Articolo 2236 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2197 quaterArticolo 2197 sexies
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 2236. Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani dell'Esercito italiano 1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di maggiore dell'Esercito italiano di ciascun ruolo, previsto dal presente codice, sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di maggiore di tutti i ruoli normali e speciali e' fissato in tante unita' quanti sono i capitani inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. ((Le disposizioni di cui all'articolo 1100 si applicano a partire dagli ufficiali che hanno terminato il corso di applicazione, successivo al biennio accademico, nel corso del 1998.)) 2. Sino al 2015, per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di tutti i ruoli dell'Esercito italiano non si applica la limitazione del 30% di cui all'articolo 2233, comma 1, lettera b).
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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