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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1531/2022
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 1531/2022 r.g. promossa da: (C.F. , con il patrocinio dall'avv. Irene Mati (C.F: Pt_1 P.IVA_1 C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Fulvio Lorigiola (C.F. LRG- CP_1 P.IVA_2
) e UC LA (C.F. C.F._2 C.F._3
APPELLATA
*
Oggi 8 Ottobre 2025, alle ore 12,33 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: L'avv. Mati Irene Per parte appellata: l'Avv. Felice Vaccaro anche in sostituzione dell'avv. Lorigiola
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 12
N. R.G. 1531/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1531/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dall'avv. Irene Mati (C.F: Pt_1 P.IVA_1 C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Fulvio Lorigiola (C.F. LRG- CP_1 P.IVA_2
) e UC LA (C.F. C.F._2 C.F._3
APPELLATA
avverso la sentenza n. 604/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 28.06.2022
CONCLUSIONI
In data 08.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) In via preliminare, disporre la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto ricorrono i presupposti di legge;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 604/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 28.06.2022 e depositata in pari data, notificata in data 29.06.2022, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito del giudizio tra
[...] e nella causa Civile di Primo grado iscritta al n. r.g. 859/2021, accogliere tutte le Pt_1 CP_1 pagina 2 di 12 conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società convenuta nella interruzione ingiustificata delle trattative aventi per oggetto la conclusione del contratto di cui in narrativa con violazione degli artt. 1337 e 1375 c.c. nei confronti di parte attrice;
2) Per l'effetto condannare la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore a risarcire a in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, la somma complessiva di Euro 12.384,20.= a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito alla condotta illecita della società convenuta o di quella diversa ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, oltre interessi;
Con vittoria di spese e compensi”. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 4) In denegata ipotesi, voglia compensare le spese del giudizio di primo grado ovvero contenerle entro i minimi tabellari o entro la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia per i motivi di cui in parte narrativa del presente appello. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello”. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: A) Istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere l'appello proposto, perché del tutto infondato, con conferma della sentenza di primo grado. Spese ed onorari del grado rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Corte Pt_1
d'Appello, proponendo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. CP_1 Part 604/2022, pubblicata il 29/6/2022, che aveva rigettato le domande proposte da con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite
1- Il giudizio di primo grado
1.1. – aveva convenuto in giudizio esponendo: Pt_1 CP_1
- di operare nell'ambito della ristorazione, food e beverage e di aver inaugurato, nell'anno 2019, un ristorante sito in Pistoia, Piazza Santo Spirito n. 14, denominato “Secco Pistoia”;
- di avere, a seguito dell'apertura del suddetto ristorante, cercato uno spazio con funzione polivalente, nel quale ampliare i servizi offerti alla propria clientela, in particolare al fine di poter raccogliere gruppi e comitive, organizzare degustazioni di vini e spumanti, predisporre cocktail bar ed altro;
- di essere venuta a conoscenza, nell'estate del 2020, della disponibilità di un fondo da condurre in locazione, attiguo al proprio locale, e di aver conseguentemente contattato, a fine agosto 2020
e per il tramite del proprio legale rappresentante ( , socio di Controparte_2 Persona_1 [...]
al fine di prendere visione dell'immobile, trovandolo subito di proprio gradimento;
CP_1
pagina 3 di 12 - che durante la visita dell'immobile de quo, aveva rappresentato l'esistenza di Persona_1 trattative in corso con altro soggetto, definito un proprio amico, al quale era già stato promesso il fondo oggetto di causa;
- di avere ricevuto, ad inizio settembre 2020, comunicazione da circa la rinuncia CP_1 all'immobile da parte del potenziale locatario e la conseguente propria disponibilità ad intavolare una trattativa finalizzata alla stipula del contratto di locazione con la medesima Pt_1
- di avere visionato, nella prima metà di settembre 2020, l'immobile assieme ai propri tecnici, il designer (legale rappresentante di KIWI) e il consulente per impianti luce/audio, Persona_2
, cui – dopo avere, in data 12.09.2020, chiesto ed ottenuto dalla locatrice Controparte_3 rassicurazioni circa l'effettiva volontà di concludere il contratto – la stessa aveva affidato Pt_1
l'incarico di produrre, con la massima urgenza, gli elaborati necessari, sostenendo costi per complessivi € 12.348,20;
- che in data 13.09.2020, aveva inviato a la planimetria Persona_1 Controparte_2 dell'immobile necessaria ai tecnici per lo svolgimento dell'incarico ricevuto da Pt_1
- che, in data 18.09.2020, era seguito un incontro tra e presso il ristorante CP_2 Persona_1
“Secco”, alla presenza di DR RT e conclusosi con una Persona_3 Controparte_4 stretta di mano tra le parti in causa a sugello dell'accordo raggiunto nei suoi elementi essenziali, con la promessa della società convenuta di inviare all'attrice il contratto di locazione da sottoscrivere, per formalizzare la positiva chiusura delle trattative;
- che, in data 21.09.2020, aveva ricevuto, a mezzo mail, da il contratto di CP_2 Persona_1 locazione;
- che, successivamente, senza alcun giustificato motivo, aveva contattato per CP_1 CP_2 comunicare, inaspettatamente, l'indisponibilità del fondo;
- di avere, in seguito, scoperto che il primo potenziale locatario non aveva mai abbandonato l'idea di condurre in locazione l'immobile de quo, tanto che, a partire dal mese di ottobre/novembre
2020, il medesimo aveva iniziato i lavori di ristrutturazione dello stesso;
Part
- alla luce di quanto sopra, chiedeva di accertarsi l'interruzione ingiustificata delle trattative per fatto e colpa di da considerarsi responsabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 1337 CP_1
e 1375 c.c., con condanna di quest'ultima alla refusione in proprio favore dei danni patiti pari ad €
12.384,20 od a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
1.2 – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando tutto quanto CP_1 dedotto ed argomentato da in particolare negando l'avvio di qualsivoglia trattativa Pt_1 relativamente alla locazione dell'immobile oggetto di causa da parte del legale rappresentante della stessa, insistendo dunque per il rigetto della domanda di parte attrice. Persona_4
pagina 4 di 12 1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) non risultava in alcun modo dimostrato che che nelle proprie difese aveva ribadito CP_1 la propria estraneità ai fatti di causa, fosse stata coinvolta, nella persona del legale rappresentante pro tempore nelle trattative finalizzate alla stipulazione del Persona_4 contratto di locazione de quo;
(-) non erano idonei a sostenere l'assunto attoreo i documenti in atti, tutti provenienti da altro soggetto, socio di ma privo dei poteri rappresentativi della società Persona_1 CP_1 stessa;
(-) del pari, irrilevanti si presentavano le prove orali articolate dalla società attrice e per tale motivo ritenute inammissibili, in quanto inidonee a comprovare il benestare alle trattative, o comunque la conoscenza della pendenza delle stesse, da parte del legale rappresentante della
CP_1 Persona_4
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Pt_1
1) con il primo, rilevava che il tribunale aveva errato nel ritenere che fosse privo Persona_1 di poteri rappresentativi della essendosi basato su una visura camerale tardivamente CP_1 prodotta e, peraltro, riferita al giugno 2021, mentre i fatti di causa risalivano al settembre 2020.
Inoltre, il primo giudice non aveva preso in considerazione le prove documentali (email, planimetrie, contratti, messaggi telefonici) che dimostravano il legittimo affidamento di Parte_1 in ordine alla conclusione dell'affare ed all'ingiustificato recesso dalle trattative da parte del
[...]
CP_1
2) con il secondo, denunciava l'erroneità della sentenza per non aver fatto corretto uso delle risultanze istruttorie, con specifico riferimento ai documenti, 5, 9, 10 e 10-bis dalla stessa prodotti, che dimostravano chiaramente che le trattative erano riconducibili a CP_1
In particolare:
- Il documento 5 comprovava che il commercialista di aveva redatto e inviato la bozza CP_1 del contratto di locazione, su richiesta di utilizzando l'indirizzo email aziendale;
Persona_1
- Il documento 9 evidenziava che il legale di rispondendo alla proposta di negoziazione CP_1 assistita, non aveva mai negato l'esistenza delle trattative, ma aveva sostenuto la correttezza del comportamento della propria assistita.
- I documenti 10 e 10 bis contenevano lo scambio di corrispondenza tra i legali delle parti, in cui non contestava l'esistenza delle trattative, ma ne offriva una diversa interpretazione. CP_1
pagina 5 di 12 3) Con il terzo, si doleva della mancata ammissione della prova per testi dalla stessa formulata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.
4) Con il quarto, censurava la regolamentazione delle spese di lite, che erano state ingiustamente poste a carico di essa sebbene non solo non avesse aderito al procedimento di Parte_1 CP_1 negoziazione assistita, ma, inoltre, con il suo contegno extraprocessuale, avesse anche indotto in errore la controparte circa l'individuazione del destinatario dell'azione.
5) Con il quinto motivo, rilevava che il tribunale aveva errato anche nel liquidare le spese di lite, non tenendo conto della ridotta attività difensiva espletata dalla convenuta.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 6.5.2025, la Corte, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenuto che la causa poteva essere decisa secondo il modulo di trattazione ex art. 281-sexies c.p.c., rinviava all'odierna udienza.
2.4. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3. L'esame del gravame.
3.1. – I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
3.1.1. – Come affermato dalle Sezioni Unite: “in tema di contratto stipulato da "falsus procurator", la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte” (cfr. Cass. civ., S.U., sentenza del 3.6.2015, n. 11377).
Principio che è da ritenersi valido, per identità di ratio, anche nel caso in cui la domanda sia volta a far valere la responsabilità precontrattuale dello pseudo-rappresentato.
3.1.1.a. – Orbene, è pacifico che l'odierna appellante, in sede di trattative per la locazione del fondo di proprietà di abbia intrattenuto rapporti soltanto con CP_1 Persona_1
pagina 6 di 12 Tuttavia, non ha fornito la prova – a cui era onerata in forza del menzionato arresto Parte_1 giurisprudenziale – dell'esistenza, in capo al predetto del potere di agire in nome e per Per_1 conto della il che consente di prescindere dall'esame della questione inerente alla CP_1 tardività ed alla rilevanza della produzione documentale effettuata, all'uopo, dall'originaria convenuta (visura camerale prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3
c.p.c.).
In proposito, giova considerare che la mail del 13.9.2020 – con cui trasmetteva ai Persona_1 Part tecnici della la planimetria dell'immobile – risulta inviata dall'indirizzo di posta elettronica personale del mittente ( , in alcun modo riconducibile a Email_1 CP_1
Analogamente è a dirsi per quanto concerne lo scambio di messaggi whatsapp tra Persona_1
e , che non ha comportato l'utilizzo di un'utenza telefonica intestata alla società Controparte_2 appellata.
Quanto, invece, alla mail del 9.11.2020 – con cui veniva trasmessa ad (legale Controparte_2 Part rappresentante di la bozza del contratto di locazione – se è vero che la stessa risulta inviata dall'indirizzo di posta elettronica in uso a (girosrl@yahoo.it) è altrettanto vero che la CP_1 stessa è firmata esclusivamente da , senza alcuna spendita del nome della società. Persona_1
Trattasi di elemento oggettivamente ambiguo, che, già solo di per sé, non consente di ricondurre gli effetti dell'operato dello a Per_1 CP_1
In ogni caso, il fatto che costui utilizzasse l'account di posta elettronica di titolarità di CP_1 Part non vale a fondare alcun affidamento incolpevole da parte della laddove si consideri che “con riferimento alla rappresentanza delle persone giuridiche, il principio dell'apparenza del diritto non può trovare applicazione a tutela dell'affidamento del terzo contraente nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade in ipotesi di organi di imprese commerciali regolarmente costituiti. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la tutela del contraente che, nello stipulare con una società di trasporti un nuovo rapporto - distinto dai rapporti commerciali intercorsi in precedenza - di ingente onere economico e gravato da un patto di esclusiva, aveva omesso di accertare la reale consistenza dei poteri del soggetto che aveva contrattato)” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 18.5.2005, n.
10375).
Ne consegue che l'eventuale responsabilità precontrattuale (insussistente, per quanto di seguito si dirà) non può essere ascritta a in quanto l'operato di non è in alcun CP_1 Persona_1 modo imputabile alla stessa.
pagina 7 di 12 3.1.1.b. – Né risulta che la predetta società abbia in qualche modo ratificato l'operato di Per_1
.
[...]
Al riguardo, alcuna rilevanza può attribuirsi al fatto che avesse inoltrato a Persona_1 Pt_1 la bozza del contratto di locazione al medesimo trasmesso dal commercialista della non CP_1 potendosi da ciò evincere che , legale rappresentante della società appellata, Persona_4 fosse al corrente della circostanza e l'avesse approvata.
Parimenti irrilevante è la p.e.c. con cui il per il tramite del suo legale, declinava l'invito CP_1 di alla sottoscrizione di una convenzione di negoziazione ex art. 2 e seg. della l.n. Parte_1
132/2004, così come il successivo scambio di corrispondenza intercorso tra i rispettivi avvocati Part (cfr. doc. 9,10,10-bis .
In tali comunicazioni, infatti, il difensore di Dry si limitava a sostenere la correttezza del comportamento della sua assistita, di talché tale affermazione, per la sua genericità, non può essere interpretata né come ammissione dell'esistenza del potere rappresentativo in capo a né come ratifica del suo operato, in mancanza dell'approvazione da parte del Persona_1 competente organo societario.
Del resto, come affermato dalla Suprema Corte: “la ratifica dell'attività svolta dal falsus procurator non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il dominus, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, da portare a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo e a farne propri, con efficacia retroattiva gli effetti” (Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza
13.06.2018 n. 15402).
3.1.1.c. – In ogni caso, mette conto di evidenziare che, a seguito della ricezione della bozza del contratto di locazione, con mail del 25.9.2020, rilevava “come avevamo stabilito la Parte_1 rivalutazione annuale sarà del 75% rispetto all'incremento IS ed il deposito cauzionale sarà di
4.000 euro pari a 4 mensilità del primo anno”, soggiungendo “il tutto dovrà essere subordinato al rilascio delle autorizzazioni degli enti competenti”. Part In pratica, effettuava una vera e propria controproposta, richiedendo delle modifiche essenziali al regolamento contrattuale, con specifico riferimento: i) alla rivalutazione del canone sulla base degli indici IS (che doveva passare dal 100% al 75%, cfr. art. 5); ii) all'entità del deposito cauzionale/caparra confirmatoria (che doveva essere ridotto da € 5.200 ad € 4.000, cfr. art. 12); iii) all'inserimento di una condizione sospensiva, costituita dal rilascio delle apposite autorizzazioni amministrative.
Trattavasi di modifiche non negoziabili, come dimostra il carattere assertivo della comunicazione.
pagina 8 di 12 Pertanto, è assai arduo ritenere che l'appellante nutrisse una ragionevole aspettativa in ordine alla conclusione dell'affare, atteso che niente lasciava presagire che tali modifiche sarebbero state accettate dalla controparte.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” (cfr. Cass. civ., n. 34510/2021).
Ne consegue che l'interruzione delle trattative, da parte del di fronte a tale proposta di CP_1 modifica del contratto, non può neppure ritenersi ingiustificato, essendo nel pieno diritto di quest'ultima rifiutarla.
3.1.1.d. – Ad ogni modo, il massimo organo nomofilattico ha avuto modo di precisare: “la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art.
1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua"” (cfr. Cass. civ., n. 24738/2019).
Nella specie, l'appellante, per quanto sopra esposto, non ha assolto al suo onere probatorio.
Al riguardo, la prova testimoniale articolata dall'originaria attrice si presentava inammissibile, tenuto conto della genericità dei capitoli di prova formulati sulla circostanza [“8) DVC che il Sig.
in data 12.09.2020, rappresentava allo di essere intenzionato a prendere in CP_2 Per_1 locazione l'immobile per cui è causa e chiedeva rassicurazioni sulla volontà di concludere il contratto e sulla circostanza che ogni altra trattativa fosse stata abbandonata;
9) D.C.V. che solo dopo aver ricevuto le rassicurazioni richieste, incaricava i propri tecnici e CP_2 Per_2 CP_3 della redazione di bozze e progetti e degli elaborati necessari con la massima urgenza, in quanto intendeva formalizzare il contratto di locazione entro i successivi sette giorni”] – non Per_1
pagina 9 di 12 essendo specificato in cosa sarebbero consistite tali “rassicurazioni” – nonché della loro irrilevanza [“16) DCV che l'incontro si concludeva con una stretta di mano tra le parti in causa a siglare l'accordo raggiunto nei suoi elementi essenziali e che lo prometteva all di Per_1 CP_2 inviare a questi il contratto di locazione da sottoscrivere;
17) DCV che in data 21.09.2020, il Sig. riceveva dalla mail di il contratto di locazione, come da documento che Vi si CP_2 CP_1 mostra (cfr. doc. 5); 18) DCV che riscontrava immediatamente a mezzo telefono la mail CP_2 del 21.09.2020, ribadendo la volontà di sottoscrivere detto contratto”], in quanto inidonei a Part provare l'intenzione di di accettare le modifiche contrattuali proposte da con mail CP_1 del 25.9.2020 (§ 3.1.1.c.).
Senza pretermettere che l'istanza di ammissione della prova orale non è stata neppure specificamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in primo grado, avendo il difensore di parte attrice concluso come da “memoria difensiva conclusionale depositata in data 01/06/2022”, nella quale è contenuto solo un generico riferimento ai “mezzi istruttori richiesti e non ammessi” (pag.5).
L'istanza in parola deve, dunque, ritenersi abbandonata in prime cure e, pertanto, non riproponibile in questo grado.
In proposito, si applica il seguente principio: “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione”
(così Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n.
19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ.
14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534).
I motivi in disamina vanno, dunque, disattesi.
3.2. – Infondato è, poi, il quarto motivo di appello. Part Il tribunale, nel porre a carico di le spese di lite, ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Né risulta, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che il comportamento della
[...]
l'abbia indotta in errore sull'individuazione del legittimato passivo dell'azione, in quanto, sulla CP_1
pagina 10 di 12 base dell'ordinaria diligenza, essa era tenuta ad accertare previamente, anche attraverso la consultazione di una semplice visura camerale, l'esistenza dei poteri rappresentativi in capo a
Persona_1
3.3. – Infondato è, infine, il quinto motivo di appello.
Nel liquidare le spese di lite, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, tenuto conto del valore della causa (€
12.384,20), riducendo del 30% il compenso per la fase istruttoria e per quella decisoria, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
Trattasi di liquidazione senza dubbio congrua e, come tale, non sindacabile in questa sede.
D'altra parte, l'appellante, pur dolendosi di tale liquidazione, non ha neppure indicato quelli che, a suo dire, sarebbero stati i parametri corretti da applicare, con la conseguenza che il motivo difetta anche di un'apprezzabile parte critica e, come tale, si pone ai limiti dell'inammissibilità ex art. 342
c.p.c.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 5.201,00-
26.000,00):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 921,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 922,00
Fase decisionale (valore minimo) € 956,00
Compenso tabellare: € 3.933,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisoria, in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
4.2 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 604/2022 emessa Pt_1 dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 28.06.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 11 di 12 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.933,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 8.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 1531/2022 r.g. promossa da: (C.F. , con il patrocinio dall'avv. Irene Mati (C.F: Pt_1 P.IVA_1 C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Fulvio Lorigiola (C.F. LRG- CP_1 P.IVA_2
) e UC LA (C.F. C.F._2 C.F._3
APPELLATA
*
Oggi 8 Ottobre 2025, alle ore 12,33 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: L'avv. Mati Irene Per parte appellata: l'Avv. Felice Vaccaro anche in sostituzione dell'avv. Lorigiola
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 12
N. R.G. 1531/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1531/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dall'avv. Irene Mati (C.F: Pt_1 P.IVA_1 C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Fulvio Lorigiola (C.F. LRG- CP_1 P.IVA_2
) e UC LA (C.F. C.F._2 C.F._3
APPELLATA
avverso la sentenza n. 604/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 28.06.2022
CONCLUSIONI
In data 08.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) In via preliminare, disporre la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto ricorrono i presupposti di legge;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 604/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 28.06.2022 e depositata in pari data, notificata in data 29.06.2022, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito del giudizio tra
[...] e nella causa Civile di Primo grado iscritta al n. r.g. 859/2021, accogliere tutte le Pt_1 CP_1 pagina 2 di 12 conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società convenuta nella interruzione ingiustificata delle trattative aventi per oggetto la conclusione del contratto di cui in narrativa con violazione degli artt. 1337 e 1375 c.c. nei confronti di parte attrice;
2) Per l'effetto condannare la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore a risarcire a in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, la somma complessiva di Euro 12.384,20.= a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito alla condotta illecita della società convenuta o di quella diversa ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, oltre interessi;
Con vittoria di spese e compensi”. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 4) In denegata ipotesi, voglia compensare le spese del giudizio di primo grado ovvero contenerle entro i minimi tabellari o entro la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia per i motivi di cui in parte narrativa del presente appello. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello”. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: A) Istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere l'appello proposto, perché del tutto infondato, con conferma della sentenza di primo grado. Spese ed onorari del grado rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Corte Pt_1
d'Appello, proponendo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. CP_1 Part 604/2022, pubblicata il 29/6/2022, che aveva rigettato le domande proposte da con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite
1- Il giudizio di primo grado
1.1. – aveva convenuto in giudizio esponendo: Pt_1 CP_1
- di operare nell'ambito della ristorazione, food e beverage e di aver inaugurato, nell'anno 2019, un ristorante sito in Pistoia, Piazza Santo Spirito n. 14, denominato “Secco Pistoia”;
- di avere, a seguito dell'apertura del suddetto ristorante, cercato uno spazio con funzione polivalente, nel quale ampliare i servizi offerti alla propria clientela, in particolare al fine di poter raccogliere gruppi e comitive, organizzare degustazioni di vini e spumanti, predisporre cocktail bar ed altro;
- di essere venuta a conoscenza, nell'estate del 2020, della disponibilità di un fondo da condurre in locazione, attiguo al proprio locale, e di aver conseguentemente contattato, a fine agosto 2020
e per il tramite del proprio legale rappresentante ( , socio di Controparte_2 Persona_1 [...]
al fine di prendere visione dell'immobile, trovandolo subito di proprio gradimento;
CP_1
pagina 3 di 12 - che durante la visita dell'immobile de quo, aveva rappresentato l'esistenza di Persona_1 trattative in corso con altro soggetto, definito un proprio amico, al quale era già stato promesso il fondo oggetto di causa;
- di avere ricevuto, ad inizio settembre 2020, comunicazione da circa la rinuncia CP_1 all'immobile da parte del potenziale locatario e la conseguente propria disponibilità ad intavolare una trattativa finalizzata alla stipula del contratto di locazione con la medesima Pt_1
- di avere visionato, nella prima metà di settembre 2020, l'immobile assieme ai propri tecnici, il designer (legale rappresentante di KIWI) e il consulente per impianti luce/audio, Persona_2
, cui – dopo avere, in data 12.09.2020, chiesto ed ottenuto dalla locatrice Controparte_3 rassicurazioni circa l'effettiva volontà di concludere il contratto – la stessa aveva affidato Pt_1
l'incarico di produrre, con la massima urgenza, gli elaborati necessari, sostenendo costi per complessivi € 12.348,20;
- che in data 13.09.2020, aveva inviato a la planimetria Persona_1 Controparte_2 dell'immobile necessaria ai tecnici per lo svolgimento dell'incarico ricevuto da Pt_1
- che, in data 18.09.2020, era seguito un incontro tra e presso il ristorante CP_2 Persona_1
“Secco”, alla presenza di DR RT e conclusosi con una Persona_3 Controparte_4 stretta di mano tra le parti in causa a sugello dell'accordo raggiunto nei suoi elementi essenziali, con la promessa della società convenuta di inviare all'attrice il contratto di locazione da sottoscrivere, per formalizzare la positiva chiusura delle trattative;
- che, in data 21.09.2020, aveva ricevuto, a mezzo mail, da il contratto di CP_2 Persona_1 locazione;
- che, successivamente, senza alcun giustificato motivo, aveva contattato per CP_1 CP_2 comunicare, inaspettatamente, l'indisponibilità del fondo;
- di avere, in seguito, scoperto che il primo potenziale locatario non aveva mai abbandonato l'idea di condurre in locazione l'immobile de quo, tanto che, a partire dal mese di ottobre/novembre
2020, il medesimo aveva iniziato i lavori di ristrutturazione dello stesso;
Part
- alla luce di quanto sopra, chiedeva di accertarsi l'interruzione ingiustificata delle trattative per fatto e colpa di da considerarsi responsabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 1337 CP_1
e 1375 c.c., con condanna di quest'ultima alla refusione in proprio favore dei danni patiti pari ad €
12.384,20 od a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
1.2 – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando tutto quanto CP_1 dedotto ed argomentato da in particolare negando l'avvio di qualsivoglia trattativa Pt_1 relativamente alla locazione dell'immobile oggetto di causa da parte del legale rappresentante della stessa, insistendo dunque per il rigetto della domanda di parte attrice. Persona_4
pagina 4 di 12 1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) non risultava in alcun modo dimostrato che che nelle proprie difese aveva ribadito CP_1 la propria estraneità ai fatti di causa, fosse stata coinvolta, nella persona del legale rappresentante pro tempore nelle trattative finalizzate alla stipulazione del Persona_4 contratto di locazione de quo;
(-) non erano idonei a sostenere l'assunto attoreo i documenti in atti, tutti provenienti da altro soggetto, socio di ma privo dei poteri rappresentativi della società Persona_1 CP_1 stessa;
(-) del pari, irrilevanti si presentavano le prove orali articolate dalla società attrice e per tale motivo ritenute inammissibili, in quanto inidonee a comprovare il benestare alle trattative, o comunque la conoscenza della pendenza delle stesse, da parte del legale rappresentante della
CP_1 Persona_4
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Pt_1
1) con il primo, rilevava che il tribunale aveva errato nel ritenere che fosse privo Persona_1 di poteri rappresentativi della essendosi basato su una visura camerale tardivamente CP_1 prodotta e, peraltro, riferita al giugno 2021, mentre i fatti di causa risalivano al settembre 2020.
Inoltre, il primo giudice non aveva preso in considerazione le prove documentali (email, planimetrie, contratti, messaggi telefonici) che dimostravano il legittimo affidamento di Parte_1 in ordine alla conclusione dell'affare ed all'ingiustificato recesso dalle trattative da parte del
[...]
CP_1
2) con il secondo, denunciava l'erroneità della sentenza per non aver fatto corretto uso delle risultanze istruttorie, con specifico riferimento ai documenti, 5, 9, 10 e 10-bis dalla stessa prodotti, che dimostravano chiaramente che le trattative erano riconducibili a CP_1
In particolare:
- Il documento 5 comprovava che il commercialista di aveva redatto e inviato la bozza CP_1 del contratto di locazione, su richiesta di utilizzando l'indirizzo email aziendale;
Persona_1
- Il documento 9 evidenziava che il legale di rispondendo alla proposta di negoziazione CP_1 assistita, non aveva mai negato l'esistenza delle trattative, ma aveva sostenuto la correttezza del comportamento della propria assistita.
- I documenti 10 e 10 bis contenevano lo scambio di corrispondenza tra i legali delle parti, in cui non contestava l'esistenza delle trattative, ma ne offriva una diversa interpretazione. CP_1
pagina 5 di 12 3) Con il terzo, si doleva della mancata ammissione della prova per testi dalla stessa formulata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.
4) Con il quarto, censurava la regolamentazione delle spese di lite, che erano state ingiustamente poste a carico di essa sebbene non solo non avesse aderito al procedimento di Parte_1 CP_1 negoziazione assistita, ma, inoltre, con il suo contegno extraprocessuale, avesse anche indotto in errore la controparte circa l'individuazione del destinatario dell'azione.
5) Con il quinto motivo, rilevava che il tribunale aveva errato anche nel liquidare le spese di lite, non tenendo conto della ridotta attività difensiva espletata dalla convenuta.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 6.5.2025, la Corte, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenuto che la causa poteva essere decisa secondo il modulo di trattazione ex art. 281-sexies c.p.c., rinviava all'odierna udienza.
2.4. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3. L'esame del gravame.
3.1. – I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
3.1.1. – Come affermato dalle Sezioni Unite: “in tema di contratto stipulato da "falsus procurator", la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte” (cfr. Cass. civ., S.U., sentenza del 3.6.2015, n. 11377).
Principio che è da ritenersi valido, per identità di ratio, anche nel caso in cui la domanda sia volta a far valere la responsabilità precontrattuale dello pseudo-rappresentato.
3.1.1.a. – Orbene, è pacifico che l'odierna appellante, in sede di trattative per la locazione del fondo di proprietà di abbia intrattenuto rapporti soltanto con CP_1 Persona_1
pagina 6 di 12 Tuttavia, non ha fornito la prova – a cui era onerata in forza del menzionato arresto Parte_1 giurisprudenziale – dell'esistenza, in capo al predetto del potere di agire in nome e per Per_1 conto della il che consente di prescindere dall'esame della questione inerente alla CP_1 tardività ed alla rilevanza della produzione documentale effettuata, all'uopo, dall'originaria convenuta (visura camerale prodotta in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3
c.p.c.).
In proposito, giova considerare che la mail del 13.9.2020 – con cui trasmetteva ai Persona_1 Part tecnici della la planimetria dell'immobile – risulta inviata dall'indirizzo di posta elettronica personale del mittente ( , in alcun modo riconducibile a Email_1 CP_1
Analogamente è a dirsi per quanto concerne lo scambio di messaggi whatsapp tra Persona_1
e , che non ha comportato l'utilizzo di un'utenza telefonica intestata alla società Controparte_2 appellata.
Quanto, invece, alla mail del 9.11.2020 – con cui veniva trasmessa ad (legale Controparte_2 Part rappresentante di la bozza del contratto di locazione – se è vero che la stessa risulta inviata dall'indirizzo di posta elettronica in uso a (girosrl@yahoo.it) è altrettanto vero che la CP_1 stessa è firmata esclusivamente da , senza alcuna spendita del nome della società. Persona_1
Trattasi di elemento oggettivamente ambiguo, che, già solo di per sé, non consente di ricondurre gli effetti dell'operato dello a Per_1 CP_1
In ogni caso, il fatto che costui utilizzasse l'account di posta elettronica di titolarità di CP_1 Part non vale a fondare alcun affidamento incolpevole da parte della laddove si consideri che “con riferimento alla rappresentanza delle persone giuridiche, il principio dell'apparenza del diritto non può trovare applicazione a tutela dell'affidamento del terzo contraente nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade in ipotesi di organi di imprese commerciali regolarmente costituiti. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la tutela del contraente che, nello stipulare con una società di trasporti un nuovo rapporto - distinto dai rapporti commerciali intercorsi in precedenza - di ingente onere economico e gravato da un patto di esclusiva, aveva omesso di accertare la reale consistenza dei poteri del soggetto che aveva contrattato)” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 18.5.2005, n.
10375).
Ne consegue che l'eventuale responsabilità precontrattuale (insussistente, per quanto di seguito si dirà) non può essere ascritta a in quanto l'operato di non è in alcun CP_1 Persona_1 modo imputabile alla stessa.
pagina 7 di 12 3.1.1.b. – Né risulta che la predetta società abbia in qualche modo ratificato l'operato di Per_1
.
[...]
Al riguardo, alcuna rilevanza può attribuirsi al fatto che avesse inoltrato a Persona_1 Pt_1 la bozza del contratto di locazione al medesimo trasmesso dal commercialista della non CP_1 potendosi da ciò evincere che , legale rappresentante della società appellata, Persona_4 fosse al corrente della circostanza e l'avesse approvata.
Parimenti irrilevante è la p.e.c. con cui il per il tramite del suo legale, declinava l'invito CP_1 di alla sottoscrizione di una convenzione di negoziazione ex art. 2 e seg. della l.n. Parte_1
132/2004, così come il successivo scambio di corrispondenza intercorso tra i rispettivi avvocati Part (cfr. doc. 9,10,10-bis .
In tali comunicazioni, infatti, il difensore di Dry si limitava a sostenere la correttezza del comportamento della sua assistita, di talché tale affermazione, per la sua genericità, non può essere interpretata né come ammissione dell'esistenza del potere rappresentativo in capo a né come ratifica del suo operato, in mancanza dell'approvazione da parte del Persona_1 competente organo societario.
Del resto, come affermato dalla Suprema Corte: “la ratifica dell'attività svolta dal falsus procurator non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il dominus, ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontà, da portare a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo e a farne propri, con efficacia retroattiva gli effetti” (Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza
13.06.2018 n. 15402).
3.1.1.c. – In ogni caso, mette conto di evidenziare che, a seguito della ricezione della bozza del contratto di locazione, con mail del 25.9.2020, rilevava “come avevamo stabilito la Parte_1 rivalutazione annuale sarà del 75% rispetto all'incremento IS ed il deposito cauzionale sarà di
4.000 euro pari a 4 mensilità del primo anno”, soggiungendo “il tutto dovrà essere subordinato al rilascio delle autorizzazioni degli enti competenti”. Part In pratica, effettuava una vera e propria controproposta, richiedendo delle modifiche essenziali al regolamento contrattuale, con specifico riferimento: i) alla rivalutazione del canone sulla base degli indici IS (che doveva passare dal 100% al 75%, cfr. art. 5); ii) all'entità del deposito cauzionale/caparra confirmatoria (che doveva essere ridotto da € 5.200 ad € 4.000, cfr. art. 12); iii) all'inserimento di una condizione sospensiva, costituita dal rilascio delle apposite autorizzazioni amministrative.
Trattavasi di modifiche non negoziabili, come dimostra il carattere assertivo della comunicazione.
pagina 8 di 12 Pertanto, è assai arduo ritenere che l'appellante nutrisse una ragionevole aspettativa in ordine alla conclusione dell'affare, atteso che niente lasciava presagire che tali modifiche sarebbero state accettate dalla controparte.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, ove non inficiato da omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” (cfr. Cass. civ., n. 34510/2021).
Ne consegue che l'interruzione delle trattative, da parte del di fronte a tale proposta di CP_1 modifica del contratto, non può neppure ritenersi ingiustificato, essendo nel pieno diritto di quest'ultima rifiutarla.
3.1.1.d. – Ad ogni modo, il massimo organo nomofilattico ha avuto modo di precisare: “la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art.
1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua"” (cfr. Cass. civ., n. 24738/2019).
Nella specie, l'appellante, per quanto sopra esposto, non ha assolto al suo onere probatorio.
Al riguardo, la prova testimoniale articolata dall'originaria attrice si presentava inammissibile, tenuto conto della genericità dei capitoli di prova formulati sulla circostanza [“8) DVC che il Sig.
in data 12.09.2020, rappresentava allo di essere intenzionato a prendere in CP_2 Per_1 locazione l'immobile per cui è causa e chiedeva rassicurazioni sulla volontà di concludere il contratto e sulla circostanza che ogni altra trattativa fosse stata abbandonata;
9) D.C.V. che solo dopo aver ricevuto le rassicurazioni richieste, incaricava i propri tecnici e CP_2 Per_2 CP_3 della redazione di bozze e progetti e degli elaborati necessari con la massima urgenza, in quanto intendeva formalizzare il contratto di locazione entro i successivi sette giorni”] – non Per_1
pagina 9 di 12 essendo specificato in cosa sarebbero consistite tali “rassicurazioni” – nonché della loro irrilevanza [“16) DCV che l'incontro si concludeva con una stretta di mano tra le parti in causa a siglare l'accordo raggiunto nei suoi elementi essenziali e che lo prometteva all di Per_1 CP_2 inviare a questi il contratto di locazione da sottoscrivere;
17) DCV che in data 21.09.2020, il Sig. riceveva dalla mail di il contratto di locazione, come da documento che Vi si CP_2 CP_1 mostra (cfr. doc. 5); 18) DCV che riscontrava immediatamente a mezzo telefono la mail CP_2 del 21.09.2020, ribadendo la volontà di sottoscrivere detto contratto”], in quanto inidonei a Part provare l'intenzione di di accettare le modifiche contrattuali proposte da con mail CP_1 del 25.9.2020 (§ 3.1.1.c.).
Senza pretermettere che l'istanza di ammissione della prova orale non è stata neppure specificamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in primo grado, avendo il difensore di parte attrice concluso come da “memoria difensiva conclusionale depositata in data 01/06/2022”, nella quale è contenuto solo un generico riferimento ai “mezzi istruttori richiesti e non ammessi” (pag.5).
L'istanza in parola deve, dunque, ritenersi abbandonata in prime cure e, pertanto, non riproponibile in questo grado.
In proposito, si applica il seguente principio: “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione”
(così Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n.
19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ.
14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534).
I motivi in disamina vanno, dunque, disattesi.
3.2. – Infondato è, poi, il quarto motivo di appello. Part Il tribunale, nel porre a carico di le spese di lite, ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Né risulta, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che il comportamento della
[...]
l'abbia indotta in errore sull'individuazione del legittimato passivo dell'azione, in quanto, sulla CP_1
pagina 10 di 12 base dell'ordinaria diligenza, essa era tenuta ad accertare previamente, anche attraverso la consultazione di una semplice visura camerale, l'esistenza dei poteri rappresentativi in capo a
Persona_1
3.3. – Infondato è, infine, il quinto motivo di appello.
Nel liquidare le spese di lite, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, tenuto conto del valore della causa (€
12.384,20), riducendo del 30% il compenso per la fase istruttoria e per quella decisoria, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
Trattasi di liquidazione senza dubbio congrua e, come tale, non sindacabile in questa sede.
D'altra parte, l'appellante, pur dolendosi di tale liquidazione, non ha neppure indicato quelli che, a suo dire, sarebbero stati i parametri corretti da applicare, con la conseguenza che il motivo difetta anche di un'apprezzabile parte critica e, come tale, si pone ai limiti dell'inammissibilità ex art. 342
c.p.c.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 5.201,00-
26.000,00):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 921,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 922,00
Fase decisionale (valore minimo) € 956,00
Compenso tabellare: € 3.933,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisoria, in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
4.2 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 604/2022 emessa Pt_1 dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 28.06.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 11 di 12 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.933,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 8.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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