Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1962, n. 1502
Articolo 2
Versione
15 novembre 1962
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia nell'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 30 giugno 1963 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1962