Articolo 305 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 304Articolo 306
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9 ottobre 2010
Art. 305. Accesso senza preavviso 1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, da parte di una delegazione di parlamentari o di singoli parlamentari, i membri del Parlamento sono ricevuti dal comandante o dal direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale piu' elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che riceve gli ospiti e fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare, senza procedere alla visita della struttura.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010