Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia nell'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 30 giugno 1963 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia nell'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 30 giugno 1963 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.