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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/09/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1875/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1875/2022 promossa da:
(C.F. ) residente in [...] ed elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliato in PESCARA alla VIA G. CARDUCCI N. 32, presso lo studio dell'Avv. FABRIZIO
RAPPOSELLI.
ATTORE contro
già (C.F. P. Iva Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
n. ) rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA COLITTI presso il cui studio in PESCARA P.IVA_2
è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
e
Controparte_4
CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha chiesto, in via istruttoria, la convocazione dei CTU che non avevano CP_1 risposto in maniera esauriente alle note contro peritali, nonché l'ammissione della prova per testi come articolata nella memoria istruttoria.
Nel merito, che il Tribunale accerti e dichiari che la convenuta IG.ra , Controparte_4 nella qualità di proprietaria e conducente della Nissan Juke tg. FW744XZ, assicurata è CP_3
l'unica ed esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa, con condanna della medesima, in solido con al risarcimento dei danni da lui subiti quantificati nella Controparte_5 somma, indicata a titolo meramente esemplificativo di € 331.690,58, di cui € 80.000,00 a titolo di pagina 1 di 13 danno da perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ovvero nella somma complessiva maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
La convenuta ha chiesto, in via istruttoria, il rinnovo degli ordini di esibizione CP_6 impartiti ad ed INAIL con l'ordinanza del 26/04/2023, nonché l'ammissione della prova per CP_7 interrogatorio formale e testi articolata nella memoria istruttoria, con rigetto delle prove capitolate dall'attore.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande avanzate da parte attrice, anche per difetto di legittimazione della stessa rispetto al credito ceduto, con spese di lite e di CTU a carico di parte attrice.
In via subordinata ha chiesto il rigetto della domanda relativa al credito ceduto, per difetto di legittimazione dell'attore e la determinazione dei danni subiti dall'attore nella somma ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 12.5.2022 l'attore assumeva che il giorno 4.12.2019, alle ore
20:15 circa, la convenuta IG.ra ercorrendo Via Fonte Romana alla guida della sua _4 autovettura targata FW744XZ, nel tentativo di immettersi in Via Monte Sirente, era entrata in collisione con la motocicletta Yamaha HA tg. BE27667 condotta dell'attore IG. CP_1 che percorreva la medesima strada nel senso di marcia opposto.
A seguito dell'impatto l'attore aveva urtato il parabrezza della vettura e, dopo essere stato sbalzato in aria, era caduto violentemente a terra.
Trasportato con urgenza in autoambulanza presso il Pronto Soccorso del nosocomio di ES, era stato ricoverato nel reparto di Chirurgia e Traumatologia, dal quale era stato dimesso il 09.12.2019 con la seguente diagnosi: “…Politrauma della strada, trauma toracico chiuso con fratture costali multiple a destra (dalla IV alla X) associate ad ematoma subpleurico al livello della VI costa ed a falda di pnx basale omolateralmente. Trauma cranico commotivo con amnesia peritraumatica.
Frattura del soma di D12. Trauma contusivo del testicolo destro con piccolo ematoma scrotale.
Pregresso pnx spontaneo bilaterale operato” (Cfr. Doc. 2 Atto di citazione).
Nei mesi successivi aveva effettuato numerose visite specialistiche (Cfr. Docs.
3-24 atto di citazione) e si era recato presso lo studio della Dott.ssa specialista in Persona_1 psicologia che, nella Relazione Psicodiagnostica redatta in data 9.4.201 (presumibilmente 9.4.2021) aveva evidenziato l'esistenza di un “disturbo post traumatico da stress cronico con espressione grave e sintomatologia severamente depressiva” (Cfr. doc. 25 atto di citazione).
In data 10.04.2021, all'esito della visita psichiatrica, effettuata presso lo studio del Dott. Per_2
gli era stato diagnosticato un “disturbo post traumatico da stress cronico con importante
[...] componente depressiva” (Cfr. doc. 26 atto di citazione).
Il Prof. (Cfr. doc. 27) all'esito degli accertamenti descritti nella relazione Controparte_8 sottoscritta in data 24.06.2021 accertato che l'attore, a seguito del sinistro avvenuto in data pagina 2 di 13 4.12.2019, aveva riportato un' Inabilità Temporanea Assoluta di gg. 65, un'Inabilità Temporanea
Relativa al 75% di gg. 60, un'Inabilità Temporanea Relativa al 50% di gg. 120, un'Inabilità
Temporanea Relativa al 25% di gg. 120, ed un'Invalidità Permanente minima del 18%.
Sulla base della documentazione sopra indicata l'attore ha chiesto, a titolo di risarcimento danni, la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di €331.690,58, di cui
80.000,00 a titolo di danno da perdita di chance assumendo che, a causa delle gravi lesioni e della lunghissima degenza patita, durata oltre otto mesi, era sfumata ogni aspettativa lavorativa futura e, nello specifico, l'occasione di essere assunto a tempo indeterminato presso la AR
D'NI, dove lavorava con contratto a tempo determinato.
2. Con comparsa depositata il 14.07.2022 si è costituita contestando unicamente Controparte_3 il quantum richiesto a titolo di risarcimento danni, evidenziando di aver già corrisposto all'attore la somma di €42.850,00.
Contestava i test svolti dalla Dott.ssa è l'esistenza della sintomatologia ivi descritta, che Per_1 non trovava riscontro nella documentazione sanitaria allegata.
Riteneva non risarcibili le altre voci di danno, in particolare il danno da perdita di chance e quello da cenestesi lavorativa, ritenendo indimostrato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la mancata assunzione dell'attore, che all'epoca dei fatti lavorava con contratto a tempo determinato.
Evidenziava che le spese relative alla consulenza medica di parte redatta dal dott. CP_8
, quantificate in € 1.200,00, sono state già richieste da terzi, ai quali l'attore ha ceduto il
[...] relativo credito (doc. 5 e 6) e che le altre voci di danno sono già state risarcite dalla Compagnia di assicurazione.
3. Dichiarata con ordinanza in data 14.09.2022 la contumacia della convenuta IG.ra _4
, si era proceduto con l'ausilio di un collegio peritale all'accertamento dell'entità
[...] delle lesioni riportate dall'attore a seguito del sinistro.
L'incarico era stato conferito alla Dott.ssa che aveva indicato come ausiliario specialista Per_3 in psichiatria il Dott. . Persona_4
I periti avevano depositato la relazione il 18.03.2024 e, con ordinanza depositata il 28.3.2024, accertato l'omesso deposito di documentazione attestante i redditi percepiti dall'attore in data antecedente all'infortunio, ritenuto superfluo acquisire la documentazione richiesta e non trasmessa dall' e dall'INAIL, la causa era stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza CP_7 del 21.5.2025, riservando di valutare in sede di decisione le eccezioni formulate dalle parti sulla relazione redatta dal collegio peritale.
***
A. Sulle richieste istruttorie formulate dalle parti e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e sulla legittimazione ad agire dell'attore
a.1 Considerato che i CTU hanno risposto in maniera puntuale alle contestazioni formulate dal CTP di parte attrice, in relazione alle modalità di accertamento del danno psicologico riportato dall'attore a seguito del sinistro e che la prova orale capitolata dall'attore non è ammissibile, in quanto vertente su pagina 3 di 13 circostanze in parte non contestate (stato di disoccupazione successivo al sinistro e condizioni psicofisiche dell'attore in epoca antecedente al sinistro) ed in parte inammissibili, in quanto vertenti sulle conseguenze psicofisiche riportate dall'attore a seguito del sinistro che, implicanti valutazioni di carattere tecnico, sono state accertate con l'ausilio di un collegio peritale, rigetta le richieste istruttorie formulate dall'attore e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
a.2 Rilevato che ed INAIL hanno omesso di fornire le indicazioni richieste sulle eventuali CP_7 erogazioni effettuate in favore dell'attore, che non ha depositato documentazione idonea ad accertare i redditi percepiti in data antecedente e successiva all'infortunio per cui è processo, che il precedente sinistro, indicato dalla convenuta, ha interessato un diverso distretto corporeo (colonna vertebrale cervicale) rispetto a quello interessato dalle lesioni riportate dall'attore nel sinistro avvenuto 4.12.2019
e che è stata allegata dalla convenuta prova della cessione del credito risarcitorio vantato dall'attore, limitatamente alle sole spese di consulenza tecnica di parte, che non sono oggetto di domanda, rigetta sia la prova per interrogatorio e testi capitolata dalla convenuta, che le eccezioni dalla medesima formulate sulla sussistenza della legittimazione attiva dell'attore.
B. Sulla ricostruzione del sinistro dedotto in giudizio
Considerato che le modalità del sinistro e la sua attribuzione causale, in via esclusiva, al veicolo di proprietà e condotto dalla convenuta , non sono oggetto di contestazione, Controparte_4 si era proceduto, nel corso dell'istruttoria e con l'ausilio di un collegio peritale, ad accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate dell'attore a seguito del sinistro.
C. Sugli accertamenti svolti dal collegio peritale
c.1 Ai periti, dott.ssa in Medicina Legale e dott. Persona_5 CP_9 Persona_4
, Specialista in Psichiatria sono stati formulati i seguenti questi:
[...]
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato il periziando, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente del periziando, nonché delle precedenti consulenze allegate dalle parti:
1) descrivano il C.T.U. la sintomatologia soggettiva del periziando;
2) accertino il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo:
a) la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore in rapporto causale con l'evento dedotto in giudizio, precisando l'entità delle lesioni permanenti riportate dal periziando a seguito del sinistro, nonché l'esistenza di lesioni pregresse, eventualmente ascrivibili ad altro precedente evento avvenuto in data 5.6.2020 (cfr casellario infortuni allegato dall' , precisando eventualmente CP_2
l'aggravamento della preesistente lesione,
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando:
1. se il soggetto sia stato o meno in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”;
2. quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano stati preclusi
o limitati;
3. quale sia stato il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo, pagina 4 di 13 specificandone la terapia antidolorifica;
4. quale sia stato il trattamento terapeutico, specificando il tipo e l'entità delle medicazioni e degli interventi chirurgici necessari e le relative modalità (ad es.: se in anestesia generale o locale);
5. quali siano stati gli eventuali trattamenti riabilitativi;
quale sia stata la durata del complessivo iter clinico diagnostico-terapeutico;
6. la necessità di terapie continuative e/o di presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;
7.l'incidenza della patologia accertata sull'attività lavorativa svolta dal periziando nonché gli ulteriori elementi rilevanti, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta;
8. alla luce dei predetti accertamenti, dica in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d.
“sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo: assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima;
9.
considerato che
trattasi di incidente stradale, laddove sia accertata un'invalidità dall'1% al 9%, il
C.T.U dovrà fare sempre applicazione della “tabella delle menomazioni” di cui al decreto ministeriale del 3.7.2003 e pubblicata in G.U. n. 211 dell'11.9.2003.
Nel caso di invalidità dal 10% al 100% il C.T.U. indicherà i criteri di determinazione del danno biologico/dinamico-relazionale e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (barème).
In presenza di un range di riferimento nel barème adottato, spieghino le ragioni per le quali ha ritenuto di individuare una determinata percentuale di danno biologico/dinamico-relazionale permanente.
Accertino infine l'entità e congruità delle spese mediche documentate”
Il collegio peritale, esaminati gli atti ed i documenti medici allegati dalle parti, visitato l'attore ed effettuate le opportune indagini, aveva accertato che, a seguito dell'incidente stradale occorso in data
4/12/2019, il IG. aveva riportato “Politrauma della strada con trauma toracico chiuso CP_1
e fratture costali multiple a destra (dalla IV alla X) associate ad ematoma subpleurico al livello della
VI costa e falda di pnx basale omolateralmente. Trauma cranico commotivo con amnesia peritraumatica. Frattura del soma di D12. Trauma contusivo del testicolo destro con piccolo ematoma scrotale”.
Il trattamento era consistito in un iniziale periodo di ricovero ospedaliero, al quale era seguito un periodo di riposo assoluto (circa 40 giorni) quindi un prolungato utilizzo di busto ortopedico rigido immobilizzante il tronco (per circa 6 mesi) in costanza di terapia medica e riabilitativa, oltre a controlli clinico-radiologici programmati.
A seguito dell'evento traumatico e della sofferenza fisica, conseguente alle lesioni riportate, che avevano inciso negativamente sull'autonomia personale e sulle ordinarie attività quotidiane svolte dal periziando (lavorative e socio-relazionali) questi aveva iniziato a manifestare una sintomatologia psicopatologica, progressivamente ingravescente, inizialmente caratterizzata da ricordi intrusivi dell'incidente, con stati di ipervigilanza, umore deflesso, disturbi del sonno e chiusura in sé, che aveva iniziato a manifestarsi nel periodo di immobilizzazione domestica.
pagina 5 di 13 Il protrarsi delle problematiche fisiche aveva condotto il periziando a maturare, nel corso dei mesi, la convinzione dell'impossibilità di un pieno recupero, con stabile compromissione delle funzioni fisiche e conseguentemente delle abilità lavorative.
Era quindi insorta una sintomatologia caratterizzata da deflessione del tono timico, pensiero con tematiche depressive, apatia, abulia, ansia, insonnia iniziale, deficit di attenzione e concentrazione, con contrazione della vita sociale. Si erano verificati anche episodi di angoscia profonda, che il periziando aveva ricollegato alle marcate difficoltà riscontrate nei tentativi di riprendere la quotidianità precedente all'incidente del 4 dicembre 2019, risultati infruttuosi.
Lo specialista psichiatra, al quale l'attore si era rivolto, gli aveva prescritta una terapia con assunzione di farmaco antidepressivo ed ansiolitico che il paziente aveva assunto per un periodo molto breve, inferiore a due settimane e sospeso precocemente a causa di un riferito peggioramento delle condizioni psichiche.
Nel corso dei mesi aveva sperimentato un graduale miglioramento delle condizioni fisiche, seppure senza una vera e propria restitutio ad integrum.
Lamentava la persistenza di algie al rachide toraco-lombare e facile stancabilità, tale da impedirgli di espletare l'attività lavorativa precedentemente svolta (operaio con mansioni di carrozziere presso la ditta D'NI cfr doc. 56 e ss) e di dedicarsi ai propri hobbies. Residuavano inoltre rapporti sessuali dolorosi, mai sofferti prima del sinistro stradale del dicembre 2019, che ne avevano pregiudicato la vita di relazione con la compagna.
L'attore riferiva che tale sintomatologia era tuttora presente con frequenza approssimativamente giornaliera, sostenuta dalla perdita di tutto quanto, prima del dicembre 2019, gli conferiva sicurezza e piacere.
Evidenziavano i periti che l'antidepressivo prescritto dallo specialista psichiatra (sertralina) è un presidio farmacologico che necessita di assunzione continuativa per almeno 3-4 settimane, prima di poter rendere adeguati effetti terapeutici e che la cura dei sintomi depressivo/ansiosi, descritti dal sig.
, necessitava di una terapia antidepressiva da assumere per un periodo di tempo consistente, non CP_1 inferiore a 18-24 mesi.
Evidenziavano che l'attore non aveva mai effettuato cure adeguate alla patologia psichiatrica di cui attualmente soffre, mentre potrebbe ottenere notevoli miglioramenti con un'adeguata farmacoterapia, associata ad un eventuale trattamento psicoterapico, che potrebbe garantire una prognosi anche migliore rispetto alla sola terapia farmacologica.
Per quanto obiettivato in sede di valutazione psichiatrica del 24/05/2023 e sulla scorta della documentazione versata in atti, seppure esigua, evidenziavano che si poteva ragionevolmente sostenere che il sig. aveva sofferto di un “Disturbo da Stress Acuto” (ICD-9) nel periodo appena CP_1 successivo al politrauma, che si era verosimilmente manifestato al momento del rientro in ambiente domestico, quindi del 9 dicembre 2019 e per tutto il mese di dicembre, per poi cronicizzarsi nei mesi successivi come “Disturbo post traumatico da Stress” lieve sec. ICD-9, protrattosi fino al mese di maggio/giugno 2020. pagina 6 di 13 Per il periodo successivo la sintomatologia sofferta dal periziando è suggestiva di un “Disturbo dell'adattamento, con ansia e umore depressi misti” cronico e di entità moderata/grave (ICD-9), tuttora presente ed ascrivibile al trauma subito nel mese di dicembre 2019.
Sul piano valutativo ritenevano che il periodo di inabilità temporanea, alla luce del tipo e dell'entità delle lesioni accertate, tenuto conto del trattamento adottato nonché della documentazione sanitaria visionata, può essere ragionevolmente stimato in giorni 45 (quarantacinque) a totale, relativi ai giorni di ricovero ospedaliero ed a quelli di riposo assoluto, giorni 90 (novanta) a parziale al 75% e giorni 90
(novanta) a parziale al 50%, relativi al periodo di utilizzo del busto ortopedico rigido e al relativo svezzamento, tenuto conto anche del “Disturbo da Stress Acuto” (ICD-9) sofferto dal periziando nel periodo immediatamente successivo al trauma (mese di dicembre 2019) poi cronicizzato in “Disturbo post traumatico da Stress” lieve (ICD-9) nei mesi successivi.
Per quanto riguarda la situazione esitale evidenziavano che, attualmente, persistono postumi invalidanti di natura anatomo-funzionale, caratterizzati da:
- Esiti di trauma cranico commotivo con amnesia anterograda in assenza di reliquati neurologici;
- Esiti di frattura somatica di D12 con residua cuneizzazione di lieve entità (circa 6 millimetri);
- Sfumati esiti dolorosi di fratture costali multiple a destra, complicate da pneumotorace omolaterale
(risolto);
- Sfumati esiti dolorosi di trauma contusivo del testicolo sinistro complicato da ematoma scrotale
(risolto).
Si tratta di esiti menomativi che, alla luce delle risultanze clinico-obiettive registrate in sede di visita attuale e tenuto conto delle indicazioni fornite dalle tabelle di legge, nonché dalle linee guida della
SIMLA2, sono in grado di integrare un danno biologico pari a circa il 14% (quattordici per cento).
Sul piano psichico residua un quadro clinico inquadrabile, nosologicamente nell'ambito dei “Disturbi dell'adattamento” (ICD-9) complicato e riconducibile causalmente all'evento traumatico subito dall'attore nel mese di dicembre 2019, che potrebbe trovare sostanziale beneficio a seguito di cure mediche specialistiche che il periziando non ha mai effettuato nel corso degli anni, per sua volontà e non per documentati impedimenti di sorta.
Pertanto, sul piano valutativo medico legale, detta menomazione era stata ridimensionata dai periti nell'ambito di un disturbo dell'adattamento cronicizzato, non complicato, con conseguente valutazione del danno biologico di natura psichica, ragionevolmente stimabile nella misura del 6-8% (sei-otto per cento), sempre tenuto conto delle indicazioni fornite dalle tabelle di legge nonché dalle linee guida della . Pt_1
Si tratta di quadro menomativo esitale, di natura fisica e psichica che, atteso il lungo periodo di tempo ormai trascorso dall'evento traumatico si può considerare di natura permanente e produttivo di un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura complessiva del 20% (venti per cento) in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) e comprensiva sia dell'aspetto statico che dinamico-relazionale, in assenza di apprezzabile ripercussione sulla capacità lavorativa specifica del periziando, se non in termini di maggiore usura adeguatamente considerata pagina 7 di 13 nell'ambito della valutazione complessiva del danno biologico, così come il riflesso delle menomazioni residuali su quelle che erano le attività ludico-ricreative e socio relazionali praticate dal periziando in epoca antecedente il sinistro stradale per cui è causa.
Le spese mediche documentate, sostenute in proprio dall'infortunato, per un importo complessivo di euro 4.589,38 sono state ritenute quantitativamente congrue ed attinenti alle cure mediche, necessarie per via delle conseguenze lesive dell'evento traumatico oggetto di causa.
Sono state escluse dal conteggio esclusivamente le spese di accesso ad atti e documenti presso la
[...]
(per un importo pari a euro 35,00 per copia cartella clinica ed esami strumentali) e presso il Parte_2 comune di ES (importo pari ad euro 40,00 per copia rapporto della Polizia Stradale) in quanto non rilevanti come spese mediche propriamente, la cui ammissione al rimborso era stata rimessa all'equo apprezzamento del Magistrato. I periti non avevano ritenuto configurabile la necessità di spese future.
c.2 In sede di chiarimenti resi sulle contestazioni formulate dal CTP di parte attrice, in ordine alla mancata esecuzione di apposita testistica psicometrica, i periti hanno precisato che, in ambito forense, la testistica psicometrica non ha alcun significato diagnostico, in quanto l'utente che vi si sottopone ha interesse a fornire risposte idonee ad aggravare la sintomatologia da lui denunciata.
Premesso che dalla visita psichiatrica è emerso chiaramente che la sintomatologia affettiva/ansiosa, manifestata dal periziando, risulta preponderante rispetto agli aspetti post traumatici, hanno evidenziato che gli effetti indesiderati della potevano aver indotto il periziando all'arbitraria sospensione CP_10 del presidio farmacologico.
Precisavano che la non è l'unico presidio con effetto ansiolitico/antidepressivo e che il CP_10 ricorso alle cure psichiatriche era stato verosimilmente intrapreso solo con finalità medico legali.
In relazione alla ritenuta valutazione riduttiva del danno di natura psichica, hanno evidenziato che il collegio aveva valutato la circostanza, documentata, secondo la quale il periziando non si era mai sottoposto ad adeguate cure specialistiche (farmacologiche e/o psicologiche) per la patologia psichica di cui attualmente soffre, per cui la valutazione del danno alla persona, in termini di riduzione permanente dell'integrità psicofisica, aveva dovuto necessariamente considerare come la stessa fosse suscettibile di notevole miglioramento clinico e funzionale, previa adeguata farmacoterapia e trattamento psicoterapico associato.
c.3 In relazione alle controdeduzioni formulate dalla convenuta , circa l'omessa CP_2 documentazione comprovante l'esistenza di un danno psichico di natura reattiva, hanno evidenziato che la visita psichiatrica, effettuata nel corso delle operazioni peritali, aveva evidenziato una marcata partecipazione affettiva del periziando a tutte le questioni proposte. Il malessere dell'attore non era semplicemente raccontato, ma vissuto, partecipato in maniera viva ed intensa. Come già decritto in relazione, la visita era stata caratterizzata da frequenti accessi di pianto e da un obiettivo, tangibile stato d'ansia subcontinuo, con necessità anche di sospendere l'intervista per permettere al periziando di recuperare condizioni che potessero consentire una più adeguata partecipazione al colloquio.
Inoltre, l'anamnesi è negativa per patologie psichiatriche e/o per problematiche psichiche precedenti il trauma stradale di dicembre 2019. pagina 8 di 13 Tale dato, oltre che dal riferito, è desumibile anche dalla raccolta anamnestica effettuata in ambiente ospedaliero (citata dal dott. nelle note critiche), dove non risulta traccia di problematiche di Per_6 origine psichica né di terapie psicofarmacologiche, precedenti al trauma stradale di dicembre 2019.
Non risultano noti e/o documentati altri eventi successivi all'episodio traumatico per cui è causa, che possano aver causato e/o sostenuto il disagio psichico attualmente lamentato dal , disagio che CP_1 viene pertanto attribuito, sulla scorta dell'esame psichico effettuato in sede di CTU, al trauma subito in data 4.12.19.
I periti confermavano quindi che il sig. , a partire da giugno 2020 soffre di un “Disturbo CP_1 dell'adattamento, con ansia e umore depressi misti”, sintomatologia tuttora presente ed ascrivibile causalmente, anche solo in termini concausali, al trauma subito in dicembre 2019.
c.4 Ritenute le conclusioni formulate dal collegio peritale pienamente condivisibili, in quanto effettuate all'esito di un'attenta lettura degli atti e di una scrupolosa visita del periziando, con applicazione di metodologie corrette e logicamente ineccepibili, ritenute esaustive le risposte formulate dai periti alle controdeduzioni espresse dalle parti, si può quindi procedere alla quantificazione del danno riportato dall'attore all'esito dell'infortunio avvenuto il 4.12.2019.
D. Sul danno non patrimoniale
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la necessità che l'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale tenga conto della fenomenologia del danno alla persona, che interessa tanto l'aspetto interiore (ovvero la sofferenza morale patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute) quanto quello esteriore, nonché l'impatto modificativo in pejus della vita quotidiana
(ovvero il danno esistenziale o danno alla vita di relazione) (Cfr. ex multis Cass. Civ. 901/2018).
Considerato che il danno permanente subito dal IG. risulta pari al 20% si ricorre per la sua CP_1 liquidazione all'applicazione delle Tabelle di Milano vigenti (anno 2024) a cui si presta piena adesione.
Tenuto conto dell'età dell'attore al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di
225 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (30 anni circa), il danno biologico riportato dall'attore, nella percentuale del 20% è pari all'attualità alla somma tabellare di €. 88.600,00 di cui €
65.147,00 per danno biologico ed € 23.453,00 per danno morale, spettante nel caso di specie considerate le sofferenze patite dall'attore a causa della pluralità delle lesioni, che avevano interessato estese parti del corpo comportando una lunga e sofferta degenza.
Quanto alla domanda di personalizzazione, deve precisarsi che le attività realizzatrici della vita umana che non eccedono il complesso dei pregiudizi “normalmente” riconducibili alla lesione dell'integrità psicofisica accertata in relazione al tipo di postumi invalidanti in soggetto della stessa età del danneggiato e che costituiscono singoli aspetti peggiorativi della vita di relazione del soggetto, sono già ricompresi nella categoria del danno biologico e trovano adeguato risarcimento nei criteri tabellari di liquidazione del danno (Cass. civ. sez. III del 4.10.2018 n. 24155).
Da ciò deriva che la personalizzazione del danno, individuato tramite l'applicazione dei criteri tabellari, si giustifica solo in considerazione della eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n. 2788). pagina 9 di 13 Spetta al giudice valorizzare, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito dell'istruttoria, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n. 2788).
Tale prova non è stata fornita dall'attore per cui non sussistono i presupposti per un aumento del danno non patrimoniale, come sopra accertato.
Alla luce del tipo e dell'entità delle lesioni subite dall'attore, così come accertate all'esito delle indagini svolte dal collegio peritale, il danno biologico temporaneo riportato dall'attore può essere ragionevolmente stimato in una inabilità totale di 45 giorni (relativi ai giorni di ricovero ospedaliero e a quelli di riposo assoluto), 90 giorni di inabilità parziale al 75% e altri 90 di inabilità parziale al 50%
(relativi al periodo di utilizzo del busto ortopedico rigido e al successivo periodo di svezzamento).
Per l'invalidità temporanea totale, le Tabelle citate prevedono una forbice di valori monetari che va da
€. 115,00 ad un massimo di €. 173,00 al giorno.
Ritenuto equo determinare tale danno in € 115,00 al giorno, per ogni giorno di invalidità totale,
l'importo di € 115,00 va ridotto in percentuale considerando i giorni di invalidità temporanea determinati dal CTU (giorni 45 al 100%, 90 al 75% e 90 al 50%).
Il danno non patrimoniale temporaneo riportato dall'attore va quindi liquidato nell'importo di €
18.112,00.
All'attore vanno inoltre rimborsate le spese mediche, riconosciute nell'importo di € 4.589,38, nonché le spese sostenute per le copie dei documenti richiesti pari ad € 75,00 (€ 35,00 per la copia della cartella clinica e degli esami strumentali ed € 40,00 per la copia rapporto della Polizia Stradale).
Il danno patrimoniale e non patrimoniale, complessivamente riportato dall'attore in conseguenza dell'infortunio subito in data 4.12.2019, è quindi pari all'attualità alla somma di € 111.376,88.
E. Sul danno da perdita di chance
Dottrina e giurisprudenza riconoscono alla chance il carattere di entità distinta dalla semplice aspettativa, qualificandola come una concreta e attuale opportunità di conseguire un determinato bene.
Essa costituisce una posizione giuridica autonoma, dotata di rilevanza patrimoniale ed economicamente valutabile (Cass. Civ., III sez., n. 25886/2022).
La sua lesione integra un danno attuale, da commisurarsi alla probabilità perduta e non al mero vantaggio sperato, poiché ciò che si tutela non è un evento futuro e incerto, ma la perdita di una concreta possibilità già esistente.
Il danneggiato che agisce per ottenere il risarcimento dei danni da perdita di chance ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
pagina 10 di 13 Ciò che è fondamentale ai fini probatori, pertanto, è l'inequivocabile sussistenza del rapporto causale tra condotta illegittima e perdita di chance.
Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dall'attore, per asserita perdita di chance lavorativa, nello specifico costituita dalla mancata trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato - sottoscritto con la AR D'NI EA di NO (avente scadenza al 29/02/2020) - in contratto a tempo indeterminato, occorre richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il risarcimento del danno da perdita di chance richiede la prova dell'esistenza di una concreta e seria possibilità di conseguire il vantaggio sperato, valutabile in termini di "elevata probabilità, prossima alla certezza" (così, Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016,
n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 405)
Nel caso di specie, tale presupposto risulta mancante.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio non emergono elementi tali da far ritenere che l'evento traumatico abbia inciso in modo significativo sulla capacità lavorativa specifica del periziando.
I periti hanno escluso l'esistenza di ripercussioni apprezzabili sotto il profilo dell'attitudine al lavoro svolto dall'attore (pag. 13 della relazione CTU), escludendo una compromissione funzionale idonea a determinare o anche solo a contribuire sulla scelta del datore di lavoro di non procedere alla stabilizzazione del rapporto.
Pertanto, in assenza di un nesso causale tra l'infortunio e la lamentata perdita della possibilità occupazionale, non è possibile riconoscere all'attore il risarcimento richiesto.
F. Sul quantum finale spettante all'attore a titolo di risarcimento danni
Dall'importo finale spettante all'attore a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad €
111.376,88 liquidato all'attualità, va detratto l'importo di € 5.000,00 già versato da l'11 CP_3 giugno 2020 per spese mediche (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di risposta), nonché l'importo di €
42.850,00 versato da 1.12.2021 quale risarcimento per il danno da lesioni e patrimoniale CP_3
e per le spese mediche sostenute (cfr. pag. 3 della comparsa di risposta e doc. 60 atto di citazione dal quale risulta il versamento di un assegno di € 46.550,00, di cui € 3.700,00 lordi per onorari del legale).
Tali somme rivalutate all'attualità sono oggi rispettivamente pari ad € 5.497,81 e ad € 47.104,11 e quindi complessivamente ad € 52.601,92.
È infatti noto che la liquidazione del danno extracontrattuale, che dev'essere effettuata con riferimento alla data della sentenza, quando deve tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, dev'essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei.
Tale risultato si può conseguire sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento degli stessi acconti oppure rivalutando l'importo degli acconti alla data della liquidazione finale del danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16726 del 17/07/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16448 del
15/07/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17743 del 03/09/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2074 del
10/03/1999).
pagina 11 di 13 Pertanto, la somma risarcitoria attribuibile all'attore, a titolo di risarcimento danni è pari ad € 58.774,96
(111.376,88 - 52.601,92).
Alla somma di € 58.774,96 come sopra liquidata devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 19/07/2020 (data di stabilizzazione dei postumi nella quale il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio qui riconosciuto) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della
Cassazione n.1712/95, Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
G. Sulla liquidazione delle spese
g.1 Considerato il parziale accoglimento della domanda e l'infondatezza dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva dell'attore, sollevata dalla convenuta, le spese di lite, liquidate come in dispositivo e sulla base del valore della causa come sopra accertato, vanno compensate nella misura del
20% e poste per la quota residua a carico dei convenuti, in solido.
g.2 Per le medesime ragioni le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste nella misura del 20 % a carico dell'attore e per la quota residua a carico dei convenuti, in solido tra loro, con conseguente diritto agli eventuali conguagli.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 1875/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
ACCERTATA
l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta , già CP_2
CP_3
ACCERTATO che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile in favore dell'attore, quale conseguenza del sinistro avvenuto in data 4/12/2019, già decurtato degli acconti ricevuti in corso di causa è pari ad € 58.774,96 calcolato all'attualità, oltre accessori, in parziale accoglimento della domanda formulata dall'attore,
NN la IG.ra e la , in solido tra loro, a versare agli attori a titolo Controparte_4 CP_6 risarcitorio la somma di € 58.774,96 oltre accessori.
NN la IG.ra e la , in solido tra loro, alla rifusione delle Controparte_4 CP_3 spese di lite sostenute dall'attore che, compensate nella misura del 20% liquida nel residuo in € 992,80 pagina 12 di 13 per esborsi ed in € 11.282,40 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, nella misura del 20 % a carico dell'attore e per la quota residua a carico delle convenute, in solido tra loro.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
ES, 14 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Medica
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1875/2022 promossa da:
(C.F. ) residente in [...] ed elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliato in PESCARA alla VIA G. CARDUCCI N. 32, presso lo studio dell'Avv. FABRIZIO
RAPPOSELLI.
ATTORE contro
già (C.F. P. Iva Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
n. ) rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA COLITTI presso il cui studio in PESCARA P.IVA_2
è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
e
Controparte_4
CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha chiesto, in via istruttoria, la convocazione dei CTU che non avevano CP_1 risposto in maniera esauriente alle note contro peritali, nonché l'ammissione della prova per testi come articolata nella memoria istruttoria.
Nel merito, che il Tribunale accerti e dichiari che la convenuta IG.ra , Controparte_4 nella qualità di proprietaria e conducente della Nissan Juke tg. FW744XZ, assicurata è CP_3
l'unica ed esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa, con condanna della medesima, in solido con al risarcimento dei danni da lui subiti quantificati nella Controparte_5 somma, indicata a titolo meramente esemplificativo di € 331.690,58, di cui € 80.000,00 a titolo di pagina 1 di 13 danno da perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ovvero nella somma complessiva maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
La convenuta ha chiesto, in via istruttoria, il rinnovo degli ordini di esibizione CP_6 impartiti ad ed INAIL con l'ordinanza del 26/04/2023, nonché l'ammissione della prova per CP_7 interrogatorio formale e testi articolata nella memoria istruttoria, con rigetto delle prove capitolate dall'attore.
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande avanzate da parte attrice, anche per difetto di legittimazione della stessa rispetto al credito ceduto, con spese di lite e di CTU a carico di parte attrice.
In via subordinata ha chiesto il rigetto della domanda relativa al credito ceduto, per difetto di legittimazione dell'attore e la determinazione dei danni subiti dall'attore nella somma ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 12.5.2022 l'attore assumeva che il giorno 4.12.2019, alle ore
20:15 circa, la convenuta IG.ra ercorrendo Via Fonte Romana alla guida della sua _4 autovettura targata FW744XZ, nel tentativo di immettersi in Via Monte Sirente, era entrata in collisione con la motocicletta Yamaha HA tg. BE27667 condotta dell'attore IG. CP_1 che percorreva la medesima strada nel senso di marcia opposto.
A seguito dell'impatto l'attore aveva urtato il parabrezza della vettura e, dopo essere stato sbalzato in aria, era caduto violentemente a terra.
Trasportato con urgenza in autoambulanza presso il Pronto Soccorso del nosocomio di ES, era stato ricoverato nel reparto di Chirurgia e Traumatologia, dal quale era stato dimesso il 09.12.2019 con la seguente diagnosi: “…Politrauma della strada, trauma toracico chiuso con fratture costali multiple a destra (dalla IV alla X) associate ad ematoma subpleurico al livello della VI costa ed a falda di pnx basale omolateralmente. Trauma cranico commotivo con amnesia peritraumatica.
Frattura del soma di D12. Trauma contusivo del testicolo destro con piccolo ematoma scrotale.
Pregresso pnx spontaneo bilaterale operato” (Cfr. Doc. 2 Atto di citazione).
Nei mesi successivi aveva effettuato numerose visite specialistiche (Cfr. Docs.
3-24 atto di citazione) e si era recato presso lo studio della Dott.ssa specialista in Persona_1 psicologia che, nella Relazione Psicodiagnostica redatta in data 9.4.201 (presumibilmente 9.4.2021) aveva evidenziato l'esistenza di un “disturbo post traumatico da stress cronico con espressione grave e sintomatologia severamente depressiva” (Cfr. doc. 25 atto di citazione).
In data 10.04.2021, all'esito della visita psichiatrica, effettuata presso lo studio del Dott. Per_2
gli era stato diagnosticato un “disturbo post traumatico da stress cronico con importante
[...] componente depressiva” (Cfr. doc. 26 atto di citazione).
Il Prof. (Cfr. doc. 27) all'esito degli accertamenti descritti nella relazione Controparte_8 sottoscritta in data 24.06.2021 accertato che l'attore, a seguito del sinistro avvenuto in data pagina 2 di 13 4.12.2019, aveva riportato un' Inabilità Temporanea Assoluta di gg. 65, un'Inabilità Temporanea
Relativa al 75% di gg. 60, un'Inabilità Temporanea Relativa al 50% di gg. 120, un'Inabilità
Temporanea Relativa al 25% di gg. 120, ed un'Invalidità Permanente minima del 18%.
Sulla base della documentazione sopra indicata l'attore ha chiesto, a titolo di risarcimento danni, la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di €331.690,58, di cui
80.000,00 a titolo di danno da perdita di chance assumendo che, a causa delle gravi lesioni e della lunghissima degenza patita, durata oltre otto mesi, era sfumata ogni aspettativa lavorativa futura e, nello specifico, l'occasione di essere assunto a tempo indeterminato presso la AR
D'NI, dove lavorava con contratto a tempo determinato.
2. Con comparsa depositata il 14.07.2022 si è costituita contestando unicamente Controparte_3 il quantum richiesto a titolo di risarcimento danni, evidenziando di aver già corrisposto all'attore la somma di €42.850,00.
Contestava i test svolti dalla Dott.ssa è l'esistenza della sintomatologia ivi descritta, che Per_1 non trovava riscontro nella documentazione sanitaria allegata.
Riteneva non risarcibili le altre voci di danno, in particolare il danno da perdita di chance e quello da cenestesi lavorativa, ritenendo indimostrato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la mancata assunzione dell'attore, che all'epoca dei fatti lavorava con contratto a tempo determinato.
Evidenziava che le spese relative alla consulenza medica di parte redatta dal dott. CP_8
, quantificate in € 1.200,00, sono state già richieste da terzi, ai quali l'attore ha ceduto il
[...] relativo credito (doc. 5 e 6) e che le altre voci di danno sono già state risarcite dalla Compagnia di assicurazione.
3. Dichiarata con ordinanza in data 14.09.2022 la contumacia della convenuta IG.ra _4
, si era proceduto con l'ausilio di un collegio peritale all'accertamento dell'entità
[...] delle lesioni riportate dall'attore a seguito del sinistro.
L'incarico era stato conferito alla Dott.ssa che aveva indicato come ausiliario specialista Per_3 in psichiatria il Dott. . Persona_4
I periti avevano depositato la relazione il 18.03.2024 e, con ordinanza depositata il 28.3.2024, accertato l'omesso deposito di documentazione attestante i redditi percepiti dall'attore in data antecedente all'infortunio, ritenuto superfluo acquisire la documentazione richiesta e non trasmessa dall' e dall'INAIL, la causa era stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza CP_7 del 21.5.2025, riservando di valutare in sede di decisione le eccezioni formulate dalle parti sulla relazione redatta dal collegio peritale.
***
A. Sulle richieste istruttorie formulate dalle parti e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e sulla legittimazione ad agire dell'attore
a.1 Considerato che i CTU hanno risposto in maniera puntuale alle contestazioni formulate dal CTP di parte attrice, in relazione alle modalità di accertamento del danno psicologico riportato dall'attore a seguito del sinistro e che la prova orale capitolata dall'attore non è ammissibile, in quanto vertente su pagina 3 di 13 circostanze in parte non contestate (stato di disoccupazione successivo al sinistro e condizioni psicofisiche dell'attore in epoca antecedente al sinistro) ed in parte inammissibili, in quanto vertenti sulle conseguenze psicofisiche riportate dall'attore a seguito del sinistro che, implicanti valutazioni di carattere tecnico, sono state accertate con l'ausilio di un collegio peritale, rigetta le richieste istruttorie formulate dall'attore e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
a.2 Rilevato che ed INAIL hanno omesso di fornire le indicazioni richieste sulle eventuali CP_7 erogazioni effettuate in favore dell'attore, che non ha depositato documentazione idonea ad accertare i redditi percepiti in data antecedente e successiva all'infortunio per cui è processo, che il precedente sinistro, indicato dalla convenuta, ha interessato un diverso distretto corporeo (colonna vertebrale cervicale) rispetto a quello interessato dalle lesioni riportate dall'attore nel sinistro avvenuto 4.12.2019
e che è stata allegata dalla convenuta prova della cessione del credito risarcitorio vantato dall'attore, limitatamente alle sole spese di consulenza tecnica di parte, che non sono oggetto di domanda, rigetta sia la prova per interrogatorio e testi capitolata dalla convenuta, che le eccezioni dalla medesima formulate sulla sussistenza della legittimazione attiva dell'attore.
B. Sulla ricostruzione del sinistro dedotto in giudizio
Considerato che le modalità del sinistro e la sua attribuzione causale, in via esclusiva, al veicolo di proprietà e condotto dalla convenuta , non sono oggetto di contestazione, Controparte_4 si era proceduto, nel corso dell'istruttoria e con l'ausilio di un collegio peritale, ad accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate dell'attore a seguito del sinistro.
C. Sugli accertamenti svolti dal collegio peritale
c.1 Ai periti, dott.ssa in Medicina Legale e dott. Persona_5 CP_9 Persona_4
, Specialista in Psichiatria sono stati formulati i seguenti questi:
[...]
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato il periziando, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente del periziando, nonché delle precedenti consulenze allegate dalle parti:
1) descrivano il C.T.U. la sintomatologia soggettiva del periziando;
2) accertino il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo:
a) la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attore in rapporto causale con l'evento dedotto in giudizio, precisando l'entità delle lesioni permanenti riportate dal periziando a seguito del sinistro, nonché l'esistenza di lesioni pregresse, eventualmente ascrivibili ad altro precedente evento avvenuto in data 5.6.2020 (cfr casellario infortuni allegato dall' , precisando eventualmente CP_2
l'aggravamento della preesistente lesione,
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando:
1. se il soggetto sia stato o meno in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”;
2. quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano stati preclusi
o limitati;
3. quale sia stato il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo, pagina 4 di 13 specificandone la terapia antidolorifica;
4. quale sia stato il trattamento terapeutico, specificando il tipo e l'entità delle medicazioni e degli interventi chirurgici necessari e le relative modalità (ad es.: se in anestesia generale o locale);
5. quali siano stati gli eventuali trattamenti riabilitativi;
quale sia stata la durata del complessivo iter clinico diagnostico-terapeutico;
6. la necessità di terapie continuative e/o di presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;
7.l'incidenza della patologia accertata sull'attività lavorativa svolta dal periziando nonché gli ulteriori elementi rilevanti, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta;
8. alla luce dei predetti accertamenti, dica in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d.
“sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo: assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima;
9.
considerato che
trattasi di incidente stradale, laddove sia accertata un'invalidità dall'1% al 9%, il
C.T.U dovrà fare sempre applicazione della “tabella delle menomazioni” di cui al decreto ministeriale del 3.7.2003 e pubblicata in G.U. n. 211 dell'11.9.2003.
Nel caso di invalidità dal 10% al 100% il C.T.U. indicherà i criteri di determinazione del danno biologico/dinamico-relazionale e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (barème).
In presenza di un range di riferimento nel barème adottato, spieghino le ragioni per le quali ha ritenuto di individuare una determinata percentuale di danno biologico/dinamico-relazionale permanente.
Accertino infine l'entità e congruità delle spese mediche documentate”
Il collegio peritale, esaminati gli atti ed i documenti medici allegati dalle parti, visitato l'attore ed effettuate le opportune indagini, aveva accertato che, a seguito dell'incidente stradale occorso in data
4/12/2019, il IG. aveva riportato “Politrauma della strada con trauma toracico chiuso CP_1
e fratture costali multiple a destra (dalla IV alla X) associate ad ematoma subpleurico al livello della
VI costa e falda di pnx basale omolateralmente. Trauma cranico commotivo con amnesia peritraumatica. Frattura del soma di D12. Trauma contusivo del testicolo destro con piccolo ematoma scrotale”.
Il trattamento era consistito in un iniziale periodo di ricovero ospedaliero, al quale era seguito un periodo di riposo assoluto (circa 40 giorni) quindi un prolungato utilizzo di busto ortopedico rigido immobilizzante il tronco (per circa 6 mesi) in costanza di terapia medica e riabilitativa, oltre a controlli clinico-radiologici programmati.
A seguito dell'evento traumatico e della sofferenza fisica, conseguente alle lesioni riportate, che avevano inciso negativamente sull'autonomia personale e sulle ordinarie attività quotidiane svolte dal periziando (lavorative e socio-relazionali) questi aveva iniziato a manifestare una sintomatologia psicopatologica, progressivamente ingravescente, inizialmente caratterizzata da ricordi intrusivi dell'incidente, con stati di ipervigilanza, umore deflesso, disturbi del sonno e chiusura in sé, che aveva iniziato a manifestarsi nel periodo di immobilizzazione domestica.
pagina 5 di 13 Il protrarsi delle problematiche fisiche aveva condotto il periziando a maturare, nel corso dei mesi, la convinzione dell'impossibilità di un pieno recupero, con stabile compromissione delle funzioni fisiche e conseguentemente delle abilità lavorative.
Era quindi insorta una sintomatologia caratterizzata da deflessione del tono timico, pensiero con tematiche depressive, apatia, abulia, ansia, insonnia iniziale, deficit di attenzione e concentrazione, con contrazione della vita sociale. Si erano verificati anche episodi di angoscia profonda, che il periziando aveva ricollegato alle marcate difficoltà riscontrate nei tentativi di riprendere la quotidianità precedente all'incidente del 4 dicembre 2019, risultati infruttuosi.
Lo specialista psichiatra, al quale l'attore si era rivolto, gli aveva prescritta una terapia con assunzione di farmaco antidepressivo ed ansiolitico che il paziente aveva assunto per un periodo molto breve, inferiore a due settimane e sospeso precocemente a causa di un riferito peggioramento delle condizioni psichiche.
Nel corso dei mesi aveva sperimentato un graduale miglioramento delle condizioni fisiche, seppure senza una vera e propria restitutio ad integrum.
Lamentava la persistenza di algie al rachide toraco-lombare e facile stancabilità, tale da impedirgli di espletare l'attività lavorativa precedentemente svolta (operaio con mansioni di carrozziere presso la ditta D'NI cfr doc. 56 e ss) e di dedicarsi ai propri hobbies. Residuavano inoltre rapporti sessuali dolorosi, mai sofferti prima del sinistro stradale del dicembre 2019, che ne avevano pregiudicato la vita di relazione con la compagna.
L'attore riferiva che tale sintomatologia era tuttora presente con frequenza approssimativamente giornaliera, sostenuta dalla perdita di tutto quanto, prima del dicembre 2019, gli conferiva sicurezza e piacere.
Evidenziavano i periti che l'antidepressivo prescritto dallo specialista psichiatra (sertralina) è un presidio farmacologico che necessita di assunzione continuativa per almeno 3-4 settimane, prima di poter rendere adeguati effetti terapeutici e che la cura dei sintomi depressivo/ansiosi, descritti dal sig.
, necessitava di una terapia antidepressiva da assumere per un periodo di tempo consistente, non CP_1 inferiore a 18-24 mesi.
Evidenziavano che l'attore non aveva mai effettuato cure adeguate alla patologia psichiatrica di cui attualmente soffre, mentre potrebbe ottenere notevoli miglioramenti con un'adeguata farmacoterapia, associata ad un eventuale trattamento psicoterapico, che potrebbe garantire una prognosi anche migliore rispetto alla sola terapia farmacologica.
Per quanto obiettivato in sede di valutazione psichiatrica del 24/05/2023 e sulla scorta della documentazione versata in atti, seppure esigua, evidenziavano che si poteva ragionevolmente sostenere che il sig. aveva sofferto di un “Disturbo da Stress Acuto” (ICD-9) nel periodo appena CP_1 successivo al politrauma, che si era verosimilmente manifestato al momento del rientro in ambiente domestico, quindi del 9 dicembre 2019 e per tutto il mese di dicembre, per poi cronicizzarsi nei mesi successivi come “Disturbo post traumatico da Stress” lieve sec. ICD-9, protrattosi fino al mese di maggio/giugno 2020. pagina 6 di 13 Per il periodo successivo la sintomatologia sofferta dal periziando è suggestiva di un “Disturbo dell'adattamento, con ansia e umore depressi misti” cronico e di entità moderata/grave (ICD-9), tuttora presente ed ascrivibile al trauma subito nel mese di dicembre 2019.
Sul piano valutativo ritenevano che il periodo di inabilità temporanea, alla luce del tipo e dell'entità delle lesioni accertate, tenuto conto del trattamento adottato nonché della documentazione sanitaria visionata, può essere ragionevolmente stimato in giorni 45 (quarantacinque) a totale, relativi ai giorni di ricovero ospedaliero ed a quelli di riposo assoluto, giorni 90 (novanta) a parziale al 75% e giorni 90
(novanta) a parziale al 50%, relativi al periodo di utilizzo del busto ortopedico rigido e al relativo svezzamento, tenuto conto anche del “Disturbo da Stress Acuto” (ICD-9) sofferto dal periziando nel periodo immediatamente successivo al trauma (mese di dicembre 2019) poi cronicizzato in “Disturbo post traumatico da Stress” lieve (ICD-9) nei mesi successivi.
Per quanto riguarda la situazione esitale evidenziavano che, attualmente, persistono postumi invalidanti di natura anatomo-funzionale, caratterizzati da:
- Esiti di trauma cranico commotivo con amnesia anterograda in assenza di reliquati neurologici;
- Esiti di frattura somatica di D12 con residua cuneizzazione di lieve entità (circa 6 millimetri);
- Sfumati esiti dolorosi di fratture costali multiple a destra, complicate da pneumotorace omolaterale
(risolto);
- Sfumati esiti dolorosi di trauma contusivo del testicolo sinistro complicato da ematoma scrotale
(risolto).
Si tratta di esiti menomativi che, alla luce delle risultanze clinico-obiettive registrate in sede di visita attuale e tenuto conto delle indicazioni fornite dalle tabelle di legge, nonché dalle linee guida della
SIMLA2, sono in grado di integrare un danno biologico pari a circa il 14% (quattordici per cento).
Sul piano psichico residua un quadro clinico inquadrabile, nosologicamente nell'ambito dei “Disturbi dell'adattamento” (ICD-9) complicato e riconducibile causalmente all'evento traumatico subito dall'attore nel mese di dicembre 2019, che potrebbe trovare sostanziale beneficio a seguito di cure mediche specialistiche che il periziando non ha mai effettuato nel corso degli anni, per sua volontà e non per documentati impedimenti di sorta.
Pertanto, sul piano valutativo medico legale, detta menomazione era stata ridimensionata dai periti nell'ambito di un disturbo dell'adattamento cronicizzato, non complicato, con conseguente valutazione del danno biologico di natura psichica, ragionevolmente stimabile nella misura del 6-8% (sei-otto per cento), sempre tenuto conto delle indicazioni fornite dalle tabelle di legge nonché dalle linee guida della . Pt_1
Si tratta di quadro menomativo esitale, di natura fisica e psichica che, atteso il lungo periodo di tempo ormai trascorso dall'evento traumatico si può considerare di natura permanente e produttivo di un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura complessiva del 20% (venti per cento) in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) e comprensiva sia dell'aspetto statico che dinamico-relazionale, in assenza di apprezzabile ripercussione sulla capacità lavorativa specifica del periziando, se non in termini di maggiore usura adeguatamente considerata pagina 7 di 13 nell'ambito della valutazione complessiva del danno biologico, così come il riflesso delle menomazioni residuali su quelle che erano le attività ludico-ricreative e socio relazionali praticate dal periziando in epoca antecedente il sinistro stradale per cui è causa.
Le spese mediche documentate, sostenute in proprio dall'infortunato, per un importo complessivo di euro 4.589,38 sono state ritenute quantitativamente congrue ed attinenti alle cure mediche, necessarie per via delle conseguenze lesive dell'evento traumatico oggetto di causa.
Sono state escluse dal conteggio esclusivamente le spese di accesso ad atti e documenti presso la
[...]
(per un importo pari a euro 35,00 per copia cartella clinica ed esami strumentali) e presso il Parte_2 comune di ES (importo pari ad euro 40,00 per copia rapporto della Polizia Stradale) in quanto non rilevanti come spese mediche propriamente, la cui ammissione al rimborso era stata rimessa all'equo apprezzamento del Magistrato. I periti non avevano ritenuto configurabile la necessità di spese future.
c.2 In sede di chiarimenti resi sulle contestazioni formulate dal CTP di parte attrice, in ordine alla mancata esecuzione di apposita testistica psicometrica, i periti hanno precisato che, in ambito forense, la testistica psicometrica non ha alcun significato diagnostico, in quanto l'utente che vi si sottopone ha interesse a fornire risposte idonee ad aggravare la sintomatologia da lui denunciata.
Premesso che dalla visita psichiatrica è emerso chiaramente che la sintomatologia affettiva/ansiosa, manifestata dal periziando, risulta preponderante rispetto agli aspetti post traumatici, hanno evidenziato che gli effetti indesiderati della potevano aver indotto il periziando all'arbitraria sospensione CP_10 del presidio farmacologico.
Precisavano che la non è l'unico presidio con effetto ansiolitico/antidepressivo e che il CP_10 ricorso alle cure psichiatriche era stato verosimilmente intrapreso solo con finalità medico legali.
In relazione alla ritenuta valutazione riduttiva del danno di natura psichica, hanno evidenziato che il collegio aveva valutato la circostanza, documentata, secondo la quale il periziando non si era mai sottoposto ad adeguate cure specialistiche (farmacologiche e/o psicologiche) per la patologia psichica di cui attualmente soffre, per cui la valutazione del danno alla persona, in termini di riduzione permanente dell'integrità psicofisica, aveva dovuto necessariamente considerare come la stessa fosse suscettibile di notevole miglioramento clinico e funzionale, previa adeguata farmacoterapia e trattamento psicoterapico associato.
c.3 In relazione alle controdeduzioni formulate dalla convenuta , circa l'omessa CP_2 documentazione comprovante l'esistenza di un danno psichico di natura reattiva, hanno evidenziato che la visita psichiatrica, effettuata nel corso delle operazioni peritali, aveva evidenziato una marcata partecipazione affettiva del periziando a tutte le questioni proposte. Il malessere dell'attore non era semplicemente raccontato, ma vissuto, partecipato in maniera viva ed intensa. Come già decritto in relazione, la visita era stata caratterizzata da frequenti accessi di pianto e da un obiettivo, tangibile stato d'ansia subcontinuo, con necessità anche di sospendere l'intervista per permettere al periziando di recuperare condizioni che potessero consentire una più adeguata partecipazione al colloquio.
Inoltre, l'anamnesi è negativa per patologie psichiatriche e/o per problematiche psichiche precedenti il trauma stradale di dicembre 2019. pagina 8 di 13 Tale dato, oltre che dal riferito, è desumibile anche dalla raccolta anamnestica effettuata in ambiente ospedaliero (citata dal dott. nelle note critiche), dove non risulta traccia di problematiche di Per_6 origine psichica né di terapie psicofarmacologiche, precedenti al trauma stradale di dicembre 2019.
Non risultano noti e/o documentati altri eventi successivi all'episodio traumatico per cui è causa, che possano aver causato e/o sostenuto il disagio psichico attualmente lamentato dal , disagio che CP_1 viene pertanto attribuito, sulla scorta dell'esame psichico effettuato in sede di CTU, al trauma subito in data 4.12.19.
I periti confermavano quindi che il sig. , a partire da giugno 2020 soffre di un “Disturbo CP_1 dell'adattamento, con ansia e umore depressi misti”, sintomatologia tuttora presente ed ascrivibile causalmente, anche solo in termini concausali, al trauma subito in dicembre 2019.
c.4 Ritenute le conclusioni formulate dal collegio peritale pienamente condivisibili, in quanto effettuate all'esito di un'attenta lettura degli atti e di una scrupolosa visita del periziando, con applicazione di metodologie corrette e logicamente ineccepibili, ritenute esaustive le risposte formulate dai periti alle controdeduzioni espresse dalle parti, si può quindi procedere alla quantificazione del danno riportato dall'attore all'esito dell'infortunio avvenuto il 4.12.2019.
D. Sul danno non patrimoniale
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la necessità che l'accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale tenga conto della fenomenologia del danno alla persona, che interessa tanto l'aspetto interiore (ovvero la sofferenza morale patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute) quanto quello esteriore, nonché l'impatto modificativo in pejus della vita quotidiana
(ovvero il danno esistenziale o danno alla vita di relazione) (Cfr. ex multis Cass. Civ. 901/2018).
Considerato che il danno permanente subito dal IG. risulta pari al 20% si ricorre per la sua CP_1 liquidazione all'applicazione delle Tabelle di Milano vigenti (anno 2024) a cui si presta piena adesione.
Tenuto conto dell'età dell'attore al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di
225 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (30 anni circa), il danno biologico riportato dall'attore, nella percentuale del 20% è pari all'attualità alla somma tabellare di €. 88.600,00 di cui €
65.147,00 per danno biologico ed € 23.453,00 per danno morale, spettante nel caso di specie considerate le sofferenze patite dall'attore a causa della pluralità delle lesioni, che avevano interessato estese parti del corpo comportando una lunga e sofferta degenza.
Quanto alla domanda di personalizzazione, deve precisarsi che le attività realizzatrici della vita umana che non eccedono il complesso dei pregiudizi “normalmente” riconducibili alla lesione dell'integrità psicofisica accertata in relazione al tipo di postumi invalidanti in soggetto della stessa età del danneggiato e che costituiscono singoli aspetti peggiorativi della vita di relazione del soggetto, sono già ricompresi nella categoria del danno biologico e trovano adeguato risarcimento nei criteri tabellari di liquidazione del danno (Cass. civ. sez. III del 4.10.2018 n. 24155).
Da ciò deriva che la personalizzazione del danno, individuato tramite l'applicazione dei criteri tabellari, si giustifica solo in considerazione della eccezionalità delle conseguenze relazionali del danno biologico subito (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n. 2788). pagina 9 di 13 Spetta al giudice valorizzare, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito dell'istruttoria, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. civ. sez. III del 31.1.2019 n. 2788).
Tale prova non è stata fornita dall'attore per cui non sussistono i presupposti per un aumento del danno non patrimoniale, come sopra accertato.
Alla luce del tipo e dell'entità delle lesioni subite dall'attore, così come accertate all'esito delle indagini svolte dal collegio peritale, il danno biologico temporaneo riportato dall'attore può essere ragionevolmente stimato in una inabilità totale di 45 giorni (relativi ai giorni di ricovero ospedaliero e a quelli di riposo assoluto), 90 giorni di inabilità parziale al 75% e altri 90 di inabilità parziale al 50%
(relativi al periodo di utilizzo del busto ortopedico rigido e al successivo periodo di svezzamento).
Per l'invalidità temporanea totale, le Tabelle citate prevedono una forbice di valori monetari che va da
€. 115,00 ad un massimo di €. 173,00 al giorno.
Ritenuto equo determinare tale danno in € 115,00 al giorno, per ogni giorno di invalidità totale,
l'importo di € 115,00 va ridotto in percentuale considerando i giorni di invalidità temporanea determinati dal CTU (giorni 45 al 100%, 90 al 75% e 90 al 50%).
Il danno non patrimoniale temporaneo riportato dall'attore va quindi liquidato nell'importo di €
18.112,00.
All'attore vanno inoltre rimborsate le spese mediche, riconosciute nell'importo di € 4.589,38, nonché le spese sostenute per le copie dei documenti richiesti pari ad € 75,00 (€ 35,00 per la copia della cartella clinica e degli esami strumentali ed € 40,00 per la copia rapporto della Polizia Stradale).
Il danno patrimoniale e non patrimoniale, complessivamente riportato dall'attore in conseguenza dell'infortunio subito in data 4.12.2019, è quindi pari all'attualità alla somma di € 111.376,88.
E. Sul danno da perdita di chance
Dottrina e giurisprudenza riconoscono alla chance il carattere di entità distinta dalla semplice aspettativa, qualificandola come una concreta e attuale opportunità di conseguire un determinato bene.
Essa costituisce una posizione giuridica autonoma, dotata di rilevanza patrimoniale ed economicamente valutabile (Cass. Civ., III sez., n. 25886/2022).
La sua lesione integra un danno attuale, da commisurarsi alla probabilità perduta e non al mero vantaggio sperato, poiché ciò che si tutela non è un evento futuro e incerto, ma la perdita di una concreta possibilità già esistente.
Il danneggiato che agisce per ottenere il risarcimento dei danni da perdita di chance ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
pagina 10 di 13 Ciò che è fondamentale ai fini probatori, pertanto, è l'inequivocabile sussistenza del rapporto causale tra condotta illegittima e perdita di chance.
Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dall'attore, per asserita perdita di chance lavorativa, nello specifico costituita dalla mancata trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato - sottoscritto con la AR D'NI EA di NO (avente scadenza al 29/02/2020) - in contratto a tempo indeterminato, occorre richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il risarcimento del danno da perdita di chance richiede la prova dell'esistenza di una concreta e seria possibilità di conseguire il vantaggio sperato, valutabile in termini di "elevata probabilità, prossima alla certezza" (così, Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016,
n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 405)
Nel caso di specie, tale presupposto risulta mancante.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio non emergono elementi tali da far ritenere che l'evento traumatico abbia inciso in modo significativo sulla capacità lavorativa specifica del periziando.
I periti hanno escluso l'esistenza di ripercussioni apprezzabili sotto il profilo dell'attitudine al lavoro svolto dall'attore (pag. 13 della relazione CTU), escludendo una compromissione funzionale idonea a determinare o anche solo a contribuire sulla scelta del datore di lavoro di non procedere alla stabilizzazione del rapporto.
Pertanto, in assenza di un nesso causale tra l'infortunio e la lamentata perdita della possibilità occupazionale, non è possibile riconoscere all'attore il risarcimento richiesto.
F. Sul quantum finale spettante all'attore a titolo di risarcimento danni
Dall'importo finale spettante all'attore a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad €
111.376,88 liquidato all'attualità, va detratto l'importo di € 5.000,00 già versato da l'11 CP_3 giugno 2020 per spese mediche (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di risposta), nonché l'importo di €
42.850,00 versato da 1.12.2021 quale risarcimento per il danno da lesioni e patrimoniale CP_3
e per le spese mediche sostenute (cfr. pag. 3 della comparsa di risposta e doc. 60 atto di citazione dal quale risulta il versamento di un assegno di € 46.550,00, di cui € 3.700,00 lordi per onorari del legale).
Tali somme rivalutate all'attualità sono oggi rispettivamente pari ad € 5.497,81 e ad € 47.104,11 e quindi complessivamente ad € 52.601,92.
È infatti noto che la liquidazione del danno extracontrattuale, che dev'essere effettuata con riferimento alla data della sentenza, quando deve tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile, dev'essere compiuta sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei.
Tale risultato si può conseguire sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento degli stessi acconti oppure rivalutando l'importo degli acconti alla data della liquidazione finale del danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16726 del 17/07/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16448 del
15/07/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17743 del 03/09/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2074 del
10/03/1999).
pagina 11 di 13 Pertanto, la somma risarcitoria attribuibile all'attore, a titolo di risarcimento danni è pari ad € 58.774,96
(111.376,88 - 52.601,92).
Alla somma di € 58.774,96 come sopra liquidata devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 19/07/2020 (data di stabilizzazione dei postumi nella quale il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio qui riconosciuto) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della
Cassazione n.1712/95, Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
G. Sulla liquidazione delle spese
g.1 Considerato il parziale accoglimento della domanda e l'infondatezza dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva dell'attore, sollevata dalla convenuta, le spese di lite, liquidate come in dispositivo e sulla base del valore della causa come sopra accertato, vanno compensate nella misura del
20% e poste per la quota residua a carico dei convenuti, in solido.
g.2 Per le medesime ragioni le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste nella misura del 20 % a carico dell'attore e per la quota residua a carico dei convenuti, in solido tra loro, con conseguente diritto agli eventuali conguagli.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 1875/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
ACCERTATA
l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta , già CP_2
CP_3
ACCERTATO che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile in favore dell'attore, quale conseguenza del sinistro avvenuto in data 4/12/2019, già decurtato degli acconti ricevuti in corso di causa è pari ad € 58.774,96 calcolato all'attualità, oltre accessori, in parziale accoglimento della domanda formulata dall'attore,
NN la IG.ra e la , in solido tra loro, a versare agli attori a titolo Controparte_4 CP_6 risarcitorio la somma di € 58.774,96 oltre accessori.
NN la IG.ra e la , in solido tra loro, alla rifusione delle Controparte_4 CP_3 spese di lite sostenute dall'attore che, compensate nella misura del 20% liquida nel residuo in € 992,80 pagina 12 di 13 per esborsi ed in € 11.282,40 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, nella misura del 20 % a carico dell'attore e per la quota residua a carico delle convenute, in solido tra loro.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
ES, 14 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Medica
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