Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/03/2026, n. 5751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5751 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05751/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05705/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5705 del 2025, proposto da Odilia Libroya De Lucia, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ambito Territoriale di Caserta, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 12274 pubblicata il 17/06/2024 dalla Sezione Quarta Bis del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AU AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso suindicato il ricorrente chiede l’ottemperanza della sentenza del Tar del Lazio, Sezione Quarta bis, n. 12274 del 17/06/2024, con la quale è stato accolto il ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato di diniego del riconoscimento del titolo estero abilitante di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania anche ai fini del riesame da parte dell’amministrazione dell’istanza di riconoscimento.
Nel presente giudizio di ottemperanza il ricorrente chiede quindi che sia ordinata alla pubblica amministrazione l’esecuzione della sentenza, mediante la comparazione del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania dall’istante ed il corrispondente sistema di istruzione italiano ai fini del riconoscimento, assegnando un termine e nominando un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
All’udienza del 18 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è fondato, nei termini seguenti.
Non risulta che il Ministero della Istruzione, soccombente nel giudizio di legittimità, abbia dato esecuzione alla sentenza, passata in giudicato, riesaminando l’istanza sulla base delle indicazioni del giudicato e vagliando la documentazione riferita alla posizione dell’odierna parte ricorrente, raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea richiamata in sentenza, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata dalla parte ricorrente nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente.
All’esito di tale procedura di valutazione comparativa, il Ministero, valutato il percorso formativo individuale del richiedente, come attestato dal titolo estero prodotto in sede procedimentale, avrebbe dovuto verificare la sussistenza delle condizioni per accogliere la relativa istanza di riconoscimento.
Si rileva che la sentenza è passata in giudicato come risulta dal certificato depositato da parte ricorrente unitamente al ricorso.
Di conseguenza, al fine dell’ottemperanza al giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito resistente deve provvedere nel senso appena indicato, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Si ritiene, altresì, opportuno, in considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, nominare sin d’ora il commissario ad acta, nella persona del Dirigente Generale per lo studente l’inclusione l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 180 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e su richiesta di parte ricorrente in caso di perdurante inerzia della stessa amministrazione. A detto Commissario l’amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento, che, in assenza di notizie il Commissario insediatosi dovrà comunque verificare, dando notizia al Tribunale.
Le spese processuali devono essere poste a carico del Ministero soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito resistente di dare esecuzione al giudicato nei termini indicati in motivazione.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, nomina Commissario ad acta, in sostituzione del competente ufficio dell’amministrazione inottemperante, il Dirigente Generale per lo studente l’inclusione l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e senza diritto a compenso, il quale provvederà agli adempimenti necessari entro l’ulteriore termine indicato in motivazione, decorrente dall’insediamento del commissario ad acta.
Condanna il Ministero dell’Istruzione soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura di euro 1500,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi alla difesa di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA CO, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
AU AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU AV | NA CO |
IL SEGRETARIO