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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.4149/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4149 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2017, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to Fiorelli Corrado;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv.to Imondi Augusto;
Controparte_1
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 7/03/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/05/2017, parte ricorrente adiva il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere per ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito.
A tal fine esponeva che: il rapporto coniugale, all'inizio mostratesi felice, era entrato in crisi a causa del comportamento del resistente, che già da tempo aveva allontanato la moglie a causa di relazioni extraconiugali intraprese con altre donne;
che nel corso dell'unione erano state adottate due figlie (nel 2001 nata il [...] e, a distanza di 13 anni, nel 2014 nata il Per_1 Per_2
15/03/2002). Chiedeva, pertanto, di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione personale, ma chiedeva che il Tribunale rigettasse le avverse richieste, accogliendo di contro le conclusioni riportate nei propri scritti difensivi.
All'udienza del 18/11/2022 parte resistente chiedeva emettersi sentenza parziale di separazione personale dei coniugi, pertanto, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
In data 5.01.2023 il Tribunale, con sentenza non definitiva pubblicata il 23.01.2023, dichiarava la separazione dei coniugi e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al G.I. per le statuizioni accessorie.
All'udienza cartolare del 10.01.2025 le parti, con note di trattazione scritta, rappresentavano di essere giunti ad un'intesa consensuale in ordine alle statuizioni accessorie e, pertanto, chiedevano un rinvio per la conversione della procedura giudiziale. Il giudice, lette le note, rinviava la causa all'udienza cartolare del 7.03.2025 per verificare l'esito delle trattative.
All'udienza cartolare del 7.03.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto l'accordo che che di seguito si trascrive: Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Recepisce integralmente l'accordo intervenuto tra nata a [...] il Parte_1 28.08.1966 e nato a [...] il [...], sulle statuizioni Controparte_1
accessorie alla pronuncia di separazione;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4149 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2017, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to Fiorelli Corrado;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv.to Imondi Augusto;
Controparte_1
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 7/03/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/05/2017, parte ricorrente adiva il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere per ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito.
A tal fine esponeva che: il rapporto coniugale, all'inizio mostratesi felice, era entrato in crisi a causa del comportamento del resistente, che già da tempo aveva allontanato la moglie a causa di relazioni extraconiugali intraprese con altre donne;
che nel corso dell'unione erano state adottate due figlie (nel 2001 nata il [...] e, a distanza di 13 anni, nel 2014 nata il Per_1 Per_2
15/03/2002). Chiedeva, pertanto, di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione personale, ma chiedeva che il Tribunale rigettasse le avverse richieste, accogliendo di contro le conclusioni riportate nei propri scritti difensivi.
All'udienza del 18/11/2022 parte resistente chiedeva emettersi sentenza parziale di separazione personale dei coniugi, pertanto, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
In data 5.01.2023 il Tribunale, con sentenza non definitiva pubblicata il 23.01.2023, dichiarava la separazione dei coniugi e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al G.I. per le statuizioni accessorie.
All'udienza cartolare del 10.01.2025 le parti, con note di trattazione scritta, rappresentavano di essere giunti ad un'intesa consensuale in ordine alle statuizioni accessorie e, pertanto, chiedevano un rinvio per la conversione della procedura giudiziale. Il giudice, lette le note, rinviava la causa all'udienza cartolare del 7.03.2025 per verificare l'esito delle trattative.
All'udienza cartolare del 7.03.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto l'accordo che che di seguito si trascrive: Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Recepisce integralmente l'accordo intervenuto tra nata a [...] il Parte_1 28.08.1966 e nato a [...] il [...], sulle statuizioni Controparte_1
accessorie alla pronuncia di separazione;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso