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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/11/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1537/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 1537/2022 R.G., avente ad oggetto “Appello - Opposizione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)”
TRA
c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. Marco MASI
RICORRENTE IN APPELLO
E
c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
_____________________________
IN FATTO Con ricorso depositato il 05.05.2022 proponeva appello avverso Parte_1 la sent. n. 151/2022 dal Giudice di Pace di Brindisi (emessa nel giudizio iscritto al n. 4467/2021 R.G. e depositata in data 27.01.2022) con la quale in accoglimento del ricorso ex art. 204 bis C.d.S. proposto da era stato disposto Parte_1
l'annullamento del verbale n. 2606/21 del 24.10.2021, notificato il 27.10.2021, elevato dalla Polizia Municipale di per presunta omessa ovvero Controparte_1 insufficiente comunicazione dei dati e della patente del conducente, con applicazione della sanzione amministrativa di euro 291,00, oltre ad euro 13,00 per spese amministrative e di visura, chiedendo la riforma del capo della sentenza concernente la compensazione delle spese di lite, ad eccezione delle spese borsuali di euro 43,00 per le quali il Giudice di Pace aveva disposto la condanna alla refusione. Eccepiva l'immotivata ed illegittima compensazione delle spese legali per la violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza di cui agli art. 91 e 92 c.p.c., avendo il giudice di prime cure annullato i verbali per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Pubblica amministrazione ma, di contro, compensato le spese.
Il , pur avendo ricevuto regolare notifica del Controparte_1 ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza, non si costituiva e restava contumace.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 25.11.2025.
IN DIRITTO L'appello è pienamente fondato e deve essere accolto. Il giudice di prime cure non ha motivato la compensazione delle spese del giudizio, e ciò si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., così come novellato dall'art. 13, comma 1, D.L. 132/2014 convertito nella Legge n. 162/2014, a norma del quale il giudice può compensare tra le parti le spese di lite quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 92 c.p.c.
o ad altre ed analoghe gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, (ipotesi quest'ultime previste dalla sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore): il convenuto è totalmente soccombente;
nella motivazione della sentenza non vi è alcun riferimento ai motivi della disposta regolamentazione delle spese, né alcun riferimento a condotte negligenti e scorrette tenute dall'opponente nella fase preprocessuale o nel corso del giudizio e tali da giustificare una deroga al principio della soccombenza. Ed invero, la opposizione è stata accolta per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Pubblica amministrazione sicché l'esito del giudizio è imputabile esclusivamente all'autorità amministrativa nei confronti della quale si è proceduto. La Suprema Corte ha più volte rimarcato la necessità che le ragioni giustificatrici della compensazione totale o parziale delle spese si evincano in maniera chiara ed inequivoca dalla motivazione posta a sostegno della statuizione di merito, salvo, in ogni caso, l'obbligo di motivazione del giudice (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Sent. 09- 06-2015, n. 11947). Il giudice, è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (sez. 6- 3, ordinanza n. 15431 del 2011). Tale orientamento pare confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale “Il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c. (Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022)”. (Corte di Cassazione sez. II civile, ord., 19 settembre 2023, n. 26847) Deve osservarsi, infine, che il regolamento delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c, che lascia a carico della parte gli oneri difensivi in misura tale da elidere il valore del bene conseguito, determinerebbe una sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost. (Cass. civ. Sez. II, Sent. n. 5696/2012). In conclusione, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza del G.d.P., deve disporsi la condanna del
[...]
alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1 appellante, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nella misura di euro 173,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa (se dovute). Alla soccombenza segue anche la condanna del Controparte_1 alla rifusione delle spese processuali, in favore di appellante, con Parte_1 distrazione in favore del procuratore antistatario relativamente al giudizio di appello, liquidate sulla base dei valori minimi previsti dal DM 55/2014 in ragione della bassa complessità delle questioni trattate in complessivi euro 396,50, di cui euro 64,50 per spese ed euro 332,00 per compensi;
oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa (se dovute).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio di appello promosso da nei confronti del Parte_1 [...]
accoglie l'appello. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Controparte_1
n. 151/2022 del Giudice di Pace di Brindisi del 27.01.2022, depositata in Cancelleria il 27.01.2022, dispone la condanna del alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali in favore di appellante, con distrazione in Parte_1 favore del procuratore antistatario, nella misura di euro 173,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Inoltre, condanna il Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali, in favore di
[...] Parte_1 appellante, con distrazione in favore del procuratore antistatario relativamente al giudizio di appello, nella misura di euro 396,50, di cui euro 64,50 per spese ed euro 332,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 25.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 1537/2022 R.G., avente ad oggetto “Appello - Opposizione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)”
TRA
c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. Marco MASI
RICORRENTE IN APPELLO
E
c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
_____________________________
IN FATTO Con ricorso depositato il 05.05.2022 proponeva appello avverso Parte_1 la sent. n. 151/2022 dal Giudice di Pace di Brindisi (emessa nel giudizio iscritto al n. 4467/2021 R.G. e depositata in data 27.01.2022) con la quale in accoglimento del ricorso ex art. 204 bis C.d.S. proposto da era stato disposto Parte_1
l'annullamento del verbale n. 2606/21 del 24.10.2021, notificato il 27.10.2021, elevato dalla Polizia Municipale di per presunta omessa ovvero Controparte_1 insufficiente comunicazione dei dati e della patente del conducente, con applicazione della sanzione amministrativa di euro 291,00, oltre ad euro 13,00 per spese amministrative e di visura, chiedendo la riforma del capo della sentenza concernente la compensazione delle spese di lite, ad eccezione delle spese borsuali di euro 43,00 per le quali il Giudice di Pace aveva disposto la condanna alla refusione. Eccepiva l'immotivata ed illegittima compensazione delle spese legali per la violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza di cui agli art. 91 e 92 c.p.c., avendo il giudice di prime cure annullato i verbali per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Pubblica amministrazione ma, di contro, compensato le spese.
Il , pur avendo ricevuto regolare notifica del Controparte_1 ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza, non si costituiva e restava contumace.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 25.11.2025.
IN DIRITTO L'appello è pienamente fondato e deve essere accolto. Il giudice di prime cure non ha motivato la compensazione delle spese del giudizio, e ciò si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., così come novellato dall'art. 13, comma 1, D.L. 132/2014 convertito nella Legge n. 162/2014, a norma del quale il giudice può compensare tra le parti le spese di lite quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 92 c.p.c.
o ad altre ed analoghe gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, (ipotesi quest'ultime previste dalla sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore): il convenuto è totalmente soccombente;
nella motivazione della sentenza non vi è alcun riferimento ai motivi della disposta regolamentazione delle spese, né alcun riferimento a condotte negligenti e scorrette tenute dall'opponente nella fase preprocessuale o nel corso del giudizio e tali da giustificare una deroga al principio della soccombenza. Ed invero, la opposizione è stata accolta per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della Pubblica amministrazione sicché l'esito del giudizio è imputabile esclusivamente all'autorità amministrativa nei confronti della quale si è proceduto. La Suprema Corte ha più volte rimarcato la necessità che le ragioni giustificatrici della compensazione totale o parziale delle spese si evincano in maniera chiara ed inequivoca dalla motivazione posta a sostegno della statuizione di merito, salvo, in ogni caso, l'obbligo di motivazione del giudice (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Sent. 09- 06-2015, n. 11947). Il giudice, è tenuto, infatti, ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (sez. 6- 3, ordinanza n. 15431 del 2011). Tale orientamento pare confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale “Il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c. (Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022)”. (Corte di Cassazione sez. II civile, ord., 19 settembre 2023, n. 26847) Deve osservarsi, infine, che il regolamento delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c, che lascia a carico della parte gli oneri difensivi in misura tale da elidere il valore del bene conseguito, determinerebbe una sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost. (Cass. civ. Sez. II, Sent. n. 5696/2012). In conclusione, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza del G.d.P., deve disporsi la condanna del
[...]
alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1 appellante, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nella misura di euro 173,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa (se dovute). Alla soccombenza segue anche la condanna del Controparte_1 alla rifusione delle spese processuali, in favore di appellante, con Parte_1 distrazione in favore del procuratore antistatario relativamente al giudizio di appello, liquidate sulla base dei valori minimi previsti dal DM 55/2014 in ragione della bassa complessità delle questioni trattate in complessivi euro 396,50, di cui euro 64,50 per spese ed euro 332,00 per compensi;
oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa (se dovute).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio di appello promosso da nei confronti del Parte_1 [...]
accoglie l'appello. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Controparte_1
n. 151/2022 del Giudice di Pace di Brindisi del 27.01.2022, depositata in Cancelleria il 27.01.2022, dispone la condanna del alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali in favore di appellante, con distrazione in Parte_1 favore del procuratore antistatario, nella misura di euro 173,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Inoltre, condanna il Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali, in favore di
[...] Parte_1 appellante, con distrazione in favore del procuratore antistatario relativamente al giudizio di appello, nella misura di euro 396,50, di cui euro 64,50 per spese ed euro 332,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 25.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.