina una modalità di regolarizzazione formale dell'abuso, da intendersi limitata alle sole violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/07/2019 n. 4971).
7.4. Né può sostenersi che tale atto di diniego abbia riguardato soltanto alcune opere abusive e non altre, come pure sostenuto dai ricorrenti ai fini dell’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso o - in subordine - del silenzio rifiuto quanto alle lavorazioni non espressamente menzionate nel diniego.
7.4.1. Invero, in parte qua la prospettazione dei ricorrenti è inficiata in radice dal tentativo di parcellizzare l’intervento in questione, scomponendolo per singole lavorazioni, laddove invece si tratta di un complesso di opere realizzate in difformità rispetto a quanto autorizzato, le quali, considerate nella loro unitarietà funzionale, valgono a pregiudicare le esigenze di tutela sottese al vincolo paesaggistico che interessa l’area di riferimento e pertanto, per ciò che si è detto, non possono essere assentite con lo strumento della SCIA ai sensi dell’art. 37 T.U. Edilizia: “ La valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni ” (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 21/02/2019 n. 173).
7.4.2. Peraltro, il provvedimento di diniego - pur menzionandone soltanto alcune - non opera alcuna distinzione tra le lavorazioni oggetto della SCIA e conclude per la sua inefficacia “ Visto l’art. 22 co. 2 del DPR 380/2001 che prevede che sono realizzabili mediante segnalazione certificata inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie e che non alterano la sagoma di immobili sottoposti a tutela dal D. Lgs. 42/2004 e smi; Rilevato altresì che per gli interventi realizzati, ricadenti in zona tutelata dal D.Lgs 42/2004, occorre acquisire l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 e 181 del D.Lgs 42/2004 e smi, propedeutico al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria ”.
7.5. Quanto poi alla censura con cui i ricorrenti hanno lamentato che, a seguito della proposizione della SCIA, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto segnalare loro la necessità di acquisire apposito atto di assenso ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 142/2004, si osserva che trattasi di un procedimento autonomo e distinto rispetto a quello di cui all’art. 37 del T.U. Edilizia, sicché sarebbe stato onere dei ricorrenti presentare apposita istanza onde ottenere, previa dimostrazione dei relativi presupposti, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria: “ La procedura di accertamento di conformità di cui agli art. 36 e 37, d.P.R. n. 380 del 2001 è inapplicabile al caso di opere senza titolo realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 146, d.lg. n. 146, d.lg. n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali), dal momento che l'autorizzazione paesaggistica non può comunque essere rilasciata "ex post" dall'autorità preposta alla tutela del vincolo se non nei limitatissimi e tassativi casi previsti nel medesimo art. 167, che non ricorrono nell'odierna fattispecie ” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 09/04/2010 n. 1855).
7.6. Parimenti infondata è la doglianza con cui parte ricorrente ha lamentato che, nella specie, potrebbe prescindersi dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in forza delle prescrizioni di cui all’art. 2 del DPR 31/2017, a mente del quale non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A», con specifico riferimento alle ipotesi sub A2 e A3, dal momento che, a prescindere dal fatto che, anche in questo caso, parte ricorrente opera l’indebita parcellizzazione di un complessivo di interventi unitariamente volti ad innovare le prescrizioni del p.d.c., resta il fatto - invero decisivo - che le previsioni eccettuative di che trattasi consentono di prescindere dal rilascio del titolo paesaggistico, a patto che non vi siano modificazioni della sagoma (A2), dei materiali e della altezze (A3), sicché non possono trovare applicazione nel caso in esame, che è caratterizzato da lavorazioni che impattano sui predetti elementi di valutazione.
7.7. Trattandosi di provvedimenti tutti vincolati in forza della omessa acquisizione della necessaria autorizzazione paesaggistica, non possono essere accolte le censure con cui i ricorrenti hanno denunciato la violazione delle proprie garanzie partecipative: “ In presenza di un atto dal contenuto vincolato, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento e comunque la sua omissione non è idonea a determinare l'illegittimità del provvedimento conclusivo, alla luce di quanto previsto dall'art. 21 octies, l. n. 241/1990, essendo evidente che il contenuto di quest'ultimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sicché, in caso di ipotetico annullamento per vizi formali, essi potrebbero e dovrebbero essere riadottati con il medesimo contenuto dispositivo ” (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 06/12/2021 n. 1034).
8. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere rigettati con la conseguente conferma dei provvedimenti impugnati.
9. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.