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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 3638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3638 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
il giudice dr.ssa Marisa Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 11955/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Santocono Campo, giusta Parte_1 delega in atti
Attore contro rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferroni, giusta Controparte_1 delega in atti
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore
Come da comparsa di costituzione
Per la convenuta
“Voglia l'intestato Tribunale adito, contrariis reiectis
- in via pregiudiziale: ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. non avendo l'attore rinnovato l'atto di citazione nel termine perentorio indicato dal Giudice;
subordinatamente, accertare e dichiarare la nullità integrale dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per violazione dell'art. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. per le ragioni esposte in atti, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, CPA ed IVA di legge, di cui si chiede la liquidazione come da nota allegata;
in subordine: - in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di pagina 1 di 3 e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dall'attore nei confronti Controparte_1 della convenuta;
- nel merito: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto erroneamente formulate e/o inammissibili e/o generiche e/o integralmente infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA di legge, di cui si chiede la liquidazione come da nota allegata.
In via istruttoria: omissis”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in riassunzione del 13.1.2025 il sig. riassumeva Parte_1 il giudizio precedentemente promosso nei confronti di ed interrotto Controparte_1 ex art. 301 c.p.c. in data 28.10.2024.
Con provvedimento del 15.1.2025, rilevata la nullità dell'atto di citazione, veniva assegnato a parte attrice termine perentorio sino al 5.2.2025 per rinnovare l'atto di citazione in riassunzione.
La convenuta si costituiva, eccependo in via preliminare l'omessa notifica della citazione nel termine perentorio e chiedendo, dunque, che venisse pronunciata l'estinzione del processo;
nel merito, richiamava le difese già precedentemente assunte nel giudizio interrotto.
All'udienza del 26.6.2025 parte attrice confermava di non aver provveduto alla rinnovazione della citazione, chiedendo tuttavia nuovo termine per darvi seguito.
Con ordinanza del 27.6.2025 veniva respinta la predetta istanza e fissata udienza al
15.7.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., da tenersi, ex art. 127 ter c.p.c., con le modalità della trattazione scritta.
Con note tempestivamente depositate in data 14.7.2025 solo la parte convenuta precisava le conclusioni come in epigrafe, mentre parte attrice non provvedeva al deposito delle note.
2. E' pacifico che l'attore non abbia provveduto a rinnovare la citazione nel termine perentorio assegnato dal giudice.
Deve dunque pronunciarsi l'estinzione del processo, ex art. 307, III comma, c.p.c.
Come già evidenziato con l'ordinanza del 27.6.2025, l'attore non ha allegato alcuna ragione che potesse giustificare l'omessa notifica, né fondare una eventuale istanza di rimessione in termini. pagina 2 di 3 La circostanza, inoltre, che la parte convenuta si sia costituita non vale a sanare l'inattività della parte, essendosi la costituita in via preliminare anche al fine di rilevare detta CP_2 inattività e di chiedere l'estinzione del processo.
3. Occorre inoltre procedere, come da richiesta della convenuta, alla liquidazione delle spese di lite.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, “il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c.
(secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza” (Cass. Ord. n. 20073/2021; Cass. n. 533/2016).
Tenuto conto del valore della controversia e della limitata attività svolta dalle parti nella presente fase, le spese di lite si liquidano in complessivi € 4.217,00 (con applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 ed esclusa la fase istruttoria, non svolta), dovendosi ritenere eccessiva la nota spese prodotta dalla convenuta.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 4.217,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 22.7.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
il giudice dr.ssa Marisa Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 11955/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Santocono Campo, giusta Parte_1 delega in atti
Attore contro rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferroni, giusta Controparte_1 delega in atti
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore
Come da comparsa di costituzione
Per la convenuta
“Voglia l'intestato Tribunale adito, contrariis reiectis
- in via pregiudiziale: ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. non avendo l'attore rinnovato l'atto di citazione nel termine perentorio indicato dal Giudice;
subordinatamente, accertare e dichiarare la nullità integrale dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per violazione dell'art. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. per le ragioni esposte in atti, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, CPA ed IVA di legge, di cui si chiede la liquidazione come da nota allegata;
in subordine: - in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di pagina 1 di 3 e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dall'attore nei confronti Controparte_1 della convenuta;
- nel merito: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto erroneamente formulate e/o inammissibili e/o generiche e/o integralmente infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA di legge, di cui si chiede la liquidazione come da nota allegata.
In via istruttoria: omissis”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in riassunzione del 13.1.2025 il sig. riassumeva Parte_1 il giudizio precedentemente promosso nei confronti di ed interrotto Controparte_1 ex art. 301 c.p.c. in data 28.10.2024.
Con provvedimento del 15.1.2025, rilevata la nullità dell'atto di citazione, veniva assegnato a parte attrice termine perentorio sino al 5.2.2025 per rinnovare l'atto di citazione in riassunzione.
La convenuta si costituiva, eccependo in via preliminare l'omessa notifica della citazione nel termine perentorio e chiedendo, dunque, che venisse pronunciata l'estinzione del processo;
nel merito, richiamava le difese già precedentemente assunte nel giudizio interrotto.
All'udienza del 26.6.2025 parte attrice confermava di non aver provveduto alla rinnovazione della citazione, chiedendo tuttavia nuovo termine per darvi seguito.
Con ordinanza del 27.6.2025 veniva respinta la predetta istanza e fissata udienza al
15.7.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., da tenersi, ex art. 127 ter c.p.c., con le modalità della trattazione scritta.
Con note tempestivamente depositate in data 14.7.2025 solo la parte convenuta precisava le conclusioni come in epigrafe, mentre parte attrice non provvedeva al deposito delle note.
2. E' pacifico che l'attore non abbia provveduto a rinnovare la citazione nel termine perentorio assegnato dal giudice.
Deve dunque pronunciarsi l'estinzione del processo, ex art. 307, III comma, c.p.c.
Come già evidenziato con l'ordinanza del 27.6.2025, l'attore non ha allegato alcuna ragione che potesse giustificare l'omessa notifica, né fondare una eventuale istanza di rimessione in termini. pagina 2 di 3 La circostanza, inoltre, che la parte convenuta si sia costituita non vale a sanare l'inattività della parte, essendosi la costituita in via preliminare anche al fine di rilevare detta CP_2 inattività e di chiedere l'estinzione del processo.
3. Occorre inoltre procedere, come da richiesta della convenuta, alla liquidazione delle spese di lite.
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, “il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c.
(secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza” (Cass. Ord. n. 20073/2021; Cass. n. 533/2016).
Tenuto conto del valore della controversia e della limitata attività svolta dalle parti nella presente fase, le spese di lite si liquidano in complessivi € 4.217,00 (con applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 ed esclusa la fase istruttoria, non svolta), dovendosi ritenere eccessiva la nota spese prodotta dalla convenuta.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 4.217,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 22.7.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 3 di 3