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18 agosto 1977
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20 agosto 1978
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5 maggio 2001
5 maggio 2001
Art. 27.
Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' in altre leggi che comunque disciplinino il trasferimento in proprieta' agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica gia' assegnati in locazione semplice.
Le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprieta', devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto. Alle domande confermate si applicano le norme stabilite dal successivo articolo 28. Si considera stipulato e concluso il contratto di cormpravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge. (2)
La cessione in proprieta' degli alloggi realizzati in base alla legge 17 maggio 1952, n. 619 , relativa al risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 52, comma 2) che il termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, per la conferma delle domande di cessione in proprieta', e' prorogato al 31 ottobre 1978. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 2 aprile 2001, n. 136 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che: "L' articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , e tutte le disposizioni di legge che prevedono facolta' di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa".
Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' in altre leggi che comunque disciplinino il trasferimento in proprieta' agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica gia' assegnati in locazione semplice.
Le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprieta', devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto. Alle domande confermate si applicano le norme stabilite dal successivo articolo 28. Si considera stipulato e concluso il contratto di cormpravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge. (2)
La cessione in proprieta' degli alloggi realizzati in base alla legge 17 maggio 1952, n. 619 , relativa al risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 52, comma 2) che il termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, per la conferma delle domande di cessione in proprieta', e' prorogato al 31 ottobre 1978. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 2 aprile 2001, n. 136 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che: "L' articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , e tutte le disposizioni di legge che prevedono facolta' di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa".
Commentari • 6
- 1. Risoluzione del 29/07/1980 n. 1798 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 29 luglio 1980 · 4.294211
Un contribuente ha fatto presente di avere confermato, ai sensi del secondo comma dell\'art. 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, la domanda, precedentemente inoltrata all\'Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP), per la cessione in proprieta\' di un alloggio di edilizia residenziale pubblica gia\' assegnato in locazione semplice.
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Giurisprudenza • 148
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/11/2011, n. 6158Provvedimento: […] - non sussisterebbe l'asserita diversità e incompatibilità tra quanto previsto con l'art. 2 della legge n. 136 del 2001, in relazione all'art. 27 della legge n. 513 del 1977, e la disciplina di cui alla legge n. 560 del 1993, poiché nel regime di cui al d.P.R. n. 2 del 1959, portato ad esaurimento con la legge n. 513 del 1977, […]Leggi di più...
- art. 2, comma 3, legge 2 aprile 2001, n. 136·
- sospensione dell'esecuzione della sentenza·
- spese processuali·
- subentro nell'acquisto di alloggio ERP·
- legge 24 dicembre 1993, n. 560·
- cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica·
- diritti degli eredi·
- art. 27 legge 8 agosto 1977, n. 513·
- onere della prova·
- interpretazione delle norme·
- normativa di riferimento