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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/06/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione iscritto al n.
667/2024 R.G. e pendente tra
( , rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe D'Ippolito,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Giovanni De Santis,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 667/2024.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge Parte_1 separata dalla controparte giusta sentenza del Tribunale di Lecce n.
2274/2009, pubblicata in data 10/11/2009.
Ha allegato un peggioramento della propria situazione economico- patrimoniale rispetto all'epoca della separazione. In particolare, ha esposto che, per la scarsa redditività, ha dovuto cedere alla figlia la CP_3 propria partecipazione nella Gioielleria Amplo Rella s.a.s. di NN PE &
C. e che, pertanto, allo stato si sostenta esclusivamente per il tramite di redditi da pensione.
Ha concluso domandando: a) la revoca dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento del coniuge;
b) in subordine, la riduzione dell'obbligo medesimo. Con vittoria di spese di lite da liquidare in favore del procuratore antistatario (ricorso depositato il 30/01/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.3.- si è costituito in giudizio contestando le Controparte_1 avverse prospettazioni.
In particolare, ha eccepito che le circostanze allegate dalla controparte a fondamento della propria domanda di modifica siano state tutte già oggetto di altro precedente giudizio, definitosi con il decreto della Corte di appello del 15/02/2023 che ha confermato il rigetto della domanda di modifica già pronunciato in primo grado. Nel merito, ha eccepito inoltre l'incompletezza delle informazioni fornite dalla controparte in relazione alla propria situazione economico-patrimoniale e l'insussistenza dei presupposti per la modifica delle statuizioni economiche già in vigore.
Ha concluso domandando il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di risposta depositata il 13/05/2024).
1.4.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
1.5.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
23/09/2024, le parti hanno discusso la causa insistendo ciascuna nelle
2 R.G. 667/2024.
conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi. Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 04/04/2024).
All'esito, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
3.- La domanda di modifica non è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
Com'è noto, i provvedimenti pronunciati nei procedimenti in materia di famiglia, avendo per scopo quello di dettare una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra costoro e la prole, hanno sempre efficacia rebus sic stantibus e passano in giudicato avuto riguardo ad un certo quadro fattuale e istruttorio fisiologicamente destinato a modificarsi con il tempo.
In tale ottica, presupposto sostanziale per ottenere la modifica di un provvedimento già pronunciato tra le parti è la sussistenza di circostanze sopravvenute che alterino in modo significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e determinino, pertanto, la necessità di adattare la regolamentazione familiare alla nuova situazione delineatasi. Non rilevano, pertanto, i fatti passati che non siano stati in precedenza valutati (cfr. Cass. Sez. 6, ordinanza n. 18530 del 07/09/2020) né, a maggior ragione, quei fatti che siano stati già valutati inidonei ad alterare l'assetto economico tra le parti.
3.1.- Nel caso di specie, le circostanze allegate dalla parte attrice a fondamento della modifica invocata (nessun costo di locazione per la parte convenuta e peggioramento reddituale dovuto alla cessione della propria attività) sono tutte circostanze all'evidenza già allegate nel precedente giudizio di modifica svoltosi dinanzi a questo Tribunale (R.G. 3637/2021) e definito con provvedimento di rigetto, confermato dalla Corte di appello
(R.G. 367/2022).
3 R.G. 667/2024.
La domanda di modifica, in definitiva, non è fondata e deve essere rigettata.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte attrice.
Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale di valore indeterminabile ma a bassa complessità (da € 26.000,01 ad € 52.000,00). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (riduzione della fase introduttiva, nessuna fase istruttoria e conseguente dimidiazione della fase decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 667/2024 introdotto con ricorso del 30/01/2024 da nei confronti Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così
[...] provvede:
1) RIGETTA la domanda di modifica delle condizioni di separazione;
2) CONDANNA alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 dei compensi di giudizio che si liquidano in € 4.056,50 oltre R.S.F. al
15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'avv. Giovanni De Santis, dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 28/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione iscritto al n.
667/2024 R.G. e pendente tra
( , rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe D'Ippolito,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Giovanni De Santis,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 667/2024.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge Parte_1 separata dalla controparte giusta sentenza del Tribunale di Lecce n.
2274/2009, pubblicata in data 10/11/2009.
Ha allegato un peggioramento della propria situazione economico- patrimoniale rispetto all'epoca della separazione. In particolare, ha esposto che, per la scarsa redditività, ha dovuto cedere alla figlia la CP_3 propria partecipazione nella Gioielleria Amplo Rella s.a.s. di NN PE &
C. e che, pertanto, allo stato si sostenta esclusivamente per il tramite di redditi da pensione.
Ha concluso domandando: a) la revoca dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento del coniuge;
b) in subordine, la riduzione dell'obbligo medesimo. Con vittoria di spese di lite da liquidare in favore del procuratore antistatario (ricorso depositato il 30/01/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.3.- si è costituito in giudizio contestando le Controparte_1 avverse prospettazioni.
In particolare, ha eccepito che le circostanze allegate dalla controparte a fondamento della propria domanda di modifica siano state tutte già oggetto di altro precedente giudizio, definitosi con il decreto della Corte di appello del 15/02/2023 che ha confermato il rigetto della domanda di modifica già pronunciato in primo grado. Nel merito, ha eccepito inoltre l'incompletezza delle informazioni fornite dalla controparte in relazione alla propria situazione economico-patrimoniale e l'insussistenza dei presupposti per la modifica delle statuizioni economiche già in vigore.
Ha concluso domandando il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di risposta depositata il 13/05/2024).
1.4.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
1.5.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
23/09/2024, le parti hanno discusso la causa insistendo ciascuna nelle
2 R.G. 667/2024.
conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi. Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 04/04/2024).
All'esito, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
3.- La domanda di modifica non è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
Com'è noto, i provvedimenti pronunciati nei procedimenti in materia di famiglia, avendo per scopo quello di dettare una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra costoro e la prole, hanno sempre efficacia rebus sic stantibus e passano in giudicato avuto riguardo ad un certo quadro fattuale e istruttorio fisiologicamente destinato a modificarsi con il tempo.
In tale ottica, presupposto sostanziale per ottenere la modifica di un provvedimento già pronunciato tra le parti è la sussistenza di circostanze sopravvenute che alterino in modo significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e determinino, pertanto, la necessità di adattare la regolamentazione familiare alla nuova situazione delineatasi. Non rilevano, pertanto, i fatti passati che non siano stati in precedenza valutati (cfr. Cass. Sez. 6, ordinanza n. 18530 del 07/09/2020) né, a maggior ragione, quei fatti che siano stati già valutati inidonei ad alterare l'assetto economico tra le parti.
3.1.- Nel caso di specie, le circostanze allegate dalla parte attrice a fondamento della modifica invocata (nessun costo di locazione per la parte convenuta e peggioramento reddituale dovuto alla cessione della propria attività) sono tutte circostanze all'evidenza già allegate nel precedente giudizio di modifica svoltosi dinanzi a questo Tribunale (R.G. 3637/2021) e definito con provvedimento di rigetto, confermato dalla Corte di appello
(R.G. 367/2022).
3 R.G. 667/2024.
La domanda di modifica, in definitiva, non è fondata e deve essere rigettata.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte attrice.
Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale di valore indeterminabile ma a bassa complessità (da € 26.000,01 ad € 52.000,00). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (riduzione della fase introduttiva, nessuna fase istruttoria e conseguente dimidiazione della fase decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 667/2024 introdotto con ricorso del 30/01/2024 da nei confronti Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così
[...] provvede:
1) RIGETTA la domanda di modifica delle condizioni di separazione;
2) CONDANNA alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 dei compensi di giudizio che si liquidano in € 4.056,50 oltre R.S.F. al
15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'avv. Giovanni De Santis, dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 28/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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