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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/06/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza del 13.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 738/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a NA (TR), in proprio e nella qualità di unica erede del IG. , nato a [...] Persona_1
(TE) il 13.08.1936 e deceduto in NA (TR) il 03.04.2009, elettivamente domiciliata in Teramo
(TE) alla Via Galileo Galilei n. 118/A – San Nicolò a Tordino, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Giannicola Scarciolla e dall'Avv. Adriano Calandrella
-attrice-
e
(cod. fisc. e P. IVA ), in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ed ai fini della presente procedura in Teramo al Corso Cerulli n. 31 presso e nello studio dell'Avv. Pietro Referza del Foro di Teramo
-convenuto-
CONCLUSIONI: per parte attrice
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare ed ogni caso:
revocare l'ordinanza del 29.06.2022 e, per l'effetto, ammettere e disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della IG.ra (C.F. ) nata a [...] C.F._2 Crognaleto (TE) il 03.10.1943 e residente in [...] e/o la chiamata in causa di quest'ultima;
revocare l'ordinanza del 29.06.2022 e, per l'effetto, ammettere tutte le istanze istruttorie articolate da parte attrice nella II° e III° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.; in via principale:
- IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la nullità e/o invalidità e/o illegittimità dell'atto di compravendita Rep. 14/2019 del 13.04.2019 dell'immobile sito in Fraz. Alvi di
Crognaleto identificato al N.C.U. di detto Comune al Fg. 65 Part. 302 – sub. 2 a mezzo del quale il
Comune di ha venduto il ridetto immobile alla IG.ra (C.F. CP_1 CP_2
) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Casale Santarelli n. 122 e, per l'effetto, ordinare le conseguenti trascrizioni presso la Conservatoria dei RR.II. di Teramo con esonero del Conservatore da ogni e qualsivoglia responsabilità, nonché disporre l'immediato rilascio dello stesso in favore della IG.ra ; Parte_1
- accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'adempimento della IG.ra Pt_1
in proprio e nella qualità di erede del IG. , alle proprie obbligazioni assunte
[...] Persona_1
nella convenzione intercorsa con il ed oggetto di causa;
Controparte_1
- ritenere e dichiarare tenuto il convenuto , (C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via Cesare Battisti – Fraz. Nerito – 64043 – Crognaleto
(TE), al trasferimento in favore della IG.ra dell'immobile sito in Crognaleto (TE) Parte_1
in Fraz. Alvi e meglio identificato al Catasto Urbano di detto Comune al Fg. 65 – Part. 302 sub. 2 –
Cat. A/3 – Classe 1 – Cons. 3,5 Vani – Rend. 131,95 per cui è causa e, per l'effetto, pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita, che tenga luogo dell'inadempimento del convenuto
e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così alla Controparte_3
IG.ra (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a NA (TR) la proprietà del citato immobile, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze, con il contestuale obbligo di versamento in favore del Controparte_1
e da parte della IG.ra della residua somma dovuta pari ad € 12.271,02 nei termini e Parte_1
nei modi ritenuti di giustizia;
- condannare il convenuto , (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., con sede in Via Cesare Battisti – Fraz. Nerito – 64043 – Crognaleto (TE), a rilasciare definitivamente, in favore dell'attrice l'immobile sito in Crognaleto (TE) in Fraz. Alvi e meglio identificato al Catasto Urbano di detto Comune al Fg. 65 – Part. 302 sub. 2 – Cat. A/3 –
Classe 1 – Cons. 3,5 Vani – Rend. 131,95, come sopra identificato;
- ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo la trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ. dell'emananda sentenza a favore dell'attrice e contro il
[...]
con esonero da ogni responsabilità; CP_1
- IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'adempimento della IG.ra Pt_1
in proprio e nella qualità di erede del IG. , alle proprie obbligazioni assunte
[...] Persona_1
nella convenzione intercorsa con il Comune di ed oggetto di causa;
CP_1
- accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'inadempimento del CP_1
alle obbligazioni previste nella convenzione intercorsa ed oggetto di causa;
[...]
- accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la risoluzione della convenzione intercorsa ed oggetto di causa per inadempimento del;
Controparte_1
- e, per l'effetto, per le causali di cui in narrativa, condannare il , (C.F. Controparte_1
) in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via Cesare Battisti – Fraz. Nerito – P.IVA_1
64043 – Crognaleto (TE) al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 30.000,00 ovvero quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia ovvero anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'odierna attrice, con rivalutazione monetaria e interessi moratori
e/o legali come per legge;
- IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese anche generali e competenze lite del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
Per parte convenuta:
“ , in proprio e nella qualità di unica erede del sig. , rappresentata Parte_1 Persona_1
difesa dagli avv.ti Giannicola Scarciolla e Adriano Calandrella.
La difesa dell'ente convenuto precisa le conclusioni come segue.
1. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
2. Chiede che venga dichiarato il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del Giudice
Amministrativo per i motivi illustrati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.
3. Chiede che la domanda venga respinta e l'attrice condannata alla rifusione delle spese di lite.
4. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c”.
OGGETTO: vendita di cose immobili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio il Comune di Parte_1
ivi rappresentando: a) che con provvedimento n. 10 del 13.07.2002 prot. n. 3066, l'Ente CP_1 convenuto deliberava l'alienazione di alcuni immobili comunali siti in Fraz. Alvi del Comune di meglio identificati alle Partt. Nn. 302 – 319 – 495 del Fg. 65; b) che, con nota prot. n. CP_1
4109 del 08.10.2002, il Comune di , in esecuzione della predetta delibera consiliare n. 10 CP_1
del 13.07.2002, invitava il IG. , nato a Crognaleto (TE) il [...], a [...] Persona_1 la domanda di acquisto dell'immobile sito in Crognaleto (TE) in Fraz. Alvi e meglio identificato al
Catasto Urbano di detto Comune al Fg. 65 – Part. 302 sub. 2 – Cat. A/3 – Classe 1 – Cons. 3,5 Vani
– Rend. 131,95 stabilendo un corrispettivo per la compravendita pari ad euro 15.338,77, in qualità di precedente assegnatario dell'immobile che godeva – al tempo – della disponibilità della res; c) che, in data 25.10.2002, il presentava relativa domanda corredata dalla necessaria documentazione Pt_1 volta a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge funzionali all'accoglimento della stessa;
d) che, con nota del 26.11.2002, il Comune comunicava al l'accoglimento della istanza di Pt_1
acquisto, invitandolo a provvedere al versamento del 20% del prezzo;
e) che, in ottemperanza alla suddetta indicazione, provvedeva al versamento di euro 3.067,75; f) che, in data 3.4.2009, egli decedeva in NA lasciando, quale unica erede, l'odierna attrice, sorella del medesimo;
g) che, nonostante le numerose comunicazioni nella quali la stessa si dichiarava disposta a versare il saldo residuo ai fini della cessione del compendio immobiliare, l'Ente convenuto non si mobilitava al fine di a dare attuazione agli accordi intercorsi con il de cuius, omettendo di attivarsi per pervenire alla stipula del contratto di compravendita.
Parte attrice – pertanto – ha articolato domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita ex art. 2932 c.c. e, in subordine, ha chiesto di pronunciare la risoluzione della convenzione intercorsa con il de cuius.
La nello specifico, partendo dal presupposto che l'accettazione della domanda presentata dal Pt_1
fratello della ricorrente avesse dato luogo ad un accordo preliminare di compravendita, ha dedotto come il successivo rifiuto dell'Amministrazione di addivenire alla stipula del negozio definitivo avesse integrato un comportamento inadempimente di non scarsa importanza ed ha domandato, per l'effetto, la pronuncia costitutiva di cui all'art. 1453 c.c., chiedendo, inoltre, la restituzione di quanto dalla stessa percepito a titolo di acconto, oltre ad euro 30.000,00 a titolo d mancato guadagno, parametrando tale posta risarcitoria, al valore venale del bene ed alla conseguente rendita che la Pt_1
avrebbe potuto ottenere qualora avesse acquisito la res al fine di alienarla.
Si è costituito il il quale, in comparsa di costituzione, ha preliminarmente Controparte_1
eccepito, in via esclusiva, la nullità della citazione a fronte del mancato rispetto dei termini di comparizione. Rigettata l'eccezione di nullità ed onerato l'attore all'esperimento della procedura di mediazione, sono poi stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Nella prima memoria parte convenuta ha eccepito: a) il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, dal momento che la delibera n. 10 del 13 luglio 2002 stabiliva che la ratio della eccezionale alienabilità degli immobili in oggetto mediante trattativa privata e, pertanto, senza procedere all'assegnazione tramite l'esperimento della ordinaria procedura ad evidenza pubblica di stampo pubblicistico, era da rinvenire nella peculiare disciplina delle “ ipotesi di cui al D.P.R. 17 giugno
1959 n. 2 nonché alla legge 27 aprile 1962 n. 231, disciplinanti la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare” e che, seguendo gli ordinari criteri di ripartizione della giurisdizione in materia di edilizia popolare pubblica, la linea di confine tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria si assesterebbe sull'intervento di un provvedimento di assegnazione, da cui potrebbe trarre vita un rapporto squisitamente privatistico tra PA e privato, mai intervenuto – nel caso di specie – con riferimento alla posizione della non avendo essa allegato né dimostrato la sussistenza dei Pt_1
presupposti di legge per accedere al suddetto beneficio;
b )nel merito ha dedotto l'intrasmissibilità iure hereditatis del diritto dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dal momento che – in caso di morte dello stesso– sarebbe necessario vagliare accuratamente la sussistenza dei presupposti di legge funzionali ad attribuire la res direttamente al congiunto;
c) che, ad ogni buon conto, la non avrebbe dimostrato la propria qualità di erede del de cuius, non Pt_1 essendo, a tal fine, sufficienti il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio;
d) che alcun inadempimento sarebbe imputabile al , dal momento che – anche a Controparte_1
voler considerare il assegnatario della res sub iudice – il medesimo non aveva adempiuto al Pt_1
pagamento del corrispettivo complessivo della compravendita determinandosi, pertanto, la decadenza dal diritto acquisito.
La causa è stata istruita documentalmente.
Pervenuta sul ruolo dell'odierno Giudicante in data 26.1.2024 la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.3.2025, svolta in modalità cartolare, all'esito della quale sono stati assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
*
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta inerente alla carenza di giurisdizione del Giudice adito.
Infatti, ai fini della determinazione della giurisdizione, dovendosi - per pacifica giurisprudenza di legittimità - porre riferimento al criterio del c.d. "petitum sostanziale", nel caso in esame si desume chiaramente che la domanda posta dalla - in qualità di erede legittima- sia volta ad ottenere Pt_1
una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., ponendo, quale causa petendi della pretesa articolata, il titolo legale che avrebbe dato vita all'assegnazione dell'immobile in capo al de cuius, oggetto, a sua volta, di cessione iure hereditatis; la stessa attrice ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei pregiudizi patiti dal mancato trasferimento della res assumendo che, tra il e Pt_1
l'Amministrazione, fosse intercorso un sostanziale contratto preliminare di compravendita che avrebbe dato vita all'obbligo negoziale in capo all'Ente di procedere alla stipula del negozio definitivo.
L'attrice, pertanto, con l'azione in concreto esercitata, ha inteso agire per ottenere il riconoscimento del suo diritto a divenire titolare (indipendentemente dalla necessità o meno della sussistenza di altre condizioni di legge) dell'alloggio "jure successionis" , senza, quindi, che sia venuto in rilievo alcun profilo relativo alla impugnazione di provvedimenti amministrativi o a motivi di contestazione sull'esercizio del potere pubblicistico del Comune di (cfr. Cass. S.U. n. 2063/2003 n. CP_1
3623/2012). Da qui l'affermazione della sussistenza del giudice ordinario in relazione alla controversia in questione.
Nel merito la domanda principale, articolata ex art. 2932 c.c., è infondata e deve essere rigettata.
Parte attrice ha chiesto di ottenere una pronuncia costitutiva, volta alla produzione dell'effetto traslativo di un plesso immobiliare, previamente assegnato al fratello convivente, medio tempore deceduto prima della stipula del contratto definitivo di compravendita.
Appare opportuna una breve ricostruzione della normativa di riferimento.
La cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico è stata introdotta dal D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 – emanato in attuazione della delega conferita con la L. 21 marzo 1958, n. 447 – in favore di tutti gli assegnatari che avevano i requisiti richiesti dalla legge, e cioè che non fossero proprietari di altra abitazione nel medesimo centro urbano adeguata ai bisogni della famiglia, non fossero assegnatari in proprietà di altro alloggio di edilizia economica e popolare, avessero un reddito tassabile non superiore a L. 150.000 e fossero nel godimento dell'alloggio, permanendovi fino al momento del trasferimento della proprietà, senza incorrere nella decadenza dal diritto alla futura vendita per morosità nel pagamento delle rate di prezzo.
Vigendo la precedente disciplina, non si è mai dubitato che la posizione dell'assegnatario fosse di diritto soggettivo poichè nessuna discrezionalità era riconosciuta all'Amministrazione nella cessione in proprietà dell'alloggio quando si fossero verificate tutte le condizioni di legge, il cui accertamento, in caso di contestazione, poteva essere effettuato in via incidentale dal giudice ordinario in base alla considerazione che, a seguito del provvedimento di assegnazione, si instaurava tra le parti un rapporto di natura contrattuale (SS.UU. 29 marzo 1989, n. 1551; Cass. 14 giugno 2000, n. 8101; 2 ottobre
2003, n. 14698). Si riteneva, tuttavia, che essendo rimessa ad una scelta discrezionale dell'Amministrazione la formazione della quota di riserva, sin quando questa non fosse stata formata, l'assegnatario era titolare solo di una posizione di interesse legittimo, poichè solo con la formazione della quota e la conseguente individuazione degli alloggi suscettibili di cessione si verificava la trasformazione della legittima aspettativa degli assegnatari in diritto soggettivo perfetto (SS.UU. 13 aprile 1992, n. 4478; 12 giugno 2006, n. 13525).
Abrogata la normativa precedente con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge sopravvenuta (18 agosto 1977), è stata dettata con l'art. 27 una norma transitoria che fa salve le domande di cessione già presentate per le quali non fosse intervenuta la stipulazione del contratto, alle quali, se confermate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sarebbe stata applicata la disciplina del successivo art. 28 che ha introdotto un nuovo criterio di determinazione del prezzo di cessione, confermando che il trasferimento della proprietà avrebbe avuto luogo all'atto della stipulazione del contratto.
Per risolvere i dubbi interpretativi in ordine all'individuazione del momento in cui potesse considerarsi concluso il contratto, nei casi di mancata formale sottoscrizione dell'atto di cessione, è poi intervenuta la L. 5 agosto 1978, n 457, che, con l'art. 52 ha previsto che si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita quando l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione, qualora non previsto per legge. Restava salva la facoltà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari di stipulare un contratto preliminare di vendita sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazione per campione in pendenza della valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale per i singoli alloggi.
Ulteriore norma interpretativa è stata infine dettata dalla L. 2 aprile 2001, n. 136, art. 2, comma 3, secondo cui la L. 8 agosto 1977, n. 513, art. 27, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti,
l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi disponendo la cessione dell'alloggio indipendentemente dalla conferma della domanda stessa (cfr. Cass. Ord.
4595/2019).
Ebbene, a fronte dei dubbi interpretativi iniziali circa l'individuazione del momento in cui potesse dirsi concretamente stipulato il contratto e, quindi, prodotto l'effetto traslativo della res, la giurisprudenza è gradualmente pervenuta ad affermare che la mera presentazione della domanda, come anche la stessa accettazione della istanza (e la presenza di un comportamento concludente della stessa Amministrazione orientato in questi termini) non sono elementi determinanti ai fini del trasferimento della proprietà dell'alloggio, poichè da essi deriva solo la costituzione di un rapporto di carattere personale con l'ente. Tale situazione fattuale, pertanto, ha, quale unica conseguenza, la non retrattabilità del diritto alla stipulazione del contratto di compravendita. Ciononostante, trattandosi di rapporto complesso in parte caratterizzato da connotazioni pubblicistiche (essendo subordinato ad un vaglio personale di sussistenza dei requisiti richiesti per l'alienazione della res mediante trattativa privata), non integra gli estremi di un contratto preliminare di compravendita di diritto privato, suscettibile di esecuzione specifica attraverso il ricorso all'art. 2932 cod. civ., sicchè l'assegnatario ha solo un'azione di risarcimento dei danni derivanti dal comportamento colposo dell'Amministrazione, la quale, sino al trasferimento della proprietà dell'alloggio, conserva i suoi poteri di controllo e può pur sempre disporre la revoca o la decadenza dell'assegnazione nei confronti dell'assegnatario che abbia perduto i requisiti richiesti dalla legge o sia inadempiente agli obblighi assunti.
Peraltro, secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18732), la disciplina transitoria – la quale ha previsto che si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il prezzo dell'alloggio – non solo non ha eliminato la necessità della formale stipulazione dell'atto di compravendita, ma ha mantenuto ferma la necessità che nell'ambito dell'integrale e compiuto esaurimento del procedimento amministrativo sia intervenuto un atto di formale accettazione della domanda da parte dell'Amministrazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in relazione alla domanda di riscatto originariamente presentata.
Peraltro, e proprio partendo dalla natura strettamente personale e complessa del rapporto tra
Amministrazione ed assegnatario, anche qualora volesse ritenersi esaurita la procedura e consolidato il diritto dell'assegnatario a pervenire ad una stipula del contratto di compravendita, la medesima posizione giuridica soggettiva non sarebbe trasmissibile iure hereditatis, trattandosi di un diritto subordinato a condizioni personali del titolare, che la legge attribuisce direttamente, in caso di morte dell'assegnatario, solo a determinati congiunti di costui e nella sussistenza di apposite condizioni.
(Cassazione civile, sez. 3, 13/11/2009, n. 24051; Cass. 28 maggio 1990 n. 4953; Cass. 7 novembre
1983 n. 6558).
Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie concreta, appare evidente come la domanda articolata ex art. 2932 c.c. non possa essere accolta.
Parte attrice ha, infatti allegato: a) la delibera con cui l'Amministrazione stabiliva di alienare gli immobili agli assegnatari, aventi diritto di prelazione, ove titolari dei requisiti richiesti dalle norme di legge statali e regionali;
b) la nota con cui esso convenuto invitava il de cuius, in qualità CP_1
di assegnatario, a presentare la domanda corredata dalla documentazione attestante la presenza dei presupposti di legge per l'assegnazione dell'immobile; c) l'accoglimento della domanda di assegnazione, ferma la necessità di dare luogo agli adempimenti necessari per pervenire alla stipula del contratto di compravendita, previo il versamento, entro il 15.3.2003, del prezzo complessivo di compravendita.
Ebbene, la documentazione prodotta conduce a ritenere che l'assegnazione dell'immobile in capo al non fosse affatto perfezionata. Ciò è dimostrato dal fatto che, pur avendo la domanda di Pt_1 quest'ultima ottenuto un vaglio positivo (in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'assegnazione) la stessa era comunque subordinata, come da interpretazione della giurisprudenza maggioritaria, alla stipula del contratto di compravendita, idoneo a produrre l'effetto traslativo e, comunque, all'integrale pagamento del prezzo entro le tempistiche indicate nella stessa nota, pagamento, tuttavia, mai avvenuto, quantomeno sino al 2009, allorquando è intervenuto il decesso del fratello della stessa ricorrente, il quale, come emerso e non contestato (doc. 8 fasc. parte convenuta), aveva medio tempore esperito azione giudiziale per l'accertamento dell'intervenuta usucapione della res, domanda poi rigettata ed ontologicamente incompatibile con il perfezionamento della fattispecie acquisitiva (a titolo derivativo) prevista dalla legge per gli edifici di edilizia popolare.
Ad ogni buon conto, ed anche allorquando si volesse ritenere esaustivo, ai fini dell'acquisto di un diritto perfetto all'assegnazione dell'alloggio, il vaglio positivo dell'Amministrazione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti di legge, si è già detto come – tale rapporto – abbia natura strettamente personalistica in quanto tale posizione giuridica soggettiva è ineludibilmente subordinata alla verifica (pubblicistica) dei presupposti della relativa domanda.
Ne deriva, pertanto, che non si tratta di un diritto trasmissibile agli eredi e, pertanto, attivabile autonomamente mediante l'esperimento dell'azione ex art. 2932 c.c.
Come affermato recentemente dalla giurisprudenza della Suprema Corte in un'ipotesi similare a quella in oggetto e nella quale, peraltro, era addirittura intercorso un vero e proprio preliminare di vendita tra l'Ente e l'assegnatario: “ deve affermarsi il principio di diritto secondo cui - proprio in virtù della richiamata speciale disciplina applicabile in materia - l'acquisizione, in favore dell'assegnatario, della proprietà dell'alloggio consegue esclusivamente alla stipula del contratto di cessione, di cui potrebbe produrre gli effetti la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. nel caso - come quello di specie - in cui sia stato formalmente concluso solo un preliminare di cessione in proprietà in favore dell'assegnatario. Tuttavia, la sopravvenuta morte della parte assegnataria, senza che sia già intervenuto il contratto di cessione in proprietà o sia, eventualmente, già stata emessa la sentenza produttiva degli stessi effetti nel caso di preventiva conclusione di un preliminare del negozio di cessione, determina la caducazione del procedimento di assegnazione e il riacquisto della disponibilità dell'alloggio da parte dell'ente concedente, senza potersi, quindi, ritenere operante il diritto automatico al subentro degli eredi dell'assegnatario, tenuti, invero, nella eventuale sussistenza delle condizioni di legge in capo agli stessi, ad instaurare un nuovo autonomo procedimento di assegnazione in loro favore” (Cass. civ. sent. n. 5032/2022).
Ne deriva, pertanto, che la domanda articolata in via principale deve essere rigettata in quanto, al fine di assegnare l'alloggio popolare all'attrice, erede legittima del de cuius, è necessario intervenga un autonomo procedimento amministrativo per il riconoscimento degli eventuali presupposti di legge ai fini dell'assegnazione; a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, la avrebbe potuto, dunque, Pt_1
impugnare il contestato silenzio nelle competenti sedi della giurisdizione amministrativa, non sussistendo i presupposti per configurare il diritto iure hereditatis vantato in questa sede.
Anche le domande di risoluzione e risarcimento proposte in via subordinata sono da rigettare.
Da una parte, infatti, non si ravvede alcuna negoziazione preliminare passibile di essere avvinta da pronuncia costitutiva in ordine allo scioglimento dei relativi effetti ex art. 1453 c.c., dal momento che non è intervenuta alcuna pattuizione in via preliminare con il e, ad ogni buon conto, dalla Pt_1
documentazione prodotta e dalle allegazioni delle parti è, semmai, emerso come il mancato riconoscimento del diritto ad ottenre l'alloggio in via definitiva, in capo al de cuius e, di conseguenza, la mancata stipula del definitivo, fosse semmai, imputabile proprio al che non ha mai Pt_1 provveduto al versamento della somma integrale richiesta dall'Amministrazione per conferire definitività all'assegnazione e procedere con il rogito notarile per la stipula del contratto traslativo.
Peraltro, le stesse poste risarcitorie allegate dall'attrice sono avulse da qualsivoglia nesso eziologico con la sua posizione giuridica, dal momento che, come si è detto, non vantando essa alcun diritto all'assegnazione dell'alloggio iure hereditatis non è possibile scorgere alcuna consequenziale lesione, passibile di ristoro economico, di detta posizione giuridica soggettiva (né in termini di danno emergente né di lucro cessante).
Ad ogni buon conto, ed anche prescindendo da questo fondamentale assunto, non è riscontrabile, in capo alla PA, alcuna condotta illecita foriera di danni risarcibili, né sul piano contrattuale né extracontrattuale, dal momento che, da una parte, la stessa non è addivenuta al perfezionamento dell'accordo di vendita a fronte della mancata corresponsione del prezzo da parte del de cuius e, dall'altra, l'attrice – in ordine alla propria autonoma posizione giuridica, vantata in questa sede – non ha nemmeno allegato la presenza dei presupposti che le avrebbero consentito, astrattamente, di accedere in via autonoma al beneficio dell'assegnazione (presupposti analiticamente indicati dalla legge e, in particolare, dall'art. 2 LR n. 96/1996).
Tutto quanto premesso, le domande vanno integralmente rigettate.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico di parte attrice e sono calcolate sulla scorta dei parametri medi dello scaglione di riferimento del DM. 55/14 ( scaglione da 26.001 a 52.000), salvo che per la fase istruttoria, svolta in via solo documentale, per la quale appare opportuno applicare i parametri minimi.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
: Controparte_1
- rigetta integralmente le domande articolate;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 6.713,00 oltre IVA,
C.P.A. e altri accessori di legge.
Così deciso in Teramo, 13.6.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza del 13.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 738/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a NA (TR), in proprio e nella qualità di unica erede del IG. , nato a [...] Persona_1
(TE) il 13.08.1936 e deceduto in NA (TR) il 03.04.2009, elettivamente domiciliata in Teramo
(TE) alla Via Galileo Galilei n. 118/A – San Nicolò a Tordino, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Giannicola Scarciolla e dall'Avv. Adriano Calandrella
-attrice-
e
(cod. fisc. e P. IVA ), in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ed ai fini della presente procedura in Teramo al Corso Cerulli n. 31 presso e nello studio dell'Avv. Pietro Referza del Foro di Teramo
-convenuto-
CONCLUSIONI: per parte attrice
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare ed ogni caso:
revocare l'ordinanza del 29.06.2022 e, per l'effetto, ammettere e disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della IG.ra (C.F. ) nata a [...] C.F._2 Crognaleto (TE) il 03.10.1943 e residente in [...] e/o la chiamata in causa di quest'ultima;
revocare l'ordinanza del 29.06.2022 e, per l'effetto, ammettere tutte le istanze istruttorie articolate da parte attrice nella II° e III° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.; in via principale:
- IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la nullità e/o invalidità e/o illegittimità dell'atto di compravendita Rep. 14/2019 del 13.04.2019 dell'immobile sito in Fraz. Alvi di
Crognaleto identificato al N.C.U. di detto Comune al Fg. 65 Part. 302 – sub. 2 a mezzo del quale il
Comune di ha venduto il ridetto immobile alla IG.ra (C.F. CP_1 CP_2
) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Casale Santarelli n. 122 e, per l'effetto, ordinare le conseguenti trascrizioni presso la Conservatoria dei RR.II. di Teramo con esonero del Conservatore da ogni e qualsivoglia responsabilità, nonché disporre l'immediato rilascio dello stesso in favore della IG.ra ; Parte_1
- accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'adempimento della IG.ra Pt_1
in proprio e nella qualità di erede del IG. , alle proprie obbligazioni assunte
[...] Persona_1
nella convenzione intercorsa con il ed oggetto di causa;
Controparte_1
- ritenere e dichiarare tenuto il convenuto , (C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via Cesare Battisti – Fraz. Nerito – 64043 – Crognaleto
(TE), al trasferimento in favore della IG.ra dell'immobile sito in Crognaleto (TE) Parte_1
in Fraz. Alvi e meglio identificato al Catasto Urbano di detto Comune al Fg. 65 – Part. 302 sub. 2 –
Cat. A/3 – Classe 1 – Cons. 3,5 Vani – Rend. 131,95 per cui è causa e, per l'effetto, pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita, che tenga luogo dell'inadempimento del convenuto
e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così alla Controparte_3
IG.ra (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a NA (TR) la proprietà del citato immobile, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze, con il contestuale obbligo di versamento in favore del Controparte_1
e da parte della IG.ra della residua somma dovuta pari ad € 12.271,02 nei termini e Parte_1
nei modi ritenuti di giustizia;
- condannare il convenuto , (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., con sede in Via Cesare Battisti – Fraz. Nerito – 64043 – Crognaleto (TE), a rilasciare definitivamente, in favore dell'attrice l'immobile sito in Crognaleto (TE) in Fraz. Alvi e meglio identificato al Catasto Urbano di detto Comune al Fg. 65 – Part. 302 sub. 2 – Cat. A/3 –
Classe 1 – Cons. 3,5 Vani – Rend. 131,95, come sopra identificato;
- ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo la trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ. dell'emananda sentenza a favore dell'attrice e contro il
[...]
con esonero da ogni responsabilità; CP_1
- IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'adempimento della IG.ra Pt_1
in proprio e nella qualità di erede del IG. , alle proprie obbligazioni assunte
[...] Persona_1
nella convenzione intercorsa con il Comune di ed oggetto di causa;
CP_1
- accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'inadempimento del CP_1
alle obbligazioni previste nella convenzione intercorsa ed oggetto di causa;
[...]
- accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la risoluzione della convenzione intercorsa ed oggetto di causa per inadempimento del;
Controparte_1
- e, per l'effetto, per le causali di cui in narrativa, condannare il , (C.F. Controparte_1
) in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via Cesare Battisti – Fraz. Nerito – P.IVA_1
64043 – Crognaleto (TE) al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 30.000,00 ovvero quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia ovvero anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'odierna attrice, con rivalutazione monetaria e interessi moratori
e/o legali come per legge;
- IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese anche generali e competenze lite del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
Per parte convenuta:
“ , in proprio e nella qualità di unica erede del sig. , rappresentata Parte_1 Persona_1
difesa dagli avv.ti Giannicola Scarciolla e Adriano Calandrella.
La difesa dell'ente convenuto precisa le conclusioni come segue.
1. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
2. Chiede che venga dichiarato il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del Giudice
Amministrativo per i motivi illustrati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.
3. Chiede che la domanda venga respinta e l'attrice condannata alla rifusione delle spese di lite.
4. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c”.
OGGETTO: vendita di cose immobili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio il Comune di Parte_1
ivi rappresentando: a) che con provvedimento n. 10 del 13.07.2002 prot. n. 3066, l'Ente CP_1 convenuto deliberava l'alienazione di alcuni immobili comunali siti in Fraz. Alvi del Comune di meglio identificati alle Partt. Nn. 302 – 319 – 495 del Fg. 65; b) che, con nota prot. n. CP_1
4109 del 08.10.2002, il Comune di , in esecuzione della predetta delibera consiliare n. 10 CP_1
del 13.07.2002, invitava il IG. , nato a Crognaleto (TE) il [...], a [...] Persona_1 la domanda di acquisto dell'immobile sito in Crognaleto (TE) in Fraz. Alvi e meglio identificato al
Catasto Urbano di detto Comune al Fg. 65 – Part. 302 sub. 2 – Cat. A/3 – Classe 1 – Cons. 3,5 Vani
– Rend. 131,95 stabilendo un corrispettivo per la compravendita pari ad euro 15.338,77, in qualità di precedente assegnatario dell'immobile che godeva – al tempo – della disponibilità della res; c) che, in data 25.10.2002, il presentava relativa domanda corredata dalla necessaria documentazione Pt_1 volta a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge funzionali all'accoglimento della stessa;
d) che, con nota del 26.11.2002, il Comune comunicava al l'accoglimento della istanza di Pt_1
acquisto, invitandolo a provvedere al versamento del 20% del prezzo;
e) che, in ottemperanza alla suddetta indicazione, provvedeva al versamento di euro 3.067,75; f) che, in data 3.4.2009, egli decedeva in NA lasciando, quale unica erede, l'odierna attrice, sorella del medesimo;
g) che, nonostante le numerose comunicazioni nella quali la stessa si dichiarava disposta a versare il saldo residuo ai fini della cessione del compendio immobiliare, l'Ente convenuto non si mobilitava al fine di a dare attuazione agli accordi intercorsi con il de cuius, omettendo di attivarsi per pervenire alla stipula del contratto di compravendita.
Parte attrice – pertanto – ha articolato domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita ex art. 2932 c.c. e, in subordine, ha chiesto di pronunciare la risoluzione della convenzione intercorsa con il de cuius.
La nello specifico, partendo dal presupposto che l'accettazione della domanda presentata dal Pt_1
fratello della ricorrente avesse dato luogo ad un accordo preliminare di compravendita, ha dedotto come il successivo rifiuto dell'Amministrazione di addivenire alla stipula del negozio definitivo avesse integrato un comportamento inadempimente di non scarsa importanza ed ha domandato, per l'effetto, la pronuncia costitutiva di cui all'art. 1453 c.c., chiedendo, inoltre, la restituzione di quanto dalla stessa percepito a titolo di acconto, oltre ad euro 30.000,00 a titolo d mancato guadagno, parametrando tale posta risarcitoria, al valore venale del bene ed alla conseguente rendita che la Pt_1
avrebbe potuto ottenere qualora avesse acquisito la res al fine di alienarla.
Si è costituito il il quale, in comparsa di costituzione, ha preliminarmente Controparte_1
eccepito, in via esclusiva, la nullità della citazione a fronte del mancato rispetto dei termini di comparizione. Rigettata l'eccezione di nullità ed onerato l'attore all'esperimento della procedura di mediazione, sono poi stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Nella prima memoria parte convenuta ha eccepito: a) il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, dal momento che la delibera n. 10 del 13 luglio 2002 stabiliva che la ratio della eccezionale alienabilità degli immobili in oggetto mediante trattativa privata e, pertanto, senza procedere all'assegnazione tramite l'esperimento della ordinaria procedura ad evidenza pubblica di stampo pubblicistico, era da rinvenire nella peculiare disciplina delle “ ipotesi di cui al D.P.R. 17 giugno
1959 n. 2 nonché alla legge 27 aprile 1962 n. 231, disciplinanti la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare” e che, seguendo gli ordinari criteri di ripartizione della giurisdizione in materia di edilizia popolare pubblica, la linea di confine tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria si assesterebbe sull'intervento di un provvedimento di assegnazione, da cui potrebbe trarre vita un rapporto squisitamente privatistico tra PA e privato, mai intervenuto – nel caso di specie – con riferimento alla posizione della non avendo essa allegato né dimostrato la sussistenza dei Pt_1
presupposti di legge per accedere al suddetto beneficio;
b )nel merito ha dedotto l'intrasmissibilità iure hereditatis del diritto dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dal momento che – in caso di morte dello stesso– sarebbe necessario vagliare accuratamente la sussistenza dei presupposti di legge funzionali ad attribuire la res direttamente al congiunto;
c) che, ad ogni buon conto, la non avrebbe dimostrato la propria qualità di erede del de cuius, non Pt_1 essendo, a tal fine, sufficienti il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio;
d) che alcun inadempimento sarebbe imputabile al , dal momento che – anche a Controparte_1
voler considerare il assegnatario della res sub iudice – il medesimo non aveva adempiuto al Pt_1
pagamento del corrispettivo complessivo della compravendita determinandosi, pertanto, la decadenza dal diritto acquisito.
La causa è stata istruita documentalmente.
Pervenuta sul ruolo dell'odierno Giudicante in data 26.1.2024 la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.3.2025, svolta in modalità cartolare, all'esito della quale sono stati assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
*
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta inerente alla carenza di giurisdizione del Giudice adito.
Infatti, ai fini della determinazione della giurisdizione, dovendosi - per pacifica giurisprudenza di legittimità - porre riferimento al criterio del c.d. "petitum sostanziale", nel caso in esame si desume chiaramente che la domanda posta dalla - in qualità di erede legittima- sia volta ad ottenere Pt_1
una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., ponendo, quale causa petendi della pretesa articolata, il titolo legale che avrebbe dato vita all'assegnazione dell'immobile in capo al de cuius, oggetto, a sua volta, di cessione iure hereditatis; la stessa attrice ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei pregiudizi patiti dal mancato trasferimento della res assumendo che, tra il e Pt_1
l'Amministrazione, fosse intercorso un sostanziale contratto preliminare di compravendita che avrebbe dato vita all'obbligo negoziale in capo all'Ente di procedere alla stipula del negozio definitivo.
L'attrice, pertanto, con l'azione in concreto esercitata, ha inteso agire per ottenere il riconoscimento del suo diritto a divenire titolare (indipendentemente dalla necessità o meno della sussistenza di altre condizioni di legge) dell'alloggio "jure successionis" , senza, quindi, che sia venuto in rilievo alcun profilo relativo alla impugnazione di provvedimenti amministrativi o a motivi di contestazione sull'esercizio del potere pubblicistico del Comune di (cfr. Cass. S.U. n. 2063/2003 n. CP_1
3623/2012). Da qui l'affermazione della sussistenza del giudice ordinario in relazione alla controversia in questione.
Nel merito la domanda principale, articolata ex art. 2932 c.c., è infondata e deve essere rigettata.
Parte attrice ha chiesto di ottenere una pronuncia costitutiva, volta alla produzione dell'effetto traslativo di un plesso immobiliare, previamente assegnato al fratello convivente, medio tempore deceduto prima della stipula del contratto definitivo di compravendita.
Appare opportuna una breve ricostruzione della normativa di riferimento.
La cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico è stata introdotta dal D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 – emanato in attuazione della delega conferita con la L. 21 marzo 1958, n. 447 – in favore di tutti gli assegnatari che avevano i requisiti richiesti dalla legge, e cioè che non fossero proprietari di altra abitazione nel medesimo centro urbano adeguata ai bisogni della famiglia, non fossero assegnatari in proprietà di altro alloggio di edilizia economica e popolare, avessero un reddito tassabile non superiore a L. 150.000 e fossero nel godimento dell'alloggio, permanendovi fino al momento del trasferimento della proprietà, senza incorrere nella decadenza dal diritto alla futura vendita per morosità nel pagamento delle rate di prezzo.
Vigendo la precedente disciplina, non si è mai dubitato che la posizione dell'assegnatario fosse di diritto soggettivo poichè nessuna discrezionalità era riconosciuta all'Amministrazione nella cessione in proprietà dell'alloggio quando si fossero verificate tutte le condizioni di legge, il cui accertamento, in caso di contestazione, poteva essere effettuato in via incidentale dal giudice ordinario in base alla considerazione che, a seguito del provvedimento di assegnazione, si instaurava tra le parti un rapporto di natura contrattuale (SS.UU. 29 marzo 1989, n. 1551; Cass. 14 giugno 2000, n. 8101; 2 ottobre
2003, n. 14698). Si riteneva, tuttavia, che essendo rimessa ad una scelta discrezionale dell'Amministrazione la formazione della quota di riserva, sin quando questa non fosse stata formata, l'assegnatario era titolare solo di una posizione di interesse legittimo, poichè solo con la formazione della quota e la conseguente individuazione degli alloggi suscettibili di cessione si verificava la trasformazione della legittima aspettativa degli assegnatari in diritto soggettivo perfetto (SS.UU. 13 aprile 1992, n. 4478; 12 giugno 2006, n. 13525).
Abrogata la normativa precedente con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge sopravvenuta (18 agosto 1977), è stata dettata con l'art. 27 una norma transitoria che fa salve le domande di cessione già presentate per le quali non fosse intervenuta la stipulazione del contratto, alle quali, se confermate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sarebbe stata applicata la disciplina del successivo art. 28 che ha introdotto un nuovo criterio di determinazione del prezzo di cessione, confermando che il trasferimento della proprietà avrebbe avuto luogo all'atto della stipulazione del contratto.
Per risolvere i dubbi interpretativi in ordine all'individuazione del momento in cui potesse considerarsi concluso il contratto, nei casi di mancata formale sottoscrizione dell'atto di cessione, è poi intervenuta la L. 5 agosto 1978, n 457, che, con l'art. 52 ha previsto che si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita quando l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione, qualora non previsto per legge. Restava salva la facoltà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari di stipulare un contratto preliminare di vendita sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazione per campione in pendenza della valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale per i singoli alloggi.
Ulteriore norma interpretativa è stata infine dettata dalla L. 2 aprile 2001, n. 136, art. 2, comma 3, secondo cui la L. 8 agosto 1977, n. 513, art. 27, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti,
l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi disponendo la cessione dell'alloggio indipendentemente dalla conferma della domanda stessa (cfr. Cass. Ord.
4595/2019).
Ebbene, a fronte dei dubbi interpretativi iniziali circa l'individuazione del momento in cui potesse dirsi concretamente stipulato il contratto e, quindi, prodotto l'effetto traslativo della res, la giurisprudenza è gradualmente pervenuta ad affermare che la mera presentazione della domanda, come anche la stessa accettazione della istanza (e la presenza di un comportamento concludente della stessa Amministrazione orientato in questi termini) non sono elementi determinanti ai fini del trasferimento della proprietà dell'alloggio, poichè da essi deriva solo la costituzione di un rapporto di carattere personale con l'ente. Tale situazione fattuale, pertanto, ha, quale unica conseguenza, la non retrattabilità del diritto alla stipulazione del contratto di compravendita. Ciononostante, trattandosi di rapporto complesso in parte caratterizzato da connotazioni pubblicistiche (essendo subordinato ad un vaglio personale di sussistenza dei requisiti richiesti per l'alienazione della res mediante trattativa privata), non integra gli estremi di un contratto preliminare di compravendita di diritto privato, suscettibile di esecuzione specifica attraverso il ricorso all'art. 2932 cod. civ., sicchè l'assegnatario ha solo un'azione di risarcimento dei danni derivanti dal comportamento colposo dell'Amministrazione, la quale, sino al trasferimento della proprietà dell'alloggio, conserva i suoi poteri di controllo e può pur sempre disporre la revoca o la decadenza dell'assegnazione nei confronti dell'assegnatario che abbia perduto i requisiti richiesti dalla legge o sia inadempiente agli obblighi assunti.
Peraltro, secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18732), la disciplina transitoria – la quale ha previsto che si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il prezzo dell'alloggio – non solo non ha eliminato la necessità della formale stipulazione dell'atto di compravendita, ma ha mantenuto ferma la necessità che nell'ambito dell'integrale e compiuto esaurimento del procedimento amministrativo sia intervenuto un atto di formale accettazione della domanda da parte dell'Amministrazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in relazione alla domanda di riscatto originariamente presentata.
Peraltro, e proprio partendo dalla natura strettamente personale e complessa del rapporto tra
Amministrazione ed assegnatario, anche qualora volesse ritenersi esaurita la procedura e consolidato il diritto dell'assegnatario a pervenire ad una stipula del contratto di compravendita, la medesima posizione giuridica soggettiva non sarebbe trasmissibile iure hereditatis, trattandosi di un diritto subordinato a condizioni personali del titolare, che la legge attribuisce direttamente, in caso di morte dell'assegnatario, solo a determinati congiunti di costui e nella sussistenza di apposite condizioni.
(Cassazione civile, sez. 3, 13/11/2009, n. 24051; Cass. 28 maggio 1990 n. 4953; Cass. 7 novembre
1983 n. 6558).
Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie concreta, appare evidente come la domanda articolata ex art. 2932 c.c. non possa essere accolta.
Parte attrice ha, infatti allegato: a) la delibera con cui l'Amministrazione stabiliva di alienare gli immobili agli assegnatari, aventi diritto di prelazione, ove titolari dei requisiti richiesti dalle norme di legge statali e regionali;
b) la nota con cui esso convenuto invitava il de cuius, in qualità CP_1
di assegnatario, a presentare la domanda corredata dalla documentazione attestante la presenza dei presupposti di legge per l'assegnazione dell'immobile; c) l'accoglimento della domanda di assegnazione, ferma la necessità di dare luogo agli adempimenti necessari per pervenire alla stipula del contratto di compravendita, previo il versamento, entro il 15.3.2003, del prezzo complessivo di compravendita.
Ebbene, la documentazione prodotta conduce a ritenere che l'assegnazione dell'immobile in capo al non fosse affatto perfezionata. Ciò è dimostrato dal fatto che, pur avendo la domanda di Pt_1 quest'ultima ottenuto un vaglio positivo (in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'assegnazione) la stessa era comunque subordinata, come da interpretazione della giurisprudenza maggioritaria, alla stipula del contratto di compravendita, idoneo a produrre l'effetto traslativo e, comunque, all'integrale pagamento del prezzo entro le tempistiche indicate nella stessa nota, pagamento, tuttavia, mai avvenuto, quantomeno sino al 2009, allorquando è intervenuto il decesso del fratello della stessa ricorrente, il quale, come emerso e non contestato (doc. 8 fasc. parte convenuta), aveva medio tempore esperito azione giudiziale per l'accertamento dell'intervenuta usucapione della res, domanda poi rigettata ed ontologicamente incompatibile con il perfezionamento della fattispecie acquisitiva (a titolo derivativo) prevista dalla legge per gli edifici di edilizia popolare.
Ad ogni buon conto, ed anche allorquando si volesse ritenere esaustivo, ai fini dell'acquisto di un diritto perfetto all'assegnazione dell'alloggio, il vaglio positivo dell'Amministrazione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti di legge, si è già detto come – tale rapporto – abbia natura strettamente personalistica in quanto tale posizione giuridica soggettiva è ineludibilmente subordinata alla verifica (pubblicistica) dei presupposti della relativa domanda.
Ne deriva, pertanto, che non si tratta di un diritto trasmissibile agli eredi e, pertanto, attivabile autonomamente mediante l'esperimento dell'azione ex art. 2932 c.c.
Come affermato recentemente dalla giurisprudenza della Suprema Corte in un'ipotesi similare a quella in oggetto e nella quale, peraltro, era addirittura intercorso un vero e proprio preliminare di vendita tra l'Ente e l'assegnatario: “ deve affermarsi il principio di diritto secondo cui - proprio in virtù della richiamata speciale disciplina applicabile in materia - l'acquisizione, in favore dell'assegnatario, della proprietà dell'alloggio consegue esclusivamente alla stipula del contratto di cessione, di cui potrebbe produrre gli effetti la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. nel caso - come quello di specie - in cui sia stato formalmente concluso solo un preliminare di cessione in proprietà in favore dell'assegnatario. Tuttavia, la sopravvenuta morte della parte assegnataria, senza che sia già intervenuto il contratto di cessione in proprietà o sia, eventualmente, già stata emessa la sentenza produttiva degli stessi effetti nel caso di preventiva conclusione di un preliminare del negozio di cessione, determina la caducazione del procedimento di assegnazione e il riacquisto della disponibilità dell'alloggio da parte dell'ente concedente, senza potersi, quindi, ritenere operante il diritto automatico al subentro degli eredi dell'assegnatario, tenuti, invero, nella eventuale sussistenza delle condizioni di legge in capo agli stessi, ad instaurare un nuovo autonomo procedimento di assegnazione in loro favore” (Cass. civ. sent. n. 5032/2022).
Ne deriva, pertanto, che la domanda articolata in via principale deve essere rigettata in quanto, al fine di assegnare l'alloggio popolare all'attrice, erede legittima del de cuius, è necessario intervenga un autonomo procedimento amministrativo per il riconoscimento degli eventuali presupposti di legge ai fini dell'assegnazione; a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, la avrebbe potuto, dunque, Pt_1
impugnare il contestato silenzio nelle competenti sedi della giurisdizione amministrativa, non sussistendo i presupposti per configurare il diritto iure hereditatis vantato in questa sede.
Anche le domande di risoluzione e risarcimento proposte in via subordinata sono da rigettare.
Da una parte, infatti, non si ravvede alcuna negoziazione preliminare passibile di essere avvinta da pronuncia costitutiva in ordine allo scioglimento dei relativi effetti ex art. 1453 c.c., dal momento che non è intervenuta alcuna pattuizione in via preliminare con il e, ad ogni buon conto, dalla Pt_1
documentazione prodotta e dalle allegazioni delle parti è, semmai, emerso come il mancato riconoscimento del diritto ad ottenre l'alloggio in via definitiva, in capo al de cuius e, di conseguenza, la mancata stipula del definitivo, fosse semmai, imputabile proprio al che non ha mai Pt_1 provveduto al versamento della somma integrale richiesta dall'Amministrazione per conferire definitività all'assegnazione e procedere con il rogito notarile per la stipula del contratto traslativo.
Peraltro, le stesse poste risarcitorie allegate dall'attrice sono avulse da qualsivoglia nesso eziologico con la sua posizione giuridica, dal momento che, come si è detto, non vantando essa alcun diritto all'assegnazione dell'alloggio iure hereditatis non è possibile scorgere alcuna consequenziale lesione, passibile di ristoro economico, di detta posizione giuridica soggettiva (né in termini di danno emergente né di lucro cessante).
Ad ogni buon conto, ed anche prescindendo da questo fondamentale assunto, non è riscontrabile, in capo alla PA, alcuna condotta illecita foriera di danni risarcibili, né sul piano contrattuale né extracontrattuale, dal momento che, da una parte, la stessa non è addivenuta al perfezionamento dell'accordo di vendita a fronte della mancata corresponsione del prezzo da parte del de cuius e, dall'altra, l'attrice – in ordine alla propria autonoma posizione giuridica, vantata in questa sede – non ha nemmeno allegato la presenza dei presupposti che le avrebbero consentito, astrattamente, di accedere in via autonoma al beneficio dell'assegnazione (presupposti analiticamente indicati dalla legge e, in particolare, dall'art. 2 LR n. 96/1996).
Tutto quanto premesso, le domande vanno integralmente rigettate.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico di parte attrice e sono calcolate sulla scorta dei parametri medi dello scaglione di riferimento del DM. 55/14 ( scaglione da 26.001 a 52.000), salvo che per la fase istruttoria, svolta in via solo documentale, per la quale appare opportuno applicare i parametri minimi.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
: Controparte_1
- rigetta integralmente le domande articolate;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 6.713,00 oltre IVA,
C.P.A. e altri accessori di legge.
Così deciso in Teramo, 13.6.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo