Articolo 1 della Legge 28 giugno 1986, n. 338
Articolo 2
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25 luglio 1986
Art. 1. 1. Gli organici degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformita' alla tabella 1 allegata alla presente legge che sostituisce la corrispondente tabella 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 .
Entrata in vigore il 25 luglio 1986