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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/09/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Matteo Prato Presidente
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2328/2024 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Vuoto
RICORRENTE
E
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 56/2008, emessa nell'ambito del giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la stessa e nella parte in cui era stato disposto “fissa in Controparte_1
euro 1.200,00, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, l'importo che CP_1
è tenuto a versare, entro i primi cinque giorni di ogni mese, a ,
[...] Parte_1 a titolo di assegno divorzile, a far data dalla domanda fino alla pubblicazione della presente sentenza, e, successivamente, ossia a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, in euro 2.000,00, rivalutabili annualmente secondo indici Istat”."
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che in data 21 gennaio 2021 le parti hanno stipulato una scrittura privata il cui contenuto è stato poi trasfuso nell'atto pubblico redatto in data 28 gennaio 2021 dal Notaio Dott. con Repertorio Persona_1
n.18315 e Raccolta 9378, con cui le parti hanno statuito che: “a) tra le parti sono state intentate numerose azioni dinanzi il Tribunale di Parte_2
Castrovillari relative al mancato pagamento dell'assegno di mantenimento da parte di nei confronti del;
Controparte_1 Parte_1
b) la SI.ra in data 20.01.2010 R.P. nr.271 così accendeva ipoteca Parte_1 giudiziale sull'immobile sito in Castrovillari alla via degli Itali,52, Foglio nr.24 - part.275
– sub 3 –(C/2 di V^ - mq.287 – foglio nr.24 –part. 338 – sub.31 (ex sub.2) – (C/2 di V^
- mq.315 – ipoteca giudiziale iscritta per €.217.500,00) a fonte di un credito pari ad
€.180.258,33 oltre interessi maturati e maturandi, giusto provvedimento del Tribunale di Castrovillari G.E Dr. G. Maggiore del 29.12.2009;
c) il SI. a seguito della sentenza nr.619/2017 del 19.06.2017 del Controparte_1
Tribunale di Castrovillari accredita dalla SI.ra la somma pari ad Parte_1
€.47.200,00;
d) il SI. riconosce alla SI.ra la somma pari ad Controparte_1 Parte_1
€.50.000,00 (eurocinquantamila/zerozero) a fronte del debito nei suoi confronti e quale liquidazione definitiva del mantenimento dovutole;
e) il SI. dichiara di vendere l'immobile sito in Castrovillari alla Via Controparte_1
Iatticelle,27, foglio nr.36 - p.lla nr.370 - sub.
1 - var.1 A - cat.C/2 - CL.5 rendita 104,00
– foglio nr.36 - p.lla nr.370 -sub.
2-var.
1-mut. A/3-CL.
5-Cons.6,0 - rendita 232,41; CP_2 piano T. foglio nr.36 – p.lla nr.1120 – sub.1 – cat.C/2 – CL.5 ; piano T – foglio nr.36 –
p.lla nr. 1120 - sub.4 – cat..C/2 – Cl.5 ; piano T. foglio nr.36 – p.lla nr.1120 – sub.5 –
Cat.C/2 – CL.5 (comprensivo di garages e pertinenze giardino, tavernetta ecc. ecc.) alla SI.ra per una somma pari ad €.85.000,00 Parte_1 (euroottantacinquemila/zerozero), la somma verrà detratta dall'importo che il CP_1
doveva dare alla SI.ra a seguito della iscrizione ipotecaria;
[...] Parte_1
f) la SI.ra , accetta le predette condizioni e, pertanto, acquista Parte_1
l'immobile suindicato sito in Castrovillari alla Via Ietticelle,27, previa cancellazione dei gravami sullo stesso e, con il presente atto dichiara di volerlo intestare al nipote nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Iatticelle, 27, riservandosi il diritto di abitazione, che a sua volta, lo trasferisce parzialmente alla figlia nata a [...] il [...] c.f. Controparte_4
, solo sul primo piano (mansarda + sottotetto) dell'immobile C.F._3
includendo l'utilizzo del locale magazzino adiacente l'immobile ;
g) la SI.ra , in compensazione alla suindicata operazione, si impegna Parte_1
a cancellare l'ipoteca giudiziale nr.271 del 20.01.2010 accesa sull'immobile sito in
Castrovillari alla via degliItali, 52, onde consentire la vendita a terzi, non appena avrà riscosso l'importo pari ad €.50.000,00 (eurocinquantamila/zerozero) a titolo di mantenimento/liquidazione e solo dopo aver redatto l'atto di acquisto dell'immobile sito in Castrovillari alla Via Iatticelle 27;
h) si precisa che nell'immobile sito in Castrovillari alla via Iatticelle,27 da oltre venti anni abita la nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Iatticelle,27, unitamente alla propria famiglia e continuerà ad essere abitato dalla stessa unitamente ai componenti della famiglia nei limiti suindicati;
Controparte_4
i) le parti, così accordandosi con la presente scrittura privata, danno atto che nulla hanno più a pretendere reciprocamente.”
La ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di “1) DICHIARARE che non sia più dovuto l'assegno di divorzio in favore della SI.ra a carico del SI. Parte_1 CP_1
in ragione dell'accordo transattivo avvenuto in data 21 gennaio 2019 scaturito
[...]
nell'atto notarile a firma del Notaio del 28 gennaio 2021 venuto meno dei Per_1
presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca.
2) CONFERMARE da parte della SI.ra l'accettazione a titolo Parte_1 definitivo del conguaglio per l'assegno divorzile.” Il resistente, seppur ritualmente intimato, non si è costituito: ne deve essere, quindi, dichiarata la contumacia.
Il Tribunale ritiene che la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della ricorrente dalla sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 56/2008 debba essere accolta, stante la sopravvenienza dell'accordo con cui le parti hanno regolamentato in via definitiva le conseguenze patrimoniali del divorzio, dando atto di non aver nulla più a pretendere reciprocamente a tal titolo.
Spese interamente compensate, stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2. ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto, a modifica di quanto previsto dalla sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 56/2008 REVOCA l'obbligo di di Controparte_1 versare a € 1.200,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
Parte_1
3. SPESE compensate.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso nella camera di conSIlio del 12/09/2025.
LA GIUDICE REL.-EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Matteo Prato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Matteo Prato Presidente
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2328/2024 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Vuoto
RICORRENTE
E
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 56/2008, emessa nell'ambito del giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la stessa e nella parte in cui era stato disposto “fissa in Controparte_1
euro 1.200,00, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, l'importo che CP_1
è tenuto a versare, entro i primi cinque giorni di ogni mese, a ,
[...] Parte_1 a titolo di assegno divorzile, a far data dalla domanda fino alla pubblicazione della presente sentenza, e, successivamente, ossia a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, in euro 2.000,00, rivalutabili annualmente secondo indici Istat”."
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che in data 21 gennaio 2021 le parti hanno stipulato una scrittura privata il cui contenuto è stato poi trasfuso nell'atto pubblico redatto in data 28 gennaio 2021 dal Notaio Dott. con Repertorio Persona_1
n.18315 e Raccolta 9378, con cui le parti hanno statuito che: “a) tra le parti sono state intentate numerose azioni dinanzi il Tribunale di Parte_2
Castrovillari relative al mancato pagamento dell'assegno di mantenimento da parte di nei confronti del;
Controparte_1 Parte_1
b) la SI.ra in data 20.01.2010 R.P. nr.271 così accendeva ipoteca Parte_1 giudiziale sull'immobile sito in Castrovillari alla via degli Itali,52, Foglio nr.24 - part.275
– sub 3 –(C/2 di V^ - mq.287 – foglio nr.24 –part. 338 – sub.31 (ex sub.2) – (C/2 di V^
- mq.315 – ipoteca giudiziale iscritta per €.217.500,00) a fonte di un credito pari ad
€.180.258,33 oltre interessi maturati e maturandi, giusto provvedimento del Tribunale di Castrovillari G.E Dr. G. Maggiore del 29.12.2009;
c) il SI. a seguito della sentenza nr.619/2017 del 19.06.2017 del Controparte_1
Tribunale di Castrovillari accredita dalla SI.ra la somma pari ad Parte_1
€.47.200,00;
d) il SI. riconosce alla SI.ra la somma pari ad Controparte_1 Parte_1
€.50.000,00 (eurocinquantamila/zerozero) a fronte del debito nei suoi confronti e quale liquidazione definitiva del mantenimento dovutole;
e) il SI. dichiara di vendere l'immobile sito in Castrovillari alla Via Controparte_1
Iatticelle,27, foglio nr.36 - p.lla nr.370 - sub.
1 - var.1 A - cat.C/2 - CL.5 rendita 104,00
– foglio nr.36 - p.lla nr.370 -sub.
2-var.
1-mut. A/3-CL.
5-Cons.6,0 - rendita 232,41; CP_2 piano T. foglio nr.36 – p.lla nr.1120 – sub.1 – cat.C/2 – CL.5 ; piano T – foglio nr.36 –
p.lla nr. 1120 - sub.4 – cat..C/2 – Cl.5 ; piano T. foglio nr.36 – p.lla nr.1120 – sub.5 –
Cat.C/2 – CL.5 (comprensivo di garages e pertinenze giardino, tavernetta ecc. ecc.) alla SI.ra per una somma pari ad €.85.000,00 Parte_1 (euroottantacinquemila/zerozero), la somma verrà detratta dall'importo che il CP_1
doveva dare alla SI.ra a seguito della iscrizione ipotecaria;
[...] Parte_1
f) la SI.ra , accetta le predette condizioni e, pertanto, acquista Parte_1
l'immobile suindicato sito in Castrovillari alla Via Ietticelle,27, previa cancellazione dei gravami sullo stesso e, con il presente atto dichiara di volerlo intestare al nipote nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Iatticelle, 27, riservandosi il diritto di abitazione, che a sua volta, lo trasferisce parzialmente alla figlia nata a [...] il [...] c.f. Controparte_4
, solo sul primo piano (mansarda + sottotetto) dell'immobile C.F._3
includendo l'utilizzo del locale magazzino adiacente l'immobile ;
g) la SI.ra , in compensazione alla suindicata operazione, si impegna Parte_1
a cancellare l'ipoteca giudiziale nr.271 del 20.01.2010 accesa sull'immobile sito in
Castrovillari alla via degliItali, 52, onde consentire la vendita a terzi, non appena avrà riscosso l'importo pari ad €.50.000,00 (eurocinquantamila/zerozero) a titolo di mantenimento/liquidazione e solo dopo aver redatto l'atto di acquisto dell'immobile sito in Castrovillari alla Via Iatticelle 27;
h) si precisa che nell'immobile sito in Castrovillari alla via Iatticelle,27 da oltre venti anni abita la nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Iatticelle,27, unitamente alla propria famiglia e continuerà ad essere abitato dalla stessa unitamente ai componenti della famiglia nei limiti suindicati;
Controparte_4
i) le parti, così accordandosi con la presente scrittura privata, danno atto che nulla hanno più a pretendere reciprocamente.”
La ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di “1) DICHIARARE che non sia più dovuto l'assegno di divorzio in favore della SI.ra a carico del SI. Parte_1 CP_1
in ragione dell'accordo transattivo avvenuto in data 21 gennaio 2019 scaturito
[...]
nell'atto notarile a firma del Notaio del 28 gennaio 2021 venuto meno dei Per_1
presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca.
2) CONFERMARE da parte della SI.ra l'accettazione a titolo Parte_1 definitivo del conguaglio per l'assegno divorzile.” Il resistente, seppur ritualmente intimato, non si è costituito: ne deve essere, quindi, dichiarata la contumacia.
Il Tribunale ritiene che la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della ricorrente dalla sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 56/2008 debba essere accolta, stante la sopravvenienza dell'accordo con cui le parti hanno regolamentato in via definitiva le conseguenze patrimoniali del divorzio, dando atto di non aver nulla più a pretendere reciprocamente a tal titolo.
Spese interamente compensate, stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2. ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto, a modifica di quanto previsto dalla sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 56/2008 REVOCA l'obbligo di di Controparte_1 versare a € 1.200,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
Parte_1
3. SPESE compensate.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso nella camera di conSIlio del 12/09/2025.
LA GIUDICE REL.-EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Matteo Prato